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ZK1 2021 143

Beschwerde gegen StA, Andere Untersuchungsmassnahme

Graubünden · 2021-12-21 · Italiano GR
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designazione dell'arbitro unico

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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decreto del 21 dicembre 2021 N. d'incarto ZK1 21 143 Istanza Prima Camera civile Composizione Cavegn, Presidente Rossi, attuaria Parti A._____ istante patrocinato dall'avv. Federico Gagliardi Piazza Simen 6, CP 1065, 6501 Bellinzona contro B._____ opponente all'istanza patrocinato dall'avv. Davide Pedrotti, Molo Avvocati, Via Orico 9, 6500 Bellinzona C._____ opponente all'istanza Oggetto designazione dell'arbitro unico Comunicazione 21 dicembre 2021

2 / 3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: – in data 21 settembre 2021 la A._____ (in seguito: istante) ha presentato al Tribunale cantonale dei Grigioni un'istanza di nomina di un arbitro unico ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a CPC in una vertenza che la vede contrapposta a C._____. A complemento di tale istanza, il 29 settembre 2021, l'istante ha inoltre chiesto l'aggiuntiva sottoposizione all'arbitrio di un'azione nei confronti di B._____; – con scritto del 16 novembre 2021 il Tribunale cantonale ha prospettato alle parti la nomina dell'avv. D.________ quale arbitro unico per entrambe le ver- tenze; – con scritto del 16 dicembre 2021 il rappresentante legale dell'istante ha chie- sto al Tribunale cantonale lo stralcio della procedura arbitrale, avendo nel frattempo C._____ provveduto a saldare interamente gli arretrati, e coprendo quanto da quest'ultimo versato anche l'importo dovuto da B._____; – il menzionato scritto costituisce un chiaro e esplicito ritiro dell'istanza; – il ritiro di un'istanza configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC. In tali casi il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); – lo stralcio è deciso a giudice unico (art. 9 cpv. 2 LOG); – nell'evenienza si giustifica di rinunciare al prelievo di spese giudiziarie; – il presente decreto di stralcio, avendo carattere puramente dichiaratorio, non può essere impugnato con ricorso ai sensi della LTF, impugnabile è solamente la decisione in merito alle spese ivi contenuta (DTF 141 III 489 consid. 9.3; DTF 139 III 133 consid. 1.2).

3 / 3 la Prima Camera civile pronuncia: 1. La procedura ZK1 21 143 è stralciata dai ruoli per avvenuto ritiro. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione a: