Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.06.2001 10.2001.24 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.06.2001 10.2001.24 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.06.2001 10.2001.24
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 10.2001.00024 Lugano 11 giugno 2001 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 giugno 2001 presentata da __________ (patrocinato dall'avv. __________) riguardante la sentenza emessa il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 1° marzo 2001 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________; che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dal giudice __________ dichiara – tra l'altro – di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà sulla particella n. __________ RT di __________ (dispositivo n. 2 lett. h); che il giudice unico del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo
n. 2 lettera h della sentenza; che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 5 giugno 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino; che __________ ha previamente consentito al riconoscimento e all'esecuzione del dispositivo con formale dichiarazione del 31 maggio 2001; che nelle circostanze descritte non ha senso indire un contraddittorio e nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che in concreto il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 6 aprile 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera; che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473); che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione e che la convenuta aderisce alla delibazione chiesta ora dall'ex marito; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza emanata fra le parti il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario