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10.2002.15

Ticino · 2003-03-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Presidente della Pretura Penale 06.03.2003 10.2002.15 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 06.03.2003 10.2002.15 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.03.2003 10.2002.15

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 10.2002.15/AMM DAP 1197/1999 Bellinzona 6 marzo 2003 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare __________ __________, di __________ e __________ __________, nato il __________ 1960 a  __________, cittadino kosovaro, richiedente l'asilo, coniugato, già in __________, ora d'ignota dimora; accusato di                        violazione della LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS per avere favorito l'entrata illegale in Svizzera di due connazionali attraverso un valico non autorizzato nella zona di __________ e privi del necessario visto d'entrata, mettendosi poi a loro disposizione per il loro trasporto con la vettura condotta da __________ __________, in direzione della Svizzera interna sul cui tragitto venivano però fermati; fatti avvenuti                       a __________ __________ il 12 novembre 1998; perseguito                         con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ 1999 emanato dal Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–.

3.  All'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.

4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il 10 settembre 1997, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova; vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 9 giugno 1999; indetto                               il dibattimento per il 6 marzo 2003, al quale l'accusato – regolarmente citato nelle vie edittali – non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; proceduto                          nelle forme contumaciali; data                                  lettura del decreto d'accusa; letti ed esaminati                gli atti; visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS, 9 segg. e 273 segg. CPP; rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  Se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato; 2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.

3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

4.  Il giudizio sugli oneri processuali. dichiara __________ __________ colpevole di violazione della LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti a __________ __________ il 12 novembre 1998 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 1999; condanna                         __________ __________

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–. inoltre non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il 10 settembre 1997, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP. avverte

–     le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia. – il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a:

– __________ __________, nelle vie edittali,

– Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,

– Ministero pubblico della Confederazione, __________, e, alla crescita in giudicato della sentenza, a

– Comando della Polizia cantonale, __________,

– Sezione esecuzione pene e misure, __________,

– Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________. Il giudice:                                                                     La segretaria: Distinta spese                    a carico di __________ __________ fr.                       200.–         tassa di giustizia fr.                       300.–         spese giudiziarie ./.  fr.                       500.–         cauzione versata fr.                          –.– totale