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10.1999.4

Stralcio per ritiro della petizione, spese e ripetibili a carico desistente

Ticino · 2009-11-20 · Italiano TI
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Incarto n.10.1999.4

Lugano

20 novembre 2009/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 1° marzo 1999 da

AT 1

CV 3, alla quale sono subentrati gli eredi

__________

con la quale l’attrice chiedeva il risarcimento del danno di fr. 378'175.- subito in occasione di un incendio;

richiamato il decreto di stralcio parziale 8 ottobre 2008, relativo al ritiro della petizione nei confronti di altre convenute;

preso atto che con scritto 16 novembre 2009 l’attrice comunica di ritirare la petizione anche nei confronti dell’ultima parte convenuta in causa;

ritenuto che il ritiro della causa equivale a desistenza della parte attrice, la quale deve dunque sopportare gli oneri processuali e versare alla controparte un’equa indennità per ripetibili, commisurata al valore della procedura e alla circostanza che essa si è conclusa dopo lo scambio completo degli allegati scritti e prima dell’istruttoria;

osservato che la tassa di giustizia può rimanere contenuta, la procedura terminando senza l’emanazione di un giudizio di merito;

richiamati gli art. 352 CPC, la vigente LTG e il regolamento sulle ripetibili;

-, __________

- __________, __________

- __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).