opencaselaw.ch

VFG-13-2016

Decisione 13/2016 relativa all'ubicazione delle cassette delle lettere

Postcom · 2016-05-06 · Italiano CH
Sachverhalt

1. La "Residenza A._______" è un complesso di abitazioni a schiera composto da sette case ai numeri civici dispari via B._______. Il richiedente è proprietario del fondo part. no. xx45 registro fondiario definitivo (RFD) Cugnasco-Gerra, via B.______. Egli è altresì comproprietario del fondo part. no. xx43 RFD Cugnasco-Gerra, via B._______. Il complesso residenziale è situato su di un pendio ed è urbanizzato, a valle, da via B.______. A livello della via d’accesso si trovano i singoli garage, dotati dal lato della strada di un accesso a forma di tunnel, generalmente utilizzato. Lun- go la via B._______ i muri dell’ala del garage e un muro di sostegno cingono il complesso abitati- vo. Oltre l’ala del garage comune sono ubicate le abitazioni, singolarmente parcellizzate (mappali no. xx40 - xx46). A sinistra della scaletta di accesso sono situate quattro case, alla sua destra tre. Salendo la scaletta comune si giunge alle singole entrate poste a monte, sul retro delle sette abi- tazioni. Attraverso la stessa scaletta e percorrendo una via d’accesso comune, si giunge nuova- mente sulla via B._______ che sale, con percorso serpeggiante, sopra il complesso residenziale. L’impianto di cassette delle lettere, che risale al momento della costruzione del complesso, com- prende otto cassette per tutte le sette abitazioni ed è ubicato a sinistra della scaletta di accesso comune. L’impianto è ubicato sul fondo no. xx43 di comproprietà del richiedente ed è montato sulla parete esterna dell’ala del garage perpendicolarmente alla scaletta di accesso, da cui dista circa due metri, e a un passaggio aperto. Un secondo passaggio aperto si trova sul fondo no. xx44 a destra della scaletta di accesso. Davanti alle cassette delle lettere e alla scaletta di acces- so si trova un piccolo spiazzo, situato per metà sul fondo no. xx43 e per l’altra metà sul fondo no. xx44. A sinistra dello spiazzo sul fondo no. xx43 del richiedente sono ubicati due ripartitori per la televisione via cavo e l’elettricità nonché un trogolo con un bordo in cemento e una palma a due steli alta pressoché dieci metri.

2. Nel 2014 il Comune ha concesso al richiedente un permesso di costruzione per il mappale no. xx43.

3. Il 9 marzo 2015 il richiedente si è rivolto alla Posta CH SA, Postmail Locarno, chiedendo la collo- cazione rispettivamente di una cassetta delle lettere singola ai bordi della strada lungo la via B._______ su ognuno dei singoli mappali delle case, rispettivamente di un impianto di cassette delle lettere per i mappali no. xx43, xx44, xx45 xx46 sulla parete interna del “rifugio” a destra del- la scaletta di accesso sotto la scritta "Residenza A._____", nonché di tre cassette delle lettere per i fondi no. xx40, xx41 e xx42 ai bordi della strada.

4. Con risposta del 23 aprile 2015 la Posta CH SA, PostMail, Locarno, segnala al richiedente che per le abitazioni plurifamiliari o le case a schiera le cassette delle lettere possono essere colloca- te nel perimetro di accesso alla casa, se sono raggiungibili dalla strada. Se possibile, le cassette delle lettere devono essere ubicate in un solo posto o raggruppate al massimo in due posti, per es. quattro a sinistra e tre a destra dell’entrata. La Posta ha fatto presente al richiedente della possibilità di richiedere presso la PostCom una decisione impugnabile, qualora non fosse stato d’accordo con tale risposta.

5. Con domanda del 23 maggio 2015, il richiedente si è rivolto alla PostCom chiedendo a quest’ultima di emanare una decisione impugnabile. In via principale egli chiede di autorizzare la posa di una cassetta delle lettere per ognuna delle singole case a schiera all’interno del tunnel che collega internamente gli accessi ai singoli fondi al garage collettivo. In subordine egli chiede la collocazione di un impianto di cassette delle lettere per i mappali no. xx43, xx44, xx45 e xx46 sul mappale no. xx44 ai bordi della strada o nei pressi del bordo della strada tra i mappali no. xx43 e xx46 nonché di tre cassette delle lettere per i mappali no. xx40, xx41 e xx42, di cui due al confine dei mappali tra i no. xx41 e no. xx42 e uno al confine tra i mappali no. xx40 e xx41.

6. Il 3 giugno 2015 la Posta CH SA ha confermato al Segretariato specializzato della PostCom che, durante la procedura, la distribuzione a domicilio della posta sarà garantita.

3/6

7. Il 6 agosto 2015 il Segretariato specializzato ha invitato la Posta CH SA, Corporate Center, Berna (di seguito: Posta), a prendere posizione per iscritto fino al 10 settembre 2015. Il 25 settembre 2015, la Posta si è espressa in merito alla richiesta entro il termine prorogato postulando il rigetto delle domande del richiedente con protesta di tasse e spese, poiché le proposte di quest’ultimo, relative all’ubicazione delle cassette delle lettere, non sarebbero conformi all’ordinanza sulle po- ste.

8. Il 27 ottobre 2015 il richiedente ha inoltrato le proprie osservazioni e il 16 novembre 2015 un complemento a quest’ultime.

9. Il 10 dicembre 2015, entro il termine prorogato, la Posta CH SA, rappresentata dall’avvocato P._______, Lugano, ha inoltrato le sue conclusioni.

10. Il 21 dicembre 2015 il Segretariato specializzato ha notificato al richiedente le conclusioni della Posta e ha concluso l’istruttoria.

11. Il 15 marzo 2016 il Segretariato specializzato ha invitato il richiedente a inoltrare gli estratti del registro fondiario dei suoi mappali.

12. Il 24 marzo 2016 il richiedente ha inoltrato gli estratti del registro fondiario corredati di osserva- zioni scritte.

13. Il 29 marzo 2016 il Segretariato specializzato ha notificato alla Posta gli estratti del registro fon- diario e le osservazioni del richiedente del 24 marzo 2016 per conoscenza e per un’eventuale presa di posizione entro l’11 aprile 2016.

14. Con scritto dell’11 aprile 2016 la Posta CH SA ha inoltrato le proprie conclusioni 2 mantenendola richiesta di rigetto della domanda.

15. Il 12 aprile 2016 il Segretariato specializzato ha notificato al richiedente le conclusioni 2 della Po- sta CH SA del 1° aprile 2016 per conoscenza.

II. Considerandi 1. La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la legge sulle poste e le sue disposizioni d'esecuzione (art. 22 cpv. 1 legge del 17 dicembre 2010 sulle poste [LPO, RS 783.0]). Essa sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera e della legge sulle poste che include la distribuzione a domici- lio in virtù dell’articolo 14 capoverso 3 della legge sulle poste. Alla PostCom spetta la competenza decisionale ai sensi dell’articolo 76 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO, RS 783.01) in merito alle controversie concernenti l’obbligo di installare una cassetta delle lettere (art. 73) o la sua ubicazione (art. 74). La valutazione della presente domanda compete pertanto alla PostCom. Alla procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d PA, RS 72.021).

2. Il richiedente è proprietario del mappale no. xx45 RFD Cugnasco-Gerra e comproprietario del mappale no. xx43 RFD Cugnasco-Gerra. La legge impone ai proprietari fondiari di installare una cassetta delle lettere, in modo da consentire alla Posta di effettuare la distribuzione a domicilio secondo quanto previsto dagli articoli 14 capoverso 2 della legge sulle poste e 31 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sulle poste. Il richiedente è toccato nei suoi diritti e obblighi dalla presente contro- versia relativa all’ubicazione della sua cassetta delle lettere ed è pertanto parte ai sensi dell’articolo 6 della legge sulla procedura amministrativa. Per contro egli non è autorizzato a pre- sentare domande relative alla posizione delle cassette delle lettere degli altri proprietari fondiari, dato che può agire soltanto in veste di proprietario dei suoi mappali e non si avvale neppure delle procure dei proprietari restanti. Afferma inoltre che non gli è possibile entrare in contatto con talu-

4/6

ni dei proprietari. Non si può pertanto entrare nel merito delle sue domande relative alla nuova collocazione delle cassette delle lettere delle case a schiera RFD no. xx40, xx41, xx42, xx44 e xx46.

3. La PostCom rinuncia ad invitare gli altri proprietari della Residenza A._______ a prendere posi- zione in merito alle domande del richiedente, poiché i loro diritti e obblighi non vengono pregiudi- cati dalla presente decisione inerente le pretese ammissibili del richiedente. Dato inoltre che la PostCom non entra nel merito delle domande del richiedente che riguardano le cassette dei fondi di cui non è proprietario, essa non rende partecipi gli ulteriori proprietari fondiari in qualità di parti in causa e non notifica loro la decisione.

4. La Posta è tenuta, in virtù dell’articolo 31 capoversi 1 e 2 OPO, a distribuire a domicilio gli invii postali, se sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette delle lettere di cui agli articoli 73-75 OPO. Nel presente procedimento essa è pertanto controparte del richiedente ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 della legge sulla procedura ammi- nistrativa ed è stata sentita in merito a quanto auspicato dal richiedente (art. 31 PA).

5. Il richiedente postula che le cassette delle lettere siano spostate, poiché desidera impiegare in maniera differente la metà dello spiazzo antistante il complesso residenziale che appartiene al suo fondo, ad esempio come posteggio per i visitatori. Nella procedura relativa alla domanda di costruzione l’opposizione sollevata dai proprietari fondiari del mappale no. xx42 contro la rimo- zione delle cassette delle lettere è stata respinta adducendo che tale questione sarebbe piuttosto oggetto di un procedimento civile. In virtù degli articoli 73 capoverso 1 e 74 capoverso 1 OPO le cassette delle lettere vanno infatti installate in linea di principio sul proprio fondo. Le norme relati- ve all’obbligo di istallare una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere rientrano tuttavia parimenti nella sfera del diritto pubblico, dato che esse disciplinano i presupposti secondo cui la Posta e altri fornitori di servizi postali sono tenuti a distribuire a domicilio gli invii postali presso i proprietari fondiari (cfr. consid. II.6 qui di seguito). Nella valutazione dell’ammissibilità delle ubicazioni delle cassette oggetto della domanda del richiedente occorre pertanto fare riferi- mento esclusivamente alle disposizioni dell’ordinanza sulle poste e non sui regolamenti edilizi comunali o cantonali.

6. L’articolo 10 della legge sulle poste delega al Consiglio federale il compito di disciplinare le con- dizioni applicabili alle cassette delle lettere e alle infrastrutture di distribuzione al domicilio del de- stinatario. Le disposizioni relative alle cassette delle lettere e agli impianti di cassette delle lettere sono regolate nel 7° capitolo dell’ordinanza sulle poste. Conformemente all’articolo 73 capoverso 1 OPO il proprietario di un immobile deve installare, a proprie spese, una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere con libero accesso per la distribuzione di invii postali. In rife- rimento all’ubicazione, l’articolo 74 capoverso 1 OPO statuisce che la cassetta delle lettere deve essere collocata ai confini della proprietà, nei pressi dell'accesso all'abitazione generalmente uti- lizzato. Se vi sono più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, queste devono essere ubicate nello stesso luogo. Se risultano possibili ubicazioni diverse, la scelta deve cadere su quella più vicina alla strada (cpv. 2). Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti ad uso commerciale, l'impianto di cassette delle lettere può essere collocato nel perimetro di accesso al- la casa, se è possibile raggiungerlo dalla strada (cpv. 3). Secondo il rapporto esplicativo del DA- TEC relativo all’ordinanza sulle poste le disposizioni relative all’ubicazione hanno due scopi: di- fendere l’interesse dei clienti di ricevere gli invii postali il più vicino possibile all’ingresso della loro abitazione e permettere ai fornitori di effettuare una distribuzione razionale. Le direttive relative all’ubicazione dell’ordinanza sulle poste sono pertanto l’esito di una ponderazione degli interessi (cfr. rapporto esplicativo del DATEC relativo all’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste, pag. 32; rimando: http://www.postcom.admin.ch/it/gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht-Postverordnung -i-20120829.pdf). L’articolo 74 capoverso 1 OPO poggia sulla supposizione per cui l’onere di di- stribuzione sia minore ai confini della proprietà presso l’accesso all’abitazione generalmente uti- lizzato. Nella presente ponderazione degli interessi occorre considerare non soltanto l’onere della Posta per la distribuzione a domicilio, ma anche quello degli altri offerenti di servizi postali che ef-

5/6

fettuano la distribuzione a domicilio. Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti a uso commerciale occorre partire dal presupposto che la maggiore quantità di invii postali riduce l’onere di distribuzione per il singolo invio, anche se il postino ha percorso un tratto più lungo ri- spetto al caso in cui avrebbe dovuto recarsi soltanto fino al confine del fondo.

7. Per il caso in questione ciò significa che il complesso di abitazioni "Residenza A.______" costitui- sce un’abitazione plurifamiliare ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO, dato che l’agglomerato dispone di un accesso generalmente utilizzato costituito da uno spiazzo antistante sui mappali no. xx43 e xx44 da una scaletta d’accesso in comune. I tunnel di raccordo che collegano le sin- gole abitazioni ai garage e che il richiedente definisce come accesso ordinario nelle sue prese di posizione, non sono visibili dall’esterno e si trovano all’interno dell’ala del garage. I tunnel non sono liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 OPO, anche se non sono chiusi e sono già stati utilizzati per effettuare interventi di soccorsi sanitari, come spiega il richiedente. Per gli offerenti di servizi postali e i visitatori che non hanno familiarità con il luogo, le cassette delle lettere sono facilmente reperibili dove sono ubicate ora. Esse sono collocate nel perimetro d’accesso alle sette abitazioni a schiera generalmente utilizzato e sono facilmente raggiungibili ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO. Nonostante le numerose obiezioni di diritto di vicinato sollevate dal richiedente e la garanzia della proprietà che a suo avviso sarebbe violata dalla posi- zione delle cassette delle lettere, per la PostCom non è chiaro in che misura l’attuale ubicazione non sarebbe conforme alle disposizioni dell’ordinanza sulle poste. Occorre osservare in particola- re che l’ubicazione delle cassette delle lettere non rientra nella sfera della garanzia della proprietà di cui all’articolo 26 Cost. a causa del lieve grado di incidenza (cfr. decisione A-8126/2010 del 28 aprile 2011, consid. 5 con rinvii) e la PostCom non è competente a dirimere le questioni ascri- vibili al diritto di vicinato. In tale frangente occorre perlomeno osservare che gli accessi ai singoli fondi sono iscritti sulla part. no. xx43 come diritti di passo, da cui si evince pure che l’accesso alle abitazioni generalmente utilizzato è possibile attraversando lo spiazzo antistante e salendo la scaletta di accesso in comune.

8. Il richiedente invita la PostCom a esaminare due ubicazioni alternative per le cassette delle lette- re: in primo luogo egli chiede di collocare sui singoli mappali ai bordi della strada lungo la via B.______ una singola cassetta delle lettere per ognuna delle sette abitazioni. Al riguardo occorre rilevare, come già illustrato dalla Posta nelle proprie prese di posizione del 25 settembre 2015 e del 10 dicembre 2015, che se poste lungo il muro di sostegno e l’ala del garage le cassette sa- rebbero sì collocate ai confini della proprietà ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 OPO, ma non nei pressi dell’accesso all’abitazione generalmente utilizzato. Inoltre una distribuzione efficiente sarebbe più difficoltosa rispetto alla posizione attuale nel perimetro di accesso all’abitazione ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO, poiché il postino dovrebbe servire dopo alcuni metri un’ulteriore cassetta delle lettere e al contempo anche per il richiedente risulterebbe molto più dif- ficile vuotare le cassette rispetto alla soluzione odierna. La richiesta volta a ottenere la colloca- zione delle singole cassette delle lettere lungo il muro del garage e ai confini della proprietà va pertanto respinta.

9. In secondo luogo il richiedente postula che siano collocati un impianto di cassette delle lettere collettivo per i fondi no. xx43, xx44, xx45 e xx46 all’interno della parete del "rifugio" a destra della scaletta di accesso sotto la scritta "Residenza A._______" nonché tre cassette delle lettere singo- le per i mappali no. xx40, xx41 e xx42 lungo i bordi della strada. Nella misura in cui è possibile entrare nel merito della domanda, dato che il richiedente ha diritto a chiedere lo spostamento del- le infrastrutture che permettono la distribuzione della posta soltanto in relazione alle proprie pro- prietà, ma non in relazione a quelle dei vicini (cfr. sopra consid. 2), occorre rilevare che l’impianto di cassette delle lettere all’interno della parete del "rifugio" sarebbe liberamente accessibile, poi- ché il ripostiglio non dispone di una porta, ma che non sarebbe più collocato nel perimetro di ac- cesso all’abitazione ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO e che non sarebbe facilmente re- peribile per i visitatori e i postini che non hanno familiarità con il luogo. Tale ubicazione all’interno della parete del "rifugio" non è pertanto conforme all’ordinanza sulle poste e la domanda va re- spinta.

6/6

10. Si può pertanto giungere alla conclusione che l’attuale ubicazione dell’impianto di cassette delle lettere deve essere ritenuta conforme alle disposizioni dell’ordinanza sulle poste. Se il richiedente dovesse postulare ulteriormente una nuova collocazione dell’impianto di cassette delle lettere, occorre fargli presente che può proporre alla Posta CH SA di modificare la posizione dell’impianto di cassette delle lettere soltanto insieme agli altri proprietari fondiari della "Residenza A._______" o dei loro rappresentanti legali. La PostCom sarebbe competente a decidere su tale domanda soltanto una volta concluso il procedimento interno alla Posta.

11. La domanda del richiedente va pertanto respinta. Con tale esito del procedimento le spese pro- cedurali di fr. 200.- sono poste a carico del richiedente (art. 4 cpv. 1 lett. g del regolamento sugli emolumenti della Commissione delle poste del 26 agosto 2013, RS 783.018).

III. Decisione

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 La "Residenza A._______" è un complesso di abitazioni a schiera composto da sette case ai numeri civici dispari via B._______. Il richiedente è proprietario del fondo part. no. xx45 registro fondiario definitivo (RFD) Cugnasco-Gerra, via B.______. Egli è altresì comproprietario del fondo part. no. xx43 RFD Cugnasco-Gerra, via B._______. Il complesso residenziale è situato su di un pendio ed è urbanizzato, a valle, da via B.______. A livello della via d’accesso si trovano i singoli garage, dotati dal lato della strada di un accesso a forma di tunnel, generalmente utilizzato. Lun- go la via B._______ i muri dell’ala del garage e un muro di sostegno cingono il complesso abitati- vo. Oltre l’ala del garage comune sono ubicate le abitazioni, singolarmente parcellizzate (mappali no. xx40 - xx46). A sinistra della scaletta di accesso sono situate quattro case, alla sua destra tre. Salendo la scaletta comune si giunge alle singole entrate poste a monte, sul retro delle sette abi- tazioni. Attraverso la stessa scaletta e percorrendo una via d’accesso comune, si giunge nuova- mente sulla via B._______ che sale, con percorso serpeggiante, sopra il complesso residenziale. L’impianto di cassette delle lettere, che risale al momento della costruzione del complesso, com- prende otto cassette per tutte le sette abitazioni ed è ubicato a sinistra della scaletta di accesso comune. L’impianto è ubicato sul fondo no. xx43 di comproprietà del richiedente ed è montato sulla parete esterna dell’ala del garage perpendicolarmente alla scaletta di accesso, da cui dista circa due metri, e a un passaggio aperto. Un secondo passaggio aperto si trova sul fondo no. xx44 a destra della scaletta di accesso. Davanti alle cassette delle lettere e alla scaletta di acces- so si trova un piccolo spiazzo, situato per metà sul fondo no. xx43 e per l’altra metà sul fondo no. xx44. A sinistra dello spiazzo sul fondo no. xx43 del richiedente sono ubicati due ripartitori per la televisione via cavo e l’elettricità nonché un trogolo con un bordo in cemento e una palma a due steli alta pressoché dieci metri.

E. 2 Nel 2014 il Comune ha concesso al richiedente un permesso di costruzione per il mappale no. xx43.

E. 3 Il 9 marzo 2015 il richiedente si è rivolto alla Posta CH SA, Postmail Locarno, chiedendo la collo- cazione rispettivamente di una cassetta delle lettere singola ai bordi della strada lungo la via B._______ su ognuno dei singoli mappali delle case, rispettivamente di un impianto di cassette delle lettere per i mappali no. xx43, xx44, xx45 xx46 sulla parete interna del “rifugio” a destra del- la scaletta di accesso sotto la scritta "Residenza A._____", nonché di tre cassette delle lettere per i fondi no. xx40, xx41 e xx42 ai bordi della strada.

E. 4 Con risposta del 23 aprile 2015 la Posta CH SA, PostMail, Locarno, segnala al richiedente che per le abitazioni plurifamiliari o le case a schiera le cassette delle lettere possono essere colloca- te nel perimetro di accesso alla casa, se sono raggiungibili dalla strada. Se possibile, le cassette delle lettere devono essere ubicate in un solo posto o raggruppate al massimo in due posti, per es. quattro a sinistra e tre a destra dell’entrata. La Posta ha fatto presente al richiedente della possibilità di richiedere presso la PostCom una decisione impugnabile, qualora non fosse stato d’accordo con tale risposta.

E. 5 Con domanda del 23 maggio 2015, il richiedente si è rivolto alla PostCom chiedendo a quest’ultima di emanare una decisione impugnabile. In via principale egli chiede di autorizzare la posa di una cassetta delle lettere per ognuna delle singole case a schiera all’interno del tunnel che collega internamente gli accessi ai singoli fondi al garage collettivo. In subordine egli chiede la collocazione di un impianto di cassette delle lettere per i mappali no. xx43, xx44, xx45 e xx46 sul mappale no. xx44 ai bordi della strada o nei pressi del bordo della strada tra i mappali no. xx43 e xx46 nonché di tre cassette delle lettere per i mappali no. xx40, xx41 e xx42, di cui due al confine dei mappali tra i no. xx41 e no. xx42 e uno al confine tra i mappali no. xx40 e xx41.

E. 6 Il 3 giugno 2015 la Posta CH SA ha confermato al Segretariato specializzato della PostCom che, durante la procedura, la distribuzione a domicilio della posta sarà garantita.

3/6

E. 7 Il 6 agosto 2015 il Segretariato specializzato ha invitato la Posta CH SA, Corporate Center, Berna (di seguito: Posta), a prendere posizione per iscritto fino al 10 settembre 2015. Il 25 settembre 2015, la Posta si è espressa in merito alla richiesta entro il termine prorogato postulando il rigetto delle domande del richiedente con protesta di tasse e spese, poiché le proposte di quest’ultimo, relative all’ubicazione delle cassette delle lettere, non sarebbero conformi all’ordinanza sulle po- ste.

E. 8 Il 27 ottobre 2015 il richiedente ha inoltrato le proprie osservazioni e il 16 novembre 2015 un complemento a quest’ultime.

E. 9 Il 10 dicembre 2015, entro il termine prorogato, la Posta CH SA, rappresentata dall’avvocato P._______, Lugano, ha inoltrato le sue conclusioni.

E. 10 Il 21 dicembre 2015 il Segretariato specializzato ha notificato al richiedente le conclusioni della Posta e ha concluso l’istruttoria.

E. 11 Il 15 marzo 2016 il Segretariato specializzato ha invitato il richiedente a inoltrare gli estratti del registro fondiario dei suoi mappali.

E. 12 Il 24 marzo 2016 il richiedente ha inoltrato gli estratti del registro fondiario corredati di osserva- zioni scritte.

E. 13 Il 29 marzo 2016 il Segretariato specializzato ha notificato alla Posta gli estratti del registro fon- diario e le osservazioni del richiedente del 24 marzo 2016 per conoscenza e per un’eventuale presa di posizione entro l’11 aprile 2016.

E. 14 Con scritto dell’11 aprile 2016 la Posta CH SA ha inoltrato le proprie conclusioni 2 mantenendola richiesta di rigetto della domanda.

E. 15 Il 12 aprile 2016 il Segretariato specializzato ha notificato al richiedente le conclusioni 2 della Po- sta CH SA del 1° aprile 2016 per conoscenza.

II. Considerandi 1. La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la legge sulle poste e le sue disposizioni d'esecuzione (art. 22 cpv. 1 legge del 17 dicembre 2010 sulle poste [LPO, RS 783.0]). Essa sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera e della legge sulle poste che include la distribuzione a domici- lio in virtù dell’articolo 14 capoverso 3 della legge sulle poste. Alla PostCom spetta la competenza decisionale ai sensi dell’articolo 76 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO, RS 783.01) in merito alle controversie concernenti l’obbligo di installare una cassetta delle lettere (art. 73) o la sua ubicazione (art. 74). La valutazione della presente domanda compete pertanto alla PostCom. Alla procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d PA, RS 72.021).

2. Il richiedente è proprietario del mappale no. xx45 RFD Cugnasco-Gerra e comproprietario del mappale no. xx43 RFD Cugnasco-Gerra. La legge impone ai proprietari fondiari di installare una cassetta delle lettere, in modo da consentire alla Posta di effettuare la distribuzione a domicilio secondo quanto previsto dagli articoli 14 capoverso 2 della legge sulle poste e 31 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sulle poste. Il richiedente è toccato nei suoi diritti e obblighi dalla presente contro- versia relativa all’ubicazione della sua cassetta delle lettere ed è pertanto parte ai sensi dell’articolo 6 della legge sulla procedura amministrativa. Per contro egli non è autorizzato a pre- sentare domande relative alla posizione delle cassette delle lettere degli altri proprietari fondiari, dato che può agire soltanto in veste di proprietario dei suoi mappali e non si avvale neppure delle procure dei proprietari restanti. Afferma inoltre che non gli è possibile entrare in contatto con talu-

4/6

ni dei proprietari. Non si può pertanto entrare nel merito delle sue domande relative alla nuova collocazione delle cassette delle lettere delle case a schiera RFD no. xx40, xx41, xx42, xx44 e xx46.

3. La PostCom rinuncia ad invitare gli altri proprietari della Residenza A._______ a prendere posi- zione in merito alle domande del richiedente, poiché i loro diritti e obblighi non vengono pregiudi- cati dalla presente decisione inerente le pretese ammissibili del richiedente. Dato inoltre che la PostCom non entra nel merito delle domande del richiedente che riguardano le cassette dei fondi di cui non è proprietario, essa non rende partecipi gli ulteriori proprietari fondiari in qualità di parti in causa e non notifica loro la decisione.

4. La Posta è tenuta, in virtù dell’articolo 31 capoversi 1 e 2 OPO, a distribuire a domicilio gli invii postali, se sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette delle lettere di cui agli articoli 73-75 OPO. Nel presente procedimento essa è pertanto controparte del richiedente ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 della legge sulla procedura ammi- nistrativa ed è stata sentita in merito a quanto auspicato dal richiedente (art. 31 PA).

5. Il richiedente postula che le cassette delle lettere siano spostate, poiché desidera impiegare in maniera differente la metà dello spiazzo antistante il complesso residenziale che appartiene al suo fondo, ad esempio come posteggio per i visitatori. Nella procedura relativa alla domanda di costruzione l’opposizione sollevata dai proprietari fondiari del mappale no. xx42 contro la rimo- zione delle cassette delle lettere è stata respinta adducendo che tale questione sarebbe piuttosto oggetto di un procedimento civile. In virtù degli articoli 73 capoverso 1 e 74 capoverso 1 OPO le cassette delle lettere vanno infatti installate in linea di principio sul proprio fondo. Le norme relati- ve all’obbligo di istallare una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere rientrano tuttavia parimenti nella sfera del diritto pubblico, dato che esse disciplinano i presupposti secondo cui la Posta e altri fornitori di servizi postali sono tenuti a distribuire a domicilio gli invii postali presso i proprietari fondiari (cfr. consid. II.6 qui di seguito). Nella valutazione dell’ammissibilità delle ubicazioni delle cassette oggetto della domanda del richiedente occorre pertanto fare riferi- mento esclusivamente alle disposizioni dell’ordinanza sulle poste e non sui regolamenti edilizi comunali o cantonali.

6. L’articolo 10 della legge sulle poste delega al Consiglio federale il compito di disciplinare le con- dizioni applicabili alle cassette delle lettere e alle infrastrutture di distribuzione al domicilio del de- stinatario. Le disposizioni relative alle cassette delle lettere e agli impianti di cassette delle lettere sono regolate nel 7° capitolo dell’ordinanza sulle poste. Conformemente all’articolo 73 capoverso 1 OPO il proprietario di un immobile deve installare, a proprie spese, una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere con libero accesso per la distribuzione di invii postali. In rife- rimento all’ubicazione, l’articolo 74 capoverso 1 OPO statuisce che la cassetta delle lettere deve essere collocata ai confini della proprietà, nei pressi dell'accesso all'abitazione generalmente uti- lizzato. Se vi sono più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, queste devono essere ubicate nello stesso luogo. Se risultano possibili ubicazioni diverse, la scelta deve cadere su quella più vicina alla strada (cpv. 2). Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti ad uso commerciale, l'impianto di cassette delle lettere può essere collocato nel perimetro di accesso al- la casa, se è possibile raggiungerlo dalla strada (cpv. 3). Secondo il rapporto esplicativo del DA- TEC relativo all’ordinanza sulle poste le disposizioni relative all’ubicazione hanno due scopi: di- fendere l’interesse dei clienti di ricevere gli invii postali il più vicino possibile all’ingresso della loro abitazione e permettere ai fornitori di effettuare una distribuzione razionale. Le direttive relative all’ubicazione dell’ordinanza sulle poste sono pertanto l’esito di una ponderazione degli interessi (cfr. rapporto esplicativo del DATEC relativo all’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste, pag. 32; rimando: http://www.postcom.admin.ch/it/gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht-Postverordnung -i-20120829.pdf). L’articolo 74 capoverso 1 OPO poggia sulla supposizione per cui l’onere di di- stribuzione sia minore ai confini della proprietà presso l’accesso all’abitazione generalmente uti- lizzato. Nella presente ponderazione degli interessi occorre considerare non soltanto l’onere della Posta per la distribuzione a domicilio, ma anche quello degli altri offerenti di servizi postali che ef-

5/6

fettuano la distribuzione a domicilio. Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti a uso commerciale occorre partire dal presupposto che la maggiore quantità di invii postali riduce l’onere di distribuzione per il singolo invio, anche se il postino ha percorso un tratto più lungo ri- spetto al caso in cui avrebbe dovuto recarsi soltanto fino al confine del fondo.

7. Per il caso in questione ciò significa che il complesso di abitazioni "Residenza A.______" costitui- sce un’abitazione plurifamiliare ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO, dato che l’agglomerato dispone di un accesso generalmente utilizzato costituito da uno spiazzo antistante sui mappali no. xx43 e xx44 da una scaletta d’accesso in comune. I tunnel di raccordo che collegano le sin- gole abitazioni ai garage e che il richiedente definisce come accesso ordinario nelle sue prese di posizione, non sono visibili dall’esterno e si trovano all’interno dell’ala del garage. I tunnel non sono liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 OPO, anche se non sono chiusi e sono già stati utilizzati per effettuare interventi di soccorsi sanitari, come spiega il richiedente. Per gli offerenti di servizi postali e i visitatori che non hanno familiarità con il luogo, le cassette delle lettere sono facilmente reperibili dove sono ubicate ora. Esse sono collocate nel perimetro d’accesso alle sette abitazioni a schiera generalmente utilizzato e sono facilmente raggiungibili ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO. Nonostante le numerose obiezioni di diritto di vicinato sollevate dal richiedente e la garanzia della proprietà che a suo avviso sarebbe violata dalla posi- zione delle cassette delle lettere, per la PostCom non è chiaro in che misura l’attuale ubicazione non sarebbe conforme alle disposizioni dell’ordinanza sulle poste. Occorre osservare in particola- re che l’ubicazione delle cassette delle lettere non rientra nella sfera della garanzia della proprietà di cui all’articolo 26 Cost. a causa del lieve grado di incidenza (cfr. decisione A-8126/2010 del 28 aprile 2011, consid. 5 con rinvii) e la PostCom non è competente a dirimere le questioni ascri- vibili al diritto di vicinato. In tale frangente occorre perlomeno osservare che gli accessi ai singoli fondi sono iscritti sulla part. no. xx43 come diritti di passo, da cui si evince pure che l’accesso alle abitazioni generalmente utilizzato è possibile attraversando lo spiazzo antistante e salendo la scaletta di accesso in comune.

8. Il richiedente invita la PostCom a esaminare due ubicazioni alternative per le cassette delle lette- re: in primo luogo egli chiede di collocare sui singoli mappali ai bordi della strada lungo la via B.______ una singola cassetta delle lettere per ognuna delle sette abitazioni. Al riguardo occorre rilevare, come già illustrato dalla Posta nelle proprie prese di posizione del 25 settembre 2015 e del 10 dicembre 2015, che se poste lungo il muro di sostegno e l’ala del garage le cassette sa- rebbero sì collocate ai confini della proprietà ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 OPO, ma non nei pressi dell’accesso all’abitazione generalmente utilizzato. Inoltre una distribuzione efficiente sarebbe più difficoltosa rispetto alla posizione attuale nel perimetro di accesso all’abitazione ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO, poiché il postino dovrebbe servire dopo alcuni metri un’ulteriore cassetta delle lettere e al contempo anche per il richiedente risulterebbe molto più dif- ficile vuotare le cassette rispetto alla soluzione odierna. La richiesta volta a ottenere la colloca- zione delle singole cassette delle lettere lungo il muro del garage e ai confini della proprietà va pertanto respinta.

9. In secondo luogo il richiedente postula che siano collocati un impianto di cassette delle lettere collettivo per i fondi no. xx43, xx44, xx45 e xx46 all’interno della parete del "rifugio" a destra della scaletta di accesso sotto la scritta "Residenza A._______" nonché tre cassette delle lettere singo- le per i mappali no. xx40, xx41 e xx42 lungo i bordi della strada. Nella misura in cui è possibile entrare nel merito della domanda, dato che il richiedente ha diritto a chiedere lo spostamento del- le infrastrutture che permettono la distribuzione della posta soltanto in relazione alle proprie pro- prietà, ma non in relazione a quelle dei vicini (cfr. sopra consid. 2), occorre rilevare che l’impianto di cassette delle lettere all’interno della parete del "rifugio" sarebbe liberamente accessibile, poi- ché il ripostiglio non dispone di una porta, ma che non sarebbe più collocato nel perimetro di ac- cesso all’abitazione ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO e che non sarebbe facilmente re- peribile per i visitatori e i postini che non hanno familiarità con il luogo. Tale ubicazione all’interno della parete del "rifugio" non è pertanto conforme all’ordinanza sulle poste e la domanda va re- spinta.

6/6

10. Si può pertanto giungere alla conclusione che l’attuale ubicazione dell’impianto di cassette delle lettere deve essere ritenuta conforme alle disposizioni dell’ordinanza sulle poste. Se il richiedente dovesse postulare ulteriormente una nuova collocazione dell’impianto di cassette delle lettere, occorre fargli presente che può proporre alla Posta CH SA di modificare la posizione dell’impianto di cassette delle lettere soltanto insieme agli altri proprietari fondiari della "Residenza A._______" o dei loro rappresentanti legali. La PostCom sarebbe competente a decidere su tale domanda soltanto una volta concluso il procedimento interno alla Posta.

11. La domanda del richiedente va pertanto respinta. Con tale esito del procedimento le spese pro- cedurali di fr. 200.- sono poste a carico del richiedente (art. 4 cpv. 1 lett. g del regolamento sugli emolumenti della Commissione delle poste del 26 agosto 2013, RS 783.018).

III. Decisione

Dispositiv
  1. Le domande del richiedente sono respinte, nella misura in cui ricevibili.
  2. Ai sensi dei considerandi, si determina che l’attuale ubicazione dell’impianto di cassette delle lette- re è conforme alle direttive dell’ordinanza sulle poste, diversamente dalle proposte di ubicazione del richiedente.
  3. Le spese procedurali sono fissate in fr. 200.- e poste a carico del richiedente. Commissione federale delle poste PostCom Dr. Hans Hollenstein Presidente Dr. Michel Noguet Responsabile Segretariato specializzato Da notificare a: I._______; Posta CH SA, Corporate Center, Wankdorfallee 4, 3030 Berna (Raccomandata con avviso di ricevi- mento). Inviata il 10 maggio 2016 Rimedio giuridico Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tri- bunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il termine non decorre: dal settimo giorno prima di Pasqua al settimo giorno dopo Pasqua compreso; dal 15 luglio al 15 agosto compreso; dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso. Il ricorso deve contenere le conclusioni, le motivazioni, l'indi- cazione dei mezzi di prova nonché la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere al- legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ri- corrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Commissione federale delle poste PostCom

033 \ COO.2207.109.4.17354 Commissione federale delle poste PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Berna Tel. +41 58 462 50 94 Fax +41 58 462 50 76 info@postcom.admin.ch www.postcom.admin.ch

Decisione no. 13/2016 del 6 maggio 2016 della Commissione federale delle poste PostCom 15 03 2016

relativa a

I._______, richiedente

contro

Posta CH SA controparte Corporate Center, Wankdorfallee 4, 3030 Berna,

Oggetto

Ubicazione delle cassette delle lettere

2/6

I. Fatti 1. La "Residenza A._______" è un complesso di abitazioni a schiera composto da sette case ai numeri civici dispari via B._______. Il richiedente è proprietario del fondo part. no. xx45 registro fondiario definitivo (RFD) Cugnasco-Gerra, via B.______. Egli è altresì comproprietario del fondo part. no. xx43 RFD Cugnasco-Gerra, via B._______. Il complesso residenziale è situato su di un pendio ed è urbanizzato, a valle, da via B.______. A livello della via d’accesso si trovano i singoli garage, dotati dal lato della strada di un accesso a forma di tunnel, generalmente utilizzato. Lun- go la via B._______ i muri dell’ala del garage e un muro di sostegno cingono il complesso abitati- vo. Oltre l’ala del garage comune sono ubicate le abitazioni, singolarmente parcellizzate (mappali no. xx40 - xx46). A sinistra della scaletta di accesso sono situate quattro case, alla sua destra tre. Salendo la scaletta comune si giunge alle singole entrate poste a monte, sul retro delle sette abi- tazioni. Attraverso la stessa scaletta e percorrendo una via d’accesso comune, si giunge nuova- mente sulla via B._______ che sale, con percorso serpeggiante, sopra il complesso residenziale. L’impianto di cassette delle lettere, che risale al momento della costruzione del complesso, com- prende otto cassette per tutte le sette abitazioni ed è ubicato a sinistra della scaletta di accesso comune. L’impianto è ubicato sul fondo no. xx43 di comproprietà del richiedente ed è montato sulla parete esterna dell’ala del garage perpendicolarmente alla scaletta di accesso, da cui dista circa due metri, e a un passaggio aperto. Un secondo passaggio aperto si trova sul fondo no. xx44 a destra della scaletta di accesso. Davanti alle cassette delle lettere e alla scaletta di acces- so si trova un piccolo spiazzo, situato per metà sul fondo no. xx43 e per l’altra metà sul fondo no. xx44. A sinistra dello spiazzo sul fondo no. xx43 del richiedente sono ubicati due ripartitori per la televisione via cavo e l’elettricità nonché un trogolo con un bordo in cemento e una palma a due steli alta pressoché dieci metri.

2. Nel 2014 il Comune ha concesso al richiedente un permesso di costruzione per il mappale no. xx43.

3. Il 9 marzo 2015 il richiedente si è rivolto alla Posta CH SA, Postmail Locarno, chiedendo la collo- cazione rispettivamente di una cassetta delle lettere singola ai bordi della strada lungo la via B._______ su ognuno dei singoli mappali delle case, rispettivamente di un impianto di cassette delle lettere per i mappali no. xx43, xx44, xx45 xx46 sulla parete interna del “rifugio” a destra del- la scaletta di accesso sotto la scritta "Residenza A._____", nonché di tre cassette delle lettere per i fondi no. xx40, xx41 e xx42 ai bordi della strada.

4. Con risposta del 23 aprile 2015 la Posta CH SA, PostMail, Locarno, segnala al richiedente che per le abitazioni plurifamiliari o le case a schiera le cassette delle lettere possono essere colloca- te nel perimetro di accesso alla casa, se sono raggiungibili dalla strada. Se possibile, le cassette delle lettere devono essere ubicate in un solo posto o raggruppate al massimo in due posti, per es. quattro a sinistra e tre a destra dell’entrata. La Posta ha fatto presente al richiedente della possibilità di richiedere presso la PostCom una decisione impugnabile, qualora non fosse stato d’accordo con tale risposta.

5. Con domanda del 23 maggio 2015, il richiedente si è rivolto alla PostCom chiedendo a quest’ultima di emanare una decisione impugnabile. In via principale egli chiede di autorizzare la posa di una cassetta delle lettere per ognuna delle singole case a schiera all’interno del tunnel che collega internamente gli accessi ai singoli fondi al garage collettivo. In subordine egli chiede la collocazione di un impianto di cassette delle lettere per i mappali no. xx43, xx44, xx45 e xx46 sul mappale no. xx44 ai bordi della strada o nei pressi del bordo della strada tra i mappali no. xx43 e xx46 nonché di tre cassette delle lettere per i mappali no. xx40, xx41 e xx42, di cui due al confine dei mappali tra i no. xx41 e no. xx42 e uno al confine tra i mappali no. xx40 e xx41.

6. Il 3 giugno 2015 la Posta CH SA ha confermato al Segretariato specializzato della PostCom che, durante la procedura, la distribuzione a domicilio della posta sarà garantita.

3/6

7. Il 6 agosto 2015 il Segretariato specializzato ha invitato la Posta CH SA, Corporate Center, Berna (di seguito: Posta), a prendere posizione per iscritto fino al 10 settembre 2015. Il 25 settembre 2015, la Posta si è espressa in merito alla richiesta entro il termine prorogato postulando il rigetto delle domande del richiedente con protesta di tasse e spese, poiché le proposte di quest’ultimo, relative all’ubicazione delle cassette delle lettere, non sarebbero conformi all’ordinanza sulle po- ste.

8. Il 27 ottobre 2015 il richiedente ha inoltrato le proprie osservazioni e il 16 novembre 2015 un complemento a quest’ultime.

9. Il 10 dicembre 2015, entro il termine prorogato, la Posta CH SA, rappresentata dall’avvocato P._______, Lugano, ha inoltrato le sue conclusioni.

10. Il 21 dicembre 2015 il Segretariato specializzato ha notificato al richiedente le conclusioni della Posta e ha concluso l’istruttoria.

11. Il 15 marzo 2016 il Segretariato specializzato ha invitato il richiedente a inoltrare gli estratti del registro fondiario dei suoi mappali.

12. Il 24 marzo 2016 il richiedente ha inoltrato gli estratti del registro fondiario corredati di osserva- zioni scritte.

13. Il 29 marzo 2016 il Segretariato specializzato ha notificato alla Posta gli estratti del registro fon- diario e le osservazioni del richiedente del 24 marzo 2016 per conoscenza e per un’eventuale presa di posizione entro l’11 aprile 2016.

14. Con scritto dell’11 aprile 2016 la Posta CH SA ha inoltrato le proprie conclusioni 2 mantenendola richiesta di rigetto della domanda.

15. Il 12 aprile 2016 il Segretariato specializzato ha notificato al richiedente le conclusioni 2 della Po- sta CH SA del 1° aprile 2016 per conoscenza.

II. Considerandi 1. La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la legge sulle poste e le sue disposizioni d'esecuzione (art. 22 cpv. 1 legge del 17 dicembre 2010 sulle poste [LPO, RS 783.0]). Essa sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera e della legge sulle poste che include la distribuzione a domici- lio in virtù dell’articolo 14 capoverso 3 della legge sulle poste. Alla PostCom spetta la competenza decisionale ai sensi dell’articolo 76 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO, RS 783.01) in merito alle controversie concernenti l’obbligo di installare una cassetta delle lettere (art. 73) o la sua ubicazione (art. 74). La valutazione della presente domanda compete pertanto alla PostCom. Alla procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d PA, RS 72.021).

2. Il richiedente è proprietario del mappale no. xx45 RFD Cugnasco-Gerra e comproprietario del mappale no. xx43 RFD Cugnasco-Gerra. La legge impone ai proprietari fondiari di installare una cassetta delle lettere, in modo da consentire alla Posta di effettuare la distribuzione a domicilio secondo quanto previsto dagli articoli 14 capoverso 2 della legge sulle poste e 31 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sulle poste. Il richiedente è toccato nei suoi diritti e obblighi dalla presente contro- versia relativa all’ubicazione della sua cassetta delle lettere ed è pertanto parte ai sensi dell’articolo 6 della legge sulla procedura amministrativa. Per contro egli non è autorizzato a pre- sentare domande relative alla posizione delle cassette delle lettere degli altri proprietari fondiari, dato che può agire soltanto in veste di proprietario dei suoi mappali e non si avvale neppure delle procure dei proprietari restanti. Afferma inoltre che non gli è possibile entrare in contatto con talu-

4/6

ni dei proprietari. Non si può pertanto entrare nel merito delle sue domande relative alla nuova collocazione delle cassette delle lettere delle case a schiera RFD no. xx40, xx41, xx42, xx44 e xx46.

3. La PostCom rinuncia ad invitare gli altri proprietari della Residenza A._______ a prendere posi- zione in merito alle domande del richiedente, poiché i loro diritti e obblighi non vengono pregiudi- cati dalla presente decisione inerente le pretese ammissibili del richiedente. Dato inoltre che la PostCom non entra nel merito delle domande del richiedente che riguardano le cassette dei fondi di cui non è proprietario, essa non rende partecipi gli ulteriori proprietari fondiari in qualità di parti in causa e non notifica loro la decisione.

4. La Posta è tenuta, in virtù dell’articolo 31 capoversi 1 e 2 OPO, a distribuire a domicilio gli invii postali, se sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette delle lettere di cui agli articoli 73-75 OPO. Nel presente procedimento essa è pertanto controparte del richiedente ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 della legge sulla procedura ammi- nistrativa ed è stata sentita in merito a quanto auspicato dal richiedente (art. 31 PA).

5. Il richiedente postula che le cassette delle lettere siano spostate, poiché desidera impiegare in maniera differente la metà dello spiazzo antistante il complesso residenziale che appartiene al suo fondo, ad esempio come posteggio per i visitatori. Nella procedura relativa alla domanda di costruzione l’opposizione sollevata dai proprietari fondiari del mappale no. xx42 contro la rimo- zione delle cassette delle lettere è stata respinta adducendo che tale questione sarebbe piuttosto oggetto di un procedimento civile. In virtù degli articoli 73 capoverso 1 e 74 capoverso 1 OPO le cassette delle lettere vanno infatti installate in linea di principio sul proprio fondo. Le norme relati- ve all’obbligo di istallare una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere rientrano tuttavia parimenti nella sfera del diritto pubblico, dato che esse disciplinano i presupposti secondo cui la Posta e altri fornitori di servizi postali sono tenuti a distribuire a domicilio gli invii postali presso i proprietari fondiari (cfr. consid. II.6 qui di seguito). Nella valutazione dell’ammissibilità delle ubicazioni delle cassette oggetto della domanda del richiedente occorre pertanto fare riferi- mento esclusivamente alle disposizioni dell’ordinanza sulle poste e non sui regolamenti edilizi comunali o cantonali.

6. L’articolo 10 della legge sulle poste delega al Consiglio federale il compito di disciplinare le con- dizioni applicabili alle cassette delle lettere e alle infrastrutture di distribuzione al domicilio del de- stinatario. Le disposizioni relative alle cassette delle lettere e agli impianti di cassette delle lettere sono regolate nel 7° capitolo dell’ordinanza sulle poste. Conformemente all’articolo 73 capoverso 1 OPO il proprietario di un immobile deve installare, a proprie spese, una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere con libero accesso per la distribuzione di invii postali. In rife- rimento all’ubicazione, l’articolo 74 capoverso 1 OPO statuisce che la cassetta delle lettere deve essere collocata ai confini della proprietà, nei pressi dell'accesso all'abitazione generalmente uti- lizzato. Se vi sono più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, queste devono essere ubicate nello stesso luogo. Se risultano possibili ubicazioni diverse, la scelta deve cadere su quella più vicina alla strada (cpv. 2). Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti ad uso commerciale, l'impianto di cassette delle lettere può essere collocato nel perimetro di accesso al- la casa, se è possibile raggiungerlo dalla strada (cpv. 3). Secondo il rapporto esplicativo del DA- TEC relativo all’ordinanza sulle poste le disposizioni relative all’ubicazione hanno due scopi: di- fendere l’interesse dei clienti di ricevere gli invii postali il più vicino possibile all’ingresso della loro abitazione e permettere ai fornitori di effettuare una distribuzione razionale. Le direttive relative all’ubicazione dell’ordinanza sulle poste sono pertanto l’esito di una ponderazione degli interessi (cfr. rapporto esplicativo del DATEC relativo all’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste, pag. 32; rimando: http://www.postcom.admin.ch/it/gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht-Postverordnung -i-20120829.pdf). L’articolo 74 capoverso 1 OPO poggia sulla supposizione per cui l’onere di di- stribuzione sia minore ai confini della proprietà presso l’accesso all’abitazione generalmente uti- lizzato. Nella presente ponderazione degli interessi occorre considerare non soltanto l’onere della Posta per la distribuzione a domicilio, ma anche quello degli altri offerenti di servizi postali che ef-

5/6

fettuano la distribuzione a domicilio. Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti a uso commerciale occorre partire dal presupposto che la maggiore quantità di invii postali riduce l’onere di distribuzione per il singolo invio, anche se il postino ha percorso un tratto più lungo ri- spetto al caso in cui avrebbe dovuto recarsi soltanto fino al confine del fondo.

7. Per il caso in questione ciò significa che il complesso di abitazioni "Residenza A.______" costitui- sce un’abitazione plurifamiliare ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO, dato che l’agglomerato dispone di un accesso generalmente utilizzato costituito da uno spiazzo antistante sui mappali no. xx43 e xx44 da una scaletta d’accesso in comune. I tunnel di raccordo che collegano le sin- gole abitazioni ai garage e che il richiedente definisce come accesso ordinario nelle sue prese di posizione, non sono visibili dall’esterno e si trovano all’interno dell’ala del garage. I tunnel non sono liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 OPO, anche se non sono chiusi e sono già stati utilizzati per effettuare interventi di soccorsi sanitari, come spiega il richiedente. Per gli offerenti di servizi postali e i visitatori che non hanno familiarità con il luogo, le cassette delle lettere sono facilmente reperibili dove sono ubicate ora. Esse sono collocate nel perimetro d’accesso alle sette abitazioni a schiera generalmente utilizzato e sono facilmente raggiungibili ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO. Nonostante le numerose obiezioni di diritto di vicinato sollevate dal richiedente e la garanzia della proprietà che a suo avviso sarebbe violata dalla posi- zione delle cassette delle lettere, per la PostCom non è chiaro in che misura l’attuale ubicazione non sarebbe conforme alle disposizioni dell’ordinanza sulle poste. Occorre osservare in particola- re che l’ubicazione delle cassette delle lettere non rientra nella sfera della garanzia della proprietà di cui all’articolo 26 Cost. a causa del lieve grado di incidenza (cfr. decisione A-8126/2010 del 28 aprile 2011, consid. 5 con rinvii) e la PostCom non è competente a dirimere le questioni ascri- vibili al diritto di vicinato. In tale frangente occorre perlomeno osservare che gli accessi ai singoli fondi sono iscritti sulla part. no. xx43 come diritti di passo, da cui si evince pure che l’accesso alle abitazioni generalmente utilizzato è possibile attraversando lo spiazzo antistante e salendo la scaletta di accesso in comune.

8. Il richiedente invita la PostCom a esaminare due ubicazioni alternative per le cassette delle lette- re: in primo luogo egli chiede di collocare sui singoli mappali ai bordi della strada lungo la via B.______ una singola cassetta delle lettere per ognuna delle sette abitazioni. Al riguardo occorre rilevare, come già illustrato dalla Posta nelle proprie prese di posizione del 25 settembre 2015 e del 10 dicembre 2015, che se poste lungo il muro di sostegno e l’ala del garage le cassette sa- rebbero sì collocate ai confini della proprietà ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 OPO, ma non nei pressi dell’accesso all’abitazione generalmente utilizzato. Inoltre una distribuzione efficiente sarebbe più difficoltosa rispetto alla posizione attuale nel perimetro di accesso all’abitazione ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO, poiché il postino dovrebbe servire dopo alcuni metri un’ulteriore cassetta delle lettere e al contempo anche per il richiedente risulterebbe molto più dif- ficile vuotare le cassette rispetto alla soluzione odierna. La richiesta volta a ottenere la colloca- zione delle singole cassette delle lettere lungo il muro del garage e ai confini della proprietà va pertanto respinta.

9. In secondo luogo il richiedente postula che siano collocati un impianto di cassette delle lettere collettivo per i fondi no. xx43, xx44, xx45 e xx46 all’interno della parete del "rifugio" a destra della scaletta di accesso sotto la scritta "Residenza A._______" nonché tre cassette delle lettere singo- le per i mappali no. xx40, xx41 e xx42 lungo i bordi della strada. Nella misura in cui è possibile entrare nel merito della domanda, dato che il richiedente ha diritto a chiedere lo spostamento del- le infrastrutture che permettono la distribuzione della posta soltanto in relazione alle proprie pro- prietà, ma non in relazione a quelle dei vicini (cfr. sopra consid. 2), occorre rilevare che l’impianto di cassette delle lettere all’interno della parete del "rifugio" sarebbe liberamente accessibile, poi- ché il ripostiglio non dispone di una porta, ma che non sarebbe più collocato nel perimetro di ac- cesso all’abitazione ai sensi dell’articolo 74 capoverso 3 OPO e che non sarebbe facilmente re- peribile per i visitatori e i postini che non hanno familiarità con il luogo. Tale ubicazione all’interno della parete del "rifugio" non è pertanto conforme all’ordinanza sulle poste e la domanda va re- spinta.

6/6

10. Si può pertanto giungere alla conclusione che l’attuale ubicazione dell’impianto di cassette delle lettere deve essere ritenuta conforme alle disposizioni dell’ordinanza sulle poste. Se il richiedente dovesse postulare ulteriormente una nuova collocazione dell’impianto di cassette delle lettere, occorre fargli presente che può proporre alla Posta CH SA di modificare la posizione dell’impianto di cassette delle lettere soltanto insieme agli altri proprietari fondiari della "Residenza A._______" o dei loro rappresentanti legali. La PostCom sarebbe competente a decidere su tale domanda soltanto una volta concluso il procedimento interno alla Posta.

11. La domanda del richiedente va pertanto respinta. Con tale esito del procedimento le spese pro- cedurali di fr. 200.- sono poste a carico del richiedente (art. 4 cpv. 1 lett. g del regolamento sugli emolumenti della Commissione delle poste del 26 agosto 2013, RS 783.018).

III. Decisione

1. Le domande del richiedente sono respinte, nella misura in cui ricevibili.

2. Ai sensi dei considerandi, si determina che l’attuale ubicazione dell’impianto di cassette delle lette- re è conforme alle direttive dell’ordinanza sulle poste, diversamente dalle proposte di ubicazione del richiedente.

3. Le spese procedurali sono fissate in fr. 200.- e poste a carico del richiedente.

Commissione federale delle poste PostCom

Dr. Hans Hollenstein Presidente Dr. Michel Noguet Responsabile Segretariato specializzato

Da notificare a: I._______; Posta CH SA, Corporate Center, Wankdorfallee 4, 3030 Berna (Raccomandata con avviso di ricevi- mento).

Inviata il 10 maggio 2016

Rimedio giuridico Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tri- bunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il termine non decorre: dal settimo giorno prima di Pasqua al settimo giorno dopo Pasqua compreso; dal 15 luglio al 15 agosto compreso; dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso. Il ricorso deve contenere le conclusioni, le motivazioni, l'indi- cazione dei mezzi di prova nonché la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere al- legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ri- corrente.