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10.2003.120

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-11 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.120/CEG

DA 246/2003

Bellinzona

11 marzo 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________ __________,di __________ e __________ n. __________, nata il __________.__________.1983 a __________, domiciliata a __________, nubile, studentessa

prevenuta colpevole            di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere, il 3 ottobre 2002 sulla tratta __________ -__________ /__________ e in data 16 dicembre 2002 sulla tratta __________ /__________ -__________, utilizzato il treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 51 LTP;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ delProcuratore pubblico Nicola Respini, __________,che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.2. Al versamento alla parte civile __________, __________ dell'importo di fr. 160.--, a titolo di risarcimento.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2003;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 11 marzo 2003, al quale è comparsa l'accusata personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 marzo 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'imputata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la quale prova di aver pagato tempestivamente il risarcimento alle __________ nei tempi intimati dal Procuratore Pubblico con la notifica di procedimento penale 30 dicembre 2002. L'accusata sostiene di aver avvertito il Procuratore Pubblico con lettera semplice spedita il giorno dopo l'avvenuto pagamento dell'8 gennaio 2003, pur non potendone fornire la prova.

Considerato inoltre essere studentessa, richiede che la multa venga ridotta;

preso atto                          che la parte civile __________ è già stata risarcita, come a prova prodotta dall'accusata;

sentita                               di nuovo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E' __________ __________ autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, per avere, il 3 ottobre 2002 sulla tratta __________ -__________ /__________ e in data 16 dicembre 2002 sulla tratta __________ /__________ -__________, utilizzato il treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido;

2.     In caso di risposta affermativa deve e, se sì, in che misura, essere ridotta la pena proposta?

3.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 51 LTP; 64 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti;

dichiara____________________,

colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, per i fatti compiuti a sulla tratta __________ - __________ /__________ e __________ /__________ - __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA __________/__________del ____________________ 2003;

condanna                         __________ __________,

1.   alla multa di fr. 30.-- (trenta);

2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-- .

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

dà attoche la parte civile __________, __________ è già stata integralmente risarcita dei fr. 160.-- richiesti;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Distinta spese                    a carico di _________ __________,

fr.                         30.--         multa

fr.                         50.--         tassa di giustizia

fr.                         50.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                      130.--totale

Intimazione a:

__________ __________, __________,

Procuratore pubblico Nicola Respini, Via __________ __________, __________,

__________ __________ __________, __________ __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, _________,

Il giudice:                                                                                                                Il segretario: