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MKGE 6 Nr. 117

MKGE 6 Nr. 117

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Erwägungen (2 Absätze)

E. 0 65 cons. 9). U na tale prescrizione, sia pure quanto mai generica, e comun- que da ritenersi violata in senso penale quando il comportamento del funzionario le e palesemente e volutamente contrario. Cosi, senza dubbio il ricorrente ha trasgredito talune norme dello StF.

Nr. 117 288

l. a) Di tutta evidenza, una guardia federale di confine, la quale, ben conoscendo il personale e le istituzioni del servizio doganale, nonche la fiducia che il corpo dei nostri funzionari generalmente ispira ai colle- ghi d'oltre confine, ne abusa p er violare la legislazione di uno stato amico a scopo di indebito lucro, agisce in assoluto contrasto con il di- sposto dell'art. 24 StF, prima frase (« Il funzionario deve, con il suo contegno in servizio e fuori, mostrarsi degno della stin1a e della fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale ».

l. b) Ta le comportamento urta altresi manifestamente contro l'art.

E. 22 StF (« 11 funzionario deve disimpegnare fedelmente e coscienziosa- mente le incombenze della sua funzione f acendo tutto quello che possa favorire gli interessi della Confederazione ed evitando tutto cio che possa pregiudicarli »). Rientra infatti nei doveri di servizio l'obbligo di usare della tessera unicamente per ragioni d'ufficio. Abusarne, come ha fatto il ricorrente., per ingannare gli organi doganali itialiani, non giova di certo agli interessi del nostro paese; al contrario un simile abuso di fiducia e atto a n1inare seriamente il credito di cui gode il corpo delle nostre guardie federali e a intorbidire i suoi rapporti con le autorità confinarie estere, cio che puo solo os~acolare lo svolgimento del nostro servizio doganale. Ed e anche per questo motivo che le prescrizioni del l o luglio 1944 concernenti il rapporto d'impiego del personale doganale svizzer9 sono s ta te completate, ne l settembre 1946, con l'aggiunta che al funzionario doganale non e concesso '« di arrogarsi diritti e facilitazioni di ordine generale o di natura doganale o che si riferiscano al controllo dei passaporti e della dogana, che solo gli competono nella sua posizione ufficiale. »

l. e) Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 25 StF, che impone un' esecuzione coscienziosa e ragionevole de g li ordini di servizio, e da osservare quanto segue: il Trihunale di divisione ha constatato che una sera il ricevitore doganale di Brusino-Arsizio disse al ricorrente di ba- dare a che B. varcasse effettivamente il confine con gli orologi sdoganati. Poiche in quell' occasione la gu ar dia P. assolveva il su o servizio quale piantone al posto di confine, era sottoposto., giusta r art. 68 del regola- mento per il corpo delle guardie federali di confine, all'autorità del ri- cevitore doganale. L'ingiunzione di quest'ultimo puo essere considerata un ordine di servizio al ricorrente, il quale tuttavia non vi ottempero,« coscienziosamente e ragionevolmente », atteso che porto lui stesso oltre il confine la partita di orologi di cui si trattava. Sotto questo aspet- to e lecito ritenere che il ricorrente abbia violato l'art. 25 StF (STCM 3, n°64D).

l. d) lnoltre il ricorrente ha pure agito iu aperto contrasto con il disposto dell'art. 26 StF, che vieta al funzionario «di chiedere, accettare

289 Nr. 117 o f ar si promettere p er se o p er altri d ei regali o altri profitti in consi- derazione della sua posizione ufficiale. » Tutti gli elementi di questo divieto sono stati violati, segnatamente anche l'ultimo, essendo certo che B. l1a pagato a P. i compensi di cui si tratta perche lo considerava particolarmente utile in ragione della sua qualità di guardia federale di confine. Ora il difensore contesta che il ricorrente possa essere con- dannato anche per violazione dell'art. 26 StF, percl1e dell'accettazione dei profitti anzidetti ve1me già tenuto conto applicando l'art. 142 CPM (corruzione passiva). Dai raffronto delle due norme teste citate appare che la fattispecie contemplata dall'art. 142 cp. l CPM, in quanto si riferisce al funzionario, pressuppone necessariamente una violazione dell'art. 26 StF. Ne scende, secondo la giurisprudenza di questa Corte, eh e l'accettazione di doni a'sensi dell'art. 26 StF viene assorbita dai reato di corruzione passiva giusta l'art. 142 CPM, non esistendo per altro fra i heni giuridici pro- tetti dall'una e dall'altra norma una diversità sostanziale eh e giustifichi di applicarle cumulativamente (cfr. ad esempio STCM 5 numeri 76, 92 cons. 2 e, 111 cons. 8). Di conseguenza il ricorrente la cui condanna per corruzione passiva e - come sarà ancor detto appresso - fondata, non puõ essere dichiarato altresi colpevole di violazione dell'art. 26 StF. Sulla commisurazione della pena ciõ non ha perõ effetto, che la palese violazione degli art. 22, 24 StF giustifica già largamente l'applica- zione dell'art. 72 CPM.

l. e) Per quest'ultima ragione rimane pure senza importanza pratica la questione se sia lecito dichiarare i l ricorrente colpevole d'a v er tra- sgredito, oltre alia legge federale sullo ordinamento dei funzionari, anche l'art. 67 sul regolamento per il corpo delle guardie federali di confine, le prescrizioni concernenti il rapporto d'impiego del personale doganale e l'art. 12 delle istruzioni di servizio Ill. Tuttavia, poiche il ri- corrente contesta anche a questi testi ogni importanza autonoma d'ordine penale, occorre esaminare se fosse giustificato d'invocarli nel presente caso. A tale quesito questa Corte risponde negativamente. Essa constata che l'art. 67 del regolamento per il corpo delle guardie di confine, nella misura in cui si riferisce al presente caso, si limita ad esporre in termini p iu diffusi i concetti già enunciati dagli art. 22 e 24 StF. Lo stesso vale per l'art. 12 delle istruzioni di servizio III (con l'aggitmta che esso men- ziona anche il divieto di cui all'art. 26 StF). Neppure le prescrizioni concernenti il rapporto d'impiego del personale doganale contengono criteri autonomi rilevanti ai fini del giudizio nella presente fattispecie. Ne consegue che l'art. 72 CPM puõ venir applicato unicamente per violazione degli art. 22, 24 e 25 StF e che il dispositivo I lit. a della sen- tenza impugnata ha da essere modificato in tai senso.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 117 286 l'art. 49, eh. 2, al. 2, prononcer, pour les infractions commises avant les jugements rendus par les trihunaux ordinaires, une peine supplélnen- taire, et comhiner celle-ci avec la peine concernant la partie de l'infrac- tion commise apres le jugement du 6 septemhre 1955, de telle sorte qu'une peine unique - soit une peine d'ensemhle au sens de l'art. 49, eh. l CPM- soit prononcée, englohant tous les délits de caractere militaire. (8 nove1nhre 1956, B. e. T. D. 2 A) 117. Se il funzionario federale soggetto al diritto penale militare viola gli art. 22, 24, 25, 26 della legge federale 30 giugno 1927 sul- l'ordinamento dei funzionari federali (StF), soggiace all'applica- zione dell'art. 72 CPM (cons. l). - Chi con un unico atto viola si- multaneamente l'art. 142 CPM e l'art. 26 della citata legge federale (StF), e punibile soltanto per la prima violazione (cons. l lett. d). - L'art. 142 CPM non pone la condizione ebe l'atto con il quale si violano i doveri d'pfficio sia un atto d'ufficio (cons. 2). W enn der dem Militarstrafrecht unterstehende Bundesheamte sich gegen Art. 22., 24, 25, 26 des BG vom 30. Juni 1927 über das Dienstverhaltnis der Bundesheamten vergeht, ist Art. 72 MStG an- zuwenden (Erw. l). - Wer sich durch eine und dieselhe Handlung gegen Art. 142 MStG und gegen Art. 26 des BG üher das Dienstver- haltnis der Bundesheamten vergeht, ist nur nach jener Bestimmung zu hestrafen (Erw. llit. d). - Art. 142 MStG setzt nicht voraus, dass die gegen die amtlichen Pflichten verstossende Handlung eine Amts- handlung sei (Erw. 2). La violation des art. 22, 24., 25 et 26 de la LF du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires., commise par un fonctionnaire fédé- ral soumis au droit pénal militaire., constitue le délit d'inohservation de prescriptions de service (art. 72 CPM) (cons. l). - Celui qui par un seul et même acte tomhe à la fois sous le coup de l'art. 142 CPM et de l'art. 26 du Statut des fonctionnaires ne doit être puni qu'en application de la premiere de ces dispositions (cons. llitt. d). - L'art. 142 CPM n'exige pas que l'acte impliquant une violation des devoirs de fonction soi t un acte de service (cons. 2). Nel periodo dal dicembre 1954 al giugno 1955, la guardia federale di confine P. aiuto a 12 o 13 riprese un contrabbandiere, certo B., a trasferire dal Ticino in Italia una importante quantità di orologi attra .. verso tre differenti posti di frontiera. La merce veniva regolarmente sdoganata in Svizzera, ma portata in Italia clandestinam,ente. P. accudiva a questo traffico nelle ore di libera uscita e in abito civile, approfittando tuttavia della sua qual(tà di guardia federale di confine. Accadde rip-e ..

287 Nr. 117 tutamente che egli conducesse B. e la sua merce di contrabbando in Italia a bordo di un' automobile. l l piu delle volte, pero, g li orologi venivano portati oltre i l con f ine da P. stesso : egli li prelevava da un nascondiglio, sito in un locale di servizio delle dogane svizzere, per poi consegnarli a B. in territorio italiano. Piu volte P. presenta la sua tessera di guardia federale di confine - destinata a legittimarlo come tale in caso di inter- vento ufficiale in abito civile- alle autorità doganali italiane, allo scopo di poter superare indisturbato il confine con la merce di contrabbando. P er la sua coo perazione il ricorrente si faceva promettere ogni volta da B. un compenso d'i fr. 50/70~ somma che ricevette regolarmente. P. fu condannato per ri petuta inosservanza di prescrizioni di servizio ne l senso dell'art. 72 num. l CPM (in unione con gli art. 22, 24, 25, 26 LF sull'or- dinamento dei funzionari federali, l'art. 67 regolamento per il corpo delle guardie federali di confine, le prescrizioni concernenti il rapporto d'impiego del personale dell'amministrazione delle dogane, l'art. 12 istruzione di servizio 111) e per ripetuta corruzione passiva nel senso dell'art. 142 CPM.

l. lnosservanza di prescrizioni di servizio (art. 72 CPM). li ricorrente afferma che la violazione delle norme della legge fede- rale sull'ordinamento dei funzionari federali detto anche statuto dei fun- zionari (StF)., invocate nell'impugnata sentenza., no n e ade so t to i disposti dell'art. 72 CPM. A sua detta., gli art. 22., 24., 25 e 26 StF sono mere diret- tive di carattere generale., inoperanti in campo penale: parificarne l'inos- servanza alia violazione della legge penale lederehbe il principio sancito dall'art. l CPM (« nullum crimen sine lege »). Eguale tesi il ricorrente sostiene nei confronti del regolamento e delle altre prescrizioni di ser- vizio per il corpo delle guardie federali di confine., perche si lhnitano a rihadire i principi sanciti dalla LFF. D'altronde egli allega che l'art. 26 StF e stato invocato a torto, data l'applicazione dell'art. 142 CPM. A ei o occorre osservare quanto segue: li funzionario sottoposto al diritto penale militare che viola le nor- me dello StF e punibile alia stessa stregua di chi infrange prescrizioni di servizio, an eh e se quelle norme non hanno carattere militare (STCM 4., ll 0 26 B). Se le surriferíte prescrizioni dello StF enunciano, anziche precise fattispecie di ordine penale, piuttosto massime generiche alle quali il fun- zionario ha da conf ormarsi in ogni situazione ei o no n toglie loro i l carat- tere di prescrizioni di servizio a'sensi dell'art. 72 CPM (STCM 5, ll 0 65 cons. 9). U na tale prescrizione, sia pure quanto mai generica, e comun- que da ritenersi violata in senso penale quando il comportamento del funzionario le e palesemente e volutamente contrario. Cosi, senza dubbio il ricorrente ha trasgredito talune norme dello StF.

Nr. 117 288

l. a) Di tutta evidenza, una guardia federale di confine, la quale, ben conoscendo il personale e le istituzioni del servizio doganale, nonche la fiducia che il corpo dei nostri funzionari generalmente ispira ai colle- ghi d'oltre confine, ne abusa p er violare la legislazione di uno stato amico a scopo di indebito lucro, agisce in assoluto contrasto con il di- sposto dell'art. 24 StF, prima frase (« Il funzionario deve, con il suo contegno in servizio e fuori, mostrarsi degno della stin1a e della fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale ».

l. b) Ta le comportamento urta altresi manifestamente contro l'art. 22 StF (« 11 funzionario deve disimpegnare fedelmente e coscienziosa- mente le incombenze della sua funzione f acendo tutto quello che possa favorire gli interessi della Confederazione ed evitando tutto cio che possa pregiudicarli »). Rientra infatti nei doveri di servizio l'obbligo di usare della tessera unicamente per ragioni d'ufficio. Abusarne, come ha fatto il ricorrente., per ingannare gli organi doganali itialiani, non giova di certo agli interessi del nostro paese; al contrario un simile abuso di fiducia e atto a n1inare seriamente il credito di cui gode il corpo delle nostre guardie federali e a intorbidire i suoi rapporti con le autorità confinarie estere, cio che puo solo os~acolare lo svolgimento del nostro servizio doganale. Ed e anche per questo motivo che le prescrizioni del l o luglio 1944 concernenti il rapporto d'impiego del personale doganale svizzer9 sono s ta te completate, ne l settembre 1946, con l'aggiunta che al funzionario doganale non e concesso '« di arrogarsi diritti e facilitazioni di ordine generale o di natura doganale o che si riferiscano al controllo dei passaporti e della dogana, che solo gli competono nella sua posizione ufficiale. »

l. e) Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 25 StF, che impone un' esecuzione coscienziosa e ragionevole de g li ordini di servizio, e da osservare quanto segue: il Trihunale di divisione ha constatato che una sera il ricevitore doganale di Brusino-Arsizio disse al ricorrente di ba- dare a che B. varcasse effettivamente il confine con gli orologi sdoganati. Poiche in quell' occasione la gu ar dia P. assolveva il su o servizio quale piantone al posto di confine, era sottoposto., giusta r art. 68 del regola- mento per il corpo delle guardie federali di confine, all'autorità del ri- cevitore doganale. L'ingiunzione di quest'ultimo puo essere considerata un ordine di servizio al ricorrente, il quale tuttavia non vi ottempero,« coscienziosamente e ragionevolmente », atteso che porto lui stesso oltre il confine la partita di orologi di cui si trattava. Sotto questo aspet- to e lecito ritenere che il ricorrente abbia violato l'art. 25 StF (STCM 3, n°64D).

l. d) lnoltre il ricorrente ha pure agito iu aperto contrasto con il disposto dell'art. 26 StF, che vieta al funzionario «di chiedere, accettare

289 Nr. 117 o f ar si promettere p er se o p er altri d ei regali o altri profitti in consi- derazione della sua posizione ufficiale. » Tutti gli elementi di questo divieto sono stati violati, segnatamente anche l'ultimo, essendo certo che B. l1a pagato a P. i compensi di cui si tratta perche lo considerava particolarmente utile in ragione della sua qualità di guardia federale di confine. Ora il difensore contesta che il ricorrente possa essere con- dannato anche per violazione dell'art. 26 StF, percl1e dell'accettazione dei profitti anzidetti ve1me già tenuto conto applicando l'art. 142 CPM (corruzione passiva). Dai raffronto delle due norme teste citate appare che la fattispecie contemplata dall'art. 142 cp. l CPM, in quanto si riferisce al funzionario, pressuppone necessariamente una violazione dell'art. 26 StF. Ne scende, secondo la giurisprudenza di questa Corte, eh e l'accettazione di doni a'sensi dell'art. 26 StF viene assorbita dai reato di corruzione passiva giusta l'art. 142 CPM, non esistendo per altro fra i heni giuridici pro- tetti dall'una e dall'altra norma una diversità sostanziale eh e giustifichi di applicarle cumulativamente (cfr. ad esempio STCM 5 numeri 76, 92 cons. 2 e, 111 cons. 8). Di conseguenza il ricorrente la cui condanna per corruzione passiva e - come sarà ancor detto appresso - fondata, non puõ essere dichiarato altresi colpevole di violazione dell'art. 26 StF. Sulla commisurazione della pena ciõ non ha perõ effetto, che la palese violazione degli art. 22, 24 StF giustifica già largamente l'applica- zione dell'art. 72 CPM.

l. e) Per quest'ultima ragione rimane pure senza importanza pratica la questione se sia lecito dichiarare i l ricorrente colpevole d'a v er tra- sgredito, oltre alia legge federale sullo ordinamento dei funzionari, anche l'art. 67 sul regolamento per il corpo delle guardie federali di confine, le prescrizioni concernenti il rapporto d'impiego del personale doganale e l'art. 12 delle istruzioni di servizio Ill. Tuttavia, poiche il ri- corrente contesta anche a questi testi ogni importanza autonoma d'ordine penale, occorre esaminare se fosse giustificato d'invocarli nel presente caso. A tale quesito questa Corte risponde negativamente. Essa constata che l'art. 67 del regolamento per il corpo delle guardie di confine, nella misura in cui si riferisce al presente caso, si limita ad esporre in termini p iu diffusi i concetti già enunciati dagli art. 22 e 24 StF. Lo stesso vale per l'art. 12 delle istruzioni di servizio III (con l'aggitmta che esso men- ziona anche il divieto di cui all'art. 26 StF). Neppure le prescrizioni concernenti il rapporto d'impiego del personale doganale contengono criteri autonomi rilevanti ai fini del giudizio nella presente fattispecie. Ne consegue che l'art. 72 CPM puõ venir applicato unicamente per violazione degli art. 22, 24 e 25 StF e che il dispositivo I lit. a della sen- tenza impugnata ha da essere modificato in tai senso.