Sachverhalt
avvenuti a Biasca il 19 agosto 2002;
perseguito con decreto daccusa DAP 2491/2002 del 14 ottobre 2002 del AINQ 1che propone la condanna:
1. alla multa di fr. 400.,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100. e delle spese di fr. 100.,
3. rinvia __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 29 ottobre 2002 dall'imputato;
indetto il dibattimento 6 ottobre 2004, cui l'accusato regolarmente citato non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
Dispositiv
- se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici, commesse nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
- in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
- il giudizio sugli oneri processuali; visti gli art. 123 n. 1 CP; 48 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; dichiaraACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP 2491/2002 del 14 ottobre 2002; condanna ACCU 1i
- alla multa di fr. 400.,
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.; rinvia__________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP); assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico del condannato: fr. 400. multa fr. 150. tassa di giustizia fr. 150. spese giudiziarie fr. 700.totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2002.154/AMM
DAP 2491/2002
Bellinzona
6 ottobre 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
accusato di lesioni semplici
per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ colpendolo con pugni in più parti del corpo, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato medico 19 agosto 2002 dell'Ospedale di __________;
reato previsto dall'art. 123 n. 1 CP;
fatti avvenuti a Biasca il 19 agosto 2002;
perseguito con decreto daccusa DAP 2491/2002 del 14 ottobre 2002 del AINQ 1che propone la condanna:
1. alla multa di fr. 400.,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100. e delle spese di fr. 100.,
3. rinvia __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 29 ottobre 2002 dall'imputato;
indetto il dibattimento 6 ottobre 2004, cui l'accusato regolarmente citato non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici, commesse nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
visti gli art. 123 n. 1 CP; 48 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP 2491/2002 del 14 ottobre 2002;
condanna ACCU 1i
1. alla multa di fr. 400.,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.;
rinvia__________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 400. multa
fr. 150. tassa di giustizia
fr. 150. spese giudiziarie
fr. 700.totale