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131 No. 62 encore et contrairement à ce que parait soutenir le défenseur, le ccrepentir)) au sens de l'art. 45 CPM ne résulte pas du seul fait que l'accusé avoue les faits qui lui son t reprochés. P o ur qu'existe cette circonstance atté- nuante, il faut un acte spécial par lequel le déliJ!quant a rnanifesté son repentir. Un aveu, ou même des manifestations verhales de regret, ne sauraient donc en principe suffire. ll ne suffit pas non plus, pour faire admettre le «repentir>> au sens de l'art. 45 CPM, que, comme le dit encore le recourant, celui-ci ait ccdemandé à rembourser)). (17 juillet 1942, Comte e. T. D. l A.) 62. Der Kassationsgrund des Art. 188, Abs. 1, Ziff. 7, J\IIStGO ist nur gegeben, wenn das Urteil in einem bestimmten Punl{te über- haupt keine Entscbeidungsgi·ünde enthalt (Erw. A). - Zum Ent- scheid über die Ge\vahrung des bedingten Strafvollzuges (Art. 32 1\tiStG) }{ann das Gericht alle ihn1 bel{annten Tatsacl1en l1eranzieben. Es l{ann auch den Eindruck, den der Angelilagte \Vahrend des ganzen V e1·fahrens g ema eh t hat, un d sein V ei·l1alten bei Begehung d er Ta t berücl{sichtigen. Gründe de1· Gene•·alpravention, das Z usainmen- treifen mel1rerer strafbarer IIandlungen uud das Vot·liegen vou Qualifilíationsmomenten allein v.ermõgen die Verweigerung ller Rechtswobltat nicbt zu recbtfertigen (Er\v. ll bis Il). Il n 'y a li e u à cassation en vertu de l'ar t. 188, al. ~, eh. 7, PPl\1 que si le jugen1ent n'est absolument pas motivé sur un point déter- miné (cons. A). - P o ur décider du sursis, le tribunal tient compte (le tous les faits connus, même de l'attitude de l'accusé dut·aut la procédure et de son comportement lors de la commission des délits. Des motifs de prévention géuérale, le concours d'infractions et l'existence d'éléments aggravant le délit (par exemple, ceux prévus par l'art. 129, eh. 2, CPl\tl) ne sauraient, à eux seuls, fonder le refus du sursis (cons. B à D). Esiste il motivo di cassazione previsto dall'art. 188, cp. 1, cif. 7, OGPPl\tl, solo quando la sentenza manchi completamente di moti- vazione, sopra un determinato p un to de l giudizio (cons. A). - P er decidere sulla sospensione condizionale (le lia pena (art. 32 CPl\1), il giudice puõ tener conto di tutti i fatti a Ini noti, an eh e dell'atte!J- giamento che l'imputato l1a t(~nuto durante Pintera proce(lura, della in1pressione ebe ha fatto e del modo in cui ba compiuto il I'eato. Motivi di prevenzione generale, il concorso di }Jin reati
No. 62 132 - e l'esistenza di qualifiche non sono, di per se stessi, sufficienti per negare la sospensione (eons. B, C, D). A. n difensore de1 ricorrente invoca il motivo di cassazione del- l.'art. 188, al. l, cif. 7, OGPPM. Questa eccezione non e fondata, visto che la sentenza del Tribunale di divisione contiene una motivazione per _ quanto concerne tuttj i punti essenziali. Secondo la giurisprudenza· del Tribunale di cassazione, la cassazione a' sensi dell'art. 188, al. l, cif. 7, OGPPM puo essere pronunciata solo quando una sentenza non contenga alcuna motivazione, non invece quando i motivi siano insufficienti (vedi Sentenze TMC 1936-1940, No. 42). Se i motivi contenuti nella sentenza sono erronei, si puà domandare la cassazione in virtu dell'art. 188, al. l, no. l, OGPPM per violazione della legge penale, come del resto fa nel presente caso il difensore del ricorrente. B. Il difensore invoca il motivo di cassazione dell'art. 188, al. l, cif. l, O GPPl\1 e sostiene eh e la sentenza querelata, negando al ricorrente la. condanna condizionale, quantunque ricorressero le condizioni legali, avrebbe violato l'art. 32, cif. l, CPM. Per motivare la sua tesi il difensore asserisce che il Tribunale di divisione 9 B ha notoriamente e sempre concesso la condanna condizionale, quando le cond1zioni poste dall'art. 32 CPM erano adempiute. Inoltre egli fa valere che il T'ribunale di divisione ha negato al ricorrente la condanna condizionale per la sola ragione che egli si e reso colpevole di due reati e che uno di questi - il furto - e doppiamente qualificato. Il Tribunale di divisione - dice il difensore - ha già tenuto conto di questo fatto nella commisurazione della pena, ma non e ammissibile secondo il senso dell'art. 32 CPM di negare per tale motivo la condanna condizionale. Il difensore sostiene che il Tribunale di divisione ha ecceduto nei limiti del potere di apprezzamento consenti- togli dalla legge, negando al ricorrente la condanna condizionale, benche si fossero verificati a suo favore gli estremi fissati dall'art. 32 CPM. C. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di cassazione (vedi Sentenze TMC 1936-1940, No. l, No. 4, No. 6, No. 81, No. 105) dipende dai libero apprezzamento del giudice, pur ricorrendo gli estremi del- l'art. 32, cif. l, CPM, di concedere o meno la condanna condizionale. Cio non significa pero che il giudice sia completamente libero di concedere o di rifiu tare questo beneficio legale. n giudice deve tenere conto del senso e dello scopo della condanna condizionale che serve alia preven- zione speciale, e non deve stabilire esigenze che sorpassano gli estremi voluti dalla legge e che sarebbero di natura a restringere essenzialmente l'applicabilità della condanna condizionale e che, in conseguenza, non sarebbero conformi all'idea fondamentale dell'art. 32 CPM ed alle inten- zioni del legislatore. La condanna condizionale non dev' essere negata per motivi di prevenzione generale. Per decidere la questione 'di sapere se questo favore legale e da concedere o meno, bisogna tener conto della
133 No. 62 personalità del prevenuto, della sua mentalità, del suo carattere e delle sue disposizioni. Per l'apprezzamento di queste circostanze non si devono prendere in considerazione soltanto gli antecedenti, la riputazione e la condotta del prevenuto nella vita civile e nel servizio militare. Per pro- nunciare sulla condanna condizionale e giudicare a tale scopo. de l carattere del prevenuto, il giudice puo tener conto di tutti i fatti a lui conosciuti ed anche della impressione che sul tribunale ha fatto il suo contegno all'udienza (vedi Sentenze TMC 1936-1940, No. 3). Puo entrare in linea di conto anche il modo di comportarsi del prevenuto al momento della perpetrazione del reato. N o n esiste abuso del potere di libero apprezza- mento quando il giuqice, pur ricorrendo gli estremi, voluti dalla legge, p er l'ammissione dellà condanna condizionale, no n la conceda p er delle considerazioni relative al caso concreto. D. N ei presente caso, la sentenza querelata contiene per il rifiuto de lia condanna condizionale soltanto la seguente motivazione: « Il Tribunal e tenuto conto che l'imputato e incorso in due mancanze e che il furto e doppiamente qualificato, non ritiene di concedere il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. n E esatto eh e il ricorrente e colpevole di due reati e che il furto del binocolo e qualificato a' sensi dell'art. 129, cif. 2, al. 2 e 3, CPM. Questo fatto per se non esclude pero che gli si possa concedere la condanna condizionale se si verificano le condizioni dell'art. 32, cif. l, CPM. La sentenza querelata non dice che il Tribunale di divisione abbia dedotto dalla pluralità dei reati e dalla doppia qualificazione del furto oppure dai modo in cui vennero perpetrati questi delitti, che il carattere del condannato non lasci supporre che la condanna condizionale lo tratterà dai commettere altri reati. Il Tribunale di divisione non dice nemmeno con una parola se per la sua decisione ha preso in considerazione od ha apprezzato la vita anteriore e la condotta militare del condannato. Gli argomel).ti che il Tribunale di divisione menziona per motivare il rifiuto della condanna condizionale non sono compatibili coi principi stabiliti dai Tribunale di cassazione per l'interpretazione e per l'applicazione dell'art. 32 CPM. Il Tribunale di divisione, ritenendo che il fatto che si tratta di due reati dei quali uno e specialmente qualificato, escluda di concedere la condanna condizionale, stabHisce per la concessione di questo beneficio legale delle esigenze che non corrispondono ne al testo ne al senso ed allo scopo del- l'art. 32, cif. l, CPM. Per motivare la sua decisione il Tribunale di divi- sione ha dunque tenuto conto di circostanze che secondo le intenzioni del legislatore non avrebbero dovuto ne potuto servire di motivo per nega re questo beneficio legale (vedi Sentenze TMC 1936-1940, N o. 19). Quindi il Tribunale di divisione, rifiutando la condanna condizionale, ha violato l'art. 32, cif. l, CPM e percio il ricorso in cassazione clev' essere ammesso. (17 luglio 1942, Guerra e. T. D. 9 B.)