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Nr. 10 14 Alia stessa conclusione porta inoltre lo scopo primo del potere disci- plinare come mezzo ausiliare nelle mani del capo militare > (RS cifra 59). L~ordinamento disciplinare e stato adattato a questo fine~ togliendo~ in via di massima~ il potere disciplinare dalle competenze dei Tribunali, i quali giudicano in questo campo soltanto in via eccezionale e dopo Passoluzione da una imputazione di crimine o delitto. La stragrande maggioranza delle pene disciplinari viene inflitta dai comandanti di truppa. La revisione propter nova delle loro decisioni disciplinari~ impensabile già per ragioni pratiche~ e giuridicamente im- possibile s tante l'art. 199 OG PPM. Ciô vale altresi p er le p ene disciplinari pronunciate dalle autorità militari amministrative federali e cantonali. La revisione secondo Part. 199 OGPPM essendo quindi esclusa per la maggior parte dei procedimenti disciplinari~ non esiste nessuna ragione per ammetterla relativamente alle decisioni disciplinari dei tribunali mi- litari; le quali~ d~altronde~ si fondano in genere sulle risultanze di proce- dimenti penali meglio atti a tutelare i diritti dell~imputato che la proce- dura disciplinare applicabile nelP amhito della truppa (art. 203 s s. CPM). P er garantire una rapida repressione delle mancanze di disciplina~ la legge evita ogni soverchia estensione d ei procedimenti disciplinari. Se l'art. 160a cpv. 3 OGPPM ammette il ricorso in cassazione contro le pene disci- plinari pronunciate dai tribunali - ovviamente per sostituire la facoltà di reclamare da ta a chi e punito disciplinarmente nen~ ambito della truppa o in via amministrativa - ciô non giustifica affatto di concedere~ in urto con la citata norma, nei casi da essa contemplati altresi il rimedio stra- ordinario della revisione.
3. - Anche la genesi dell~art. 160a cpv. 3 OGPPM conferma questa conclusione. Prima che il CPM dell3 giugno 1927 entrasse in vigore, ai Tribunali di divisione no n competeva di infliggere punizioni disciplinari (Hãfliger ~ op. cit. n. l all~art. 160a)~ onde la questione della loro rivedibilità secondo l'art. 199 OG PPM no n si poneva: contro la punizione disciplinare era pos- sibile soltanto il reclan1o. Proponendo di dare ai tribunali militari la competenza di punire disci- plinarmente~ il messaggio del Consiglio federale relativo all~attuale CPM escludeva addirittura ogni rimedio giuridico contro le loro decisioni in questa materia e prevedeva il testo seguente (FF ed. ted. 1918 V 402): > Il Consiglio degli Stati l~accettô in prima lettura (boli. sten. CSt 1922~ 225 s.). Il Consiglio N azionale si pronunciô invece p er il tes to attuale dell~art. 160a cpv. 3 OGPPM~ conformemente a quanto aveva proposto la sua commissione (boli. sten. CN 1925~ 810). In seconda lettura il Con-
15 Nr. 10, 11 siglio degli Stati dissenti da questa opinione e volie ammettere il rimedio delia cassazione soltanto contro r assoluzione (>), non invece contro le pene disciplinari pronunciate dai tri- bunali (> - boli. sten. CST 1926, 258); ma da ultimo si adagiõ ali'opinione del Consiglio N azionale, il quale mantenne la sua decisione iniziale, avendo i relatori rilevato in m eri to a questo problema: > (boli. sten. CN 1926, 796). > (lo e. ei t. 797). Da ciõ si deduce inequivocabilmente che il Parlamento intese intro- durre un solo rimedio di diritto per le pene disciplinari pronunciate in virtu deli'art. 160a OGPPM, cioe un rimedio ordinario correlativo al di- ritto di reclamo del milite punito dai comandante di truppa o dali'autorità amministrativa militare. N essuno, in sede legislativa, in tes e andare oltre e concedere il rimedio straordinario delia revisione propter nova. Per tutte queste ragioni la domanda di revisione e irricevibile. (9 maggio 1966, F. e. TD 9 B) 11. Verletzung militãrischer Geheimnisse (Art. 86 MStG). - Begriff des Ausspãhens nach Ziff. l Ahs. l. - W er von ihm selbst ausgespãhte Ge- heimnisse anschliessend verrãt, ist nach Ahs. l und Ahs. 2 strafbar (Real- konkurrenz; Praxisãnderung). - ldealkonkurrenz zwischen Art. 86 MStG und Art. 273 StGB (wirtschaftlicher Nachrichtendienst); Erw. 4. Violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86 CPM). - Sens du terme > (eh. l, l er al.). - Celui qui fait connaitre les secrets qu'il a lui-même recueillis est punissable en vertu des al. let 2 (concours réel, changement de jurisprudence). - Concours idéal entre l'art. 86 CPM et l'art. 273 CPS (service de renseignements économiques); cons. 4. Violazione di segreti militari (art. 86 CPM). - Concetto dello scrutare secondo il n. l cpv. l. - Chiunque successivamente rivela o rende acces- sibili i segreti scrutati e punibile secondo i cpv. l e 2 (concorso real e; cambiamento di gim·isprudenza). - Concorso ideale di reati tra l'art. 86 CPM et l'art. 273 CPS (spionaggio economico); cons. 4. Aus den Erwãgungen:
3. - Nach der Kassationsbeschwerde hat das Divisionsgericht den Angeklagten zu U nrecht des Geheimnisverrats gemãss Art. 86 Ziff. l Abs. 2