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Strafbescheid 2021-12-13 it

Strafbescheid wegen Verletzung der Meldepflicht, 13. Dezember 2021 (in italienischer Sprache)

Postcom · 2021-12-13 · Italiano CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 A._______ è colpevole di aver violato l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4 capoverso 1 LPO.

E. 2 In applicazione dell'articolo 31 capoverso 1 lettera a LPO e degli articoli 6 e 8 DPA, è punito con una multa di franchi 1000.00. La multa non viene registrata nel casellario giudiziale.

E. 3 Per il decreto penale nella procedura abbreviata non vengono riscosse tasse di decisione e si rinuncia alla riscossione di una tassa di scrittura (art. 95 cpv. 1 DPA, art. 7 cpv. 1 e art. 12 dell'or- dinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa; RS 313.32). All'imputato non vengono quindi addebitate spese processuali.

2/2 PostCom-D-DE643401/1 N. registrazione/dossier: PostCom-413-5/4

E. 4 La multa viene fatturata separatamente dopo che questa decisione è cresciuta in giudicato e deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Commissione federale delle poste PostCom

Anne Seydoux-Christe Presidente Antonio Illari Inquirente

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Commissione federale delle poste PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Berna Tel. +41 58 462 50 94 info@postcom.admin.ch www.postcom.admin.ch PostCom-D-DE643401/1

Commissione federale delle poste PostCom

N. registrazione/dossier: PostCom-413-5/4 Berna, 13 dicembre 2021 DECRETO PENALE nella procedura abbreviata secondo l'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), nel procedimento penale amministrativo contro A._______, concernente la violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 17 dicem- bre 2010 sulle poste (LPO; RS 783.0). La Commissione federale delle poste PostCom ritiene in fatto e considera in diritto: In qualità di socio e direttore, e quindi di responsabile, della G._______ Sagl l'imputato A._______ era tenuto a notificare alla Commissione federale delle poste PostCom, Monbijoustrasse 51A, 3003 Berna, la propria impresa che, offrendo a nome proprio e a titolo professionale servizi postali ai clienti, è sog- getta alla legge sulle poste (obbligo di notifica semplificata secondo l'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste, OPO; RS 783.01). L'imputato non ha rispettato questo obbligo fino al 27 no- vembre 2019 (registrazione effettuata il 28 novembre 2019). Di conseguenza, la PostCom riconosce quanto segue: 1. A._______ è colpevole di aver violato l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4 capoverso 1 LPO. 2. In applicazione dell'articolo 31 capoverso 1 lettera a LPO e degli articoli 6 e 8 DPA, è punito con una multa di franchi 1000.00. La multa non viene registrata nel casellario giudiziale. 3. Per il decreto penale nella procedura abbreviata non vengono riscosse tasse di decisione e si rinuncia alla riscossione di una tassa di scrittura (art. 95 cpv. 1 DPA, art. 7 cpv. 1 e art. 12 dell'or- dinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa; RS 313.32). All'imputato non vengono quindi addebitate spese processuali.

2/2 PostCom-D-DE643401/1 N. registrazione/dossier: PostCom-413-5/4 4. La multa viene fatturata separatamente dopo che questa decisione è cresciuta in giudicato e deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Commissione federale delle poste PostCom

Anne Seydoux-Christe Presidente Antonio Illari Inquirente