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No. 94
Feststellungen der Vorinstanz geniigen nicht, um mit Sicherheit anzu-
nehmen, dass diese Voraussetzung hier zutrifft. Die blosse Tatsache,
dass ein Dritter zugehõrt, beweist nicht ohne weiteres, dass I. auch diesen
> o d er anstiften wollte. Z u d em ist di e s ei ne Frage d er Beweis-
würdigung, da es ·sich hier um die Tatsache des Vorsatzes handelt, über
die das Divisionsgericht nach freiem Ermessen entscheidet.
(2. April 1919, Ittin e. D. G. 4.)
94.
Die Erl{larung eines Offiziers, er werde gegebenenfalls beim
01·dnungsdienst den Gehot·sam ve1·weigern, ist eine nach 1\IIStGB
Art. 69 strafbare Dienstve1·letzung.
La déclaration d'un oificier disant que le cas échéant, dans le
service d'ordre, il refuse1·ait l'obéissance, constitue une violation
des devoirs du se1·vice tombant sous le coup de l'art. 69 CP1\I •.
La dicl1iarazione di un ufficiale, cl1e, eventualmente, in un
se1·vizio d'ot·dine rifiute1·ebbe obbedienza, costituisce una violazione
dei doveri di se1·vizio, punibile ai termini dell'at·t. 69 del CPl\1.
B .... E inesatto che nel caso co11creto 11011 possa esistere una viola-
zio11e dei doveri di servizio, perche non fu commessa 11essuna insubordi-
nazione (consumata o come tentativo punibile) ed e anche irrilevante, se
la prescrizione generale, la cui violazione e in questione, sia o meno con-
tenuta ne l codice penale stesso: infatti il codice penale rimanda ai rego-
lamenti. -
Applicabili sono le disposizioni del regolamento di servizio
del 23 gennaio 1900, in particolari i ni 9, 10, 14, 15.
D. E adunque statuito espressamente come dovere del solda to e d
in particolare del capo di avere e di esplicare la vol0ntà all'obbedienza
p ro p ria e a d ottenere l'obbedienza d ei subordinati alle leggi ed agli ordini.
Un ufficiale che dichiara coi subordinati, che rifiuterà l'obbedienza, ove
siano dati determinati ordini, agisce contro la base dell'intero ordina-
nlento militare, la promessa all'obbedienza militare ...
E-. Non puà essere parola di una > a'sensi
dell'art. 69 cod. pen. mii. Non si puà giuridicamente ammettere, che
l'appartenere ad un partito politico possa liberare dall'adempimento
di un dovere di servizio militare. Dopo che il capitano L. nel conflitto
fra i riguardi del partito ed il dovere di servizio si e deeiso di rifiutare
l'obbedienza militare, egli ne deve sopportnre le conseguenze.
(2. April 1919, Lauffer e. D. G. 5 b.)