Sachverhalt
da parte dell’UMDC (risp. del dipartimento convenuto). 4.1. A mente del ricorrente, non sarebbe stata fatta alcuna richiesta di parere al Comune di B._____ circa la sua regolare presenza. Non sarebbe stato svolto nessun accertamento istruttorio, salvo chiedergli la produzione di una trafila di documenti personali e confidenziali in urto con la privacy. Si sarebbe invece dovuto chiedere il parere del Comune o dei vicini di casa. Il ricorrente eccepisce la richiesta di allegare documenti delicati senza nesso con il permesso di dimora in violazione del principio di proporzionalità. Intravede, inoltre, un abuso del principio di territorialità, laddove gli verrebbero richiesti documenti concernenti il periodo di soggiorno in Ticino. 4.2. In linea di principio, spetta alle autorità accertare i fatti rilevanti (cfr. art. 11 cpv. 1 LGA). La massima inquisitoria è tuttavia relativizzata dall'obbligo di collaborazione delle persone interessate (cfr. art. 11 cpv. 2 LGA). Nello specifico, giusta l’art. 90 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) – applicabile anche ai casi di permessi di soggiorno UE/AELS (cfr. art. 2 LStrI; tra le tante ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.4) – lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura in materia di diritto degli stranieri devono, in particolare, fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno, fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine e procurarsi documenti di legittimazione o collaborare a tal fine con le autorità. L’obbligo di collaborazione trova applicazione, in particolare, nel caso di fatti che una parte conosce meglio delle autorità e che, senza la sua collaborazione, non possono essere accertati affatto o non possono esserlo con un dispendio ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_718/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 3.2.2 con rinvii). Se, nonostante la debita partecipazione della parte, un fatto non può essere accertato con un onere ragionevole, si applica la regola
6 / 13 generale sull'onere probatorio (art. 8 CC per analogia), secondo cui per fatti generanti un diritto l’onere probatorio è a carico del ricorrente, mentre per fatti estinguenti un diritto detto onere è a carico dell’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_586/2018 del 28 maggio 2019 consid. 2.9.1 con rinvii). In assenza di collaborazione da parte dell'interessato (in relazione a fatti che conosce meglio delle autorità) e di elementi probatori nell’incarto, l'autorità che chiude l'istruttoria ritenendo che un fatto non possa essere considerato accertato non cade nell'arbitrarietà né viola l'art. 8 CC (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.2 con riferimenti). 4.3. Si deve concordare con le istanze precedenti che, senza la collaborazione del ricorrente, le sue circostanze personali, familiari ed effettive all’estero o nel paese d’origine non possono essere rilevate, o non con un onere ragionevole. In concreto, il ricorrente non ha presentato la maggior parte dei documenti richiesti, quali gli estratti dei conti bancari, postali o delle carte di credito o i tabulati telefonici, poiché ciò avrebbe compromesso eccessivamente la sua sfera privata. La richiesta di questi documenti corrisponde, tuttavia, all’usuale e ammissibile prassi in materia. Secondo giurisprudenza, se l’interessato si rifiuta di produrre i documenti richiesti, quali quelli in questione, le conseguenze di tale omissione sono a suo carico (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 5.2). Può dunque essere escluso che la richiesta di questi documenti, come asserito dal ricorrente, sia sproporzionata e in contrasto con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100) o l’art. 5 cpv. 2 Cost. Bisogna convenire con quanto già considerato dal convenuto, ovvero che la richiesta dei documenti e delle informazioni in questione appare idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto. Infatti, le tracce elettroniche di acquisti e telefonate permettono di valutare l’esistenza o meno di una presenza fisica minima. Questo modo di procedere è, inoltre, meno invasivo di interrogatori e richieste di informazioni a terzi da parte dell’autorità. Per di più, il ricorrente poteva presentare i relativi giustificativi, oscurando eventuali passaggi riservati e lasciando solo le indicazioni sul luogo e il momento delle azioni compiute. Egli era, oltretutto, libero di inoltrare eventuali conferme di vicini di casa o altre persone relative all’asserita presenza a B._____. 4.4. In assenza di una debita collaborazione da parte del ricorrente per fatti che egli meglio conosce delle autorità e che da queste non possono essere accertati con un onere ragionevole, non può essere constatato un accertamento mancante o
7 / 13 incompleto dei fatti da parte delle autorità precedenti. La censura va pertanto respinta. 4.5. Inesatta, inoltre, è l’eccezione del ricorrente secondo cui sarebbe il Comune di B._____ a dover svolgere gli accertamenti del suo caso. Come affermato nella decisione impugnata, il fatto che secondo l’art. 5 della Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA; CSC 618.100) i comuni esercitino un controllo sugli stranieri, non limita la responsabilità generale dell’UMDC e quindi il suo obbligo di indagine in materia di diritto degli stranieri (cfr. art. 1 dell’Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo [OLAdLSA; CSC 618.110]). Oltre a ciò, come già ritenuto dal convenuto, l’obiezione di una violazione del principio di territorialità non può essere ascoltata, dacché per la verifica del soggiorno in Svizzera l’autorità può evidentemente prendere in considerazione fatti verificatisi in (eventuali) precedenti Cantoni. Ciò è comunque irrilevante nella fattispecie, siccome, anche escludendo il precedente periodo nel Canton Ticino del ricorrente, il risultato di cui sotto non cambierebbe. Inconferente è, poi, l’appello alla disposizione prescrivente i documenti esigibili da un lavoratore dipendente per il rilascio di un permesso di soggiorno UE/AELS (art. 6 cpv. 3 allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e gli Stati membri dell'UE/AELS, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681] secondo cui per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione del documento in forza del quale è entrato nel loro territorio e della dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o dell’attestato di lavoro). In concreto, si tratta di un accertamento di decadenza e non di un rilascio di un permesso di soggiorno. La succitata disposizione inerente al rilascio non deroga espressamente alla LStrI circa la decadenza. Non riferendosi alla stessa materia qui in esame, non può dunque essere ritenuta determinante (cfr. art. 2 cpv. 2 LStrI). 5. Da verificare è, quindi, se il convenuto, in base agli atti a disposizione, ha giustamente concluso alla decadenza del permesso di dimora a seguito di un soggiorno prevalente all’estero superiore a sei mesi e di soggiorni solo sporadici in Svizzera – sempre che ve ne siano stati – risp. di un’indimostrata presenza fisica minima in Svizzera. 5.1. Il ricorrente è cittadino italiano e può quindi, di principio, appellarsi all’ALC nonché al Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia (RS 0.142.114.541), alla relativa Dichiarazione d’applicazione (RS 0.142.114.541.3), quale lavoratore in Svizzera all’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo
8 / 13 all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548), o ad altri pertinenti trattati internazionali quali l’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_389/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 1.1 e 4.1). Per la decadenza del permesso di dimora UE/AELS si applicano (sussidiariamente) le disposizioni della LStrI e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) (cfr. art. 2 LStrI e art. 1 cpv. 1 OASA; sentenze del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2, 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 2.2). 5.2. Il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca (art. 33 cpv. 3 LStrI); esso può decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 62 LStrI). La decadenza interviene, tra l'altro, al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza notificare la partenza (cfr. art. 61 cpv. 2 LStrI). Dalla prassi concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il le- gislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Se questi criteri formali sono soddisfatti, il permesso decade per legge, ovvero automaticamente; le ragioni o i motivi dell’assenza all’estero non sono rilevanti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritiene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. art. 79 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese. L’ALC ha su questo punto un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStrI (prima frase). In effetti, gli artt. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso di soggiorno è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (cfr. DTF 149 I 66 consid. 4.7, 145 II 322 consid. 2.2 seg.; sentenze del Tribunale federale 2C_76/2024 del 4 settembre 2024 consid. 5.1, 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2 seg., 2C_148/2025 del 12 giugno 2025 consid. 3.1 seg.). Il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia, la relativa Dichiarazione d’applicazione nonché l’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera non contengono norme specifiche sulla decadenza di permessi di soggiorno, per cui non sono determinanti. Ulteriori norme internazionali
9 / 13 applicabili in materia non sono ravvisabili né sono state invocate (riguardo all’art. 8 CEDU v. sotto consid. 5.7). 5.3. Se il soggiorno all’estero è stato interrotto, occorre verificare se la persona continui ad avere il proprio centro degli interessi in Svizzera o se il soggiorno in Svizzera fosse finalizzato esclusivamente a interrompere il decorso del termine ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 LStr (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1 con riferimenti). È tuttavia anche in questo caso determinante stabilire se i soggiorni in Svizzera debbano essere considerati meramente temporanei o tali da interrompere il termine. Il centro della propria vita costituisce un elemento di riferimento a tal fine. Se un soggiorno in Svizzera debba essere qualificato come meramente temporaneo, dipende in modo determinante dallo scopo che la persona in questione intende perseguire. In caso di controversia, lo scopo perseguito può essere dedotto tipicamente solo sulla base di elementi esterni (indizi). Occorre basarsi, in primo luogo, sulla durata dell'assenza dal territorio nazionale e sul centro degli interessi. Il fatto che una persona ritorni in Svizzera solo per un breve periodo di pochi giorni o poche settimane e trascorra la maggior parte del tempo all’estero indica che si tratta di un soggiorno meramente temporaneo. Tuttavia, anche un soggiorno di due mesi può avere carattere meramente temporaneo a seconda dello scopo. A favore di un soggiorno meramente temporaneo depone il fatto che lo straniero ritorni in Svizzera solo per uno scopo concreto, ad es. per adempiere a degli impegni, e non per il soggiorno (permanente) nel Paese in quanto tale. Per contro, il ritorno regolare per uno scopo generale e duraturo, ad es. per l’esercizio di un’attività lucrativa o per l’esercizio della cura parentale, depone a favore di un soggiorno che interrompe il termine (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_92/2025 del 3 ottobre 2025 consid. 6.2 seg.). 5.4. In generale, quali indizi di una presenza in Svizzera entrano ad esempio in considerazione: contratto di locazione, conferme di terzi o eventuali contratti con terzi che accertano la presenza in Svizzera, visite mediche, contatti con le autorità (uffici di esecuzione e uffici di tassazione), visite regolari da parte di parenti in Svizzera, multe di circolazione, fatture telefoniche, ricevute di pagamento ecc. (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5 con riferimento). 5.5. Il ricorrente afferma di essersi trasferito in D._____ per poter rimanere accanto, nel limite del possibile lavorativo, ai genitori ormai anziani. Egli avrebbe di fatto rilevato le attività del padre. Sarebbe azionista e organo della C._____ AG, con sede a Lugano. Lavorerebbe e pagherebbe le tasse in Svizzera. Farebbe viaggi di lavoro anche nel Nord Europa, in particolare in Germania (dove risiederebbero
10 / 13 alcuni tra i maggiori azionisti). Per il resto, avrebbe la possibilità di lavorare da casa o a Lugano. Non vi sarebbe alcun indizio di una residenza all’estero. La revoca del permesso sarebbe sproporzionata e arbitraria e avvenuta unicamente a titolo sanzionatorio per non avere ricevuto i documenti richiesti; il tutto a seguito di una ingiuriosa denuncia anonima, di cui l’UMDC avrebbe peraltro (illecitamente) distrutto la busta. 5.6. Come già rilevato dal convenuto, agli atti non figurano mezzi di prova di un soggiorno effettivo in Svizzera. Non si riscontrano né un contratto di locazione a B._____ né altre informazioni sulla sua situazione abitativa e familiare, salvo l’asserito fatto di occuparsi dei genitori anziani. Non vi sono, tuttavia, informazioni o prove sulla presenza effettiva in Svizzera dei suoi stretti familiari. Il ricorrente è membro con firma collettiva a due della C._____ AG, con sede a Lugano, per la quale è impiegato a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 3 giugno 2019 (cfr. doc. C.I/6; C.II/9). Secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, tuttavia, questo lavoro non dovrebbe essere svolto necessariamente presso la sede a Lugano, ma sarebbe possibile anche in telelavoro. Dalle circostanze effettive non emerge una presenza né a Lugano né a B._____ del ricorrente, per cui il convenuto poteva concludere che l’attività lucrativa viene svolta dall’estero. Inoltre, si constata che non sono state trasmesse tassazioni risp. le stesse non sono rinvenibili agli atti. Infine, la sola attestazione d’iscrizione all’A.I.R.E. (cfr. doc. C.II/1) va valutata in maniera neutra (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5.1.5 con riferimenti). Non vi sono dunque prove per una presenza effettiva (minima) in Svizzera del ricorrente, in special modo a partire dal suo trasferimento a B._____ il 1° luglio 2023. Come visto sopra, il ricorrente non ha ottemperato al suo obbligo di collaborazione a tal fine. Il convenuto poteva dunque rettamente concludere che non è dimostrata una presenza fisica minima in Svizzera necessaria per il mantenimento del permesso di dimora. 5.7. Riguardo alle ulteriori censure del ricorrente si noti, anzitutto, che una denuncia anonima può dare avvio a una verifica (v. ad es. sentenza del Tribunale federale 6B_31/2022 del 9 marzo 2023 consid. 1.4.2 con rinvii). Il fatto che, nel caso di specie, la busta della stessa non sia più reperibile (cfr. doc. C.I/7) è irrilevante ai fini di questa procedura inerente all’accertamento della decadenza del permesso di dimora. Infine, per costante prassi, quando le condizioni legali per la decadenza del permesso di dimora giusta l'art. 61 cpv. 2 LStrI sono soddisfatte, questa conseguenza interviene per legge (DTF 149 I 66 consid. 4.7 con riferimenti) e le autorità non hanno nessun potere di apprezzamento residuo. In particolare, una persona straniera il cui permesso originario è decaduto e che non ha il nucleo della
11 / 13 famiglia in Svizzera non può, in linea di principio, invocare né la tutela della vita privata né quella della vita familiare per dedurre dall’art. 8 della CEDU il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. Come visto sopra, non vi è prova che la famiglia del ricorrente risieda in Svizzera (cfr. anche procedura VR1 25 78 relativa al padre). Non vi è dunque spazio per procedere a un esame della proporzionalità in relazione al mantenimento del permesso di dimora (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 5). 5.8. In conclusione, il convenuto ha giustamente accertato la decadenza del permesso di dimora del ricorrente. 6. Il ricorrente contesta, da ultimo, le tasse accollategli dall’UMDC. 6.1. A suo dire, il relativo decreto sulle tariffe non prevederebbe tasse di accertamento o revoca e non verrebbe menzionata alcuna tassa di Stato. Anche la relativa ordinanza federale sugli emolumenti non prevederebbe una tassa per decisioni di revoca, bensì solo una tassa per il rilascio e il rinnovo del termine di controllo. Analogamente all’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC (secondo cui la carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali), sarebbe ipotizzabile al massimo una tassa pari a quella di una revoca per una carta d’identità per un cittadino grigionese. La tassa di Stato di CHF 350.00 sarebbe dunque arbitraria e andrebbe annullata. 6.2. Nella decisione impugnata il convenuto ha già compiutamente illustrato su quali basi legali si fonda la tassa in discussione (cfr. decisione impugnata, pag. 3 seg.). Si conferma che le tasse per la decisione dell’UMDC pari a complessivamente CHF 472.00 (doc. C.I/41) sono state correttamente riscosse in base agli artt. 8 e 9 dell’Ordinanza sugli emolumenti della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [OEmol-LStrI; RS 142.209], artt. 72 e 75 LGA, art. 3 segg. dell’Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA; CSC 370.120). Il ricorrente invoca, a torto, l’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC inerente ai costi per il rilascio e il rinnovo di carte di soggiorno, trattandosi qui di un accertamento della decadenza di un permesso di soggiorno. 6.3. La relativa censura va quindi respinta. 7. Per i suesposti motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata con- fermata.
12 / 13 8. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato e spese di cancelleria sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Visto che nel caso parallelo (VR1 25 78) si sono valutate questioni giuridiche praticamente uguali, la tassa di Stato è fissata a un importo relativamente contenuto di CHF 1'000.00. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 380.00 totale CHF 1’380.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazione]
Erwägungen (26 Absätze)
E. 4 / 13
seguito, non muterebbero in ogni caso l’esito del procedimento (cfr. ad es. DTF 136
I 229 consid. 5.3).
2.
È controverso se il permesso di dimora UE/AELS del ricorrente sia decaduto
con effetto al 12 ottobre 2023 in mancanza di una presenza fisica minima in
Svizzera.
3.1.
Sotto il profilo formale, il ricorrente contesta la competenza del funzionario
incaricato per la decisione da parte dell’UMDC, asserendo che la stessa dovrebbe
essere del capo ufficio, dacché si deciderebbe sul destino di una persona. Non
essendovi una base legale e non essendo stata pubblicata una direttiva interna, la
decisione sarebbe nulla.
3.2.1. Le decisioni errate sono di norma solo impugnabili. Esse risultano nulle solo
se il vizio che le caratterizza è particolarmente grave, se risulta evidente o almeno
facilmente riconoscibile e se l'accettazione della nullità non compromette
seriamente la certezza del diritto. I vizi di contenuto di una decisione comportano la
nullità solo in casi eccezionali. Come motivi di nullità si possono prendere in
considerazione l'incompetenza funzionale e materiale dell'autorità decisionale,
nonché gravi vizi procedurali (cfr. DTF 150 II 244 consid. 4.2.1 con riferimenti). La
nullità di una decisione deve essere presa in considerazione in qualsiasi momento
e d'ufficio da tutte le autorità che applicano la legge (DTF 148 IV 445 consid. 1.4.2
con riferimenti).
3.2.2. Negli uffici (quali l’UMDC), i capi ufficio possono stabilire ulteriori diritti di firma
per determinati settori specifici (art. 13 dell’Ordinanza sull’organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione [OOGA; CSC 170.310]). La delega del diritto di
firma deve avvenire sotto forma di una descrizione generale (art. 14 cpv. 1 OOGA).
3.3.
In concreto, al momento dell’emanazione della contestata decisione
dell’UMDC del 22 luglio 2024, in detto Ufficio era in vigore la Direttiva n. 105 del 1°
dicembre 2021, in applicazione della quale, il funzionario incaricato che ha firmato
detta decisione era autorizzato alla firma di decisioni (cfr. Direttiva n. 105 del 1°
dicembre 2021 [doc. C.III/3], cifra 88). La nota nella nuova Direttiva del 1° ottobre
2024, stando alla quale sarebbe stata sostituita la Direttiva del 1° gennaio 2023, è
evidentemente errata, non essendo riscontrabile tale direttiva negli archivi
dell’UMDC. Ad ogni modo, si può ragionevolmente ritenere che un’eventuale
direttiva del 2023 contenesse un’autorizzazione alla firma di decisioni per il rispettivo
funzionario incaricato, visto che ciò è il caso per le direttive del 2021 e del 2024 (cfr.
doc. C.III/1, 2, 3). A differenza di quanto sostiene il ricorrente, la relativa direttiva
E. 4.1 A mente del ricorrente, non sarebbe stata fatta alcuna richiesta di parere al Comune di B._____ circa la sua regolare presenza. Non sarebbe stato svolto nessun accertamento istruttorio, salvo chiedergli la produzione di una trafila di documenti personali e confidenziali in urto con la privacy. Si sarebbe invece dovuto chiedere il parere del Comune o dei vicini di casa. Il ricorrente eccepisce la richiesta di allegare documenti delicati senza nesso con il permesso di dimora in violazione del principio di proporzionalità. Intravede, inoltre, un abuso del principio di territorialità, laddove gli verrebbero richiesti documenti concernenti il periodo di soggiorno in Ticino.
E. 4.2 In linea di principio, spetta alle autorità accertare i fatti rilevanti (cfr. art. 11 cpv. 1 LGA). La massima inquisitoria è tuttavia relativizzata dall'obbligo di collaborazione delle persone interessate (cfr. art. 11 cpv. 2 LGA). Nello specifico, giusta l’art. 90 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) – applicabile anche ai casi di permessi di soggiorno UE/AELS (cfr. art. 2 LStrI; tra le tante ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.4) – lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura in materia di diritto degli stranieri devono, in particolare, fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno, fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine e procurarsi documenti di legittimazione o collaborare a tal fine con le autorità. L’obbligo di collaborazione trova applicazione, in particolare, nel caso di fatti che una parte conosce meglio delle autorità e che, senza la sua collaborazione, non possono essere accertati affatto o non possono esserlo con un dispendio ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_718/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 3.2.2 con rinvii). Se, nonostante la debita partecipazione della parte, un fatto non può essere accertato con un onere ragionevole, si applica la regola
E. 4.3 Si deve concordare con le istanze precedenti che, senza la collaborazione del ricorrente, le sue circostanze personali, familiari ed effettive all’estero o nel paese d’origine non possono essere rilevate, o non con un onere ragionevole. In concreto, il ricorrente non ha presentato la maggior parte dei documenti richiesti, quali gli estratti dei conti bancari, postali o delle carte di credito o i tabulati telefonici, poiché ciò avrebbe compromesso eccessivamente la sua sfera privata. La richiesta di questi documenti corrisponde, tuttavia, all’usuale e ammissibile prassi in materia. Secondo giurisprudenza, se l’interessato si rifiuta di produrre i documenti richiesti, quali quelli in questione, le conseguenze di tale omissione sono a suo carico (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 5.2). Può dunque essere escluso che la richiesta di questi documenti, come asserito dal ricorrente, sia sproporzionata e in contrasto con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100) o l’art. 5 cpv. 2 Cost. Bisogna convenire con quanto già considerato dal convenuto, ovvero che la richiesta dei documenti e delle informazioni in questione appare idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto. Infatti, le tracce elettroniche di acquisti e telefonate permettono di valutare l’esistenza o meno di una presenza fisica minima. Questo modo di procedere è, inoltre, meno invasivo di interrogatori e richieste di informazioni a terzi da parte dell’autorità. Per di più, il ricorrente poteva presentare i relativi giustificativi, oscurando eventuali passaggi riservati e lasciando solo le indicazioni sul luogo e il momento delle azioni compiute. Egli era, oltretutto, libero di inoltrare eventuali conferme di vicini di casa o altre persone relative all’asserita presenza a B._____.
E. 4.4 In assenza di una debita collaborazione da parte del ricorrente per fatti che egli meglio conosce delle autorità e che da queste non possono essere accertati con un onere ragionevole, non può essere constatato un accertamento mancante o
E. 4.5 Inesatta, inoltre, è l’eccezione del ricorrente secondo cui sarebbe il Comune
di B._____ a dover svolgere gli accertamenti del suo caso. Come affermato nella
decisione impugnata, il fatto che secondo l’art. 5 della Legge d'applicazione della
legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA; CSC 618.100) i comuni
esercitino un controllo sugli stranieri, non limita la responsabilità generale
dell’UMDC e quindi il suo obbligo di indagine in materia di diritto degli stranieri (cfr.
art. 1 dell’Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale
sugli stranieri e sull'asilo [OLAdLSA; CSC 618.110]). Oltre a ciò, come già ritenuto
dal convenuto, l’obiezione di una violazione del principio di territorialità non può
essere ascoltata, dacché per la verifica del soggiorno in Svizzera l’autorità può
evidentemente prendere in considerazione fatti verificatisi in (eventuali) precedenti
Cantoni. Ciò è comunque irrilevante nella fattispecie, siccome, anche escludendo il
precedente periodo nel Canton Ticino del ricorrente, il risultato di cui sotto non
cambierebbe. Inconferente è, poi, l’appello alla disposizione prescrivente i
documenti esigibili da un lavoratore dipendente per il rilascio di un permesso di
soggiorno UE/AELS (art. 6 cpv. 3 allegato I dell'Accordo tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e gli Stati membri dell'UE/AELS, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS
0.142.112.681] secondo cui per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti
contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione del documento
in forza del quale è entrato nel loro territorio e della dichiarazione di assunzione del
datore di lavoro o dell’attestato di lavoro). In concreto, si tratta di un accertamento
di decadenza e non di un rilascio di un permesso di soggiorno. La succitata
disposizione inerente al rilascio non deroga espressamente alla LStrI circa la
decadenza. Non riferendosi alla stessa materia qui in esame, non può dunque
essere ritenuta determinante (cfr. art. 2 cpv. 2 LStrI).
5.
Da verificare è, quindi, se il convenuto, in base agli atti a disposizione, ha
giustamente concluso alla decadenza del permesso di dimora a seguito di un
soggiorno prevalente all’estero superiore a sei mesi e di soggiorni solo sporadici in
Svizzera – sempre che ve ne siano stati – risp. di un’indimostrata presenza fisica
minima in Svizzera.
E. 5 / 13 regola il diritto di firma per settori specifici (tipo le decisioni) sotto forma di una descrizione generale. Si noti, per inciso, che la Legge sul principio di trasparenza (Legge sulla trasparenza [CSC 171.000]), citata al riguardo dal ricorrente, non impone una pubblicazione della summenzionata direttiva. Spettava semmai al ricorrente richiedere la presa in visione dei documenti relativi alla delega di firma (cfr. art. 14 cpv. 2 OOGA). 3.4. Questa censura sulla nullità della decisione dell’UMDC è pertanto infondata, come già rilevato nella decisione impugnata. 4. Il ricorrente reclama, inoltre, un accertamento mancante e incompleto dei fatti da parte dell’UMDC (risp. del dipartimento convenuto).
E. 5.1 Il ricorrente è cittadino italiano e può quindi, di principio, appellarsi all’ALC nonché al Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia (RS 0.142.114.541), alla relativa Dichiarazione d’applicazione (RS 0.142.114.541.3), quale lavoratore in Svizzera all’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo
E. 5.2 Il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca (art. 33 cpv. 3 LStrI); esso può decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 62 LStrI). La decadenza interviene, tra l'altro, al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza notificare la partenza (cfr. art. 61 cpv. 2 LStrI). Dalla prassi concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il le- gislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Se questi criteri formali sono soddisfatti, il permesso decade per legge, ovvero automaticamente; le ragioni o i motivi dell’assenza all’estero non sono rilevanti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritiene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. art. 79 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese. L’ALC ha su questo punto un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStrI (prima frase). In effetti, gli artt. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso di soggiorno è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (cfr. DTF 149 I 66 consid. 4.7, 145 II 322 consid. 2.2 seg.; sentenze del Tribunale federale 2C_76/2024 del 4 settembre 2024 consid. 5.1, 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2 seg., 2C_148/2025 del 12 giugno 2025 consid. 3.1 seg.). Il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia, la relativa Dichiarazione d’applicazione nonché l’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera non contengono norme specifiche sulla decadenza di permessi di soggiorno, per cui non sono determinanti. Ulteriori norme internazionali
E. 5.3 Se il soggiorno all’estero è stato interrotto, occorre verificare se la persona continui ad avere il proprio centro degli interessi in Svizzera o se il soggiorno in Svizzera fosse finalizzato esclusivamente a interrompere il decorso del termine ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 LStr (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1 con riferimenti). È tuttavia anche in questo caso determinante stabilire se i soggiorni in Svizzera debbano essere considerati meramente temporanei o tali da interrompere il termine. Il centro della propria vita costituisce un elemento di riferimento a tal fine. Se un soggiorno in Svizzera debba essere qualificato come meramente temporaneo, dipende in modo determinante dallo scopo che la persona in questione intende perseguire. In caso di controversia, lo scopo perseguito può essere dedotto tipicamente solo sulla base di elementi esterni (indizi). Occorre basarsi, in primo luogo, sulla durata dell'assenza dal territorio nazionale e sul centro degli interessi. Il fatto che una persona ritorni in Svizzera solo per un breve periodo di pochi giorni o poche settimane e trascorra la maggior parte del tempo all’estero indica che si tratta di un soggiorno meramente temporaneo. Tuttavia, anche un soggiorno di due mesi può avere carattere meramente temporaneo a seconda dello scopo. A favore di un soggiorno meramente temporaneo depone il fatto che lo straniero ritorni in Svizzera solo per uno scopo concreto, ad es. per adempiere a degli impegni, e non per il soggiorno (permanente) nel Paese in quanto tale. Per contro, il ritorno regolare per uno scopo generale e duraturo, ad es. per l’esercizio di un’attività lucrativa o per l’esercizio della cura parentale, depone a favore di un soggiorno che interrompe il termine (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_92/2025 del 3 ottobre 2025 consid. 6.2 seg.).
E. 5.4 In generale, quali indizi di una presenza in Svizzera entrano ad esempio in considerazione: contratto di locazione, conferme di terzi o eventuali contratti con terzi che accertano la presenza in Svizzera, visite mediche, contatti con le autorità (uffici di esecuzione e uffici di tassazione), visite regolari da parte di parenti in Svizzera, multe di circolazione, fatture telefoniche, ricevute di pagamento ecc. (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5 con riferimento).
E. 5.5 Il ricorrente afferma di essersi trasferito in D._____ per poter rimanere accanto, nel limite del possibile lavorativo, ai genitori ormai anziani. Egli avrebbe di fatto rilevato le attività del padre. Sarebbe azionista e organo della C._____ AG, con sede a Lugano. Lavorerebbe e pagherebbe le tasse in Svizzera. Farebbe viaggi di lavoro anche nel Nord Europa, in particolare in Germania (dove risiederebbero
E. 5.6 Come già rilevato dal convenuto, agli atti non figurano mezzi di prova di un soggiorno effettivo in Svizzera. Non si riscontrano né un contratto di locazione a B._____ né altre informazioni sulla sua situazione abitativa e familiare, salvo l’asserito fatto di occuparsi dei genitori anziani. Non vi sono, tuttavia, informazioni o prove sulla presenza effettiva in Svizzera dei suoi stretti familiari. Il ricorrente è membro con firma collettiva a due della C._____ AG, con sede a Lugano, per la quale è impiegato a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 3 giugno 2019 (cfr. doc. C.I/6; C.II/9). Secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, tuttavia, questo lavoro non dovrebbe essere svolto necessariamente presso la sede a Lugano, ma sarebbe possibile anche in telelavoro. Dalle circostanze effettive non emerge una presenza né a Lugano né a B._____ del ricorrente, per cui il convenuto poteva concludere che l’attività lucrativa viene svolta dall’estero. Inoltre, si constata che non sono state trasmesse tassazioni risp. le stesse non sono rinvenibili agli atti. Infine, la sola attestazione d’iscrizione all’A.I.R.E. (cfr. doc. C.II/1) va valutata in maniera neutra (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5.1.5 con riferimenti). Non vi sono dunque prove per una presenza effettiva (minima) in Svizzera del ricorrente, in special modo a partire dal suo trasferimento a B._____ il 1° luglio 2023. Come visto sopra, il ricorrente non ha ottemperato al suo obbligo di collaborazione a tal fine. Il convenuto poteva dunque rettamente concludere che non è dimostrata una presenza fisica minima in Svizzera necessaria per il mantenimento del permesso di dimora.
E. 5.7 Riguardo alle ulteriori censure del ricorrente si noti, anzitutto, che una denuncia anonima può dare avvio a una verifica (v. ad es. sentenza del Tribunale federale 6B_31/2022 del 9 marzo 2023 consid. 1.4.2 con rinvii). Il fatto che, nel caso di specie, la busta della stessa non sia più reperibile (cfr. doc. C.I/7) è irrilevante ai fini di questa procedura inerente all’accertamento della decadenza del permesso di dimora. Infine, per costante prassi, quando le condizioni legali per la decadenza del permesso di dimora giusta l'art. 61 cpv. 2 LStrI sono soddisfatte, questa conseguenza interviene per legge (DTF 149 I 66 consid. 4.7 con riferimenti) e le autorità non hanno nessun potere di apprezzamento residuo. In particolare, una persona straniera il cui permesso originario è decaduto e che non ha il nucleo della
E. 5.8 In conclusione, il convenuto ha giustamente accertato la decadenza del permesso di dimora del ricorrente. 6. Il ricorrente contesta, da ultimo, le tasse accollategli dall’UMDC.
E. 6 / 13 generale sull'onere probatorio (art. 8 CC per analogia), secondo cui per fatti generanti un diritto l’onere probatorio è a carico del ricorrente, mentre per fatti estinguenti un diritto detto onere è a carico dell’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_586/2018 del 28 maggio 2019 consid. 2.9.1 con rinvii). In assenza di collaborazione da parte dell'interessato (in relazione a fatti che conosce meglio delle autorità) e di elementi probatori nell’incarto, l'autorità che chiude l'istruttoria ritenendo che un fatto non possa essere considerato accertato non cade nell'arbitrarietà né viola l'art. 8 CC (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.2 con riferimenti).
E. 6.1 A suo dire, il relativo decreto sulle tariffe non prevederebbe tasse di accertamento o revoca e non verrebbe menzionata alcuna tassa di Stato. Anche la relativa ordinanza federale sugli emolumenti non prevederebbe una tassa per decisioni di revoca, bensì solo una tassa per il rilascio e il rinnovo del termine di controllo. Analogamente all’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC (secondo cui la carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali), sarebbe ipotizzabile al massimo una tassa pari a quella di una revoca per una carta d’identità per un cittadino grigionese. La tassa di Stato di CHF 350.00 sarebbe dunque arbitraria e andrebbe annullata.
E. 6.2 Nella decisione impugnata il convenuto ha già compiutamente illustrato su quali basi legali si fonda la tassa in discussione (cfr. decisione impugnata, pag. 3 seg.). Si conferma che le tasse per la decisione dell’UMDC pari a complessivamente CHF 472.00 (doc. C.I/41) sono state correttamente riscosse in base agli artt. 8 e 9 dell’Ordinanza sugli emolumenti della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [OEmol-LStrI; RS 142.209], artt. 72 e 75 LGA, art. 3 segg. dell’Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA; CSC 370.120). Il ricorrente invoca, a torto, l’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC inerente ai costi per il rilascio e il rinnovo di carte di soggiorno, trattandosi qui di un accertamento della decadenza di un permesso di soggiorno.
E. 6.3 La relativa censura va quindi respinta. 7. Per i suesposti motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata con- fermata.
E. 7 / 13 incompleto dei fatti da parte delle autorità precedenti. La censura va pertanto respinta.
E. 8 / 13 all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548), o ad altri pertinenti trattati internazionali quali l’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_389/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 1.1 e 4.1). Per la decadenza del permesso di dimora UE/AELS si applicano (sussidiariamente) le disposizioni della LStrI e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) (cfr. art. 2 LStrI e art. 1 cpv. 1 OASA; sentenze del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2, 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 2.2).
E. 9 / 13 applicabili in materia non sono ravvisabili né sono state invocate (riguardo all’art. 8 CEDU v. sotto consid. 5.7).
E. 10 / 13 alcuni tra i maggiori azionisti). Per il resto, avrebbe la possibilità di lavorare da casa o a Lugano. Non vi sarebbe alcun indizio di una residenza all’estero. La revoca del permesso sarebbe sproporzionata e arbitraria e avvenuta unicamente a titolo sanzionatorio per non avere ricevuto i documenti richiesti; il tutto a seguito di una ingiuriosa denuncia anonima, di cui l’UMDC avrebbe peraltro (illecitamente) distrutto la busta.
E. 11 / 13 famiglia in Svizzera non può, in linea di principio, invocare né la tutela della vita privata né quella della vita familiare per dedurre dall’art. 8 della CEDU il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. Come visto sopra, non vi è prova che la famiglia del ricorrente risieda in Svizzera (cfr. anche procedura VR1 25 78 relativa al padre). Non vi è dunque spazio per procedere a un esame della proporzionalità in relazione al mantenimento del permesso di dimora (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 5).
E. 12 / 13 8. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato e spese di cancelleria sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Visto che nel caso parallelo (VR1 25 78) si sono valutate questioni giuridiche praticamente uguali, la tassa di Stato è fissata a un importo relativamente contenuto di CHF 1'000.00. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
E. 13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 380.00 totale CHF 1’380.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazione]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 5 maggio 2026 comunicata il 11 maggio 2026 N. d'incarto VR1 25 80 Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo Composizione Righetti, presidente Audétat e Pedretti, giudici Paganini, attuario Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avvocato Marco Garbani contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni Hofgraben 5, 7000 Coira convenuto Oggetto permesso di dimora
2 / 13 Ritenuto in fatto: A. A._____, cittadino italiano nato nel 1970, è entrato in Svizzera il 3 giugno 2019, dove gli è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS per esercitare un’attività lucrativa con validità fino al 2 giugno 2024. Il 1° luglio 2023 egli si è trasferito dal Canton Ticino al Cantone dei Grigioni, a B._____. B. A seguito di una denuncia anonima, pervenuta l’11 aprile 2024, in cui, in sintesi, si asseriva che A._____, suo padre e sua madre non avrebbero il centro dei loro interessi di vita in Svizzera, il giorno stesso l’Ufficio della migrazione e del diritto civile (UMDC) ha segnalato ad A._____ l’avvio di una verifica del soggiorno, chiedendogli di inoltrare delle prove al riguardo, quali l’iscrizione all’Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), gli estratti dei conti bancari e postali, della carta di credito nonché dei tabulati del cellulare degli ultimi due anni. Lo invitava, inoltre, a inoltrare prove di eventuali aziende in Italia di cui egli fosse proprietario. Lo ha, infine, reso attento all’obbligo di collaborare, pena l’emanazione di una decisione di accertamento della decadenza del permesso di dimora. C. Successivamente alla presa in visione degli atti e a un prolungamento per l’inoltro della documentazione richiesta fino al 31 maggio 2024, con scritto del 29 maggio 2024, A._____ ha trasmesso unicamente l’attestazione dell’iscrizione all’A.I.R.E., adducendo, essenzialmente, che resterebbe vicino ai genitori anziani e sarebbe costantemente coinvolto professionalmente nell’azienda, in parte della sua famiglia, con sede a Lugano. Benché assente per motivi di lavoro soprattutto in Svizzera e in Germania, non avrebbe nessun altro centro d’interessi personali in qualsivoglia località. Non vi sarebbe alcun elemento che faccia dubitare del suo centro familiare in Svizzera. Secondo quanto riferitogli dall’Incaricato federale della protezione dei dati, occorrerebbe una chiara base legale per imporre a un cittadino di presentare numerosi documenti personali e degni di protezione. D. Con lettera del 3 giugno 2024, l’UMDC ha nuovamente concesso ad A._____ un termine fino al 14 giugno 2024 per inoltrare una presa di posizione e la documentazione richiesta. Con e-mail del 13 giugno 2024, questi ha comunicato di trovarsi all’estero per lavoro fino al 23 giugno 2024 e ha chiesto un incontro personale per il 24 giugno 2024. Con e-mail del 14 giugno 2024, l’UMDC ha risposto che un incontro personale in questo caso non sarebbe necessario e non avrebbe senso. Con e-mail del 18 giugno 2024, A._____ ha comunicato il suo sconcerto per il rifiuto dell’incontro e il modo di procedere risp. che si abbia messo in discussione la sua residenza solo in base a una biasimevole lettera anonima. Egli non ha tuttavia inoltrato mezzi di prova.
3 / 13 E. Con decisione del 22 luglio 2024, l’UMDC ha accertato che il permesso di dimora di A._____ è decaduto per legge con effetto al 12 ottobre 2023 – ossia sei mesi prima dell’avvio della procedura di verifica l’11 aprile 2024 –, motivando, in sintesi, che questi non avrebbe fornito la prova di un soggiorno prevalente e di un centro degli interessi di vita in Svizzera. F. Con decisione del 31 ottobre 2025, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (in seguito: DGSS) ha respinto il ricorso amministrativo interposto il 26 agosto 2024 contro la succitata decisione. G. Con ricorso inoltrato il 1° dicembre 2025, A._____ (in seguito: ricorrente) è insorto al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni contro tale decisione, chiedendone l’annullamento. In via procedurale, egli ha postulato il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. H. Nella presa di posizione del’8 dicembre 2025, il DGSS (in seguito: convenuto) ha concluso al rigetto del ricorso e acconsentito alla concessione dell’effetto so- spensivo al medesimo. I. Con disposizione ordinatoria del 10 dicembre 2025, il Presidente della Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo ha accordato l’effetto sospensivo al ricorso. L. Nella replica del 5 gennaio 2026 e duplica del 9 gennaio 2026, le parti si sono confermate nei loro precedenti petiti. Considerando in diritto: 1.1. Il Tribunale d’appello è competente per il giudizio sul presente ricorso contro la decisione dipartimentale del 31 ottobre 2025 (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c LGA [CSC 370.100]). Gli ulteriori requisiti processuali sulla forma (art. 38 cpv. 1 e 2 LGA), la tempestività (52 cpv. 1 LGA) e la legittimazione (art. 50 LGA) non danno adito a osservazioni, per cui il ricorso è ricevibile. 1.2. Nel ricorso, a più riprese viene richiesta l’assunzione “di ogni altro mezzo di prova che possa rendersi necessario”. Al proposito, si osserva che, di regola, non è sufficiente indicare in modo del tutto generico l’acquisizione di nuovi mezzi di prova. Su tali richieste di carattere generale non è necessario chinarsi oltre. Fatta astrazione da ciò, in apprezzamento anticipato delle prove, questo Tribunale non ritiene necessario raccogliere ulteriori mezzi di prova, in quanto, come si vedrà di
4 / 13 seguito, non muterebbero in ogni caso l’esito del procedimento (cfr. ad es. DTF 136 I 229 consid. 5.3). 2. È controverso se il permesso di dimora UE/AELS del ricorrente sia decaduto con effetto al 12 ottobre 2023 in mancanza di una presenza fisica minima in Svizzera. 3.1. Sotto il profilo formale, il ricorrente contesta la competenza del funzionario incaricato per la decisione da parte dell’UMDC, asserendo che la stessa dovrebbe essere del capo ufficio, dacché si deciderebbe sul destino di una persona. Non essendovi una base legale e non essendo stata pubblicata una direttiva interna, la decisione sarebbe nulla. 3.2.1. Le decisioni errate sono di norma solo impugnabili. Esse risultano nulle solo se il vizio che le caratterizza è particolarmente grave, se risulta evidente o almeno facilmente riconoscibile e se l'accettazione della nullità non compromette seriamente la certezza del diritto. I vizi di contenuto di una decisione comportano la nullità solo in casi eccezionali. Come motivi di nullità si possono prendere in considerazione l'incompetenza funzionale e materiale dell'autorità decisionale, nonché gravi vizi procedurali (cfr. DTF 150 II 244 consid. 4.2.1 con riferimenti). La nullità di una decisione deve essere presa in considerazione in qualsiasi momento e d'ufficio da tutte le autorità che applicano la legge (DTF 148 IV 445 consid. 1.4.2 con riferimenti). 3.2.2. Negli uffici (quali l’UMDC), i capi ufficio possono stabilire ulteriori diritti di firma per determinati settori specifici (art. 13 dell’Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OOGA; CSC 170.310]). La delega del diritto di firma deve avvenire sotto forma di una descrizione generale (art. 14 cpv. 1 OOGA). 3.3. In concreto, al momento dell’emanazione della contestata decisione dell’UMDC del 22 luglio 2024, in detto Ufficio era in vigore la Direttiva n. 105 del 1° dicembre 2021, in applicazione della quale, il funzionario incaricato che ha firmato detta decisione era autorizzato alla firma di decisioni (cfr. Direttiva n. 105 del 1° dicembre 2021 [doc. C.III/3], cifra 88). La nota nella nuova Direttiva del 1° ottobre 2024, stando alla quale sarebbe stata sostituita la Direttiva del 1° gennaio 2023, è evidentemente errata, non essendo riscontrabile tale direttiva negli archivi dell’UMDC. Ad ogni modo, si può ragionevolmente ritenere che un’eventuale direttiva del 2023 contenesse un’autorizzazione alla firma di decisioni per il rispettivo funzionario incaricato, visto che ciò è il caso per le direttive del 2021 e del 2024 (cfr. doc. C.III/1, 2, 3). A differenza di quanto sostiene il ricorrente, la relativa direttiva
5 / 13 regola il diritto di firma per settori specifici (tipo le decisioni) sotto forma di una descrizione generale. Si noti, per inciso, che la Legge sul principio di trasparenza (Legge sulla trasparenza [CSC 171.000]), citata al riguardo dal ricorrente, non impone una pubblicazione della summenzionata direttiva. Spettava semmai al ricorrente richiedere la presa in visione dei documenti relativi alla delega di firma (cfr. art. 14 cpv. 2 OOGA). 3.4. Questa censura sulla nullità della decisione dell’UMDC è pertanto infondata, come già rilevato nella decisione impugnata. 4. Il ricorrente reclama, inoltre, un accertamento mancante e incompleto dei fatti da parte dell’UMDC (risp. del dipartimento convenuto). 4.1. A mente del ricorrente, non sarebbe stata fatta alcuna richiesta di parere al Comune di B._____ circa la sua regolare presenza. Non sarebbe stato svolto nessun accertamento istruttorio, salvo chiedergli la produzione di una trafila di documenti personali e confidenziali in urto con la privacy. Si sarebbe invece dovuto chiedere il parere del Comune o dei vicini di casa. Il ricorrente eccepisce la richiesta di allegare documenti delicati senza nesso con il permesso di dimora in violazione del principio di proporzionalità. Intravede, inoltre, un abuso del principio di territorialità, laddove gli verrebbero richiesti documenti concernenti il periodo di soggiorno in Ticino. 4.2. In linea di principio, spetta alle autorità accertare i fatti rilevanti (cfr. art. 11 cpv. 1 LGA). La massima inquisitoria è tuttavia relativizzata dall'obbligo di collaborazione delle persone interessate (cfr. art. 11 cpv. 2 LGA). Nello specifico, giusta l’art. 90 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) – applicabile anche ai casi di permessi di soggiorno UE/AELS (cfr. art. 2 LStrI; tra le tante ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.4) – lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura in materia di diritto degli stranieri devono, in particolare, fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno, fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine e procurarsi documenti di legittimazione o collaborare a tal fine con le autorità. L’obbligo di collaborazione trova applicazione, in particolare, nel caso di fatti che una parte conosce meglio delle autorità e che, senza la sua collaborazione, non possono essere accertati affatto o non possono esserlo con un dispendio ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_718/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 3.2.2 con rinvii). Se, nonostante la debita partecipazione della parte, un fatto non può essere accertato con un onere ragionevole, si applica la regola
6 / 13 generale sull'onere probatorio (art. 8 CC per analogia), secondo cui per fatti generanti un diritto l’onere probatorio è a carico del ricorrente, mentre per fatti estinguenti un diritto detto onere è a carico dell’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_586/2018 del 28 maggio 2019 consid. 2.9.1 con rinvii). In assenza di collaborazione da parte dell'interessato (in relazione a fatti che conosce meglio delle autorità) e di elementi probatori nell’incarto, l'autorità che chiude l'istruttoria ritenendo che un fatto non possa essere considerato accertato non cade nell'arbitrarietà né viola l'art. 8 CC (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.2 con riferimenti). 4.3. Si deve concordare con le istanze precedenti che, senza la collaborazione del ricorrente, le sue circostanze personali, familiari ed effettive all’estero o nel paese d’origine non possono essere rilevate, o non con un onere ragionevole. In concreto, il ricorrente non ha presentato la maggior parte dei documenti richiesti, quali gli estratti dei conti bancari, postali o delle carte di credito o i tabulati telefonici, poiché ciò avrebbe compromesso eccessivamente la sua sfera privata. La richiesta di questi documenti corrisponde, tuttavia, all’usuale e ammissibile prassi in materia. Secondo giurisprudenza, se l’interessato si rifiuta di produrre i documenti richiesti, quali quelli in questione, le conseguenze di tale omissione sono a suo carico (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 5.2). Può dunque essere escluso che la richiesta di questi documenti, come asserito dal ricorrente, sia sproporzionata e in contrasto con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100) o l’art. 5 cpv. 2 Cost. Bisogna convenire con quanto già considerato dal convenuto, ovvero che la richiesta dei documenti e delle informazioni in questione appare idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto. Infatti, le tracce elettroniche di acquisti e telefonate permettono di valutare l’esistenza o meno di una presenza fisica minima. Questo modo di procedere è, inoltre, meno invasivo di interrogatori e richieste di informazioni a terzi da parte dell’autorità. Per di più, il ricorrente poteva presentare i relativi giustificativi, oscurando eventuali passaggi riservati e lasciando solo le indicazioni sul luogo e il momento delle azioni compiute. Egli era, oltretutto, libero di inoltrare eventuali conferme di vicini di casa o altre persone relative all’asserita presenza a B._____. 4.4. In assenza di una debita collaborazione da parte del ricorrente per fatti che egli meglio conosce delle autorità e che da queste non possono essere accertati con un onere ragionevole, non può essere constatato un accertamento mancante o
7 / 13 incompleto dei fatti da parte delle autorità precedenti. La censura va pertanto respinta. 4.5. Inesatta, inoltre, è l’eccezione del ricorrente secondo cui sarebbe il Comune di B._____ a dover svolgere gli accertamenti del suo caso. Come affermato nella decisione impugnata, il fatto che secondo l’art. 5 della Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA; CSC 618.100) i comuni esercitino un controllo sugli stranieri, non limita la responsabilità generale dell’UMDC e quindi il suo obbligo di indagine in materia di diritto degli stranieri (cfr. art. 1 dell’Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo [OLAdLSA; CSC 618.110]). Oltre a ciò, come già ritenuto dal convenuto, l’obiezione di una violazione del principio di territorialità non può essere ascoltata, dacché per la verifica del soggiorno in Svizzera l’autorità può evidentemente prendere in considerazione fatti verificatisi in (eventuali) precedenti Cantoni. Ciò è comunque irrilevante nella fattispecie, siccome, anche escludendo il precedente periodo nel Canton Ticino del ricorrente, il risultato di cui sotto non cambierebbe. Inconferente è, poi, l’appello alla disposizione prescrivente i documenti esigibili da un lavoratore dipendente per il rilascio di un permesso di soggiorno UE/AELS (art. 6 cpv. 3 allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e gli Stati membri dell'UE/AELS, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681] secondo cui per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione del documento in forza del quale è entrato nel loro territorio e della dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o dell’attestato di lavoro). In concreto, si tratta di un accertamento di decadenza e non di un rilascio di un permesso di soggiorno. La succitata disposizione inerente al rilascio non deroga espressamente alla LStrI circa la decadenza. Non riferendosi alla stessa materia qui in esame, non può dunque essere ritenuta determinante (cfr. art. 2 cpv. 2 LStrI). 5. Da verificare è, quindi, se il convenuto, in base agli atti a disposizione, ha giustamente concluso alla decadenza del permesso di dimora a seguito di un soggiorno prevalente all’estero superiore a sei mesi e di soggiorni solo sporadici in Svizzera – sempre che ve ne siano stati – risp. di un’indimostrata presenza fisica minima in Svizzera. 5.1. Il ricorrente è cittadino italiano e può quindi, di principio, appellarsi all’ALC nonché al Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia (RS 0.142.114.541), alla relativa Dichiarazione d’applicazione (RS 0.142.114.541.3), quale lavoratore in Svizzera all’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo
8 / 13 all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548), o ad altri pertinenti trattati internazionali quali l’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_389/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 1.1 e 4.1). Per la decadenza del permesso di dimora UE/AELS si applicano (sussidiariamente) le disposizioni della LStrI e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) (cfr. art. 2 LStrI e art. 1 cpv. 1 OASA; sentenze del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2, 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 2.2). 5.2. Il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca (art. 33 cpv. 3 LStrI); esso può decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 62 LStrI). La decadenza interviene, tra l'altro, al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza notificare la partenza (cfr. art. 61 cpv. 2 LStrI). Dalla prassi concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il le- gislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Se questi criteri formali sono soddisfatti, il permesso decade per legge, ovvero automaticamente; le ragioni o i motivi dell’assenza all’estero non sono rilevanti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritiene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. art. 79 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese. L’ALC ha su questo punto un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStrI (prima frase). In effetti, gli artt. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso di soggiorno è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (cfr. DTF 149 I 66 consid. 4.7, 145 II 322 consid. 2.2 seg.; sentenze del Tribunale federale 2C_76/2024 del 4 settembre 2024 consid. 5.1, 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2 seg., 2C_148/2025 del 12 giugno 2025 consid. 3.1 seg.). Il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia, la relativa Dichiarazione d’applicazione nonché l’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera non contengono norme specifiche sulla decadenza di permessi di soggiorno, per cui non sono determinanti. Ulteriori norme internazionali
9 / 13 applicabili in materia non sono ravvisabili né sono state invocate (riguardo all’art. 8 CEDU v. sotto consid. 5.7). 5.3. Se il soggiorno all’estero è stato interrotto, occorre verificare se la persona continui ad avere il proprio centro degli interessi in Svizzera o se il soggiorno in Svizzera fosse finalizzato esclusivamente a interrompere il decorso del termine ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 LStr (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1 con riferimenti). È tuttavia anche in questo caso determinante stabilire se i soggiorni in Svizzera debbano essere considerati meramente temporanei o tali da interrompere il termine. Il centro della propria vita costituisce un elemento di riferimento a tal fine. Se un soggiorno in Svizzera debba essere qualificato come meramente temporaneo, dipende in modo determinante dallo scopo che la persona in questione intende perseguire. In caso di controversia, lo scopo perseguito può essere dedotto tipicamente solo sulla base di elementi esterni (indizi). Occorre basarsi, in primo luogo, sulla durata dell'assenza dal territorio nazionale e sul centro degli interessi. Il fatto che una persona ritorni in Svizzera solo per un breve periodo di pochi giorni o poche settimane e trascorra la maggior parte del tempo all’estero indica che si tratta di un soggiorno meramente temporaneo. Tuttavia, anche un soggiorno di due mesi può avere carattere meramente temporaneo a seconda dello scopo. A favore di un soggiorno meramente temporaneo depone il fatto che lo straniero ritorni in Svizzera solo per uno scopo concreto, ad es. per adempiere a degli impegni, e non per il soggiorno (permanente) nel Paese in quanto tale. Per contro, il ritorno regolare per uno scopo generale e duraturo, ad es. per l’esercizio di un’attività lucrativa o per l’esercizio della cura parentale, depone a favore di un soggiorno che interrompe il termine (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_92/2025 del 3 ottobre 2025 consid. 6.2 seg.). 5.4. In generale, quali indizi di una presenza in Svizzera entrano ad esempio in considerazione: contratto di locazione, conferme di terzi o eventuali contratti con terzi che accertano la presenza in Svizzera, visite mediche, contatti con le autorità (uffici di esecuzione e uffici di tassazione), visite regolari da parte di parenti in Svizzera, multe di circolazione, fatture telefoniche, ricevute di pagamento ecc. (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5 con riferimento). 5.5. Il ricorrente afferma di essersi trasferito in D._____ per poter rimanere accanto, nel limite del possibile lavorativo, ai genitori ormai anziani. Egli avrebbe di fatto rilevato le attività del padre. Sarebbe azionista e organo della C._____ AG, con sede a Lugano. Lavorerebbe e pagherebbe le tasse in Svizzera. Farebbe viaggi di lavoro anche nel Nord Europa, in particolare in Germania (dove risiederebbero
10 / 13 alcuni tra i maggiori azionisti). Per il resto, avrebbe la possibilità di lavorare da casa o a Lugano. Non vi sarebbe alcun indizio di una residenza all’estero. La revoca del permesso sarebbe sproporzionata e arbitraria e avvenuta unicamente a titolo sanzionatorio per non avere ricevuto i documenti richiesti; il tutto a seguito di una ingiuriosa denuncia anonima, di cui l’UMDC avrebbe peraltro (illecitamente) distrutto la busta. 5.6. Come già rilevato dal convenuto, agli atti non figurano mezzi di prova di un soggiorno effettivo in Svizzera. Non si riscontrano né un contratto di locazione a B._____ né altre informazioni sulla sua situazione abitativa e familiare, salvo l’asserito fatto di occuparsi dei genitori anziani. Non vi sono, tuttavia, informazioni o prove sulla presenza effettiva in Svizzera dei suoi stretti familiari. Il ricorrente è membro con firma collettiva a due della C._____ AG, con sede a Lugano, per la quale è impiegato a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 3 giugno 2019 (cfr. doc. C.I/6; C.II/9). Secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, tuttavia, questo lavoro non dovrebbe essere svolto necessariamente presso la sede a Lugano, ma sarebbe possibile anche in telelavoro. Dalle circostanze effettive non emerge una presenza né a Lugano né a B._____ del ricorrente, per cui il convenuto poteva concludere che l’attività lucrativa viene svolta dall’estero. Inoltre, si constata che non sono state trasmesse tassazioni risp. le stesse non sono rinvenibili agli atti. Infine, la sola attestazione d’iscrizione all’A.I.R.E. (cfr. doc. C.II/1) va valutata in maniera neutra (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5.1.5 con riferimenti). Non vi sono dunque prove per una presenza effettiva (minima) in Svizzera del ricorrente, in special modo a partire dal suo trasferimento a B._____ il 1° luglio 2023. Come visto sopra, il ricorrente non ha ottemperato al suo obbligo di collaborazione a tal fine. Il convenuto poteva dunque rettamente concludere che non è dimostrata una presenza fisica minima in Svizzera necessaria per il mantenimento del permesso di dimora. 5.7. Riguardo alle ulteriori censure del ricorrente si noti, anzitutto, che una denuncia anonima può dare avvio a una verifica (v. ad es. sentenza del Tribunale federale 6B_31/2022 del 9 marzo 2023 consid. 1.4.2 con rinvii). Il fatto che, nel caso di specie, la busta della stessa non sia più reperibile (cfr. doc. C.I/7) è irrilevante ai fini di questa procedura inerente all’accertamento della decadenza del permesso di dimora. Infine, per costante prassi, quando le condizioni legali per la decadenza del permesso di dimora giusta l'art. 61 cpv. 2 LStrI sono soddisfatte, questa conseguenza interviene per legge (DTF 149 I 66 consid. 4.7 con riferimenti) e le autorità non hanno nessun potere di apprezzamento residuo. In particolare, una persona straniera il cui permesso originario è decaduto e che non ha il nucleo della
11 / 13 famiglia in Svizzera non può, in linea di principio, invocare né la tutela della vita privata né quella della vita familiare per dedurre dall’art. 8 della CEDU il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. Come visto sopra, non vi è prova che la famiglia del ricorrente risieda in Svizzera (cfr. anche procedura VR1 25 78 relativa al padre). Non vi è dunque spazio per procedere a un esame della proporzionalità in relazione al mantenimento del permesso di dimora (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 5). 5.8. In conclusione, il convenuto ha giustamente accertato la decadenza del permesso di dimora del ricorrente. 6. Il ricorrente contesta, da ultimo, le tasse accollategli dall’UMDC. 6.1. A suo dire, il relativo decreto sulle tariffe non prevederebbe tasse di accertamento o revoca e non verrebbe menzionata alcuna tassa di Stato. Anche la relativa ordinanza federale sugli emolumenti non prevederebbe una tassa per decisioni di revoca, bensì solo una tassa per il rilascio e il rinnovo del termine di controllo. Analogamente all’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC (secondo cui la carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali), sarebbe ipotizzabile al massimo una tassa pari a quella di una revoca per una carta d’identità per un cittadino grigionese. La tassa di Stato di CHF 350.00 sarebbe dunque arbitraria e andrebbe annullata. 6.2. Nella decisione impugnata il convenuto ha già compiutamente illustrato su quali basi legali si fonda la tassa in discussione (cfr. decisione impugnata, pag. 3 seg.). Si conferma che le tasse per la decisione dell’UMDC pari a complessivamente CHF 472.00 (doc. C.I/41) sono state correttamente riscosse in base agli artt. 8 e 9 dell’Ordinanza sugli emolumenti della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [OEmol-LStrI; RS 142.209], artt. 72 e 75 LGA, art. 3 segg. dell’Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA; CSC 370.120). Il ricorrente invoca, a torto, l’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC inerente ai costi per il rilascio e il rinnovo di carte di soggiorno, trattandosi qui di un accertamento della decadenza di un permesso di soggiorno. 6.3. La relativa censura va quindi respinta. 7. Per i suesposti motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata con- fermata.
12 / 13 8. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato e spese di cancelleria sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Visto che nel caso parallelo (VR1 25 78) si sono valutate questioni giuridiche praticamente uguali, la tassa di Stato è fissata a un importo relativamente contenuto di CHF 1'000.00. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 380.00 totale CHF 1’380.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazione]