Volltext (verifizierbarer Originaltext)
7
No. 3
E. Devesi aggiungere che la quistione dell'onere della prova ha
carattere procedurale. L'TJditore ha fatto valere solo una violazione della
legge penale e l'Uditore in capo non poteva estendere il ricorso aggiun-
gendovi dei motivi d'ordine procedurale. li Tribunale di Cas'3azione puo
esaminare, a norma dell'art. 192 O GM so lo le conclusioni presenta te, e,
se la Cassazione e chiesta per vizi di procedura, soltanto quei fatti che
vennero articolati nel ricorso.
F. Il Tribunale di cassazione non puo nemmeno ammettere l'opi-
nione dell'Uditore che il CPM abbia creato il concetto di una violazione
di domicilio speciale, diversa da quella del diritto penale comune e che di
conseguenza non abbia alcuna importanza nella applicazione dell'art. 124
CPM, la dottrina, la quale si riferisce al diritto comune e che il domicHio
privato debba essere piu severamente tutelato in confronto dei militari,
perche questi, contemporaneamente ai diritti privati, violano anche
sempre dei diritti pubblici militari. Contro un simile modo di vedere
depone il testo dei due progetti di legge federali: esso e il medesimo tanto
per il CPM, quanto per quello comune.
L'art. 124 del CPM esige una introduzione illegale nell'abitazione
altrui. L'entrarvi per un motivo legittimo non e contrario a legge; anche
una necessità militare puo escludere l'illegalità.
> -
> significa secondo la dottrina e la pratica comune (ed un' altra
base di interpretazione non saprebbe dove trovarsi) entrare vincendo
u na opposizione; la violazione di domicilio implica la vi.olazione della
opposizione morale della contraria volontà dell'avente diritto.
Il dolo del prevenuto deve dunque essere diretto ad agire contra-
riamente alia volontà di chi esercita il diritto sulla casa. Un simile dolo
non ha avuto il Vannini in base alle constatazioni di fatto del Tribunale
di Divisione.
Siccome egli credeva di essere stato chiamato nella casa, non si poteva
pretendere che egli domandasse il permesso di entrarvi. La opinione
che egli avesse dovuto battere alia porta, per persuadersi che la sua
entrata non era indesiderabile, puo essere giusta dai punto di vista della
saggezza e della prudenza, ma ha nulla da vedere colla qui.stione se Van-
nini abbia o no dolosamentc viola to il domicilio della Malfanti.
(14 Febbrajo 1927, Uditore e. T. D. 5b nel caso Vannini.)
3.
Rehabilitation. Beginn der Frist des A1·t. 59 MStG im Falle be-
dingter und nachheriger definitiver Begnadigung. -
Schadenersatz.
Réhabilitation. Point de départ du délai de l'art. 59 CPM lors-
que le condamné a été gracié conditionnellement puis définitive-
ment. -
Réparatio~ du dom.mage.