Sachverhalt
A.-L. diplomata della Scuola per elettronici Radio-TV, e entrato in ser- vizio per l'assolvimento delia SR DCA 245 il20 luglio 1981 ad Emmen. Alia fine delia prima settimana ebbe una crisi di nervi e nei giorni seguenti i1 suo stato di salute ando peggiorando. Visitato durante i1 congedo alia fine della seconda settimana dai dott. F., e rientrato in servizio con un certificato di quest'ultimo attestante disturbL digestivi con notevole calo di peso come pure i1 serio pericolo per la sua salute in caso di continuazione della SR. 11 medico di scuola ha allora inviato L. alia infermeria di Emmen. Qui l'interessato si e trava to a suo dire malissimo, tan to eh e, nonostante il con- trario parere del medico con il richiamo alle possibili conseguenze penali, decise di rientrare al proprio domicilio il14 agosto 1981. B.- 11 dott. R., medico psichiatra, in data 23 novembre 1981 (doc. 12) ha dichiarato di avere in sua cura L. dai 19 agosto 1981 per una depressione ansiosa di notevole intensità sviluppatasi durante il servizio militare per cui dai profilo medicopsicologico il paziente non e in grado di assolvere i suoi obblighi militari neli'ambito della truppa attiva, per cui dovrebbe essere trasferito nei servizi complementari meglio rispondenti alle sue possibilità intrapsichiche. Lo stesso professionista, rispondendo alle domande peritali sottopo- stegli dai G l (doc. 13), sull'applicazione delio art. 11 CPM, ha concluso: «11 periziando al momento di agire era colpito da un disturbo ne lia salute mentale e nella sua coscienza, disturbo assimilabile ad uno scompenso depressivo ansioso grave. lnoltre, essendo il suo sviluppo psicologico incompleto, infatti il peri- ziando presenta una struttura di base di tipo fobico, egli, al momento dei fatti, non era in grado di valutare il carattere illecito dell'atto.» C.- 11 Tribunale di divisione 9B con sentenza 9 settembre 1982 ha rico- nosciuto L. colpevole di omissione intenzionale del servizio ai sensi dell'art. 81 cfr. l cpv. 2 CPM e riconosciuta l'applicazione dell'art. 11 CPM l'ha con- dannato alia pena di cinque giorni di arresti repressivi, sospesi condizional- mente per il periodo di prova di due anni. Tanto il condannato che l'uditore hanno presentato appello e cosl con sentenza 25 novembre 1982 il TMA 3 ha nuovamente statuito, assolvendo L. dall'imputazione di omissione intenzionale del servizio e punendolo discipli- narmente con la riprensione verbale per caso poco grave nelia stessa fatti- specie. D.- Contro questo giudizio l'uditore del Tribunale di divisione 9B ha presenta to ricorso per cassazione, in particolare contestando eh e il re a to
163 Nr. 50 commesso da L. sia di poca gravità. Quest'ultimo si limita a chiedere la reie- zione del gravame, in quanto di natura meramente appellatoria. Considerandi:
1. - N o n e in discussione in questa sede la qualifica de lia fattispecie, avendo il TMA 3 concluso per l'omissione intenzionale del servizio (art. 81 cfr. 1 cpv. 2 CPM) nonostante a suo parere sarebbe piu correttamente confi- gurabile quale assenza ingiustificata (art. 84 cpv. le CPM), per cui la censura in proposito fatta dal ricorrente e da considerare a titolo abbondanziale. N eppure e in discussione la validità dell'ordine di m areia rispettivamente di reclutamento~ che non e stata misconosciuta dal TMA 3, ma- con riferi- mento alle condizioni psico-fisiche di L.- ne fa cenno unicamente per con- fermare la qualifica di caso poco grave dei fatti. Anche la riconosciuta see- mata responsabilità (art. 11 CPM) non e impugnata con il ricorso. 2.- L'uditore sostiene per contro eh e e s tata viola ta la legge penale per essersi considerato come caso poco grave il fatto di un milite che abbandona per decisione propria la SR senza averne una ragione fondata: per questo non puo essere applicata a L. una pena disciplinare, ma bensl secondo la prassi deve essere pronunciata una pena privativa della libertà, ancorche attenuata per la scemata responsabilità e da sospendere condizionalmente. Il «caso poco grave» nell'ambito dell'omissione intenzionale del servizio (art. 81 cfr. 1 cpv. 2 CPM) ha fatto oggetto recentemente di una diffusa ed approfondita disamina da parte del TMC (STMC 1980 n. 4), che ha confer- mato la precedente giurisprudenza (STMC 6 n. 88). Con rispetto a queste sentenze, alle quali si rinvia integralmente, si richiama avantutto eh e trattan- dosi di questione di diritto la stessa puo venir esaminata liberamente in questa sede, con approfondimento di tutte le circostanze de l caso sia sotto il profil o oggettivo eh e soggettivo. Questo Al to Tribunale militare ha infatti rilevato eh e il grado di colpevo- lezza che deve essere preso in considerazione per giudicare se trattasi di un caso poco grave o meno, e tanto piu grande quanto piu grave e il risultato che l'autore aveva previsto o avrebbe potuto prevedere. 3.- Sulla base di quanto accertato in fatto dall'istanza precedente, i l TMA 3 ha a torto ritenuto trattarsi di un caso poco grave. Infatti, considerato- sotto il profilo oggettivo- che il grado della colpa entrante in considerazione e in diretta relazione con il risultato che l'autore prevedeva o avrebbe potuto prevedere, tanto piu elevata essendo la prima quanto piu grave il secondo, si deve per principio ritenere che l'abbandono dopo meno di un mese della SR e certamente cagione di rilevante risultato negativo, che non puo sfuggire all'autore: viene infatti pregiudicata l'istru- zione del milite ed il suo tempestivo e corretto inserimento nell'unità nella quale e stato incorporato.
Nr. 50 164 Egli infatti aveva ancora davanti a se ben 13-14 settimane di scuola re- clute e di formazione militare, per cui già da questo punto di vista non si puà ritenere questa fattispecie un «caso poco grave». Una diversa conclusione appare in modo manifesto contraria alia giurisprudenza della nostra piu alta Corte militar e. lnfatti codesto Tribunal e militar e di Cassazione già si e pro- nunciato in proposito escludendo oggettivamente la possibilità di ammettere il caso poco grave in una fattispecie in cui l'autore aveva mancato un periodo di servizio inferiore a quello in esame, 7 settimane (TMC sentenza 24.8.1972 in re B., sentenza 17.3.1978 in re S., cons. no. 4). N ell' evenienza concreta L., eh e al rientro dai congedo de lia seconda se t- timana aveva consegnato un certificato medico rilasciato dai dott. F., era stato successivamente ricoverato in infermeria, per essere sottoposto a con- trolli medici militari al fine di accertare il suo effettivo stato di salute ed essere quindi curato in modo adeguato. Con la sua decisione di abbandonare definitivamente l'infermeria e quindi la truppa, L. non so lo avrebbe potuto e dovuto prevedere di creare un intralcio oggettivo per il servizio e quindi per la sua istruzione come milite, ma an eh e un impedimento per i medi ei a proce- dere agli accertamenti necessari. Nemmeno l'esame dell'aspetto soggettivo non puà modificare la già citata conclusione. Infatti l'entità del risultato dell'agire delittuoso si riflette nella colpa dell'autore. Non si puà disattendere che L., contrariamente al parere del medico, ha abbandonato l'infermeria e la truppa, consapevole de Ue conseguenze mediche e penali de l su o agire. Egli infatti era s ta to re so attento dai medico di scuola che il miglioramento del suo stato di salute e quindi la possibilità di rientrare con la truppa dipendevano pure dalla sua di- sponibilità a seguire le terapie e cure mediche prescrittegli (TMC sentenza 14.9.1978 in re C., cons. 4). L. aveva poi rinunciato o ridotto perlomeno il consumo di cibi con l'intenzione di abbreviare la sua permanenza in inferme- ria ed essere quindi licenziato. Questa ulteriore circostanza e un altro ele- menta per escludere eh e, anche soggettivamente, si possa considerare il «caso poco grave». Certo e che nell'ambito della valutazione della sua colpa la gravità ogget- tiva d ei fatti merita moderazione. Occorre infatti considerare la situazione personale dell'imputato, eh e secondo le no n contestate conclusioni peritali si trovava in uno stato di scemata responsabilità giusta l'art. 11 CPM, cià che ha influito sul su o agire delittuoso. Questa attenuante specifica, permette unicamente al giudice l'attenua- zione libera nell'ambito della commisurazione della pena (art. 47 CPM), per il reato di cui all'art. 81 cifra l cpv. 2 CPM, non di ritenere invece e sostan- ziare dai profil o soggettivo un «caso poco grave». Né appare fondato quale ulteriore motivo de l giudizio impugnato, il richiamo alia prassi seguita d alia truppa, poiche questa non costituisce evidentemente la giurisprudenza alia quale occorre porre m ente.
165 Nr. 50, 51 La sentenza del 29 novembre 1982 del Tribunale militare di appello 3 deve quindi essere annullata e rinviata allo stesso Tribunale per nuovo giudi- zio (art. 191 PPM). Ritenuto quindi in concreto il re a to di omissione intenzionale de l servizio (art. 81 cifra l cpv. 2 CPM) che non puà essere considerato «caso poco grave», il TMA 3 deve procedere alla commisurazione della pena tenendo conto in particolare dell'attenuante di cui all'art. 11 CPM. (l 0 giugno 1983, Uditore e. TMA 3) 51. Kassationsgründe (Art. 185 MStP).- Aktenwidrige Feststellungen Aktenwidrige Feststellungen stellen einen Sonderfall der willkürliehen Feststellung des Sachverhalts dar und werden damit als relativer Niehtig- keitsgrund behandelt, der nieht zur Autbebung des Urteils führt (Erw. 3). Motifs de cassation (art. 185 PPM). - Constatations en contradiction avec des pieces du dossier Des eonstatations qui sont en eontradietion avee des pieees du dossier son t un eas partieulier de eonstatation arbitraire des faits e t son t eonsidérées comme motifs de nullité relative, qui n'entrainent pas la mise à néant du jugement (eons. 3). Motivi di cassazione (art.185 PPM).- Accertamenti in contrasto con gli atti di istruttoria Aeeertamenti ebe risultano in eontrasto eon gli atti di istruttoria eosti- tuiseono un easo partieolare di aecertamento di fatto arbitrario e so no eonsi- derati eome motivi di nullità relativa, ebe no n eomportano un annullamento de Ua sentenza (eons. 3). Aus den Erwiigungen: 3.- Was die Rüge der aktenwidrigen Feststellung betrifft, anerkennen sowohl der Auditor als auch der Prãsident des Militãrappellationsgerichts, dass di e 14 Tage Einschliessung nicht vor, sondern erst nach der vorsãtzli- chen Dienstversãumnis vollzogen wurden. Insofern sind die massgebenden schriftlichen Urteilserwãgungen (S. 8) offensichtlich fehlerhaft. Ob eine Strafe zur Zeit der neuen Tat schon verbüsst oder aber noch zu verbüssen war, kann beim Entscheid über den bedingten Strafvollzug im neuen Fali von Bedeutung sein. So schliesst eine zurückliegende Strafver- büssung unter Umstãnden den bedingten Vollzug für eine neue Strafe aus (Art. 32 Ziff. l Abs. 2 MStG), wãhrend ihn e ine bevorstehende Strafverbüs- sung im Einzelfall erst erlaubt (BGE 107 IV 93). Damit scheidet die
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 medico di scuola ha allora inviato L. alia infermeria di Emmen. Qui l'interessato si e trava to a suo dire malissimo, tan to eh e, nonostante il con- trario parere del medico con il richiamo alle possibili conseguenze penali, decise di rientrare al proprio domicilio il14 agosto 1981. B.- 11 dott. R., medico psichiatra, in data 23 novembre 1981 (doc. 12) ha dichiarato di avere in sua cura L. dai 19 agosto 1981 per una depressione ansiosa di notevole intensità sviluppatasi durante il servizio militare per cui dai profilo medicopsicologico il paziente non e in grado di assolvere i suoi obblighi militari neli'ambito della truppa attiva, per cui dovrebbe essere trasferito nei servizi complementari meglio rispondenti alle sue possibilità intrapsichiche. Lo stesso professionista, rispondendo alle domande peritali sottopo- stegli dai G l (doc. 13), sull'applicazione delio art. 11 CPM, ha concluso: «11 periziando al momento di agire era colpito da un disturbo ne lia salute mentale e nella sua coscienza, disturbo assimilabile ad uno scompenso depressivo ansioso grave. lnoltre, essendo il suo sviluppo psicologico incompleto, infatti il peri- ziando presenta una struttura di base di tipo fobico, egli, al momento dei fatti, non era in grado di valutare il carattere illecito dell'atto.» C.- 11 Tribunale di divisione 9B con sentenza 9 settembre 1982 ha rico- nosciuto L. colpevole di omissione intenzionale del servizio ai sensi dell'art. 81 cfr. l cpv. 2 CPM e riconosciuta l'applicazione dell'art. 11 CPM l'ha con- dannato alia pena di cinque giorni di arresti repressivi, sospesi condizional- mente per il periodo di prova di due anni. Tanto il condannato che l'uditore hanno presentato appello e cosl con sentenza 25 novembre 1982 il TMA 3 ha nuovamente statuito, assolvendo L. dall'imputazione di omissione intenzionale del servizio e punendolo discipli- narmente con la riprensione verbale per caso poco grave nelia stessa fatti- specie. D.- Contro questo giudizio l'uditore del Tribunale di divisione 9B ha presenta to ricorso per cassazione, in particolare contestando eh e il re a to
163 Nr. 50 commesso da L. sia di poca gravità. Quest'ultimo si limita a chiedere la reie- zione del gravame, in quanto di natura meramente appellatoria. Considerandi:
1. - N o n e in discussione in questa sede la qualifica de lia fattispecie, avendo il TMA 3 concluso per l'omissione intenzionale del servizio (art. 81 cfr. 1 cpv. 2 CPM) nonostante a suo parere sarebbe piu correttamente confi- gurabile quale assenza ingiustificata (art. 84 cpv. le CPM), per cui la censura in proposito fatta dal ricorrente e da considerare a titolo abbondanziale. N eppure e in discussione la validità dell'ordine di m areia rispettivamente di reclutamento~ che non e stata misconosciuta dal TMA 3, ma- con riferi- mento alle condizioni psico-fisiche di L.- ne fa cenno unicamente per con- fermare la qualifica di caso poco grave dei fatti. Anche la riconosciuta see- mata responsabilità (art. 11 CPM) non e impugnata con il ricorso. 2.- L'uditore sostiene per contro eh e e s tata viola ta la legge penale per essersi considerato come caso poco grave il fatto di un milite che abbandona per decisione propria la SR senza averne una ragione fondata: per questo non puo essere applicata a L. una pena disciplinare, ma bensl secondo la prassi deve essere pronunciata una pena privativa della libertà, ancorche attenuata per la scemata responsabilità e da sospendere condizionalmente. Il «caso poco grave» nell'ambito dell'omissione intenzionale del servizio (art. 81 cfr. 1 cpv. 2 CPM) ha fatto oggetto recentemente di una diffusa ed approfondita disamina da parte del TMC (STMC 1980 n. 4), che ha confer- mato la precedente giurisprudenza (STMC 6 n. 88). Con rispetto a queste sentenze, alle quali si rinvia integralmente, si richiama avantutto eh e trattan- dosi di questione di diritto la stessa puo venir esaminata liberamente in questa sede, con approfondimento di tutte le circostanze de l caso sia sotto il profil o oggettivo eh e soggettivo. Questo Al to Tribunale militare ha infatti rilevato eh e il grado di colpevo- lezza che deve essere preso in considerazione per giudicare se trattasi di un caso poco grave o meno, e tanto piu grande quanto piu grave e il risultato che l'autore aveva previsto o avrebbe potuto prevedere. 3.- Sulla base di quanto accertato in fatto dall'istanza precedente, i l TMA 3 ha a torto ritenuto trattarsi di un caso poco grave. Infatti, considerato- sotto il profilo oggettivo- che il grado della colpa entrante in considerazione e in diretta relazione con il risultato che l'autore prevedeva o avrebbe potuto prevedere, tanto piu elevata essendo la prima quanto piu grave il secondo, si deve per principio ritenere che l'abbandono dopo meno di un mese della SR e certamente cagione di rilevante risultato negativo, che non puo sfuggire all'autore: viene infatti pregiudicata l'istru- zione del milite ed il suo tempestivo e corretto inserimento nell'unità nella quale e stato incorporato.
Nr. 50 164 Egli infatti aveva ancora davanti a se ben 13-14 settimane di scuola re- clute e di formazione militare, per cui già da questo punto di vista non si puà ritenere questa fattispecie un «caso poco grave». Una diversa conclusione appare in modo manifesto contraria alia giurisprudenza della nostra piu alta Corte militar e. lnfatti codesto Tribunal e militar e di Cassazione già si e pro- nunciato in proposito escludendo oggettivamente la possibilità di ammettere il caso poco grave in una fattispecie in cui l'autore aveva mancato un periodo di servizio inferiore a quello in esame, 7 settimane (TMC sentenza 24.8.1972 in re B., sentenza 17.3.1978 in re S., cons. no. 4). N ell' evenienza concreta L., eh e al rientro dai congedo de lia seconda se t- timana aveva consegnato un certificato medico rilasciato dai dott. F., era stato successivamente ricoverato in infermeria, per essere sottoposto a con- trolli medici militari al fine di accertare il suo effettivo stato di salute ed essere quindi curato in modo adeguato. Con la sua decisione di abbandonare definitivamente l'infermeria e quindi la truppa, L. non so lo avrebbe potuto e dovuto prevedere di creare un intralcio oggettivo per il servizio e quindi per la sua istruzione come milite, ma an eh e un impedimento per i medi ei a proce- dere agli accertamenti necessari. Nemmeno l'esame dell'aspetto soggettivo non puà modificare la già citata conclusione. Infatti l'entità del risultato dell'agire delittuoso si riflette nella colpa dell'autore. Non si puà disattendere che L., contrariamente al parere del medico, ha abbandonato l'infermeria e la truppa, consapevole de Ue conseguenze mediche e penali de l su o agire. Egli infatti era s ta to re so attento dai medico di scuola che il miglioramento del suo stato di salute e quindi la possibilità di rientrare con la truppa dipendevano pure dalla sua di- sponibilità a seguire le terapie e cure mediche prescrittegli (TMC sentenza 14.9.1978 in re C., cons. 4). L. aveva poi rinunciato o ridotto perlomeno il consumo di cibi con l'intenzione di abbreviare la sua permanenza in inferme- ria ed essere quindi licenziato. Questa ulteriore circostanza e un altro ele- menta per escludere eh e, anche soggettivamente, si possa considerare il «caso poco grave». Certo e che nell'ambito della valutazione della sua colpa la gravità ogget- tiva d ei fatti merita moderazione. Occorre infatti considerare la situazione personale dell'imputato, eh e secondo le no n contestate conclusioni peritali si trovava in uno stato di scemata responsabilità giusta l'art. 11 CPM, cià che ha influito sul su o agire delittuoso. Questa attenuante specifica, permette unicamente al giudice l'attenua- zione libera nell'ambito della commisurazione della pena (art. 47 CPM), per il reato di cui all'art. 81 cifra l cpv. 2 CPM, non di ritenere invece e sostan- ziare dai profil o soggettivo un «caso poco grave». Né appare fondato quale ulteriore motivo de l giudizio impugnato, il richiamo alia prassi seguita d alia truppa, poiche questa non costituisce evidentemente la giurisprudenza alia quale occorre porre m ente.
165 Nr. 50, 51 La sentenza del 29 novembre 1982 del Tribunale militare di appello 3 deve quindi essere annullata e rinviata allo stesso Tribunale per nuovo giudi- zio (art. 191 PPM). Ritenuto quindi in concreto il re a to di omissione intenzionale de l servizio (art. 81 cifra l cpv. 2 CPM) che non puà essere considerato «caso poco grave», il TMA 3 deve procedere alla commisurazione della pena tenendo conto in particolare dell'attenuante di cui all'art. 11 CPM. (l 0 giugno 1983, Uditore e. TMA 3) 51. Kassationsgründe (Art. 185 MStP).- Aktenwidrige Feststellungen Aktenwidrige Feststellungen stellen einen Sonderfall der willkürliehen Feststellung des Sachverhalts dar und werden damit als relativer Niehtig- keitsgrund behandelt, der nieht zur Autbebung des Urteils führt (Erw. 3). Motifs de cassation (art. 185 PPM). - Constatations en contradiction avec des pieces du dossier Des eonstatations qui sont en eontradietion avee des pieees du dossier son t un eas partieulier de eonstatation arbitraire des faits e t son t eonsidérées comme motifs de nullité relative, qui n'entrainent pas la mise à néant du jugement (eons. 3). Motivi di cassazione (art.185 PPM).- Accertamenti in contrasto con gli atti di istruttoria Aeeertamenti ebe risultano in eontrasto eon gli atti di istruttoria eosti- tuiseono un easo partieolare di aecertamento di fatto arbitrario e so no eonsi- derati eome motivi di nullità relativa, ebe no n eomportano un annullamento de Ua sentenza (eons. 3). Aus den Erwiigungen: 3.- Was die Rüge der aktenwidrigen Feststellung betrifft, anerkennen sowohl der Auditor als auch der Prãsident des Militãrappellationsgerichts, dass di e 14 Tage Einschliessung nicht vor, sondern erst nach der vorsãtzli- chen Dienstversãumnis vollzogen wurden. Insofern sind die massgebenden schriftlichen Urteilserwãgungen (S. 8) offensichtlich fehlerhaft. Ob eine Strafe zur Zeit der neuen Tat schon verbüsst oder aber noch zu verbüssen war, kann beim Entscheid über den bedingten Strafvollzug im neuen Fali von Bedeutung sein. So schliesst eine zurückliegende Strafver- büssung unter Umstãnden den bedingten Vollzug für eine neue Strafe aus (Art. 32 Ziff. l Abs. 2 MStG), wãhrend ihn e ine bevorstehende Strafverbüs- sung im Einzelfall erst erlaubt (BGE 107 IV 93). Damit scheidet die
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 50 162 Insoumission intentionneHe (art. 81 eh. l, 2e al. CPM) Cas de peu de gravité: L'abandon de l'école de recrue moins d'un mois apres son début, ne peut, objectivement, être qualifié de cas peu grave. Fatti: A.-L. diplomata della Scuola per elettronici Radio-TV, e entrato in ser- vizio per l'assolvimento delia SR DCA 245 il20 luglio 1981 ad Emmen. Alia fine delia prima settimana ebbe una crisi di nervi e nei giorni seguenti i1 suo stato di salute ando peggiorando. Visitato durante i1 congedo alia fine della seconda settimana dai dott. F., e rientrato in servizio con un certificato di quest'ultimo attestante disturbL digestivi con notevole calo di peso come pure i1 serio pericolo per la sua salute in caso di continuazione della SR. 11 medico di scuola ha allora inviato L. alia infermeria di Emmen. Qui l'interessato si e trava to a suo dire malissimo, tan to eh e, nonostante il con- trario parere del medico con il richiamo alle possibili conseguenze penali, decise di rientrare al proprio domicilio il14 agosto 1981. B.- 11 dott. R., medico psichiatra, in data 23 novembre 1981 (doc. 12) ha dichiarato di avere in sua cura L. dai 19 agosto 1981 per una depressione ansiosa di notevole intensità sviluppatasi durante il servizio militare per cui dai profilo medicopsicologico il paziente non e in grado di assolvere i suoi obblighi militari neli'ambito della truppa attiva, per cui dovrebbe essere trasferito nei servizi complementari meglio rispondenti alle sue possibilità intrapsichiche. Lo stesso professionista, rispondendo alle domande peritali sottopo- stegli dai G l (doc. 13), sull'applicazione delio art. 11 CPM, ha concluso: «11 periziando al momento di agire era colpito da un disturbo ne lia salute mentale e nella sua coscienza, disturbo assimilabile ad uno scompenso depressivo ansioso grave. lnoltre, essendo il suo sviluppo psicologico incompleto, infatti il peri- ziando presenta una struttura di base di tipo fobico, egli, al momento dei fatti, non era in grado di valutare il carattere illecito dell'atto.» C.- 11 Tribunale di divisione 9B con sentenza 9 settembre 1982 ha rico- nosciuto L. colpevole di omissione intenzionale del servizio ai sensi dell'art. 81 cfr. l cpv. 2 CPM e riconosciuta l'applicazione dell'art. 11 CPM l'ha con- dannato alia pena di cinque giorni di arresti repressivi, sospesi condizional- mente per il periodo di prova di due anni. Tanto il condannato che l'uditore hanno presentato appello e cosl con sentenza 25 novembre 1982 il TMA 3 ha nuovamente statuito, assolvendo L. dall'imputazione di omissione intenzionale del servizio e punendolo discipli- narmente con la riprensione verbale per caso poco grave nelia stessa fatti- specie. D.- Contro questo giudizio l'uditore del Tribunale di divisione 9B ha presenta to ricorso per cassazione, in particolare contestando eh e il re a to
163 Nr. 50 commesso da L. sia di poca gravità. Quest'ultimo si limita a chiedere la reie- zione del gravame, in quanto di natura meramente appellatoria. Considerandi:
1. - N o n e in discussione in questa sede la qualifica de lia fattispecie, avendo il TMA 3 concluso per l'omissione intenzionale del servizio (art. 81 cfr. 1 cpv. 2 CPM) nonostante a suo parere sarebbe piu correttamente confi- gurabile quale assenza ingiustificata (art. 84 cpv. le CPM), per cui la censura in proposito fatta dal ricorrente e da considerare a titolo abbondanziale. N eppure e in discussione la validità dell'ordine di m areia rispettivamente di reclutamento~ che non e stata misconosciuta dal TMA 3, ma- con riferi- mento alle condizioni psico-fisiche di L.- ne fa cenno unicamente per con- fermare la qualifica di caso poco grave dei fatti. Anche la riconosciuta see- mata responsabilità (art. 11 CPM) non e impugnata con il ricorso. 2.- L'uditore sostiene per contro eh e e s tata viola ta la legge penale per essersi considerato come caso poco grave il fatto di un milite che abbandona per decisione propria la SR senza averne una ragione fondata: per questo non puo essere applicata a L. una pena disciplinare, ma bensl secondo la prassi deve essere pronunciata una pena privativa della libertà, ancorche attenuata per la scemata responsabilità e da sospendere condizionalmente. Il «caso poco grave» nell'ambito dell'omissione intenzionale del servizio (art. 81 cfr. 1 cpv. 2 CPM) ha fatto oggetto recentemente di una diffusa ed approfondita disamina da parte del TMC (STMC 1980 n. 4), che ha confer- mato la precedente giurisprudenza (STMC 6 n. 88). Con rispetto a queste sentenze, alle quali si rinvia integralmente, si richiama avantutto eh e trattan- dosi di questione di diritto la stessa puo venir esaminata liberamente in questa sede, con approfondimento di tutte le circostanze de l caso sia sotto il profil o oggettivo eh e soggettivo. Questo Al to Tribunale militare ha infatti rilevato eh e il grado di colpevo- lezza che deve essere preso in considerazione per giudicare se trattasi di un caso poco grave o meno, e tanto piu grande quanto piu grave e il risultato che l'autore aveva previsto o avrebbe potuto prevedere. 3.- Sulla base di quanto accertato in fatto dall'istanza precedente, i l TMA 3 ha a torto ritenuto trattarsi di un caso poco grave. Infatti, considerato- sotto il profilo oggettivo- che il grado della colpa entrante in considerazione e in diretta relazione con il risultato che l'autore prevedeva o avrebbe potuto prevedere, tanto piu elevata essendo la prima quanto piu grave il secondo, si deve per principio ritenere che l'abbandono dopo meno di un mese della SR e certamente cagione di rilevante risultato negativo, che non puo sfuggire all'autore: viene infatti pregiudicata l'istru- zione del milite ed il suo tempestivo e corretto inserimento nell'unità nella quale e stato incorporato.
Nr. 50 164 Egli infatti aveva ancora davanti a se ben 13-14 settimane di scuola re- clute e di formazione militare, per cui già da questo punto di vista non si puà ritenere questa fattispecie un «caso poco grave». Una diversa conclusione appare in modo manifesto contraria alia giurisprudenza della nostra piu alta Corte militar e. lnfatti codesto Tribunal e militar e di Cassazione già si e pro- nunciato in proposito escludendo oggettivamente la possibilità di ammettere il caso poco grave in una fattispecie in cui l'autore aveva mancato un periodo di servizio inferiore a quello in esame, 7 settimane (TMC sentenza 24.8.1972 in re B., sentenza 17.3.1978 in re S., cons. no. 4). N ell' evenienza concreta L., eh e al rientro dai congedo de lia seconda se t- timana aveva consegnato un certificato medico rilasciato dai dott. F., era stato successivamente ricoverato in infermeria, per essere sottoposto a con- trolli medici militari al fine di accertare il suo effettivo stato di salute ed essere quindi curato in modo adeguato. Con la sua decisione di abbandonare definitivamente l'infermeria e quindi la truppa, L. non so lo avrebbe potuto e dovuto prevedere di creare un intralcio oggettivo per il servizio e quindi per la sua istruzione come milite, ma an eh e un impedimento per i medi ei a proce- dere agli accertamenti necessari. Nemmeno l'esame dell'aspetto soggettivo non puà modificare la già citata conclusione. Infatti l'entità del risultato dell'agire delittuoso si riflette nella colpa dell'autore. Non si puà disattendere che L., contrariamente al parere del medico, ha abbandonato l'infermeria e la truppa, consapevole de Ue conseguenze mediche e penali de l su o agire. Egli infatti era s ta to re so attento dai medico di scuola che il miglioramento del suo stato di salute e quindi la possibilità di rientrare con la truppa dipendevano pure dalla sua di- sponibilità a seguire le terapie e cure mediche prescrittegli (TMC sentenza 14.9.1978 in re C., cons. 4). L. aveva poi rinunciato o ridotto perlomeno il consumo di cibi con l'intenzione di abbreviare la sua permanenza in inferme- ria ed essere quindi licenziato. Questa ulteriore circostanza e un altro ele- menta per escludere eh e, anche soggettivamente, si possa considerare il «caso poco grave». Certo e che nell'ambito della valutazione della sua colpa la gravità ogget- tiva d ei fatti merita moderazione. Occorre infatti considerare la situazione personale dell'imputato, eh e secondo le no n contestate conclusioni peritali si trovava in uno stato di scemata responsabilità giusta l'art. 11 CPM, cià che ha influito sul su o agire delittuoso. Questa attenuante specifica, permette unicamente al giudice l'attenua- zione libera nell'ambito della commisurazione della pena (art. 47 CPM), per il reato di cui all'art. 81 cifra l cpv. 2 CPM, non di ritenere invece e sostan- ziare dai profil o soggettivo un «caso poco grave». Né appare fondato quale ulteriore motivo de l giudizio impugnato, il richiamo alia prassi seguita d alia truppa, poiche questa non costituisce evidentemente la giurisprudenza alia quale occorre porre m ente.
165 Nr. 50, 51 La sentenza del 29 novembre 1982 del Tribunale militare di appello 3 deve quindi essere annullata e rinviata allo stesso Tribunale per nuovo giudi- zio (art. 191 PPM). Ritenuto quindi in concreto il re a to di omissione intenzionale de l servizio (art. 81 cifra l cpv. 2 CPM) che non puà essere considerato «caso poco grave», il TMA 3 deve procedere alla commisurazione della pena tenendo conto in particolare dell'attenuante di cui all'art. 11 CPM. (l 0 giugno 1983, Uditore e. TMA 3) 51. Kassationsgründe (Art. 185 MStP).- Aktenwidrige Feststellungen Aktenwidrige Feststellungen stellen einen Sonderfall der willkürliehen Feststellung des Sachverhalts dar und werden damit als relativer Niehtig- keitsgrund behandelt, der nieht zur Autbebung des Urteils führt (Erw. 3). Motifs de cassation (art. 185 PPM). - Constatations en contradiction avec des pieces du dossier Des eonstatations qui sont en eontradietion avee des pieees du dossier son t un eas partieulier de eonstatation arbitraire des faits e t son t eonsidérées comme motifs de nullité relative, qui n'entrainent pas la mise à néant du jugement (eons. 3). Motivi di cassazione (art.185 PPM).- Accertamenti in contrasto con gli atti di istruttoria Aeeertamenti ebe risultano in eontrasto eon gli atti di istruttoria eosti- tuiseono un easo partieolare di aecertamento di fatto arbitrario e so no eonsi- derati eome motivi di nullità relativa, ebe no n eomportano un annullamento de Ua sentenza (eons. 3). Aus den Erwiigungen: 3.- Was die Rüge der aktenwidrigen Feststellung betrifft, anerkennen sowohl der Auditor als auch der Prãsident des Militãrappellationsgerichts, dass di e 14 Tage Einschliessung nicht vor, sondern erst nach der vorsãtzli- chen Dienstversãumnis vollzogen wurden. Insofern sind die massgebenden schriftlichen Urteilserwãgungen (S. 8) offensichtlich fehlerhaft. Ob eine Strafe zur Zeit der neuen Tat schon verbüsst oder aber noch zu verbüssen war, kann beim Entscheid über den bedingten Strafvollzug im neuen Fali von Bedeutung sein. So schliesst eine zurückliegende Strafver- büssung unter Umstãnden den bedingten Vollzug für eine neue Strafe aus (Art. 32 Ziff. l Abs. 2 MStG), wãhrend ihn e ine bevorstehende Strafverbüs- sung im Einzelfall erst erlaubt (BGE 107 IV 93). Damit scheidet die