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MKGE 1 Nr. 33

MKGE 1 Nr. 33 — Rigolli e. D. G. 5 b.

Mkg · 1916-06-22 · Italiano CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 45 - No. 33 rechnen dürfe, wenn er den Verdacht der Zechprellerei vermeide. Zudem war es auch für die Sicherheit der li.ückzahlung nicht einerlei, ob der Angeklagte, wie er beabsichtigte, das Geld zur Tilgung eip.er Schuld verwendete oder es nur, wie er angab, bei einer militárischen Stelle hinterlegte. G. hat also zu Tauschungszv-vecken falsche Angaben ge- macht, die geeignet "\varen, die Getauschten zur Aushandigung eines Betrages zu veranlassen, den sie bei Kenntnis der Tatsachen wahrschein- lich ohne weiteres ver\veigert hatten. Damit war die lVIõglichkeit des ursachlichen Zusammenhanges zwischen Tauschung und Nachteil gegeben.

d. Wenn das Delikt in den Fãllen W. und R. nicht zur Vollendung gediehen ist, so liegt dies an Umstanden, die vom Willen des Angeklagten unabhangig "\Varen. G. hat alles getan, um den beabsichtigten Erfolg herbeizuführen; ein <<Anfang der Ausführung der beabsichtigten Über- tretung>> im Sinne von Art. 16 MStG liegt in seinen wissentlich falschen Angaben. Die subjektiven und objektiven Voraussetzungen des Be- trugsversuches liegen in bei d en Fãllen vor. (8. Juni 1916, Auditor 4 und Gubler e. D. G. 4.) 33. Die Kompetenz der Militargerichte \Vii·d durch die gleicb- zeitige Verfolgung des Angeklagten vor den Zivilgeriehten (für ein anderes Delikt) ni eh t berührt. Begriff des Betrugs (1\IIStGB Art. 153). La compétence (les tribunaux militaires n'est pas infirmée par la poursuite simultanée, dirigée contre l'accusé devant les tribunaux ordinaires à raison (l'un autre (\élit. Notion du délit de fraude (a1't. 153 CPM) • La competenza della giustizia militare non e infirmata da una proeedura successivamente introdotta pe1· altro delitto davanti i tribunali ordinarii .. Nozione del delitto di frode (art. 153 CPM) Am 26. Februar 1916, am Tage vor der Dislokalion seiner Ballerie zur Demobilmachung, begab sich R., der die Offiziers- küche besorgte, zum H andler M o lo un d bai ihn um e in Darlehen, unler dem VorLvande, er habe verschiedene Lieferanlen zu bezahlen und habe dafür das Gelcl vom Quarliermeisler noch nichl erhalten. R. erhielt von Mola Fr. 190; Fr 29 Lvar er ihm aus frühern Lieferun- gen schuldig. Talsachlich halle R. beim Quarliermeisler ein Gut- haben von nur Fr. 97-98. Nach mehrfacher fruchtloser Mahnung zahlte R. dem Mola am 26. Marz 1916 die geschuldelen Fr. 219 zurück. Mola hatte aber schon Strafan~eige erstattet und R. Lvurcle

No. 33 -

E. 46 uom Diuisionsgericht 5 b wegen einfachen Betruges im Betrage

von Fr. 90 verurteilt. Das Kassationsbegehren wurde abgewiesen.

Le 26 février 19.16, jour précédent la dislocation d'une batterie

pour être démobilisée, R., préposé à la cuisine des officiers, se rendii

chez le négociant Molo ei le pria de lui faire un prêi; il préiexiaii

devoir payer divers fournisseurs ei n'avoir p as encore reçu l'argeni

nécessaire du quariier-maitre. R. reçut 190 fr. de Molo; il lui de-

uait encore 20 fr. pour des livraisons précédenies. En réaliié R.

auait à recevoir du quariier-maitre un moniant de 97 à 98 fr. seule-

meni. Apres plusieurs sommaiions restées vaines, R. paya à Molo,

le 26 mars 1916, les 219 fr. dus. Mais Molo avait déjà dénoncé

le e as, ei R. fui condamné p ar le tribunal de diuision 5 b pour fraude

simple d'une valeur de 90 fr. Son recours en cassation a éié rejeté.

R. era incaricato di provoedere alla cucina degli ufficiali della

sua batteria. I l 26· febbraio, vigilia della dislocazione p er la smobiliz-

zazione, egli comparve ne l negozio di C. M o lo, da l quale egli aveva

precedentemente comperato diversi ariicoli per la cucina, rimanen-

dogli debitore di fr. 29, e gli chiese un presiiio pel pagamento di

diversi aliri forniiori. Gli disse che il quariiermastro che avrebbe

dovuio fornirgli il denaro, era momentaneamenie assenie. Oitenne

cosi dal Mola fr. 190. In realià egli aueva presso il quariiermastro -

soltanio un crediio ·di fr. 97-98, che gli fu pagaio il 6 marzo. Dopo

parecchi inviti versà a Molo il 26 marzo, i fr. 219 complessivamenie

dovuiigli. M a ne l frattempo M o lo lo aueua de~unciato e R. f u con-

dannaio dal iribunale della sa divisione b per frode semplice dello

importa di fr. 90 (differenza, in cifra ronda, fra 190 e 98). Il suo

ricorso in cassazione venne respinio. ·

A. L'eccezione contro la competenza materiale del tribunale militare

avrebbe dovuto essere sollevata al principio dei dibattimenti secondo

l'art. 142 l~OGM. A ragione il tribunale di divisione ha considerata

l'eccezione come tardiva e si rifiutà di esaminarla. Del resto, se si volesse

anche esaminarla nel su o intrinseco, l'eccezione si re vela se n z' altro

infondata. La competenza della giustizia militare una volta stabilita

non puà essere tolta da una succe_ssiva procedura penale introdotta contro

lo stesso accusato avanti i tribunali ordinari per un altro delitto. La

competenza del tribunale regolarmente stabilita vale sino all'esauri-

Inento del processo penale. Questo pensiero fu dal tribunale 1nilitare di

cassazione espresso anche nella sua sentenza 22 luglio 1915 nella causa

Brunel:

<<Se e fondata la competenza d ei tribunali militari, essa rimane

anche se l'accusato dopo il delitto sorte dal rapporto di servizio>>. Non

esisteva quindi neppur un motivo di sospendere i dibattimenti per far

luogo alia procedura prevista dall'art. 5 LOGM per depurare la questione

E. 47 No. 34

della competenza. L'art. 5 concerne il caso in cui esistono sin dai principio

delitti che in parte soggiacciono alla giurisdizione ordinaria ed in parte a

quella dei tribunali militari. Quand' anche intervengano due condanne, il

tribunale che giudica dopo, puo tener calcolo, n.ella misura della pena,.

della prima sentenza, cosicche no n puà succedere p er l'accusato un rigore

eccessivo pel fatto della doppia procedura. D'altronde considerazioni

d'equità non bastano per una eecezione di declinatoria di foro. Non si

verifica adunque il motivo di eassazione dell'art. 188, n° 3, LOGM.

C. Rimane il quesito della violazione della legge penale (art. 188,.

n° l, LOGM). Gli elementi della frode, a'sensi dell'art. 153 CPM, sono:

un inganno intenzionale, un preguidizio peí diritti altrui ed il nesso eausa-

le tra inganno e pregiudizio. Di piu non e richiesto ed in ispecie non e

neeessaria una intenzione diretta a reear danno (S. 10 aprile 1916, trib.

1nil. eass. in e. Guggeriheim) 1). Il tribunale di divisione ha stabilito che

Rigolli inganno intenzionalmente il Molo sui crediti esistenti verso gli

ufficiali. Egli si presenta come se fosse coperto da questi erediti per

l'intera som1na mutuata, mentre non doveva avere piu di 100 franehi

dal quartiermastro. Anehe le asserzioni suli' epoea della restituzione e

sul modo dell'hnpiego del denaro mutuato contraddicevano in parte

alla verità. l\1olo diede il danaro per la fiducia negli uffieiali, basandosi

adunque sopra una garanzia in parte menzognera. In eio verifieasi un

danno a'sensi dell'art. 153 CPM (v. S. 8 giugno 1916, trib. mil. cass. in

e. Gubler) 2). Veniva meno per lui ogni garanzia per rieupera,re l'ünporto

del suo mutuo eccedente i fr. 100. Se infine, dopo aver insinuata una

denuncia, egli fu taeitato, ineontrasi in eià soltanto una eliminazione

successiva del danno verifieatosi. E ehiaro senz' altro ehe l'inganno ha

causato il danno. Si verificano adunque, in base alle eonstatazioni di

fatto del tribunale di divisione a eui e vincolato il tribunale di cassazione,

tutti gli elementi costitutivi del delitto dell'art. 153 CPM...

·

(22. Juni 1916, Rigolli e. D. G. 5 b.)

34.

Die falsche Eintragung eines Dienstpflichtigen in der Korps-

líontrolle als ersatzpflichtig befreit ihn nicht vou der Dienstpflicbt.

Quand un militai1·e ast1·eint au sei~vice a été porté à tort dans

le cont1·ôle de corps comme «homme de 1·éserve», cette erreur ne

le libere pas du devoir de service.

La erronea inscrizione nei controlli di corpo di un obbligato

al servizio militare, come dispensato, non lo proscioglie dall'obbligo

di prestar servizio.

1) Sopra No. 27. -

2) Sopra No. 32.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

- 45 - No. 33 rechnen dürfe, wenn er den Verdacht der Zechprellerei vermeide. Zudem war es auch für die Sicherheit der li.ückzahlung nicht einerlei, ob der Angeklagte, wie er beabsichtigte, das Geld zur Tilgung eip.er Schuld verwendete oder es nur, wie er angab, bei einer militárischen Stelle hinterlegte. G. hat also zu Tauschungszv-vecken falsche Angaben ge- macht, die geeignet "\varen, die Getauschten zur Aushandigung eines Betrages zu veranlassen, den sie bei Kenntnis der Tatsachen wahrschein- lich ohne weiteres ver\veigert hatten. Damit war die lVIõglichkeit des ursachlichen Zusammenhanges zwischen Tauschung und Nachteil gegeben.

d. Wenn das Delikt in den Fãllen W. und R. nicht zur Vollendung gediehen ist, so liegt dies an Umstanden, die vom Willen des Angeklagten unabhangig "\Varen. G. hat alles getan, um den beabsichtigten Erfolg herbeizuführen; ein > im Sinne von Art. 16 MStG liegt in seinen wissentlich falschen Angaben. Die subjektiven und objektiven Voraussetzungen des Be- trugsversuches liegen in bei d en Fãllen vor. (8. Juni 1916, Auditor 4 und Gubler e. D. G. 4.) 33. Die Kompetenz der Militargerichte \Vii·d durch die gleicb- zeitige Verfolgung des Angeklagten vor den Zivilgeriehten (für ein anderes Delikt) ni eh t berührt. Begriff des Betrugs (1\IIStGB Art. 153). La compétence (les tribunaux militaires n'est pas infirmée par la poursuite simultanée, dirigée contre l'accusé devant les tribunaux ordinaires à raison (l'un autre (\élit. Notion du délit de fraude (a1't. 153 CPM) • La competenza della giustizia militare non e infirmata da una proeedura successivamente introdotta pe1· altro delitto davanti i tribunali ordinarii .. Nozione del delitto di frode (art. 153 CPM) Am 26. Februar 1916, am Tage vor der Dislokalion seiner Ballerie zur Demobilmachung, begab sich R., der die Offiziers- küche besorgte, zum H andler M o lo un d bai ihn um e in Darlehen, unler dem VorLvande, er habe verschiedene Lieferanlen zu bezahlen und habe dafür das Gelcl vom Quarliermeisler noch nichl erhalten. R. erhielt von Mola Fr. 190; Fr 29 Lvar er ihm aus frühern Lieferun- gen schuldig. Talsachlich halle R. beim Quarliermeisler ein Gut- haben von nur Fr. 97-98. Nach mehrfacher fruchtloser Mahnung zahlte R. dem Mola am 26. Marz 1916 die geschuldelen Fr. 219 zurück. Mola hatte aber schon Strafan~eige erstattet und R. Lvurcle

No. 33 - 46 uom Diuisionsgericht 5 b wegen einfachen Betruges im Betrage von Fr. 90 verurteilt. Das Kassationsbegehren wurde abgewiesen. Le 26 février 19.16, jour précédent la dislocation d'une batterie pour être démobilisée, R., préposé à la cuisine des officiers, se rendii chez le négociant Molo ei le pria de lui faire un prêi; il préiexiaii devoir payer divers fournisseurs ei n'avoir p as encore reçu l'argeni nécessaire du quariier-maitre. R. reçut 190 fr. de Molo; il lui de- uait encore 20 fr. pour des livraisons précédenies. En réaliié R. auait à recevoir du quariier-maitre un moniant de 97 à 98 fr. seule- meni. Apres plusieurs sommaiions restées vaines, R. paya à Molo, le 26 mars 1916, les 219 fr. dus. Mais Molo avait déjà dénoncé le e as, ei R. fui condamné p ar le tribunal de diuision 5 b pour fraude simple d'une valeur de 90 fr. Son recours en cassation a éié rejeté. R. era incaricato di provoedere alla cucina degli ufficiali della sua batteria. I l 26· febbraio, vigilia della dislocazione p er la smobiliz- zazione, egli comparve ne l negozio di C. M o lo, da l quale egli aveva precedentemente comperato diversi ariicoli per la cucina, rimanen- dogli debitore di fr. 29, e gli chiese un presiiio pel pagamento di diversi aliri forniiori. Gli disse che il quariiermastro che avrebbe dovuio fornirgli il denaro, era momentaneamenie assenie. Oitenne cosi dal Mola fr. 190. In realià egli aueva presso il quariiermastro - soltanio un crediio ·di fr. 97-98, che gli fu pagaio il 6 marzo. Dopo parecchi inviti versà a Molo il 26 marzo, i fr. 219 complessivamenie dovuiigli. M a ne l frattempo M o lo lo aueua de~unciato e R. f u con- dannaio dal iribunale della sa divisione b per frode semplice dello importa di fr. 90 (differenza, in cifra ronda, fra 190 e 98). Il suo ricorso in cassazione venne respinio. · A. L'eccezione contro la competenza materiale del tribunale militare avrebbe dovuto essere sollevata al principio dei dibattimenti secondo l'art. 142 l~OGM. A ragione il tribunale di divisione ha considerata l'eccezione come tardiva e si rifiutà di esaminarla. Del resto, se si volesse anche esaminarla nel su o intrinseco, l'eccezione si re vela se n z' altro infondata. La competenza della giustizia militare una volta stabilita non puà essere tolta da una succe_ssiva procedura penale introdotta contro lo stesso accusato avanti i tribunali ordinari per un altro delitto. La competenza del tribunale regolarmente stabilita vale sino all'esauri- Inento del processo penale. Questo pensiero fu dal tribunale 1nilitare di cassazione espresso anche nella sua sentenza 22 luglio 1915 nella causa Brunel: >. Non esisteva quindi neppur un motivo di sospendere i dibattimenti per far luogo alia procedura prevista dall'art. 5 LOGM per depurare la questione

47 No. 34 della competenza. L'art. 5 concerne il caso in cui esistono sin dai principio delitti che in parte soggiacciono alla giurisdizione ordinaria ed in parte a quella dei tribunali militari. Quand' anche intervengano due condanne, il tribunale che giudica dopo, puo tener calcolo, n.ella misura della pena,. della prima sentenza, cosicche no n puà succedere p er l'accusato un rigore eccessivo pel fatto della doppia procedura. D'altronde considerazioni d'equità non bastano per una eecezione di declinatoria di foro. Non si verifica adunque il motivo di eassazione dell'art. 188, n° 3, LOGM. C. Rimane il quesito della violazione della legge penale (art. 188,. n° l, LOGM). Gli elementi della frode, a'sensi dell'art. 153 CPM, sono: un inganno intenzionale, un preguidizio peí diritti altrui ed il nesso eausa- le tra inganno e pregiudizio. Di piu non e richiesto ed in ispecie non e neeessaria una intenzione diretta a reear danno (S. 10 aprile 1916, trib. 1nil. eass. in e. Guggeriheim) 1). Il tribunale di divisione ha stabilito che Rigolli inganno intenzionalmente il Molo sui crediti esistenti verso gli ufficiali. Egli si presenta come se fosse coperto da questi erediti per l'intera som1na mutuata, mentre non doveva avere piu di 100 franehi dal quartiermastro. Anehe le asserzioni suli' epoea della restituzione e sul modo dell'hnpiego del denaro mutuato contraddicevano in parte alla verità. l\1olo diede il danaro per la fiducia negli uffieiali, basandosi adunque sopra una garanzia in parte menzognera. In eio verifieasi un danno a'sensi dell'art. 153 CPM (v. S. 8 giugno 1916, trib. mil. cass. in

e. Gubler) 2). Veniva meno per lui ogni garanzia per rieupera,re l'ünporto del suo mutuo eccedente i fr. 100. Se infine, dopo aver insinuata una denuncia, egli fu taeitato, ineontrasi in eià soltanto una eliminazione successiva del danno verifieatosi. E ehiaro senz' altro ehe l'inganno ha causato il danno. Si verificano adunque, in base alle eonstatazioni di fatto del tribunale di divisione a eui e vincolato il tribunale di cassazione, tutti gli elementi costitutivi del delitto dell'art. 153 CPM... · (22. Juni 1916, Rigolli e. D. G. 5 b.) 34. Die falsche Eintragung eines Dienstpflichtigen in der Korps- líontrolle als ersatzpflichtig befreit ihn nicht vou der Dienstpflicbt. Quand un militai1·e ast1·eint au sei~vice a été porté à tort dans le cont1·ôle de corps comme «homme de 1·éserve», cette erreur ne le libere pas du devoir de service. La erronea inscrizione nei controlli di corpo di un obbligato al servizio militare, come dispensato, non lo proscioglie dall'obbligo di prestar servizio.

1) Sopra No. 27. -

2) Sopra No. 32.