Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2003.150
DA 315/2003
Bellinzona
10 aprile 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
__________ __________,di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1961 a __________, cittadino croato, domiciliato a __________, coniugato, gessatore,
prevenuto colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca, per aver ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato __________ __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 13 dicembre 2001 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti il 20 novembre 2002 a __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto daccusa DA n. __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto, da espiare.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2003 dall'allora difensore, avv. __________ __________;
indetto il dibattimento 10 aprile 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 11/12 marzo 2003, non è comparso, telefonando a questo giudice per comunicare la sua impossibilità a presenziare, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
visti gli art. 41, 48, 63 CPS; 95 cifra 2 LCS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG,
dichiara____________________,di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1961 a __________, cittadino croato, domiciliato a __________, coniugato, gessatore,
condanna __________ __________,
2. alla multa di fr. 150.--;
confermail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 novembre 2001, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 4 CPS).
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
__________ __________, Via __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,
alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, __________.
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 150.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale