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MKGE 1 Nr. 142

MKGE 1 Nr. 142 — Bizzini e. D. G. 5 b.

Mkg · 1924-02-25 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No. 142 246 D. Il ricorrente fa capo alle sue molte occupazioni. J\ia l'adempi- mento dell'obbligo generale del servizio militare sarebbe impossibile se si ammettesse che gli debbano prevalere interessi privati o professionali. I superiori militari possono tenere in considerazione le speciali circostanze in cui si trovano i cittadini e concedere loro delle dispense in quanto cià e compatibile colle necessità di un ordinato servizio... Da cio non deriva pero alcun diritto di domandare la annullazione o la revoca di un ordine di marcia. E. Quanto sopra risulta indirettamente anche dalla ordinanza del 30 novembre l 917. G li obbligati al servizio eh e son o all'estero e non entrano in servizio attivo possono pure essere puniti disciplinarmente (il loro caso viene parificato alia non en trata in servizio di istruzione: art. 97, lemma 2, del CPM) allorche ricorrono le seguenti circostanze: quando e provato che l'obbligato al servizio constituendosi avrebbe danneggiato molto gravemente ed in modo duraturo gli interessi della sua famiglia o la propria esistenza econon1ica e qualora non possa contem- poraneamente essergli imputata una colpa grave per quanto concerne la sua domanda di dispensa o di congedo. Dunque anche in questi casi estremi si mantiene fermo il principo della inconüizionata obbligatorietà di un' ordine di marcia, che non sia stato formalmente ritirato e si rende possibile una se1nplice punizione disciplinare so lo quando l'obbligato al servizio fece quanto poteva per essere tempestivamente dispensato. Il caporale B. invece ha dünostrato di fronte all'ordine di n1arcia ricevuto una indifferenza che deve essere qualificata come colpa grave. (25. Februar 1924, Bizzini e. D. G. 5 b.) 142. Die falsche Eintragung von Schiessresultaten ist als Betrug (MStGB Art. 153) zu bestrafen; sie ist keine bloss disziplinarisclt strafbare Übertretung von Kontrollvorschriften. - Der Getãuséltte braucht nicht ein militãrischer Vorgesetzter zu sein; es genügt, wenn derjenige, der die Schiessi·esultate aufzuschreiben hat, ge- tãuscht wird. Un faux dans une inscription de résultats de tir doit être puni comme fraude (CPM a1·t. 153); il ne constitue pas une contravention à des prescriptions sur la tenue des contrôles, passible d'une simple peine disciplinaire. - 11 n'est pas nécessaire que la personne trompée soit un chef militaire; il suffit que celui qui est chargé de relever les résultats de tir soit trompé. Una falsa inscrizione dei risultati di tiro deve essere punita come frode (CPM art. 153); non costituisce una contravvenzione a

247 No. 142 prescriZioni circa la tenuta dei controlli, punibile solo disciplinar- mente. - Non e neeessario che la persona ingannata sia un supe- riore militare, basta che sia ingannato colui che deve rilevare i 1·isultati del tiro. C. Sulle singole obbiezioni si osserva: ... > ... Risulta da cià chiaro che l'imputato ingannà la persona eh e doveva redigere g li a tti, la quale doveva essere corretta- mente informata, e che egli ottenne con cià una falsa documentazione. Quanto tempo abbia durato l'inganno e chi sia stato ingannato non é quistione fondamentale ... Il semplice fatto dello inganno intenzionale non basta natural- mente da se a costituire la fattispecie della frode. Il danno deve consistere nelle consequenze dell'inganno. Un diritto in genere penalmente tutelato all'ossequio della verità non esiste e nei rapporti di servizio non puo certo trovare appoggio nelle disposizioni circa la frode. Il tribunale di cassazione. ha escluso la imputazione di frode in un caso in cui l'avere ingannato degli organi militari di controllo costituiva o poteva costituire violazione delle disposizioni legali circa i controlli, ma non del diritto da quelle disposizioni tutelato (vedi caso Bodenmüller del 9 dicembre l 915 1) e confronta col caso Gubler del 8 giugno 1916 2) e Bühlmann del 13 marzo 1 917.) Detto caso pero non puo paragonarsi all'attuale. L'in- ganno compiuto in questo ebbe per conseguenza che vennero effettuate delle inscrizioni contrarie al vero nel libretto di tiro e nel foglio di stand, dalla corretta tenuta dei quali dipende tutto il controllo militare del tiro, la quale alla sua volta e indispensabile per l'addestramento dei militi al tiro. (Cassazione militare nel caso Schmitt del 14gennaio 1924 3).) E chiaro che il M. colle sue indicazioni inveritiere ha violato un dovere di servizio; anche da cià risulta eh e egli ha agito in danno d ei diritti altrui; egli ha violato piu che una semplice formalità di controllo e non si e arres- tato al tentativo. Il suo fallo non e da considerare come sembra supporre il difensore quale una semplice mancanza disciplinare. Poiche esistono gli estremi di fatto della frode, la condanna p er' tale titolo no n costituisce violazione della legge. D. Da nessuna parte venne sollevata la quistione se in casu no n si tratti di frode qualificata (mediante falsificazione di documenti) ... (7. Juli 1924, Maspoli e. D. G. 5b.)

1) Sopra no 8.

2) Sopra no 32.

3) Sopra no 140.