Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.29 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.29 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2001 10.2001.29
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 10.2001.00029 Lugano, 13 settembre 2001 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 agosto 2001 presentata da __________ riguardante la sentenza emanata il 23 maggio 2001 dal Gerichts-kreis VI __________, nella causa di divorzio tra l'istante ed __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 23 maggio 2001 il Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI) di __________ (Canton Berna) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1971 da __________ ed __________; che con il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiarava di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFP di __________ (edificio con terreno annesso, 90 m²), corrispondente alla nuova particella n. __________ RFD, impegnandosi da parte sua ad assumere il relativo carico ipotecario (clausola n. 9.4); che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 26 agosto 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino; che l'udienza del 12 settembre 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta, l'istante avendo dichiarato di rinunciare a comparire, mentre la convenuta è rimasta silente; che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza sulla base degli atti, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che il dispositivo n. 2 con cui tribunale confederato ha omologato la clausola n. 9.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva del marito, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino; che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato l'8 giugno 2001, come risulta dall'attestato accluso dal tribunale confederato all'esemplare autenticato della sentenza esibito per la delibazione; che che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473); che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 9.4.7 della convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 23 maggio 2001 dal Tribunale circondariale VI (Gerichtskreis VI) di __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario