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10.2002.98

entrato illegalmente in Svizzera sprovvisto di validi certificati d'identità e di visto d'ingresso, rispettivamente munito di falso passaporto jugoslavo e usato passaporto falso per contrarre matrimonio e ottenere il permesso di dimora, ottenere l'apposizione del visto di Schengen.

Ticino · 2004-09-16 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice:                                                                     La segretaria: Distinta di pagamento         a carico di ACCU 1: fr.                       150.–         tassa di giustizia fr.                       250.–         spese giudiziarie ./.  fr.                       400.–         cauzione versata fr.                          –.–totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2002.98/AMM

DAP 2431/2002

Bellinzona

16 settembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

Burim ACCU 1

accusato di                 1.     ripetuta entrata illegale

per essere entrato illegalmente in Svizzera a un valico imprecisato del Cantone di Ginevra il 10 maggio 2002 e a Chiasso l'8 agosto 2002 siccome sprovvisto di validi certificati d'identità e di visto d'ingresso, rispettivamente munito di falso passaporto jugoslavo;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

2.     falsità in certificati

per avere, al fine di migliorare la propria situazione, a Losanna e Ginevra, nel periodo dal 10 maggio all'8 agosto 2002, in particolare per contrarre matrimonio e ottenere il permesso di dimora, rispettivamente ottenere l'apposizione del visto di Schengen, fatto uso, a scopo d'inganno, del passaporto jugoslavo contraffatto sequestrato dalla Polizia al momento del controllo;

reato previsto dall'art. 252 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa DAP 2431/2002 del 7 ottobre 2002 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 250.–;

e inoltre                             ordina la confisca del passaporto jugoslavo contraffatto n. 000547866;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 14 ottobre 2002;

indetto                               il dibattimento 16 settembre 2004, al quale l'accusato – regolarmente citato a mezzo raccomandata non ritirata del 10 maggio 2004 – non è comparso;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  se l'imputato è autore colpevole di:

1.1  ripetuta entrata illegale, commessa nelle circostanze di cui sopra,

1.2  falsità in certificati, commessa nelle circostanze di cui sopra;

2.  in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3.  se dev'essere ordinata la confisca del passaporto jugoslavo n. 000547866;

4.  il giudizio sugli oneri processuali;

visti                                   gli art. 41, 63 e 252 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di entrata illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti a Ginevra il 10 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 2431/2002 del 7 ottobre 2002;

proscioglieACCU 1

dalle accuse di falsità in certificati, art. 252 CP, e di entrata illegale (in relazione con i fatti di Chiasso dell'8 agosto 2002), art. 23 cpv. 1 LDDS, per gli eventi descritti nel medesimo decreto d'accusa;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di ACCU 1:

fr. 150.–         tassa di giustizia

fr.                       250.–         spese giudiziarie

./.  fr.                       400.–         cauzione versata

fr.                          –.–totale