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MKGE 10 Nr. 103

MKGE 10 Nr. 103 — S. e. TD 9B

Mkg · 1986-09-19 · Italiano CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 103 342 So lo in da ta 21 giugno 1985 egli e s ta to messo al benefieio di un eongedo per l'este ro rilaseiatogli dai competente Dipartimento militare eantonale. Preliminarmente il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dai difen- sore in merito alle denuneiata irregolarità della eitazione, avvenuta mediante pubblieazione sul Foglio Uffieiale Cantonale de l l ottobre 1985. Il tribunal e ha argomentato ehe la pubblieazione cosl eome e s tata eseguita era suffieiente avendo S. avuto ampia possibilità di esprimersi davanti al giudiee istruttore, ed essendo egli a conoseenza del proeedimento penale pendente ed il suo difensore informa to de lia da ta de l dibattimento, per eui avrebbe dovuto dargliene eomunicazione, essendo egli in eontatto eon il suo patroei- natore. B.- a) Con il rieorso in oggetto, il difensore ribadisee ehe dagli atti pro- eessuali risultava ehiaramente eh e S. risiedeva a N., al benefieio di un con- gedo per l'estero rilaseiatogli il21 giugno 1985. Egli avrebbe dovuto essere eitato per via eonsolare, essendo noto all'autorità militare il suo reeapito a N., eh e dispone pure di una rappresentanza eonsolare svizzera. A mente del difensore quindi la pubblieazione sul Foglio Uffieiale e insufficiente.

b) L'Uditore da parte sua, propone inveee la reiezione del rieorso, rite- nendo tra l'altro eh e il milite e s ta to regolarmente eita to al pubblieo dibatti- mento. Motivi: l.- 1.1. Il rieorso e tempestivo e rieevibile in ordine: anehe se la relativa diehiarazione no n porta l'indirizzo de l Tribunale militar e di eassazione, e ehiara la corretta seelta de l mezzo di impugnazione appunto per la sua deno- minazione di «rieorso di eassazione». Esso e fondato sugli art. 184, epv. l, lett. e e 185, epv. l, lett. e e epv. 2 PPM, per eensure sollevate al dibattimento (TMC 10 n. 32). 1.2. L'art. 155 epv. l PPM eonsente il dibattimento eontumaeiale, se l'aecusato non puà essere tradotto dinnanzi al tribunale oppure in easo di rinuneia alia eomparizione forzata oppure aneora quando l'aeeusato si mette nell'impossibilità di presentarsi. Cià tuttavia presuppone ehe nei eonfronti dell'aceusato sia stata spieeata una regolare eitazione (art. 131 PPM), anehe per via edittale quando non e nota la dimora dell'interessato o la eitazione per normale via postale non lo raggiunge (TMC 10 n. 6). Inoltre secondo l'art. 51 PPM, l'imputato e di regola eitato per iseritto all'interrogatorio e deve essere avvertito suli e eonsequenze legali della man- eata eomparizione. La eitazione e notificata per mezzo della posta, di un militare o, ove oeeorra dell'autorità eivile. La legge penale militare e eomunque silente eirea le modalità di eseeu- zione della eitazione e non fornisee indieazioni partieolari sulla forma di

343 Nr. 103, 104 questa citazione. E' comunque pacifico eh e per i procedimenti penali militari non e possibile procedere alia citazione di un milite eh e si trova all'este ro. Di contro la procedura penale federale e assai piu precisa in merito ed in particolare dispone all'art. 32 che «allorquando la persona citata non ha domicilio conosciuto in Svizzera o se per altra ragione la citazione non quõ essere intimata questa viene pubblicata sul Foglio federale e, se l'autorità eh e la e mana lo riti ene opportuno, ne l Foglio ufficiale cantonale o in altri giornali.» Orbene in assenza di specifiche modalità di citazione previste dalla PPM occorre applicare, per analogia la disposizione eita ta (art. 32 PPF) n ei casi in cui il milite non ha domicilio conosciuto in Svizzera, e procedere quindi alia citazione per via edittale, mediante comunque la pubblicazione sul Foglio federale e no n so lo sul F oglio ufficiale cantonale, come ha ritenuto, erronea- m ente, il tribunal e di divisione ne l giudizio impugnato. N ella fattispecie il Tribunal e di divisione 9B ha unicamente proceduto alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale ciõ che e certo insufficiente; infatti solo con la pubblicazione sul Foglio federale la citazione per il pub- blico dibattimento puõ essere ritenuta regolare (art. 131 PPM). Per queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza 18 ottobre 1985 annullata; gli atti devono quindi essere rinviati al Tribunale di divisione 9B per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. (19 settembre 1986, S. e. TD 9B) 104. Citation réguliere d'un accusé résidant à l'étranger (art. 51, 1er et 2e al.; art. 131, ler al. PPM) Lorsque l'accusé n'a d'adresse connue ni à l'étranger ni en Suisse, la cita- tion doit nécessairement être publiée dans la Feuille fédérale, éventuelle- ment aussi dans la feuille officielle cantonale. Si l'adresse à l'étranger est connue, la citation doit intervenir de la même maniere, même s'il est possi- ble de la faire connaitre à l'accusé par la voie de la représentation diploma- tique suisse à l'étranger. Ordnungsgemasse Vorladung eines im Ausland weilenden Angeklagten (Art. 51, Abs. l und 2,. Art. 131 Abs. l MStP) lst weder eine schweizerische noch die ausHindische Adresse eines Angeklagten bekannt, so ist die Vorladung notwendigerweise im Bundes- blatt, allenfalls zusatzlich im kantonalen Amtsblatt zu verõffentlichen. lst die ausliindische Adresse des Angeklagten bekannt, so ist die Vorladung in gleicher Weise zu verõffentlichen, selbst wenn es mõglich wãre, den Ange- klagten durch V ermittlung der schweizerischen Auslandvertretung über di e Vorladung zu unterrichten.