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10.2002.198

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-28 · Italiano TI
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Incarto n.10.2002.198/AMM

DAC 715/2002

Bellinzona

28 maggio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________,di __________ e __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (Guinea-Bissau), cittadino della Guinea-Bissau, residente a __________, __________ __________ __________, celibe, richiedente l'asilo

(difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)

accusato di                        infrazione alla LF sugli stupefacenti, 19 n. 1 LS

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e dintorni, nel periodo dall'autunno 2001 al 13 settembre 2002, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina, sotto forma di bolas, a vari consumatori, ma almeno 20 grammi;

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19aLS

per avere, a __________ e dintorni, nel periodo da fine settembre 2001 al 13 settembre 2002, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 10 grammi;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2002 delProcuratore pubblico Nicola Respini, __________,che propone la condanna dell'accusato:

1.  alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni,

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

e inoltre                             –   ordina la confisca dei fr. 5'150.– sequestrati e del telefono cellulare __________ sequestrato;

–   ordina la confisca e la distruzione dei 10 grammi di marijuana sequestrati, rep SAD __________/__________;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 ottobre 2002;

indetto                               il dibattimento per il 28 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto                          che l'accusato ha dichiarato di ritirare l'opposizione al decreto d'accusa, tranne che per il dispositivo no. 2 riguardante la pena accessoria dell'espulsione, della quale chiede la sospensione condizionale;

proseguito pertanto il dibattimento limitatamente a questo aspetto;

sentito                               il difensore, il quale chiede che gli venga concessa una sospensione condizionale della pena accessoria;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.

2.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che le parti hanno rinunciato a chiedere la motivazione scritta della sentenza;

visti                                   gli art. 41 e 55 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

condanna                         __________ __________

alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

non prelevané tasse né spese dell'odierno giudizio;

per il restoil decreto d'accusa è esecutivo e l'incarto è ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, per il tramite del difensore,

lic. iur. __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Nicola Respini, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     La segretaria: