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MKGE 2 Nr. 2

MKGE 2 Nr. 2

Mkg · · Italiano CH
Sachverhalt

No. 2

6

li prevenuto entrà di notte, verso le ore 11, nella cucina e da questa

nella camera della Malfanti, la quale era a letto. Alla prima intimazione

di questa egli si allontanà. Quale motivo di questa entrata nel domicilio

altrui il Tribunal e di Divisione accetta l'affermazione del prevenuto

esservi egli s ta to indotto dalle grida u di te; si f a riferimento espresso a d

una deposizione testimoniale, da considerare come seria.

Il Tribunale

accenna anche alia mancanza di forme, abituale tra vicini, abitanti in

un medesimo comune, i quali vivono in una certa confidenza, cosi come,

prima del fatto, tra la famiglia Vannini e quella Malfanti.

Date queste circostanze, il Tribunale conclude che il prevenuto non

doveva sapere che la volontà della Malfanti fosse contraria alia sua en-

trata nella casa. Manca quindi il dolo.

Queste sono tutte quistioni di prove che il Tribunale di Cassazione

non puà riesaminare. Si tratta solo di stabilire se i fatti accertati dai

Tribunale di Divisione rivestono il carattere legale della violazione di

domicilio (art. 124 CPM).

C. I_.Ja violazione del domicilio appartiene a quelle azioni eh e vengono

punite solo quando siano compiute dolosamente (art. 13 CPM).

N o n si puà a questo proposito affermare eh e il Tribunale di Divi-

sione sia partito da un falso concetto del dolo. Se il prevenuto, come il

Tribunale di Divisione ritiene, pensava che la sua entrata in quella casa

fosse permessa, anzi desiderata, gli e certamente mancata la idea di en-

trarvi contrariamente alia volontà dell'avente diritto. Manca in ogni

caso la prova della intenzione dolosa di violare il diritto di chi abitava

la casa. La quistione se egli dovesse sapere che la Malfanti non desiderava

la sua visita e non_l'avrebbe tollerata e una quistione puramente di prova;

e non e in urto ad alcuna disposizione legale la argomentazione del Tri-

bunale facente riferimento, oltre che alle circostanze speciali del fatto,

anche alle abitudini del paese, nelle relazioni tra i vicini.

D. Contrariamente alia opinione dell'Uditore e dell'Uditore in capo

devesi ritenere che il prevenuto ha l'obbligo di dare delle prove solo

quando la legge pone a suo carico una presunzione di colpa, come nei

casi degli art. 69 e 94 del CPM, i quali esigono u na giustificazione da parte

dell'imputato, non appena esistano determinate circostanze di fatto.

L'art. 124 del CPM non stabilisce alcuna simile presunzione. Quando

il Vannini afferma di essere stato chiamato nella casa della Malfanti

no n f a valere una eccezione liberatoria; egli contesta invece la esistenza

di elementi di fatto della violazione di domicilio, i quali avrebbero

dovuto essere provati in tutti i loro Iegali estremi per giustificare una

condanna.

I_.Ja regola <<in dubio p ro reo >> poteva dunque essere applicata: essa

non contraddice nemmeno al principio del libero apprezzamento delle

prove, che e l'unica norma probatoria sta,bilita dalla organizzazione giu-

dizia,ria militar~.

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 li prevenuto entrà di notte, verso le ore 11, nella cucina e da questa

nella camera della Malfanti, la quale era a letto. Alla prima intimazione

di questa egli si allontanà. Quale motivo di questa entrata nel domicilio

altrui il Tribunal e di Divisione accetta l'affermazione del prevenuto

esservi egli s ta to indotto dalle grida u di te; si f a riferimento espresso a d

una deposizione testimoniale, da considerare come seria.

Il Tribunale

accenna anche alia mancanza di forme, abituale tra vicini, abitanti in

un medesimo comune, i quali vivono in una certa confidenza, cosi come,

prima del fatto, tra la famiglia Vannini e quella Malfanti.

Date queste circostanze, il Tribunale conclude che il prevenuto non

doveva sapere che la volontà della Malfanti fosse contraria alia sua en-

trata nella casa. Manca quindi il dolo.

Queste sono tutte quistioni di prove che il Tribunale di Cassazione

non puà riesaminare. Si tratta solo di stabilire se i fatti accertati dai

Tribunale di Divisione rivestono il carattere legale della violazione di

domicilio (art. 124 CPM).

C. I_.Ja violazione del domicilio appartiene a quelle azioni eh e vengono

punite solo quando siano compiute dolosamente (art. 13 CPM).

N o n si puà a questo proposito affermare eh e il Tribunale di Divi-

sione sia partito da un falso concetto del dolo. Se il prevenuto, come il

Tribunale di Divisione ritiene, pensava che la sua entrata in quella casa

fosse permessa, anzi desiderata, gli e certamente mancata la idea di en-

trarvi contrariamente alia volontà dell'avente diritto. Manca in ogni

caso la prova della intenzione dolosa di violare il diritto di chi abitava

la casa. La quistione se egli dovesse sapere che la Malfanti non desiderava

la sua visita e non_l'avrebbe tollerata e una quistione puramente di prova;

e non e in urto ad alcuna disposizione legale la argomentazione del Tri-

bunale facente riferimento, oltre che alle circostanze speciali del fatto,

anche alle abitudini del paese, nelle relazioni tra i vicini.

D. Contrariamente alia opinione dell'Uditore e dell'Uditore in capo

devesi ritenere che il prevenuto ha l'obbligo di dare delle prove solo

quando la legge pone a suo carico una presunzione di colpa, come nei

casi degli art. 69 e 94 del CPM, i quali esigono u na giustificazione da parte

dell'imputato, non appena esistano determinate circostanze di fatto.

L'art. 124 del CPM non stabilisce alcuna simile presunzione. Quando

il Vannini afferma di essere stato chiamato nella casa della Malfanti

no n f a valere una eccezione liberatoria; egli contesta invece la esistenza

di elementi di fatto della violazione di domicilio, i quali avrebbero

dovuto essere provati in tutti i loro Iegali estremi per giustificare una

condanna.

I_.Ja regola <<in dubio p ro reo >> poteva dunque essere applicata: essa

non contraddice nemmeno al principio del libero apprezzamento delle

prove, che e l'unica norma probatoria sta,bilita dalla organizzazione giu-

dizia,ria militar~.

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 2 - 4- genügt nicht, daf3 das Strafverfahren materiell der Gerechtigkeit ent- spreche; der Wehrmann mu.f3 auch das Gefühl haben, dal3 den zum Schutze seines freien V erteidigungsrechts, zu d em di e frei e W ahi des Verteidigers gehort, aufgestellten Formen in jedem Punkte nachgelebt werde. E. Diese Aussetzungen genügen aber nicht, um die Kassation zu erwirken. Abgesehen von der nicht entschuldigten Unterlassung einer Rüge erweist sich das Kassationsbegehren auch materiell als nicht be- gründet. Es wãre nicht zu erkennen, dal3 eine in allen Teilen korrekte Bestellung und Führung der Verteidigung zu einem andern Urteil hãtte führen ·kõnnen. Es werden keine Antrãge zum Verfahren angedeutet, die infolge der Unregelmãl3igkeit in der Verteidigung unterblieben wãren. E s ist also au eh ni eh t nachgewiesên, dal3 di e V erteidigung in einem für die Entscheidung wesentlichen Punkte unzulãssig beschrãnkt worden ist. Art. 188 Ziffer 6 MStGO ist nicht anzuwenden. D ami t_ ist nach feststehender Praxis au eh gesagt, dai3 keine > Vorschriften über das Verfahren verletzt wurden (Art. 188 Ziffer 5 MStGO). Denn auch in dieser Bestimmung ist der Ausdruck > auf d en Einflul3 zu beziehen, d en d er Fehler i m Verfahren auf die Entscheidung haben konnte (vgl. Stool3, l(ommentar, S. 167 und MilKG i. S. Frei vom 15. Oktober 19191). (10. Dez. 1926, Eigenheer e. D. G. 4.) 2. Innehaltung der Kassationsfrist von 24 Stunden bei Unsicher- heit über Beginn und Ende derselben (EI~w. A). - Vorsatz bei Hausfriedensbruch (Er\v. C). - Beweislast nach alt l\IStG Art. 124. Die Regel «in dubio pro reo» widerspricllt nicht dem_ Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Erw. D). - Der Oberauditor }{ann in sein en Bemerkungen zum Kassationsbegeh1·en nicht eine Aus-- dehnung desselben auf neue Punl{te beliVirken (Er\v. E). - Der Hausfriedensbruch des l\IStG ist l{ein spezifisch Inilitarisch~s Delilit, weshalb die zum bürgerlichen St1·afrecht entlvickelte Leh1·e bei de1· Auslegung des Art. 124 alt MStG beigezogen werden kann (Erw. F). Lorsque la ftnestion de savoir si le délai de 24 heures prévu pour le recours en cassation a été observé est douteuse par le fait ftne le point de départ de ce délai et le moment ou il a pris fin sont. incertains, il y a lieu d'admettre ffUe le recours a été interjeté en 1 Entscheidungen des MKG 1915-1925 No. 103.

- 5- No. 2 temps utile (cons. A). - Intention dolosive dans le délit de viola- tion de domicile (cons. C). - Répartition du fardeau de Ja preuve dans le cas de l'art. 124 CPM anc. · La regle «in dubio pro reo» n'est pa.s contraire au principe de la libre appréciation des preuves (cons. D). - L'auditeur en chef ne peut dans les observations dont il accompagne un recours en cassation étendre ce recours à des points nouveaux (cons. E). - La violation de domicile du CPM n'est pas un délit spécifiqueme11t militaire. Aussi est-il loisible, pour interp1·éter l'art. 124 CPM anc., de faire état des principes con- sacrés par la doctrine en ce fJUi concerne le droit pénal ordinaire (eons. F). Quando dagli atti no11 risulti 11e l'ora della pubblicazioile della sentenza, ne fJuella della produzione del ricorso in cassazione, in 1nancanza di eccezioni al riguardo, il ricorso deve ritenersi tem- pestivo (Cons. A). -La violazione di domicilio appartiene a fJUelle azroni che vengono punite solo se compiute dolosamente (Cons. C). -· Onere della p1·ova da parte del prevenuto solo quando la Iegge pone a suo carico una presunzione di colpa. La regola «in dubio pro reo» non contraddice al p1·incipio del libero apprezzamento delle prove, che e l'unica norma probatoria stabilita dalla OGM (Cons. D). - L'uditore in cá.po non puõ far valere motivi proce- durali di ricorso non invocati dall'uditore della divisione (Cons. E). - 11 concetto di violazione di domicilio del CPM non e diverso da ftnello del diritto penale comune; pe1·ciõ nella interpretazione dell'art. ~24 sono invocabili gli insegnamenti della dottrina riferen- tesi al diritto penale comune (Cons. F). A. A m ente dell'art. 189 lemma 2, della organizzazione giudiz. mili- tare la dichiarazione di ricorrere in cassazione deve essere iritrodotta entro 24 ore dalla pubblicazione del giudizio. Siccome dagli atti non risulta ne l'ora della pubblicazione, ne quella della produzione del ricorso, non e possibile stabilire con certezza se questa disposizione legale sia stata ossequiata. Siccome pero nessuno ha sollevato delle eccezioni al riguardo, deve supporsi che il ricorso in Cassazione sia stato tempestiva- mente annunciato. E s so si basa so p ra u na violazione delle legge penale. Il Tribunale di Cassazione deve dunque esaminarlo. B. Devesi anzitutto assodare che il Tribunale di Divisione ha rico ... nosciuto come provati so lo i seguenti fatti:

No. 2 6 li prevenuto entrà di notte, verso le ore 11, nella cucina e da questa nella camera della Malfanti, la quale era a letto. Alla prima intimazione di questa egli si allontanà. Quale motivo di questa entrata nel domicilio altrui il Tribunal e di Divisione accetta l'affermazione del prevenuto esservi egli s ta to indotto dalle grida u di te; si f a riferimento espresso a d una deposizione testimoniale, da considerare come seria. Il Tribunale accenna anche alia mancanza di forme, abituale tra vicini, abitanti in un medesimo comune, i quali vivono in una certa confidenza, cosi come, prima del fatto, tra la famiglia Vannini e quella Malfanti. Date queste circostanze, il Tribunale conclude che il prevenuto non doveva sapere che la volontà della Malfanti fosse contraria alia sua en- trata nella casa. Manca quindi il dolo. Queste sono tutte quistioni di prove che il Tribunale di Cassazione non puà riesaminare. Si tratta solo di stabilire se i fatti accertati dai Tribunale di Divisione rivestono il carattere legale della violazione di domicilio (art. 124 CPM). C. I_.Ja violazione del domicilio appartiene a quelle azioni eh e vengono punite solo quando siano compiute dolosamente (art. 13 CPM). N o n si puà a questo proposito affermare eh e il Tribunale di Divi- sione sia partito da un falso concetto del dolo. Se il prevenuto, come il Tribunale di Divisione ritiene, pensava che la sua entrata in quella casa fosse permessa, anzi desiderata, gli e certamente mancata la idea di en- trarvi contrariamente alia volontà dell'avente diritto. Manca in ogni caso la prova della intenzione dolosa di violare il diritto di chi abitava la casa. La quistione se egli dovesse sapere che la Malfanti non desiderava la sua visita e non_l'avrebbe tollerata e una quistione puramente di prova; e non e in urto ad alcuna disposizione legale la argomentazione del Tri- bunale facente riferimento, oltre che alle circostanze speciali del fatto, anche alle abitudini del paese, nelle relazioni tra i vicini. D. Contrariamente alia opinione dell'Uditore e dell'Uditore in capo devesi ritenere che il prevenuto ha l'obbligo di dare delle prove solo quando la legge pone a suo carico una presunzione di colpa, come nei casi degli art. 69 e 94 del CPM, i quali esigono u na giustificazione da parte dell'imputato, non appena esistano determinate circostanze di fatto. L'art. 124 del CPM non stabilisce alcuna simile presunzione. Quando il Vannini afferma di essere stato chiamato nella casa della Malfanti no n f a valere una eccezione liberatoria; egli contesta invece la esistenza di elementi di fatto della violazione di domicilio, i quali avrebbero dovuto essere provati in tutti i loro Iegali estremi per giustificare una condanna. I_.Ja regola > poteva dunque essere applicata: essa non contraddice nemmeno al principio del libero apprezzamento delle prove, che e l'unica norma probatoria sta,bilita dalla organizzazione giu- dizia,ria militar~. - -