Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che in concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata proprietà immobiliare a __________; che l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361); che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero (art. 4); che nella fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht di ü berlingen è passata in giudicato lo stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza medesima (doc. _); che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti – di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del tribunale al momento in cui è stata promossa la causa; che il riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che in definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti nella Convenzione e può essere delibata; che gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l'Amtsgericht di ü berlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante.
3. Intimazione:
– avv. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2000 10.2000.15 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2000 10.2000.15 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2000 10.2000.15
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 10.2000.00015 Lugano 18 novembre 2000 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 28 aprile 2000 presentata da __________ (patrocinata dall'avv. __________) riguardante la sentenza di divorzio emanata il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht ü berlingen (D) nella causa da lei promossa contro __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza 4 maggio 1999 l'Amtsgericht di ü berlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dai coniugi; che nella citata convenzione i coniugi hanno pattuito il trasferimento ad __________ della quota di un mezzo appartenente a __________ della particella __________ RFD di __________; che __________ chiede a questa Camera, con istanza del 28 aprile 2000, di riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza; che il 1° novembre 2000 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda e di rinunciare al contraddittorio; che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che in concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata proprietà immobiliare a __________; che l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361); che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero (art. 4); che nella fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht di ü berlingen è passata in giudicato lo stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza medesima (doc. _); che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti – di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del tribunale al momento in cui è stata promossa la causa; che il riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione; che in definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti nella Convenzione e può essere delibata; che gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l'Amtsgericht di ü berlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante.
3. Intimazione:
– avv. __________; – __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario