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10.2002.287

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-04-01 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il  fra il mese di __________ 2000 e il __________ __________ 2001 a __________ e a __________;

reato previsto                     dall'Art. 23 cpv. 2 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DAC __________/__________ di data __________ __________ 2001 del ___________ che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 agosto 2001 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento, al quale

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.

2.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara____________________,

condanna

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il cancelliere:

Distinta spese                    a carico di __________

fr.0.00multa

fr.                          0.00       tassa di giustizia

fr.                          0.00       spese giudiziarie

fr.                          0.00       spese di inchiesta

fr.                          0.00       testi

fr.                          0.00       totale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 agosto 2001 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento, al quale

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

E. 2 letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara____________________,

condanna

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il cancelliere:

Distinta spese                    a carico di __________

fr.0.00multa

fr.                          0.00       tassa di giustizia

fr.                          0.00       spese giudiziarie

fr.                          0.00       spese di inchiesta

fr.                          0.00       testi

fr.                          0.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2002.287/AMM

DAC 649/2001

Bellinzona

1 aprile 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Cancelliere, per giudicare

__________difeso da:

prevenuto colpevole di         Facilitare un soggiorno illegale (fine di arricchimento);

fatti avvenuti                       il  fra il mese di __________ 2000 e il __________ __________ 2001 a __________ e a __________;

reato previsto                     dall'Art. 23 cpv. 2 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DAC __________/__________ di data __________ __________ 2001 del ___________ che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 agosto 2001 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento, al quale

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.

2.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara____________________,

condanna

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il cancelliere:

Distinta spese                    a carico di __________

fr.0.00multa

fr.                          0.00       tassa di giustizia

fr.                          0.00       spese giudiziarie

fr.                          0.00       spese di inchiesta

fr.                          0.00       testi

fr.                          0.00       totale