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10.2002.99

circolazione in stato d'ebrietà (min. 1.49 - max. 1.73 grammi per mille)

Ticino · 2004-10-06 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. […]
  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–"; sonoesecutivieil periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'intimazione del decreto d'accusa avvenuta il 21 ottobre 2002. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio giuridico della Circolazione, Camorino (80770), Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice:                                                                     La segretaria: Distinta di pagamento         a carico del condannato: fr.                       800.–         multa fr.                       200.–         tassa di giustizia fr.                       300.–         spese giudiziarie fr.                     1300.–totale
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Incarto n.10.2002.99/AMM

DAP 2541/2002

Bellinzona

6 ottobre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

accusato di                       circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.49 - max. 1.73 grammi per mille);

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

fatti avvenutia Chiasso il 18 agosto 2002;

perseguito                         con decreto d’accusa DAP 2541/2002 del 21 ottobre 2002 del AINQ 1che propone la condanna:

1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

2.  alla multa di fr. 1200.–,

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa – limitata al dispositivo n. 2 (multa, di cui è chiesta una riduzione) –  interposta il 22 ottobre 2002 dall'imputato;

indetto                               il dibattimento 6 ottobre 2004, cui l'accusato – regolarmente citato – non è comparso;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

letti ed esaminati                gli atti;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  quale pena pecuniaria – oltre a quella detentiva non oggetto di opposizione – dev'essere inflitta all'imputato;

2.  il giudizio sugli oneri dell'attuale procedimento;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCS; 48 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

condanna                         ACCU 1, oltre alla pena detentiva e agli oneri di cui al decreto d'accusa DAP 2541/2002 non oggetto di opposizione:

alla multa, commisurata alla sua situazione finanziaria, di fr. 800.–;

rinunciaal prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio (impregiudicati gli oneri processuali di cui al dispositivo n. 3 del decreto d'accusa);

assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

I dispositivi per i quali non è stata presentata opposizione,

ossia:"la condanna di ACCU 1:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

[…]

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–";

sonoesecutivieil periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'intimazione del decreto d'accusa avvenuta il 21 ottobre 2002.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della Circolazione, Camorino (80770),

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico del condannato:

fr.                       800.–         multa

fr. 200.–         tassa di giustizia

fr.                       300.–         spese giudiziarie

fr.                     1300.–totale