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Nr. 45
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45.
Se il difensore non osserva il termine assegnatogli dai Gran
giudice., nel senso dell'art. 189., al. 3 OGPPM., per la redazione defi-
nitiva del ricorso in,cassazione., il Gran giudice puo fissare un nuovo
termine., nel senso dell'art. 189., al. 3 OGPPl\1, al ricorrente stesso.
La redazione definitiva del ricorso in cassazione., inoltrata dai ricor·
rente entro questo nuovo termine, e da ritenere tempestiva; il TMC
puo entrare in materia.
W enn d er Verteidiger die ihm gemass Art. 189, Ahs. 3 MStGO
vom Grossrichter für die Einreichung der Begründung der l{assa-
tionsheschwerde angesetzte Frist verpasst, kann der Grossrichter
dem Beschwerdeführer im Sinne von Art. 189., Ahs. 3 MStGO eine
neue Frist ansetzen. Die vom Beschwerdeführer h1nerhalh dieser
neuen Frist eingereichte Begründung der l(assationsbeschwerde gilt
als rechtzeitig erfolgt; das MI(G kann auf die l(assationsbeschwerde
eintreten.
Si le défenseur n'ohserve pas le délai que le grand juge lui a
accordé., selon l'art. 189, al.. 3 OJPPM., pour la rédaction définitive
du recours en cassation., le grand juge peut fixer un nouveau délai
au recourant. La rédaction définitive du recours en cassation que
le recourant dépose dans ce nouveau délai doit être considérée
comme ayant été déposée en temps utile et le TMC peut entrer en
matiere.
Con sentenza del Trihunale di divisione 9 B del 19 fehhraio 1953
l'imputato e s ta to condannato p er omissione del servizio (art. 82, al. l
CPM), a sette giorni di detenzione, senza la sospensione condizionale
della pena.
Il condannato ha annunciato tempestivamente (art. 189, al. 2
OGPPM) di ricorrere in cassazione contro detta sentenza. Il 15 aprile
1953 il Gran giudice mando al difensore d'officio una copia della sen-
tenza querelata con una lettera nella quale gli assegnava un termine di
di e ei giorni p er inoltrare la motivazione del ricorso (art. 189, al. 3
OGPPM); in pari tempo invio al condannato una copia di questa lette-
ra. In quei giorni il difensore trovavasi pero in servizio militare, onde
scrisse il 26 aprile 1953 al Gran giudice facendogli presente che non gli
era possihile inoltrare tempestivamente la motivazione e domando r asse-
gnazione di un nuovo termine. A questa richiesta non pote accedere, in
virtu dell'art. 189, al. 3 OGPPM, il G ran d giudice, il quale per contro
fisso un ulteriore termine di dieci giorni per la motivazione del ricorso