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No. 135 228 dass andere Personen wegen strafbarer Übertretungen zum Wertersatz verurteilt wurden, und dass diese andern Personen zu den Dritten in einem Anstellungsverhãltnis stehen, aus dem sich die Übertretung ergeben haben muss. - Ob in dem Fali, wo ein Handels- óder Gewerbe- treibender subsidiiir für den seinem Angestellten auferlegten Wertersatz haftet, diese Haftung zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Charakter habe, ist hier nicht zu untersuchen 1 • Es genügt, festzustellen, dass die Voraussetzungen des Art. l, Abs. 4, Bundesratsbeschluss vom 12. A p rii 1918 auf den vorliegenden Fali nicht zutreffen. N. ist nicht subsidiar für die Übertretung eines andern, sondern primar wegen 'eigen~r Über- tretung verurteilt worden, und hierzu hatte er Tater, Teilnehrner, Ge- hilfe oder Begünstiger sein müssen, was er nach dem Entscheid des Divisionsgerichts infolge mangelnder Zurechnungsfahigkeit im Sinne des. Gesetzes nicht war. Die Auffassung des Divisionsgerichts würde sogar dazu führen, auch eine Geldbusse als zivilrechtliche Leistung auf- zufassen, kann doch nach der gleichen Bestimmung auch für sie ein nicht Bestrafter subsidiar haftbar gemacht werden. - Aus den mass- gebenden Bestimmungen erhellt demnach, dass der Wertersatz eine põnale Sanktion, eine Vermõgensstrafe neben der Geldbusse, als Ersatz für die nicht exequierbare Konfiskation ist. Sie kann durch Strafurteil nur einem strafrechtlich Schuldigen auferlegt werden. In diesem Punkt verletzt das angefochtene Urteil das Strafgesetz. -
e) Damit ist über allfallige Ansprüche zivil- oder verwaltungsrechtlicher Natur nicht entschieden, sondern lediglich festgestellt, dass die Befreiung des N: von Strafe im Sinne des materiellen Strafrechts sich auch auf den ihm auferlegten Wert- ersatz erstrecken musste. (11. Mai 1922, Otto Neuko1nm e. J). G. 5a.) 135. Der Freigesprocbene }{ann gege11 seine Überweisung an den militarisehen Vorgesetzten zu1· disziplinarischen Beurteilung Kassa- tionsbeschwerde erheben. - Die Überweisung da1·f sich nur auf solche Vergehen erstreel{en, wegen welcl1er Anl{lage erhoben wurde. - Sie hat nicht den Charakter einer blossen Strafanzeige. Durch den Überweisungsbeschluss stellt das Divisionsgericht das Bestehen eines Disziplinarvergehens fest und überlasst den Vorgesetzten nur {}ie Festsetzung der Strafe. - Die Rückweisung der Sache zu noeh- maliger Behandlung (MStGO Art. 196) hat nur dann stattzufinden, wenn ein neues Urteil erforderlich ist; in casu genügt Aufhebung des Überweisungsbescblusses dureh das MKG. Le prévenu libéré peut 1·ecourir en cassation contre le jugement le renvoyant à ses chefs militaires pour être jugé disciplinairement.-
229 No. 135 Ce renvoi ne peut être ordonné que pour les infraetions pou1· les- quelles le prévenu avait été renvoyé devant le tribunal. - Le renvoi aux ehefs militaires n'a pas le caraetere d'une simple dénon- ciation. Par sa décision de renvoi le tribunal de division établit l'existence d'une iaute de discipline et remet aux cheis seulement le soin de iixer le montant de la peine. - li ne peut y avoir renvoi au tribunal qui a jugé pour nouveaux débats (OJM art. 196) que si un nouveau ju·gement est nécessaire; en l'espece l'annulation par le TMC de la décision de renvoi aux chefs sufiit. Un imputato assolto puõ ricorrere in· cassazione contro il giudizio di rinvio ai superiori militari per una punizione disciplinare. - Un simile rinvio non puõ essere ordinato che per i iatti che ave-r vano dato motivo alia messa in istato di accusa. - Il l~invio ai superiori militari non puõ avere carattere di semplice denuncia: con la sua decisione il tribunal e di divisione stabilisce l'esistenza di una mancanza di disciplina ed affida ai superiori militari solo il mandato di stabilire la misu1·a della pena. - Si deve pronun- ciare il rinvio al tribunal e cl1e ha emanato il primo giudizio (a1·t. 196 OGM) solo quando una nuova sentenza e necessaria: In casu basta annullare la decisione di rinvio per punizione disciplinare. A riguardo del M. l'accusa e >. Il tribunale di divisione 5b trovà eh e no n e prova to, eh e M. abbia s p ara to col su o fucile o d altrimentL N o n f u neppure prova to che M. sia stato in possesso illecito di munizione. Il tribunale ritenne invece, che M. e colpevole del contegno scorretto tenuto quel giorno a Lugano: l'abbandono del fucile e l'ubbriachezza. Questa condotta non confor1ne alia disciplina militare > .. -P er questi motivi il tribunal e di divisione ha assolto M. dall'accusa contro di lui sollevata e lo ha rin- viato ai suoi superiori militari >. A. L'uditore sostiene l'opinione che il ricorso non e ricevibile, per- che l'accusato non fu condannato, ma assolto. Se dovesse essere punito in via disciplinare, cio che non e certo, secondo la decisione del tribunale di divisione, egli avrebbe la possibilità di fare ricorso al Cdnsiglio federale. - Secondo l'art. 189 O GM compete all'accusato o d al su o difensore il diritto di ricorrere in cassazione; la legge concede la possibilità di querelare tutte le disposizioni della sentenza a carico dell'accusato, anche se esse non contengono una condanna penale. Una tale disposizione fu presa in confronto di M., poiche il tribunale non si limita all'asso-
No. 135 230 luzione, ma ordino un rinvio ai superiori militari per una punizione eventuale. L'accusato deve poter impugnare questa parte della sentenza. Il ricorso ê adunque ricevibile e devesi esaminare se esista uno dei motivi di · cassaziorie invocati. D. Se ê sollevata un' accusa per violázione dei doveri di servizio e se il tribunale trova che trattasi di un caso meno grave (art. 70 CPM), deve essere inflitta una pena disciplinare. La relativa competenza spetta ai superiori militari (art. 17 4 CPM). Secondo queste disposizioni, n ei casi, in cui dopo l'assunzione delle prove il fatto non si adatta per up.a condanna giudiziaria, ma merita una punizione disciplinare, il tribunale ordina il rinvio ai superiori militari. Sotto questo aspetto la querelata decisione non ·contiene nulla d'illegale. E. Ma qualunque dispositivo della sentenza a carico dell'accusato suppone una accusa corrispondente. L'accusa costituisce la base della difesa, dell'assunzione delle prove e della sentenza. - M. e due altri erano accusati: >. Questo era il fatto indicato nell'accusa, e. solo questo poteva, secondo l'art. 159 OGM for1nare oggetto del giudizio. Un altro fatto non formo oggetto di accusa neppure nel dibattimento. La difesa poteva quindi limitarsi a contestare l'asserto, che M. abbia sparato. Se nel dibattimento si ê parlato anche di ubbriachezza ed abbandono dell'arma, questo avvenne, perchê l'accusatore ravvisava in cio semplici circostanze accessorie del fatto imputato e non reati punibili indipendenti.- Il dispositivo della sentenza, che si riferisce all'ubbriachezza e all'abbandono dell'arma, non ha adun- que nessuna base nell'accusa ed e in urto col principio fondamentale dell'art. 159 OGM e viola > a'sensi dell'art. 188, n° 5, OGM. F. Negli allegati e sostenuto, che la mancanza di disciplina, che condusse al rinvio del M. alia istanza disciplinare, e contenuta come 1ninus nella violazione dei doveri di servizio, oggetto dell'accusa. Ma trattasi qui in prima linea di identità -del fatto. Possesso illecito e sparo di munizione e cosa diversa di abbandono dell'arma ed ubbriachezza. L'uditore no n fece nessun uso del completamento dell' .accusa a'sensi dell'art. 154 O GM. Con cio era sottratto al giudizio tutto cio che era estraneo al possesso ed allo sparo di munizione. - Si potrebbe del resto anche parlare di una modificazione inammissibile della base giuridica. L'art. 70 .CPM, invocato dall'accusa 3 contiene per casi meno gravi un rimando ai n° 5 e 7 dell'art. 166; l'abbandono dell'arma e l'ubbriachezza sono 1nenzionati come speciali mancanze di disciplina ai n° 4 e 6 dell'art. 166 CPM. (\Tedi Stooss, Comm. sugli art. 159 e 160 OGM.)
231 No. 135 G. Ma si sostiene che il ricorso per un' eventuale punizione disci- plinare, querelata dai ricorso di cassazione, non e una sentenza,. ma una ·denuncia. Ogni autorità ed anche ogni privato ha il diritto di sporgere una denuncia e ad un tribunale non puà essere negato tale diritto. Si ·dovrebbe in tai caso dedurre dai motivi della sentenza il fondamento ·della denuncia. Ma ad una tale costruzione contraddice già la redazione della sentenza. Il tribunale, a seguito del dibattimento, assolse in un p un to il M., ma, secondo i motivi della sentenza, lo trovo colpevole >. Questa no n e un a semplice -denuncia, ma una constatazione giuridica, il tribunale lasciando perà all'istanza disciplinare di infliggere la pena disciplinare, che ad essa sembrerà conveniente. Ma un tale rinvio non e altro che l'applicazione ·del secondo capoverso dell'art. 70 CPM. Con cio venne chiuso il pro~e dimento avanti il tribunale di divisione e non iniziato un nuovo proce- dimento penale. Sta sempre, che .il tribunale di divisione ha constatato _fatti punibili, che non sono contenuti nell'atto di accusa e che prese nella sentenza una disposizione a carico dell'accusato in base a tale .constatazione. - Il rinvio ad un procedimento disciplinare di un' accusa per violazione di doveri del servizio con una sentenza di tribunale e eosa diversa di una semplice denuncia. Questo appare già indiretta- mente dai fatto, che Ull: tale rinvio, persino quando sia disposto dall'udi- tore in capo nello stadio della decisione sull'apertura dell'istruzione principale (art. 122 OGM), richiede > (vedi Stooss, Com. pag. 96, Eugster, La competenza personale,e materiale dei tribunali.militari, pag. 99). Ne consegue eziandio, che il tribunale che pronuncia il rinvio, decide suli' esistenza della mancanza di d}sciplina e lascia ai superiori militari soltanto la punizione. La cir- .costanza, che nel caso concreto e parola solamente di punizione > non puà cambiare il carattere giuridico di una. tale decisione di rinvio, tanto piu che la constatazione della mancanza disciplinare avvenne in módo positivo. H. Il dispositivo impugnato deve quindi essere annullato in base :all'art. 188, n° 5, OGM. Secondo l'art. 196 OGM, la causa dovrebbe ·essere rinviata al tribunale di divisione; ma questa disposizione e appli- ·cabile, con1e risulta manifestamente dall'art. 198 O GM, se una nu o va ·sentenza sia necessaria per rimediare al difetto constatato. Una volta :annullata la disposizione secondaria della sentenza non rimane altro -che richieda correzione. Colla decisione stessa della cassazione la sentenza del tribunale di divisione e liberata dai difetto, che fu a ragione querelato, ·e > (art. 198) piu nulla deve essere fatto. Rimane l'assoluzione, alia quale il tribunale ·doveva limitarsi in base all'atto di accusa. (8. September 1922, Monti e. D. G. 5b.)