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MKGE 6 Nr. 45

MKGE 6 Nr. 45

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 45

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45.

Se il difensore non osserva il termine assegnatogli dai Gran

giudice., nel senso dell'art. 189., al. 3 OGPPM., per la redazione defi-

nitiva del ricorso in,cassazione., il Gran giudice puo fissare un nuovo

termine., nel senso dell'art. 189., al. 3 OGPPl\1, al ricorrente stesso.

La redazione definitiva del ricorso in cassazione., inoltrata dai ricor·

rente entro questo nuovo termine, e da ritenere tempestiva; il TMC

puo entrare in materia.

W enn d er Verteidiger die ihm gemass Art. 189, Ahs. 3 MStGO

vom Grossrichter für die Einreichung der Begründung der l{assa-

tionsheschwerde angesetzte Frist verpasst, kann der Grossrichter

dem Beschwerdeführer im Sinne von Art. 189., Ahs. 3 MStGO eine

neue Frist ansetzen. Die vom Beschwerdeführer h1nerhalh dieser

neuen Frist eingereichte Begründung der l(assationsbeschwerde gilt

als rechtzeitig erfolgt; das MI(G kann auf die l(assationsbeschwerde

eintreten.

Si le défenseur n'ohserve pas le délai que le grand juge lui a

accordé., selon l'art. 189, al.. 3 OJPPM., pour la rédaction définitive

du recours en cassation., le grand juge peut fixer un nouveau délai

au recourant. La rédaction définitive du recours en cassation que

le recourant dépose dans ce nouveau délai doit être considérée

comme ayant été déposée en temps utile et le TMC peut entrer en

matiere.

Con sentenza del Trihunale di divisione 9 B del 19 fehhraio 1953

l'imputato e s ta to condannato p er omissione del servizio (art. 82, al. l

CPM), a sette giorni di detenzione, senza la sospensione condizionale

della pena.

Il condannato ha annunciato tempestivamente (art. 189, al. 2

OGPPM) di ricorrere in cassazione contro detta sentenza. Il 15 aprile

1953 il Gran giudice mando al difensore d'officio una copia della sen-

tenza querelata con una lettera nella quale gli assegnava un termine di

di e ei giorni p er inoltrare la motivazione del ricorso (art. 189, al. 3

OGPPM); in pari tempo invio al condannato una copia di questa lette-

ra. In quei giorni il difensore trovavasi pero in servizio militare, onde

scrisse il 26 aprile 1953 al Gran giudice facendogli presente che non gli

era possihile inoltrare tempestivamente la motivazione e domando r asse-

gnazione di un nuovo termine. A questa richiesta non pote accedere, in

virtu dell'art. 189, al. 3 OGPPM, il G ran d giudice, il quale per contro

fisso un ulteriore termine di dieci giorni per la motivazione del ricorso