Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.30 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.30 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.30
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 10.2001.00030 Lugano 13 settembre 2001 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 10 settembre 2001 presentata da __________, e __________ (patrocinati dall'avv. __________) riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) il 19 febbraio 2001; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 19 febbraio 2001 il presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto __________ 1970 da __________ e __________; che con il dispositivo n. 3 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 63 / 1000 della particella n. __________ RFD di __________, mentre __________ dichiara di cedere all'ex moglie la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 9.450 / 1000 della particella n. __________ RFD di __________, impegnandosi egli ad assumere tutti i carichi ipotecari (clausole n. 4.2 e 4.3); che con istanza del 10 settembre 2001 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino; che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che il dispositivo n. 3 con cui tribunale confederato ha omologato le clausole n. 4.2, 4.3 e 4.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quelle esclusive delle parti, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino; che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il 23 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta il 4 settembre 2001 dal tribunale confederato sulla prima pagina dell'esemplare del giudizio esibito per la delibazione; che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473); che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 5 della convenzione sugli effetti del divorzio); che non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le parti il 19 febbraio 2001 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all'avv. dott. __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario