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MKGE 8 Nr. 63

MKGE 8 Nr. 63 — Z. e. TD 9 B

Mkg · 1971-09-16 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

159

Nr. 63

63.

Art. 81 cif. 2 CPM:

-

distinzione tra le convinzioni morali atte a determinare il reato pri-

vilegiato e moventi di ordine politico (cons. 2 a);

-

requisiti delle prove per ammettere il conflitto (cons. 2h).

Art. 81 Ziff. 2 MStG:

Ahgrenzung der privilegierten ethischen gegen die nicht privile-

gierten politischen Gründe (Erw. 2a);

Gewissensnot, Anforderungen an den Nachweis (Erw. 2h).

Art. 81, eh. 2 CPM:

délimitation entre les convictions morales (conduisant à l'admis-

sion du délit privilégié) et les mohiles d'ordre politique (cons. 2 a);

le conffit de conscience: l'exigence de la preuve de son existence

(cons. 2h).

Estratto dei motivi:

2. -

Premesso che e pacifico che Z. si sia reso colpevole di rifiuto del

servizio., resta da esaminare se egli possa essere messo al beneficio o meno

della forma privilegiata della cifra 2 dell"art. 81 CPM. Per questo e neces-

sario che l"accusato abbia rifiutato il servizio >., e, cumulativamente., che ciõ sia avvenuto in

s ta to di >.

a) Z. per sua stessa ammissione., non ha agito per motivi religiosi

perche ateo: sostiene invece di rifiutare il servizio per ragioni etiche non

disgiunte da motivi politici. Si tratta in questo caso, come emerge dagli

atti., di valutazioni politiche in senso proprio e restrittivo., non esteso come

sostiene il difensore. Precisa infatti Z . ., come già accennato in precedenza.,

di non credere nella patria., nella difesa del suolo nazionale., nella disci-

plina., nell" onore militare ecc.: anzi egli contesta lo s tes so s ta to di diritto

perche esso costituirebbe una limitazione alia libertà personale creata dai

diritto positivo ed estranea quindi a quello naturale e alle leggi della

sopravvivenza: gli unici imperativi che egli riconosce.

Questa motivazione di natura strettamente politica -

anche se ac-

compagnata da considerazioni etico-morali di opposizione ad ogni forma

di violenza -

esclude già di per se., per la semplice lettura della legge e

p er ferma giurisprudenza di questo tribunal e (cfr. la p iu recente sentenza

sull"argomento in re K. del 3. 3. 1971., STMC 8., no. 57)., la messa al bene-

ficio del privilegio della cifra 2 dell"art. 81 CPM. Infatti., questo tribunale

e convinto che r aspetto politico dell" obiezione dello z. sia determinante:

sintomatico e il fatto che egli., nella sua lettera 11luglio 1970 al caposezione

militare di Chiasso., non abbia menzionato alcuna ulteriore motivazione

di ordine morale o religioso concludendo > a dimostrazione del fatto eh e, almeno allora, egli no n era afflitto

da alcun problema di natura religiosa o morale.

E possibile eh e a distanza di poco p iu di un m ese (ossia quando lo Z.

fu senti to dai Giudice istruttore) in lui sia anche ma tura to un problema

morale ma e ovvio che questo aspetto della sua obiezione non sussisteva,

o comunque non era determinante, al momento del perfezionamento del

reato e nemmeno successivamente se e vero -

come e vero -

che ancora

in sede di ricorso Z. ha ripetutamente insistito sul problema della limita-

zione della libertà umana instaurata dai diritto positivo contro na tura:

concetti di entità filosofico-politica e non certo morali o religiosi.

b) Ma nemmeno il secondo requisito legale del grave conflitto di co-

scienza -

della > -

appare dato nella fattispecie.

Un siffatto grave conflitto e ammissibile quando l'interessato si viene a

trovare, per imperativo morale assoluto, nella necessità di disobbedire

all'ordinamento legale (STMC 6, no. 40; 7, no. 15; 8, no. 62).

Indubbiamente non si puõ pretendere dall'imputato la prova assoluta,

che sarebbe pressoche impossibile, di codesto suo stato per non escludere

cosi di fatto l'applicabilità della seconda cifra dell'art. 81 CPM. Ci si deve

quindi rifare a indizi, tenendo presenti i motivi addotti a sostegno del-

1' obiezione da parte dell'interessato, e d esaminare se gli s tes si possono

effettivamente assumere un a gravità tale da ingenerare nell'obiettore t al e

grave conflitto di coscienza. Intanto e provato che l'obiezione di Z. e rela-

tivamente fresca nel tempo .... Ciõ malgrado e chiaro che l'obiezione dello

Z. potrebbe essere egualmente seria, anche se recente nel tempo, alia

condizione eh e egli p os sa offrire indizi validi p er rendere almeno verosimile

il suo grave stato di conflitto di coscienza nel quale essa sarebbe nata e

che la legge richiede. Questo Tribunale non ha raggiunto la convinzione

che Z. si sia mai trovato in codesto conflitto di coscienza: in tan to perche,

come già precisato, le sue motivazioni sono soprattutto politiche (con-

testare la patria, il principio della difesa nazionale, l'esercito e una posi~

zione che deriva da una valutazione filosofica dello stato che non crea

sicuramente problemi di coscienza in chi non crede in codesto sistema,

ma in un altro). D'altro canto, se anche si volesse considerare l'aspetto

etico dell'obiezione dello Z. (l'imperativo del non uccidere), c'e da chiedersi

fino a che punto esso sia sincero quando gli permette di affermare che

potrebbe anche prestarsi ad un servizio civile ... dopo avere esaminato

come esso e organizzato: una risposta del genere proveniente da un tec-

nico ventenne che frequenta una scuola media superiore quindi con una

formazione culturale già solidificata e estremamente sintomatica e permette

di concludere che la sua obiezione non e del tutto fondata e seria.

3. -

...

(16 settembre 1971, Z. e. TD 9 B)