opencaselaw.ch

10.2002.89

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-09-15 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici, commesse nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
  2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato, 2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
  3. il giudizio sugli oneri processuali; visti                                   gli art. 41, 63 e 123 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; dichiara__________ autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 1799/2002 del 5 agosto 2002; condanna                         __________
  4. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
  5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–; rinvia__________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi. Intimazione a: ___________ Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice:                                                                     La segretaria: Distinta di pagamento         a carico di _ACCU1: fr.                       150.–         tassa di giustizia fr.                       150.–         spese giudiziarie fr.                      300.–totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2002.89/AMM

DAP 1799/2002

Bellinzona

15 settembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con __________ in qualità di segretaria per giudicare

_ACCU1;

accusato di                        lesioni semplici

per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ spintonandolo e facendolo cadere per terra, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato medico 17 luglio 2002 dell'Ospedale __________;

reato previsto                     dall'art. 123 n. 1 CP;

fatti avvenuti                       a Chiasso il 28 maggio 2002;

perseguito                         con decreto d’accusa DAP 1799/2002 del 5 agosto 2002 del _AINQ1 che propone la condanna:

1.  alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

3.  rinvia __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 20 agosto 2002;

indetto                               il dibattimento 15 settembre 2004, al quale l'accusato – regolarmente citato –non è comparso;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

letti ed esaminati                gli atti;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici, commesse nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;

2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3.  il giudizio sugli oneri processuali;

visti                                   gli art. 41, 63 e 123 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara__________

autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 1799/2002 del 5 agosto 2002;

condanna                         __________

1.  alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

rinvia__________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione a:

___________

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di _ACCU1:

fr. 150.–         tassa di giustizia

fr.                       150.–         spese giudiziarie

fr.                      300.–totale