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MKGE 2 Nr. 3

MKGE 2 Nr. 3 — Uditore e. T. D. 5b nel caso Vannini.

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No. 3

E. Devesi aggiungere che la quistione dell'onere della prova ha

carattere procedurale. L'TJditore ha fatto valere solo una violazione della

legge penale e l'Uditore in capo non poteva estendere il ricorso aggiun-

gendovi dei motivi d'ordine procedurale. li Tribunale di Cas'3azione puo

esaminare, a norma dell'art. 192 O GM so lo le conclusioni presenta te, e,

se la Cassazione e chiesta per vizi di procedura, soltanto quei fatti che

vennero articolati nel ricorso.

F. Il Tribunale di cassazione non puo nemmeno ammettere l'opi-

nione dell'Uditore che il CPM abbia creato il concetto di una violazione

di domicilio speciale, diversa da quella del diritto penale comune e che di

conseguenza non abbia alcuna importanza nella applicazione dell'art. 124

CPM, la dottrina, la quale si riferisce al diritto comune e che il domicHio

privato debba essere piu severamente tutelato in confronto dei militari,

perche questi, contemporaneamente ai diritti privati, violano anche

sempre dei diritti pubblici militari. Contro un simile modo di vedere

depone il testo dei due progetti di legge federali: esso e il medesimo tanto

per il CPM, quanto per quello comune.

L'art. 124 del CPM esige una introduzione illegale nell'abitazione

altrui. L'entrarvi per un motivo legittimo non e contrario a legge; anche

una necessità militare puo escludere l'illegalità.

> -

> significa secondo la dottrina e la pratica comune (ed un' altra

base di interpretazione non saprebbe dove trovarsi) entrare vincendo

u na opposizione; la violazione di domicilio implica la vi.olazione della

opposizione morale della contraria volontà dell'avente diritto.

Il dolo del prevenuto deve dunque essere diretto ad agire contra-

riamente alia volontà di chi esercita il diritto sulla casa. Un simile dolo

non ha avuto il Vannini in base alle constatazioni di fatto del Tribunale

di Divisione.

Siccome egli credeva di essere stato chiamato nella casa, non si poteva

pretendere che egli domandasse il permesso di entrarvi. La opinione

che egli avesse dovuto battere alia porta, per persuadersi che la sua

entrata non era indesiderabile, puo essere giusta dai punto di vista della

saggezza e della prudenza, ma ha nulla da vedere colla qui.stione se Van-

nini abbia o no dolosamentc viola to il domicilio della Malfanti.

(14 Febbrajo 1927, Uditore e. T. D. 5b nel caso Vannini.)

3.

Rehabilitation. Beginn der Frist des A1·t. 59 MStG im Falle be-

dingter und nachheriger definitiver Begnadigung. -

Schadenersatz.

Réhabilitation. Point de départ du délai de l'art. 59 CPM lors-

que le condamné a été gracié conditionnellement puis définitive-

ment. -

Réparatio~ du dom.mage.