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10.2001.26

Ticino · 2000-08-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.26 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.26 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2001 10.2001.26

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 10.2001.00026 Lugano, 31 luglio 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 12 luglio 2001 presentata da __________ (patrocinati dall'avv. __________) riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 15 agosto 2000 dall'Amtsgericht __________, Familiengericht; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 15 agosto 2000 l'Amtsgericht di __________ (Baden-Württemberg) ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, entrambi cittadini tedeschi, omologando – tra l'altro – una convenzione notarile sullo scioglimento del regime matrimoniale da essi stipulata (dispositivo

n. 2); che nella convenzione predetta __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 130 / 1000 della particella n. __________ RFD di __________, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere tutti i debiti legati all'immobile (clausole n. 2.1, 2.2 e 2.3 della convenzione rogata il 14 agosto 2000); che con istanza del 12 luglio 2001 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva l'omologazione di tale accordo, in modo da postulare l'iscrizione della proprietà per piani nel registro fondiario a nome del solo __________; che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC); che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2); che accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del     2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3); che, dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65); che in concreto il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimento della sentenza straniera per rapporto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi; che, per altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emanate nell'altro Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP); che, invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, op. cit., n. 5 ad art. 65 LDIP), ma a tale esclusione sfugge proprio – e ciò riguarda il caso specifico – lo scioglimento del regime dei beni (Siehr, op. cit., n. 28 ad art. 65 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 203 n. 586); che nelle condizioni descritte l'Amtsgericht __________ era senz'altro competente a omologare il noto trapasso di proprietà, entrambe le parti avendo la cittadinanza germanica (art. 65 cpv. 1 LDIP); che, ciò posto, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione), requisiti che si identificano per l'essenziale con quelli posti dagli art. 29 lett. b, 27 cpv. 1, 27 cpv. 2 lett. c LDIP; che nel caso specifico la sentenza di divorzio è passata in giudicato il 22 settembre 2000, come risulta dall'attestazione rilasciata il 7 novembre 2000 dallo stesso Amtsgericht __________, prodotta dagli istanti; che la sentenza germanica non denota una qualsiasi contrarietà con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendo state per altro debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco; che il dispositivo n. 2 della sentenza in esame adempie quindi i presupposti per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in relazione alle clausole n. 2.1, 2.2 e 2.3 della convenzione notarile sugli effetti del divorzio; che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (art. 10 cpv. 1 LTG), come i coniugi stessi hanno pattuito nella convenzione per quanto riguarda i costi inerenti al trapasso immobiliare in Svizzera (clausola n. 10, secondo paragrafo), non essendovi del resto alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 15 agosto 2000 dall'Amtsgericht __________, Familiengericht, è riconosciuto e dichiarato esecutivo relativamente all'omologazione delle clausole n. 2.1, 2.2 e 2.3 della convenzione notarile sullo scioglimento del regime matrimoniale.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr.   50.– fr. 250.– sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione all'avv. __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario