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10.2001.13

Ticino · 2000-09-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2001 10.2001.13 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2001 10.2001.13 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2001 10.2001.13

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 10.2001.00013 Lugano 26 giugno 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 27 aprile 2001 presentata da __________ relativa alla sentenza emessa il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) nella procedura di annullamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200'000.– gravante in I rango la particella n. __________ RF di __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 6 settembre 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha accolto un'istanza presentata il 10 giugno 1999 da __________, annullando una cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.– costituita il 23 maggio 1979 in I grado sulla particella n. __________ RF di __________; che __________ chiede ora al Tribunale di appello, con istanza del 27 aprile 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino; che l'istante ha rinunciato a comparire all'udienza per il contraddittorio indetta da questa Camera; che all'udienza non è comparso nemmeno lo sconosciuto detentore del titolo, citato per via edittale; che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che in concreto il dispositivo n. 1 della sentenza ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 5 marzo 2001 dalla cancelleria del Tribunale cantonale di San Gallo in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera; che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473); che l'istante si è regolarmente costituita in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, mentre lo sconosciuto detentore del titolo non è comparso, nonostante la pubblicazione della diffida a produrre il titolo apparsa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 870 cpv. 2 e 3 CC, 983 segg. CO); che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza emanata il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr.   50.– c) pubblicazioni (2x)     fr. 415.– fr. 665.– sono posti a carico dell'istante.

3.   Intimazione: – __________; – sconosciuto detentore della cartella ipotecaria, per via edittale. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                   Il segretario