contestazione disdetta | Leitentscheid, publiziert als PKG 2007 7\x3Cbr\x3E | Prozessrecht 232 Ziff. 1-8 ZPO
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 27 agosto 2007 Comunicata per iscritto il: ZB 07 26 29 ottobre 2007 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Riesen-Bienz e Zinsli Attuario Crameri —————— Visto il ricorso civile di A., attore e ricorrente, rappresentato dall’avv. Yves Flückiger, Corso Elvezia 25, 6900 Lugano, contro il decreto di stralcio dell’Autorità di conciliazione in materia di locazione del Distretto Moesa del 21 maggio 2007, comunicato il 29 maggio 2007, in re dell’attore e ricor- rente contro E., convenuto e resistente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Andrea To- schini, Casa Moesa, 6535 D., concernente contestazione della disdetta, è risultato:
2 A. Dal 1° luglio 2006 A. era conduttore dell’esercizio pubblico “B.” e “C.” a D.. Locatore era E., che con modulo ufficiale del 24 marzo 2007 ha disdetto il contratto di locazione del 31 maggio 2006 con effetto dal 30 aprile 2007. B. Con istanza del 20 aprile 2007 all’Autorità di conciliazione per rapporti di locazione del Distretto Moesa il conduttore ha contestato la disdetta. Convocate le parti il 2 maggio 2007 all’udienza indetta per il 21 maggio 2007 alle ore 17.00, l’avv. Yves Flückiger, con fax inviato il 21 maggio 2007 alle ore 16.30 per il tramite di un suo collega, ha chiesto il rinvio dell’udienza ad altra data, non potendo egli a questa presenziare, essendo ancora impegnato in un’udienza presso la Pretura di Lugano. Anche l’attore all’udienza non è comparso. Con decreto del 21 maggio 2007, comunicato il 29 maggio 2007, l’Autorità di conciliazione, per assenza della parte senza sufficiente giustificazione, ha reputato ritirata la contestazione della disdetta e stralciato dai ruoli la procedura. Non sono state né prelevate spese né assegnate indennità a titolo di ripetibili. A motivo essa ha addotto che dalla contemporaneità delle due udienze - quella a Lugano era stata indetta per lo stesso giorno alle ore 15.15 - il rappresentante non era stato colto all’improvviso. Egli aveva quindi sufficiente tempo per chiedere il rinvio dell’una o dell’altra udienza. C. Con ricorso del 15 giugno 2007 l’attore ha impugnato questo decreto di stralcio e chiesto alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, con protesta di spese e ripetibili, di annullarlo. Il resistente ha proposto in via principale l’irricevibiltà, in via eventuale la reiezione del ricorso. L’istanza precedente ha postulato che il ricorso sia respinto. La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1. a) Nell’ordine è da vagliare la competenza per materia della Commissione del Tribunale cantonale. L’art. 274 CO dispone che in materia di locazione la procedura è stabilita dai cantoni. Manifestamente ciò vale solo in linea di massima, poiché il diritto federale prescrive che in caso di contestazione della disdetta la parte deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta (art. 273 cpv. 1 CO), che l’autorità di conciliazione cerca di indurre le parti all’intesa ed emette una decisione sulle loro pretese, se l’intesa non è raggiunta (cpv. 4), che la parte soccombente può adire il giudice entro 30 giorni e che in caso contrario la decisione passa in giudicato (cpv. 5). Contro la decisione dell’autorità di conciliazione nel caso di contestazione della
3 disdetta è quindi data la possibilità di riesame da parte di un’autorità giudiziaria in virtù del diritto federale. Ciò è previsto anche dall’art. 35 dell’Ordinanza d’esecuzione del Codice delle obbligazioni in materia di locazione ed affitto (OECO, CSC 219.800). Altri rimedi giuridici contro la decisione dell’autorità di conciliazione nel caso di contestazione della disdetta non sono contemplati da quest’ordinanza. Unicamente per la procedura dinanzi alle istanze giudiziarie l’art. 33 OECO stabilisce che fanno stato per analogia le prescrizioni del Codice di procedura civile sulla procedura accelerata. b) Colla sentenza PTC 2001 no. 7 - con riferimento alle DTF 121 IIl 266 e 117 II 421 - la Commissione del Tribunale cantonale ha stabilito che per l’imposi- zione d’una pretesa di diritto federale (si trattava del carico dei costi e dell’inden-nità a titolo di ripetibili alla parte temeraria ai sensi dell’art. 274d cpv. 2 CO) è richiesto al minimo l’esame della stessa da parte di un’istanza giudiziaria con pieno potere cognitivo. L’autorità di conciliazione non è un tribunale per cui la sua decisione è soltanto una decisione preliminare prima facie. Al soggetto di diritto colpito da una simile decisione è perciò da mettere a disposizione un mezzo d’impugna-zione, che permetta d’adire un’istanza giudiziaria con pieno potere cognitivo, quindi la via legale ordinaria. Il ricorso per violazione di legge (artt. 232 segg. CPC) non soddisfa questo requisito; il potere cognitivo della Commissione del Tribunale cantonale è limitato. c) La domanda di sapere che rimedio legale sia dato contro una decisione dell’autorità di conciliazione avente per oggetto la questione di diritto cantonale, che l’assenza dell’attore all’udienza di conciliazione senza una sufficiente giustificazione è reputata ritiro dell’azione (art. 23 cpv. 1 OECO) è rimasta indecisa nella sentenza PTC 2001 no. 7 pag. 59 in fondo. Come introduzione è però stato esposto che per questioni del genere il ricorso per violazione di legge sarebbe in fondo il mezzo d’impugnazione più opportuno (pag. 57). Non è quindi stata decisa una pretesa di diritto federale, contro la decisione dell’autorità di conciliazione può quindi essere proposto ricorso per violazione di legge. A questo proposito confronta anche Usteri ed altri autori, Schweizerisches Mietrecht, SVIT-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 1998, art. 274e n. 14 pag. 1012, secondo cui un’impugnativa di diritto cantonale entra in considerazione anche contro decisioni nell’ordine (di componimento della procedura), emanate dall’autorità di conciliazione senza svolgimento del procedimento, poiché l’attore manca senza giustificazione all’udienza.
4 d) Secondo l’art. 23 cpv. 1 OECO la domanda viene considerata ritirata, se il richiedente non si presenta all’udienza senza una sufficiente giustificazione. Nell’evenienza concreta l’autorità di conciliazione ha deciso in questo senso. Ma è dubbio se una simile decisione è conforme al diritto federale, poiché col ritiro dell’azione la pretesa materiale è definitivamente decisa, ciò che l’autorità di conciliazione non può fare. Giusto sarebbe stato dichiarare l’azione irricevibile. Nell’interesse di un disbrigo accelerato della procedura s’impone di comminare alle parti delle conseguenze in caso di negligenza, p. es. che in assenza dell’attore l’azione è reputata ritirata oppure dichiarata irricevibile. Il ritiro dell’azio- ne e quindi la perenzione della pretesa materiale non deve essere ammessa, poiché il diritto processuale cantonale non può stabilire che una pretesa retta dal diritto federale s’estingue, non avendo l’attore osservato una citazione (Usteri ed altri, op. cit., art. 274d n. 11, pag. 995; DTF 118 II 479 segg., 104 Ia 105, 93 II 71 cons. 5). Secondo gli stessi autori adeguata è invece la comminatoria che in caso d’ingiustificata assenza l’azione è dichiarata irricevibile. La comminazione di questa conseguenza è stata criticata dalla dottrina, ma tanto la dichiarazione d’irricevi-bilità quanto l’ammissione del ritiro dell’azione hanno di regola per conseguenza che al momento della decisione dell’autorità di conciliazione il termine per promuovere l’azione di contestazione è già spirato e con una nuova azione non può più essere rispettato. Ambedue i modi di disbrigo hanno in realtà per effetto la perdita del diritto materiale (Usteri ed altri, art. 274d n. 11, pagg. 996 seg.). Nella DTF 118 II 479 segg. il Tribunale federale ha esposto che l’ammissione del ritiro dell’azione deve avere per conseguenza unicamente la perdita della relativa procedura. Il diritto di proporre la pretesa in una nuova procedura fino al decorso del termine di perenzione del diritto federale resta perciò tutelato. Il Tribunale federale ha quindi ammesso che la pretesa materiale, dopo che è stata dichiarata irricevibile, non può più esser promossa, se nel frattempo s’è verificata la perenzione, come di regola è il caso, se è dichiarata irricevibile una pretesa che dev’essere fatta valere in un termine di perenzione relativamente corto. Sempre secondo Usteri ed altri, op. cit., art. 274d n. 11, pagg. 996 seg., art. 274f n. 6) l’attore che non ritiene necessario di comparire dinanzi all’autorità - da lui stesso adita - o di farsi dispensare, non ha il diritto di pretendere che un’azione, per negligenza non completamente motivata, sia trattata materialmente. Ciò anche per il fatto che oltre al principio inquisitorio vale anche quello dispositivo, secondo cui l’attore può ogni momento ritirare la pretesa. La dichiarazione d’irricevibilità ha effettivamente lo stesso effetto del ritiro dell’azione, poichè con una nuova domanda il termine per promuovere l’azione non può più essere tutelato. Coerentemente l’attore assente senza giustificazione non
5 ha più a disposizione la possibilità di adire il giudice per vagliare la sua pretesa materiale. Questa possibilità c’è unicamente se la procedura di conciliazione è stata chiusa con una decisione nel merito (art. 12 cpv. 1 lett. b OECO) e se è adita l’istanza giudiziaria. Per l’esame se a ragione è stata ammessa l’assenza ingiustificata dell’attore è data un’impugnativa cantonale. Nell’evenienza concreta non è d’importanza che la richiesta dell’attore sia stata reputata ritirata al posto d’essere stata dichiarata irricevibile, poiché anche nel caso d’irricevibilità la pretesa non poteva esser riproposta nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 273 CO (il convenuto ha dato la disdetta il 24 marzo 2007, la stessa è stata contestata il 20 aprile 2007 e il 21 maggio 2007 è stato emanato il decreto di stralcio). Da quanto esposto risulta che contro il decreto di stralcio dell’autorità di conciliazione è dato il ricorso per violazione di legge.
2. a) L’Ordinanza d’esecuzione del Codice delle obbligazioni in materia di locazione ed affitto è stata emanata dal Gran Consiglio in base agli artt. 274 segg. CO, 52 cpv. 2 CC (titolo finale) e 23 dell’Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione e commerciali (OLAL, RS 221.213.11). Le basi sono sufficienti, per cui essa è conforme alla costituzione. L’argomento del ricorrente secondo cui il Codice di procedura civile, segnatamente l’art. 76 CPC, è di grado precedente rispetto all’Ordinanza d’esecuzione del Codice delle obbligazioni è errato; quest’ordinanza è legge speciale dirimpetto alle disposizioni del Codice di procedura civile eventualmente applicabili sussidiariamente. In particolare fuori posto è l’accenno all’art. 33 OECO, poiché questo disposto vale unicamente per le procedure dinanzi alle istanze giudiziarie, mentre che l’autorità di conciliazione non è un tribunale. A differenza dell’art. 76 CPC l’art. 23 OECO poi non prevede la fissazione di una seconda udienza di conciliazione se l’attore convocato non compare, ma sancisce delle conseguenze dirette. Nella citazione è stato accennato alle relative disposizioni (artt. 22 e 23 OECO). b) Ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 OECO se il richiedente non si presenta all’udienza senza una sufficiente giustificazione, la domanda viene considerata ritirata. La premessa è la stessa contemplata dall’art. 61 CPC, secondo cui i termini non rispettati non possono essere restituiti, a meno che non sia comprovato che la parte morosa o il suo rappresentante non hanno potuto osservarli a causa di un impedimento di cui non hanno colpa.
6 ba) Fa parte dei doveri di diligenza dell’avvocato organizzare la sua cancelleria così che gli interessi del suo cliente siano tutelati nel migliore dei modi in ogni situazione. Segnatamente i termini devono esser salvaguardati anche durante la sua assenza, se del caso tramite l’istruzione di un supplente (Fellmann ed altri, diritto svizzero degli avvocati, Berna 1998, pag. 205). I termini devono essere pianificati diligentemente ed inoltre è da tener conto di sufficiente tempo, incluse riserve di tempo, in modo d’evitare collisioni ed accavallamenti di termini. Termini che si susseguono non devono essere accordati di stretta misura, v’è realmente il pericolo che tutelando il precedente il seguente è mancato o può essere osservato solo con ritardo. Riservato resta l’imprevisto, p. es. un incidente ecc. Allo stesso tempo è da tenere in considerazione il tragitto da percorrere e possibili circostanziali perdite di tempo. bb) Nel concreto caso la citazione dell’autorità di conciliazione è stata notificata all’attore il 2 maggio 2007 e questi doveva comparire all’udienza del 21 maggio 2007 alle ore 17.00 a Grono. Per lo stesso giorno alle ore 15.15 il rappresentante dell’attore ha preso in consegna un’altra citazione dinanzi alla Pretura di Lugano. Per un tragitto di circa 40 km comprendente circolazione urbana nonché traffico di autostrada e semiautostrada ben frequentate 40 minuti di tempo, come ammesso dal ricorrente, sono nettamente scarsi. Necessaria è piuttosto un’ora, considerando una sufficiente riserva per raggiungere l’autovettura, eventuali intralci alla circolazione e parcheggiare. Di conseguenza per l’udienza dinanzi alla pretura restavano a disposizione solo 45 minuti, senza tener conto di una possibile apertura della stessa in ritardo. Per un’udienza di protezione dell’unione coniugale in cui le parti ed il pretore espongono le loro concezioni, discutono soluzioni transattive ed eventualmente formulano addirittura una transazione tre quarti d’ora sono fin dall’inizio di stretta misura. Il rappresentante del ricorrente avrebbe perlomeno dovuto istruire un supplente ed affidargli la tutela del termine. In buona fede non poteva contare d’essere per tempo a Grono. Rettamente l’istanza precedente ha reputato la sua assenza all’udienza di conciliazione priva di sufficiente giustificazione ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 OECO. A ciò s’aggiunge che conformemente all’art. 22 cpv. 2 OECO anche il ricorrente stesso era costretto a comparire personalmente all’udienza. Egli non s’è presentato e non s’è per niente curato di addurre una giustificazione. Ciò che fa presente nel ricorso - che era all’estero - è tardivo e non merita ascolto. Prescindendo dal fatto che il suo soggiorno all’estero non è per niente documentato, indubbiamente il ricorrente da questa circostanza non è stato colto di sorpresa. Egli
7 non ha chiesto al presidente dell’autorità di conciliazione di dispensarlo dal comparire e non poteva aspettarsi che una simile richiesta fatta il giorno dell’udienza sarebbe stata approvata. Anche sotto questo aspetto l’impugnato decreto di stralcio non presta fianco a delle critiche. bc) Il ricorso va pertanto respinto. 3. Le spese della procedura di ricorso e l’indennità a titolo di ripetibili seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).
8 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso, composti dalla tassa di giustizia di fr. 1'500.-- (inclusa quella di scritturazione), vanno a carico del ricorrente, che rifonde al resistente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 400.--. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tri- bunale federale, a condizione che siano adempiti i presupposti degli artt. 72 segg. LTF. Eventualmente è dato il ricorso sussidiario in materia costituzio- nale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notifica- zione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario