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10.2002.135

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-01-14 · Italiano TI
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Incarto n.10.2002.135/AMM

DAP 600/2002

Bellinzona

14 gennaio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire nel procedimento penale a carico di

__________

accusato di                        trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere, a __________ __________ e a __________ nel __________ 2001, omesso di versare gli alimenti impostigli con decreto supercautelare __________ __________ 2001 della Pretura di __________, ammontanti a complessivi fr. 5030.– (fr. 1040.– __________; fr. 1040.– __________; fr. 2950.– moglie), benché abbia o possa avere i mezzi per fare almeno un versamento parziale;

reato previsto                      dall'art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito                          con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 2002 del ___________ che ha proposto la condanna:

1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 150.–;

vista                                 l'opposizione interposta dall'accusato il __________ __________ 2002;

consideratoche per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________ __________, __________ __________ __________ – __________ __________ 2002 (v. timbro apposto sul retro del 2° foglio del doc. C), ed è pervenuto al destinatario, secondo gli accertamenti esperiti dal Ministero pubblico (doc. B) il giorno successivo;

che l'opposizione interposta dal difensore il __________ __________ 2002 risulta dunque tardiva;

che la particolarità della fattispecie giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;

per questi motivi,               visti gli art. 208 e 210 CPP,

pronuncia:1.     L'opposizione è irricevibile.

2.     Alla crescita in giudicato della presente decisione, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

4.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.