Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 24, 25 38 Estratto dei motivi: l.- Nella presente fattispecie, si pone avantutto il problema della tempe- stività ricorsuale. Risulta infatti che, con lettera raccomandata dell' 11 maggio 1973, il Gran Giudice ha accordato al ricorrente un termine massimo e improrogabile fino al22 maggio 1973 per l'inoltro dell'allegato. Detto termine e stato assegnato in conformità all'art. 189 cpvi. 3 e 4 OGPPM, che recita: > E' incontestabile che il documento in oggetto non e stato intimato secondo la modalità di legge entro la mezzanotte del 22 maggio, bensi soi- tanta il 23 maggio, alle o re 17 .00, presso la cancelleria civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino. Per costante giurisprudenza del Tribunale militare di cassazione (v. STMC 7 n. 44), il termine di 10 giorni al massimo, accordato dal Gran Giudice per la redazione del ricorso per cassazione e un termine perentorio, che non puo essere prorogato. Oltre a cio, il Tribunale militare di cassazione ha già sentenziato che: > Giova rilevare che la dichiarazione di ricorso di da ta 17 aprile 1973 non contiene nessuna motivazione. Abbondanzialmente si osserva che, oltre tutto, la cancelleria civile del Tribunale di Appello non era qualificata p er ricevere il gravame, a mente de l menzionato art. 189 cpv. 4 OGPPM. 2.- ... (23 agosto 1973, L. e. TD 9B) 25. Recours en cassation (art. 189, 2e al. OJPPM). Conditions de validité de la déclaration de recours: pour que le recours soit), il ne suffit pas que la déclaration soit fai te (c'est-à-dire en l'espece rédigée), mais il f aut encore qu'elle soi t remise au greffier ou à la poste (cons. l). L'expression)- de la lecture du jugement
- doit s'interpréter dans son sens littéral qui est explicite (cons. 1).