Sachverhalt
da parte dell’UMDC (risp. del dipartimento convenuto). 5.1. A mente del ricorrente, non sarebbe stata fatta alcuna richiesta di parere al Comune di B._____ circa la sua regolare presenza. Non sarebbe stato svolto nessun accertamento istruttorio, salvo chiedergli la produzione di una trafila di documenti personali e confidenziali in urto con la privacy. Si sarebbe invece dovuto chiedere il parere del Comune o dei vicini di casa. Il ricorrente eccepisce la richiesta di allegare documenti delicati senza nesso con il permesso di domicilio e in violazione del principio di proporzionalità. Intravede, inoltre, un abuso del principio di territorialità, laddove gli verrebbero richiesti documenti concernenti il periodo di soggiorno in Ticino. 5.2. In linea di principio, spetta alle autorità accertare i fatti rilevanti (cfr. art. 11 cpv. 1 LGA). La massima inquisitoria è tuttavia relativizzata dall'obbligo di collaborazione delle persone interessate (cfr. art. 11 cpv. 2 LGA). Nello specifico, giusta l’art. 90 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) – applicabile anche ai casi di permessi di soggiorno UE/AELS (cfr. art. 2 LStrI; tra le tante ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.4) – lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura in materia di diritto degli stranieri devono, in particolare, fornire indicazioni corrette ed
6 / 13 esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno, fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine e procurarsi documenti di legittimazione o collaborare a tal fine con le autorità. L’obbligo di collaborazione trova applicazione, in particolare, nel caso di fatti che una parte conosce meglio delle autorità e che, senza la sua collaborazione, non possono essere accertati affatto o non possono esserlo con un dispendio ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_718/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 3.2.2 con rinvii). Se, nonostante la debita partecipazione della parte, un fatto non può essere accertato con un onere ragionevole, si applica la regola generale sull'onere probatorio (art. 8 CC per analogia), secondo cui per fatti generanti un diritto l’onere probatorio è a carico del ricorrente, mentre per fatti estinguenti un diritto detto onere è a carico dell’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_586/2018 del 28 maggio 2019 consid. 2.9.1 con rinvii). In assenza di collaborazione da parte dell'interessato (in relazione a fatti che conosce meglio delle autorità) e di elementi probatori nell’incarto, l'autorità che chiude l'istruttoria ritenendo che un fatto non possa essere considerato accertato non cade nell'arbitrarietà né viola l'art. 8 CC (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.2 con riferimenti). 5.3. Si deve concordare con le istanze precedenti che, senza la collaborazione del ricorrente, le sue circostanze personali, familiari ed effettive all’estero o nel paese d’origine non possono essere rilevate, o non con un onere ragionevole. In concreto, il ricorrente non ha presentato la maggior parte dei documenti richiesti, quali gli estratti dei conti bancari, postali o delle carte di credito o i tabulati telefonici, poiché ciò avrebbe compromesso eccessivamente la sua sfera privata. La richiesta di questi documenti corrisponde, tuttavia, all’usuale e ammissibile prassi in materia. Secondo giurisprudenza, se l’interessato si rifiuta di produrre i documenti richiesti, quali quelli in questione, le conseguenze di tale omissione sono a suo carico (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 5.2). Può dunque essere escluso che la richiesta di questi documenti, come asserito dal ricorrente, sia sproporzionata e in contrasto con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100) o l’art. 5 cpv. 2 Cost. Bisogna convenire con quanto già considerato dal convenuto, ovvero che la richiesta dei documenti e delle informazioni in questione appare idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto. Infatti, le tracce elettroniche di acquisti e telefonate permettono di valutare l’esistenza o meno di una presenza fisica minima. Questo modo di procedere è, inoltre, meno invasivo di interrogatori e richieste di informazioni a terzi da parte
7 / 13 dell’autorità. Per di più, il ricorrente poteva presentare i relativi giustificativi, oscurando eventuali passaggi riservati e lasciando solo le indicazioni sul luogo e il momento delle azioni compiute. Egli era, oltretutto, libero di inoltrare eventuali conferme di vicini di casa o altre persone relative all’asserita presenza a B._____. 5.4. In assenza di una debita collaborazione da parte del ricorrente per fatti che egli meglio conosce delle autorità e che da queste non possono essere accertati con un onere ragionevole, non può essere constatato un accertamento mancante o incompleto dei fatti da parte delle autorità precedenti. La censura va pertanto respinta. 5.5. Inesatta, inoltre, è l’eccezione del ricorrente secondo cui sarebbe il Comune di B._____ a dover svolgere gli accertamenti del suo caso. Come affermato nella decisione impugnata, il fatto che secondo l’art. 5 della Legge d'applicazione della le-gislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA; CSC 618.100) i comuni esercitino un controllo sugli stranieri, non limita la responsabilità generale dell’UMDC e quindi il suo obbligo di indagine in materia di diritto degli stranieri (cfr. art. 1 dell’Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo [OLAdLSA; CSC 618.110]). Oltre a ciò, come già ritenuto dal convenuto, l’obiezione di una violazione del principio di territorialità non può essere ascoltata, dacché per la verifica del soggiorno in Svizzera l’autorità può evidentemente prendere in considerazione fatti verificatisi in (eventuali) precedenti Cantoni. Ciò è comunque irrilevante nella fattispecie, siccome, anche escludendo il precedente periodo nel Canton Ticino del ricorrente, il risultato di cui sotto non cambierebbe. Inconferente è, poi, l’appello alla disposizione prescrivente i documenti esigibili da un lavoratore dipendente per il rilascio di un permesso di soggiorno UE/AELS (art. 6 cpv. 3 allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e gli Stati membri dell'UE/AELS, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681] secondo cui per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione del documento in forza del quale è entrato nel loro territorio e della dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o dell’attestato di lavoro). In concreto, si tratta di un accertamento di decadenza e non di un rilascio di un permesso di soggiorno. La succitata disposizione inerente al rilascio non deroga espressamente alla LStrI circa la decadenza. Non riferendosi alla stessa materia qui in esame, non può dunque essere ritenuta determinante (cfr. art. 2 cpv. 2 LStrI). 6. Da verificare è, quindi, se il convenuto, in base agli atti a disposizione, ha giustamente concluso alla decadenza del permesso di domicilio a seguito di un
8 / 13 soggiorno prevalente all’estero superiore a sei mesi e di soggiorni solo sporadici in Svizzera – sempre che ve ne siano stati – risp. di un’indimostrata presenza fisica minima in Svizzera. 6.1. Il ricorrente è cittadino italiano e può quindi, di principio, appellarsi all’ALC nonché al Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia (RS 0.142.114.541), alla relativa Dichiarazione d’applicazione (RS 0.142.114.541.3), quale lavoratore in Svizzera all’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548), o ad altri pertinenti trattati internazionali quali l’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_389/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 1.1 e 4.1). Per la decadenza del permesso di domicilio UE/AELS si applicano (sussidiariamente) le disposizioni della LStrI e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) (cfr. art. 2 LStrI e art. 1 cpv. 1 OASA; sentenze del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2, 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 2.2). 6.2. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene, tra l'altro, al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza notificare la partenza e senza domandare il mantenimento del permesso per i quattro anni successivi (cfr. art. 61 cpv. 2 LStrI; art. 79 OASA). Dalla prassi concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Se questi criteri formali sono soddisfatti, il permesso decade per legge, ovvero automaticamente; le ragioni o i motivi dell’assenza all’estero non sono rilevanti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritiene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. art. 79 cpv. 1 OASA). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese. L’ALC ha su questo punto un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStrI (prima frase). In effetti, gli artt. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere
9 / 13 un permesso di soggiorno è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (cfr. DTF 149 I 66 consid. 4.7, 145 II 322 consid. 2.2 seg.; sentenze del Tribunale federale 2C_148/2025 del 12 giugno 2025 consid. 3.1 seg., 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_410/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 4.1, 4.4.1 e rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.1). Il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia, la relativa Dichiarazione d’applicazione nonché l’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera non contengono norme specifiche sulla decadenza di permessi di soggiorno, per cui non sono determinanti. Ulteriori norme internazionali applicabili in materia non sono ravvisabili né sono state invocate (riguardo all’art. 8 CEDU v. sotto consid. 6.7). 6.3. Se il soggiorno all’estero è stato interrotto, occorre verificare se la persona continui ad avere il proprio centro degli interessi in Svizzera o se il soggiorno in Svizzera fosse finalizzato esclusivamente a interrompere il decorso del termine ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 LStr (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1 con riferimenti). È tuttavia anche in questo caso determinante stabilire se i soggiorni in Svizzera debbano essere considerati meramente temporanei o tali da interrompere il termine. Il centro della propria vita costituisce un elemento di riferimento a tal fine. Se un soggiorno in Svizzera debba essere qualificato come meramente temporaneo, dipende in modo determinante dallo scopo che la persona in questione intende perseguire. In caso di controversia, lo scopo perseguito può essere dedotto tipicamente solo sulla base di elementi esterni (indizi). Occorre basarsi, in primo luogo, sulla durata dell'assenza dal territorio nazionale e sul centro degli interessi. Il fatto che una persona ritorni in Svizzera solo per un breve periodo di pochi giorni o poche settimane e trascorra la maggior parte del tempo all’estero indica che si tratta di un soggiorno meramente temporaneo. Tuttavia, anche un soggiorno di due mesi può avere carattere meramente temporaneo a seconda dello scopo. A favore di un soggiorno meramente temporaneo depone il fatto che lo straniero ritorni in Svizzera solo per uno scopo concreto, ad es. per adempiere a degli impegni, e non per il soggiorno (permanente) nel Paese in quanto tale. Per contro, il ritorno regolare per uno scopo generale e duraturo, ad es. per l’esercizio di un’attività lucrativa o per l’esercizio della cura parentale, depone a favore di un soggiorno che interrompe il termine (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_92/2025 del 3 ottobre 2025 consid. 6.2 seg.). 6.4. In generale, quali indizi di una presenza in Svizzera entrano ad esempio in considerazione: contratto di locazione, conferme di terzi o eventuali contratti con
10 / 13 terzi che accertano la presenza in Svizzera, visite mediche, contatti con le autorità (uffici di esecuzione e uffici di tassazione), visite regolari da parte di parenti in Svizzera, multe di circolazione, fatture telefoniche, ricevute di pagamento ecc. (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5 con riferimento). 6.5. Il ricorrente sostiene di voler passare la pensione in C._____. Nondimeno rimarrebbe organo delle sue società, pur non svolgendo più attività sul terreno (a questo ci penserebbe il figlio). Sarebbe organo di due aziende con sede risp. a B._____ e a Lugano. Egli non possiederebbe beni (immobiliari o quant’altro) in altri cantoni o all’estero. Tutti i patrimoni si troverebbero in Svizzera, per i quali pagherebbe le tasse. Egli avrebbe presentato l’attestato A.I.R.E., certificando così in modo aggiornato di non avere residenza in Italia. A questo punto, spetterebbe all’autorità sovvertire questo indizio e rendere credibile dove egli risieda. Non vi sarebbe una base legale per accertare che un permesso di domicilio incondizionato e illimitato sia decaduto perché non sarebbero stati presentati documenti privati confidenziali. La revoca del permesso sarebbe sproporzionata e arbitraria e avvenuta unicamente a titolo sanzionatorio per non avere ricevuto i documenti richiesti; il tutto a seguito di una ingiuriosa denuncia anonima, di cui l’UMDC avrebbe peraltro (illecitamente) distrutto la busta. 6.6. Come già rilevato dal convenuto, agli atti non figurano mezzi di prova di un soggiorno effettivo in Svizzera. Non vi sono informazioni o prove sulla presenza effettiva in Svizzera dei suoi stretti familiari (della moglie, benché di recente apparentemente separatasi dal ricorrente, e del figlio). Non vi è nemmeno il contratto di locazione del nuovo appartamento a B._____ in cui il ricorrente si sarebbe trasferito a partire da giugno 2023. Inoltre, il ricorrente è unico membro con firma individuale di due società svizzere, ossia della E._____, con sede a B._____, e della D._____ SA, con sede a Lugano (cfr. doc. B.1, B.4, C.I/1). Al riguardo si rileva che nel 2020 egli affermava ancora di dover girare per l’Europa per il suo impiego presso la D._____ SA (assistenza dei clienti negli impianti di stampaggio lamiere, nello smontaggio e rimontaggio, assistenza post-vendita [cfr. doc. C.I/5]), mentre nel presente ricorso del 26 novembre 2025 ha dichiarato di non svolgere più attività sul terreno, poiché a queste ci penserebbe il figlio (cfr. ricorso, pag. 3). Ne discende che il suo impiego presso queste società in passato poteva forse giustificare delle assenze da B._____ o dalla Svizzera dovute al lavoro, ma ora non comprova una sua presenza effettiva a B._____ o altrove in Svizzera solo perché egli non si reca più all’estero per lavoro. Come già rilevato dal convenuto, dagli atti risulta inoltre che il ricorrente, apparentemente, detiene delle partecipazioni a delle
11 / 13 ditte italiane (cfr. doc. C.II/2.N,P; C.II/9), ciò che deve piuttosto essere considerato quale indizio contrario a una presenza effettiva in Svizzera. Per il resto, l’età avanzata (contestualmente all’addotto desiderio di trascorrere la pensione in un luogo tranquillo come B._____) e l’asserita assenza di patrimoni in altri cantoni o all’estero non sono sufficienti per comprovare un soggiorno (minimo) in Svizzera. Al riguardo si noti, per inciso, che nel 2020 il ricorrente aveva dichiarato di non avere affatto della sostanza (cfr. doc. C.1/5), mentre stando alle sue dichiarazioni nel ricorso, il suo patrimonio si troverebbe esclusivamente in Svizzera, dove verrebbe tassato (cfr. ricorso, pag. 3). Non sono però state trasmesse tassazioni risp. le stesse non sono rinvenibili agli atti. Infine, la sola attestazione d’iscrizione all’A.I.R.E. (cfr. doc. C.I/5) va valutata in maniera neutra (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5.1.5 con riferimenti). Non vi sono dunque prove sufficienti di una presenza effettiva (minima) in Svizzera del ricorrente; in special modo a partire dal suo trasferimento a B._____ il 1° novembre 2022. Come visto sopra, il ricorrente non ha ottemperato al suo obbligo di collaborazione a tal fine. Il convenuto poteva dunque rettamente concludere che non è dimostrata una presenza fisica minima in Svizzera necessaria per il mantenimento del permesso di domicilio. 6.7. Riguardo alle ulteriori censure del ricorrente si noti, anzitutto, che una denuncia anonima può dare avvio a una verifica (v. ad es. sentenza del Tribunale federale 6B_31/2022 del 9 marzo 2023 consid. 1.4.2 con rinvii). Il fatto che, nel caso di specie, la busta della stessa non sia più reperibile (cfr. doc. C.I/9) è irrilevante ai fini di questa procedura inerente all’accertamento della decadenza del permesso di domicilio. Infine, per costante prassi, quando le condizioni legali per la decadenza del permesso di domicilio giusta l'art. 61 cpv. 2 LStrI sono soddisfatte, questa conseguenza interviene per legge (DTF 149 I 66 consid. 4.7 con riferimenti) e le autorità non hanno nessun potere di apprezzamento residuo. In particolare, una persona straniera il cui permesso originario è decaduto e che non ha il nucleo della famiglia in Svizzera non può, in linea di principio, invocare né la tutela della vita privata né quella della vita familiare per dedurre dall’art. 8 della CEDU il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. Come visto sopra, non vi è prova che la famiglia del ricorrente risieda in Svizzera. Non vi è dunque spazio per procedere a un esame della proporzionalità in relazione al mantenimento del permesso di domicilio (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 5). 6.8. In conclusione, il convenuto ha giustamente accertato la decadenza del permesso di domicilio del ricorrente.
12 / 13 7. Il ricorrente contesta, da ultimo, le tasse accollategli dall’UMDC. 7.1. A suo dire, il relativo decreto sulle tariffe non prevederebbe tasse di accertamento o revoca e non verrebbe menzionata alcuna tassa di Stato. Anche la relativa ordinanza federale sugli emolumenti non prevederebbe una tassa per decisioni di revoca, bensì solo una tassa per il rilascio e il rinnovo del termine di controllo. Analogamente all’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC (secondo cui la carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali), sarebbe ipotizzabile al massimo una tassa pari a quella di una revoca per una carta d’identità per un cittadino grigionese. La tassa di Stato di CHF 350.00 sarebbe dunque arbitraria e andrebbe annullata. 7.2. Nella decisione impugnata il convenuto ha già compiutamente illustrato su quali basi legali si fonda la tassa in discussione (cfr. decisione impugnata, pag. 3 seg.). Si conferma che le tasse per la decisione dell’UMDC pari a complessivamente CHF 472.00 (doc. C.I/41) sono state correttamente riscosse in base agli artt. 8 e 9 dell’Ordinanza sugli emolumenti della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [OEmol-LStrI; RS 142.209], artt. 72 e 75 LGA, art. 3 segg. dell’Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA; CSC 370.120). Il ricorrente invoca, a torto, l’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC inerente ai costi per il rilascio e il rinnovo di carte di soggiorno, trattandosi qui di un accertamento della decadenza di un permesso di soggiorno. 7.3. La relativa censura va quindi respinta. 8. Per i suesposti motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 9. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato e spese di cancelleria sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Visto che nel caso parallelo (VR1 25 80) si sono valutate questioni giuridiche praticamente uguali, la tassa di Stato è fissata a un importo relativamente contenuto di CHF 1'000.00. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
Il Tribunale d'appello pronuncia:
13 / 13 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 380.00 totale CHF 1’380.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [vie di diritto] 4. [Comunicazioni]
Erwägungen (27 Absätze)
E. 2 È controverso se il permesso di domicilio UE/AELS del ricorrente sia decaduto con effetto al 12 ottobre 2023 in mancanza di una presenza fisica minima in Svizzera.
E. 4 / 13
3.1.
Sotto il profilo formale, il ricorrente contesta la competenza del funzionario
incaricato per la decisione da parte dell’UMDC, asserendo che la stessa dovrebbe
essere del capo ufficio, dacché si deciderebbe sul destino di una persona. Non
essendovi una base legale e non essendo stata pubblicata una direttiva interna, la
decisione sarebbe nulla.
3.2.1. Le decisioni errate sono di norma solo impugnabili. Esse risultano nulle solo
se il vizio che le caratterizza è particolarmente grave, se risulta evidente o almeno
facilmente riconoscibile e se l'accettazione della nullità non compromette
seriamente la certezza del diritto. I vizi di contenuto di una decisione comportano la
nullità solo in casi eccezionali. Come motivi di nullità si possono prendere in
considerazione l'incompetenza funzionale e materiale dell'autorità decisionale,
nonché gravi vizi procedurali (cfr. DTF 150 II 244 consid. 4.2.1 con riferimenti). La
nullità di una decisione deve essere presa in considerazione in qualsiasi momento
e d'ufficio da tutte le autorità che applicano la legge (DTF 148 IV 445 consid. 1.4.2
con riferimenti).
3.2.2. Negli uffici (quali l’UMDC), i capi ufficio possono stabilire ulteriori diritti di firma
per determinati settori specifici (art. 13 dell’Ordinanza sull’organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione [OOGA; CSC 170.310]). La delega del diritto di
firma deve avvenire sotto forma di una descrizione generale (art. 14 cpv. 1 OOGA).
3.3.
In concreto, al momento dell’emanazione della contestata decisione
dell’UMDC del 22 luglio 2024, in detto Ufficio era in vigore la Direttiva n. 105 del 1°
dicembre 2021, in applicazione della quale, il funzionario incaricato che ha firmato
detta decisione era autorizzato alla firma di decisioni (cfr. Direttiva n. 105 del 1°
dicembre 2021 [doc. C.III/3], cifra 88). La nota nella nuova Direttiva del 1° ottobre
2024, stando alla quale sarebbe stata sostituita la Direttiva del 1° gennaio 2023, è
evidentemente errata, non essendo riscontrabile tale direttiva negli archivi
dell’UMDC. Ad ogni modo, si può ragionevolmente ritenere che un’eventuale
direttiva del 2023 contenesse un’autorizzazione alla firma di decisioni per il rispettivo
funzionario incaricato, visto che ciò è il caso per le direttive del 2021 e del 2024 (cfr.
doc. C.III/1, 2, 3). A differenza di quanto sostiene il ricorrente, la relativa direttiva
regola il diritto di firma per settori specifici (tipo le decisioni) sotto forma di una
descrizione generale. Si noti, per inciso, che la Legge sul principio di trasparenza
(Legge sulla trasparenza [CSC 171.000]), citata al riguardo dal ricorrente, non
impone una pubblicazione della summenzionata direttiva. Spettava semmai al
ricorrente richiedere la presa in visione dei documenti relativi alla delega di firma
(cfr. art. 14 cpv. 2 OOGA).
E. 5 Il ricorrente reclama, inoltre, un accertamento mancante e incompleto dei fatti da parte dell’UMDC (risp. del dipartimento convenuto).
E. 5.1 A mente del ricorrente, non sarebbe stata fatta alcuna richiesta di parere al Comune di B._____ circa la sua regolare presenza. Non sarebbe stato svolto nessun accertamento istruttorio, salvo chiedergli la produzione di una trafila di documenti personali e confidenziali in urto con la privacy. Si sarebbe invece dovuto chiedere il parere del Comune o dei vicini di casa. Il ricorrente eccepisce la richiesta di allegare documenti delicati senza nesso con il permesso di domicilio e in violazione del principio di proporzionalità. Intravede, inoltre, un abuso del principio di territorialità, laddove gli verrebbero richiesti documenti concernenti il periodo di soggiorno in Ticino.
E. 5.2 In linea di principio, spetta alle autorità accertare i fatti rilevanti (cfr. art. 11 cpv. 1 LGA). La massima inquisitoria è tuttavia relativizzata dall'obbligo di collaborazione delle persone interessate (cfr. art. 11 cpv. 2 LGA). Nello specifico, giusta l’art. 90 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) – applicabile anche ai casi di permessi di soggiorno UE/AELS (cfr. art. 2 LStrI; tra le tante ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.4) – lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura in materia di diritto degli stranieri devono, in particolare, fornire indicazioni corrette ed
E. 5.3 Si deve concordare con le istanze precedenti che, senza la collaborazione del ricorrente, le sue circostanze personali, familiari ed effettive all’estero o nel paese d’origine non possono essere rilevate, o non con un onere ragionevole. In concreto, il ricorrente non ha presentato la maggior parte dei documenti richiesti, quali gli estratti dei conti bancari, postali o delle carte di credito o i tabulati telefonici, poiché ciò avrebbe compromesso eccessivamente la sua sfera privata. La richiesta di questi documenti corrisponde, tuttavia, all’usuale e ammissibile prassi in materia. Secondo giurisprudenza, se l’interessato si rifiuta di produrre i documenti richiesti, quali quelli in questione, le conseguenze di tale omissione sono a suo carico (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 5.2). Può dunque essere escluso che la richiesta di questi documenti, come asserito dal ricorrente, sia sproporzionata e in contrasto con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100) o l’art. 5 cpv. 2 Cost. Bisogna convenire con quanto già considerato dal convenuto, ovvero che la richiesta dei documenti e delle informazioni in questione appare idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto. Infatti, le tracce elettroniche di acquisti e telefonate permettono di valutare l’esistenza o meno di una presenza fisica minima. Questo modo di procedere è, inoltre, meno invasivo di interrogatori e richieste di informazioni a terzi da parte
E. 5.4 In assenza di una debita collaborazione da parte del ricorrente per fatti che egli meglio conosce delle autorità e che da queste non possono essere accertati con un onere ragionevole, non può essere constatato un accertamento mancante o incompleto dei fatti da parte delle autorità precedenti. La censura va pertanto respinta.
E. 5.5 Inesatta, inoltre, è l’eccezione del ricorrente secondo cui sarebbe il Comune di B._____ a dover svolgere gli accertamenti del suo caso. Come affermato nella decisione impugnata, il fatto che secondo l’art. 5 della Legge d'applicazione della le-gislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA; CSC 618.100) i comuni esercitino un controllo sugli stranieri, non limita la responsabilità generale dell’UMDC e quindi il suo obbligo di indagine in materia di diritto degli stranieri (cfr. art. 1 dell’Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo [OLAdLSA; CSC 618.110]). Oltre a ciò, come già ritenuto dal convenuto, l’obiezione di una violazione del principio di territorialità non può essere ascoltata, dacché per la verifica del soggiorno in Svizzera l’autorità può evidentemente prendere in considerazione fatti verificatisi in (eventuali) precedenti Cantoni. Ciò è comunque irrilevante nella fattispecie, siccome, anche escludendo il precedente periodo nel Canton Ticino del ricorrente, il risultato di cui sotto non cambierebbe. Inconferente è, poi, l’appello alla disposizione prescrivente i documenti esigibili da un lavoratore dipendente per il rilascio di un permesso di soggiorno UE/AELS (art. 6 cpv. 3 allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e gli Stati membri dell'UE/AELS, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681] secondo cui per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione del documento in forza del quale è entrato nel loro territorio e della dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o dell’attestato di lavoro). In concreto, si tratta di un accertamento di decadenza e non di un rilascio di un permesso di soggiorno. La succitata disposizione inerente al rilascio non deroga espressamente alla LStrI circa la decadenza. Non riferendosi alla stessa materia qui in esame, non può dunque essere ritenuta determinante (cfr. art. 2 cpv. 2 LStrI). 6. Da verificare è, quindi, se il convenuto, in base agli atti a disposizione, ha giustamente concluso alla decadenza del permesso di domicilio a seguito di un
E. 6 / 13 esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno, fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine e procurarsi documenti di legittimazione o collaborare a tal fine con le autorità. L’obbligo di collaborazione trova applicazione, in particolare, nel caso di fatti che una parte conosce meglio delle autorità e che, senza la sua collaborazione, non possono essere accertati affatto o non possono esserlo con un dispendio ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_718/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 3.2.2 con rinvii). Se, nonostante la debita partecipazione della parte, un fatto non può essere accertato con un onere ragionevole, si applica la regola generale sull'onere probatorio (art. 8 CC per analogia), secondo cui per fatti generanti un diritto l’onere probatorio è a carico del ricorrente, mentre per fatti estinguenti un diritto detto onere è a carico dell’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_586/2018 del 28 maggio 2019 consid. 2.9.1 con rinvii). In assenza di collaborazione da parte dell'interessato (in relazione a fatti che conosce meglio delle autorità) e di elementi probatori nell’incarto, l'autorità che chiude l'istruttoria ritenendo che un fatto non possa essere considerato accertato non cade nell'arbitrarietà né viola l'art. 8 CC (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.2 con riferimenti).
E. 6.1 Il ricorrente è cittadino italiano e può quindi, di principio, appellarsi all’ALC nonché al Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia (RS 0.142.114.541), alla relativa Dichiarazione d’applicazione (RS 0.142.114.541.3), quale lavoratore in Svizzera all’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548), o ad altri pertinenti trattati internazionali quali l’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_389/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 1.1 e 4.1). Per la decadenza del permesso di domicilio UE/AELS si applicano (sussidiariamente) le disposizioni della LStrI e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) (cfr. art. 2 LStrI e art. 1 cpv. 1 OASA; sentenze del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2, 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 2.2).
E. 6.2 Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene, tra l'altro, al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza notificare la partenza e senza domandare il mantenimento del permesso per i quattro anni successivi (cfr. art. 61 cpv. 2 LStrI; art. 79 OASA). Dalla prassi concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Se questi criteri formali sono soddisfatti, il permesso decade per legge, ovvero automaticamente; le ragioni o i motivi dell’assenza all’estero non sono rilevanti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritiene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. art. 79 cpv. 1 OASA). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese. L’ALC ha su questo punto un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStrI (prima frase). In effetti, gli artt. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere
E. 6.3 Se il soggiorno all’estero è stato interrotto, occorre verificare se la persona continui ad avere il proprio centro degli interessi in Svizzera o se il soggiorno in Svizzera fosse finalizzato esclusivamente a interrompere il decorso del termine ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 LStr (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1 con riferimenti). È tuttavia anche in questo caso determinante stabilire se i soggiorni in Svizzera debbano essere considerati meramente temporanei o tali da interrompere il termine. Il centro della propria vita costituisce un elemento di riferimento a tal fine. Se un soggiorno in Svizzera debba essere qualificato come meramente temporaneo, dipende in modo determinante dallo scopo che la persona in questione intende perseguire. In caso di controversia, lo scopo perseguito può essere dedotto tipicamente solo sulla base di elementi esterni (indizi). Occorre basarsi, in primo luogo, sulla durata dell'assenza dal territorio nazionale e sul centro degli interessi. Il fatto che una persona ritorni in Svizzera solo per un breve periodo di pochi giorni o poche settimane e trascorra la maggior parte del tempo all’estero indica che si tratta di un soggiorno meramente temporaneo. Tuttavia, anche un soggiorno di due mesi può avere carattere meramente temporaneo a seconda dello scopo. A favore di un soggiorno meramente temporaneo depone il fatto che lo straniero ritorni in Svizzera solo per uno scopo concreto, ad es. per adempiere a degli impegni, e non per il soggiorno (permanente) nel Paese in quanto tale. Per contro, il ritorno regolare per uno scopo generale e duraturo, ad es. per l’esercizio di un’attività lucrativa o per l’esercizio della cura parentale, depone a favore di un soggiorno che interrompe il termine (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_92/2025 del 3 ottobre 2025 consid. 6.2 seg.).
E. 6.4 In generale, quali indizi di una presenza in Svizzera entrano ad esempio in considerazione: contratto di locazione, conferme di terzi o eventuali contratti con
E. 6.5 Il ricorrente sostiene di voler passare la pensione in C._____. Nondimeno rimarrebbe organo delle sue società, pur non svolgendo più attività sul terreno (a questo ci penserebbe il figlio). Sarebbe organo di due aziende con sede risp. a B._____ e a Lugano. Egli non possiederebbe beni (immobiliari o quant’altro) in altri cantoni o all’estero. Tutti i patrimoni si troverebbero in Svizzera, per i quali pagherebbe le tasse. Egli avrebbe presentato l’attestato A.I.R.E., certificando così in modo aggiornato di non avere residenza in Italia. A questo punto, spetterebbe all’autorità sovvertire questo indizio e rendere credibile dove egli risieda. Non vi sarebbe una base legale per accertare che un permesso di domicilio incondizionato e illimitato sia decaduto perché non sarebbero stati presentati documenti privati confidenziali. La revoca del permesso sarebbe sproporzionata e arbitraria e avvenuta unicamente a titolo sanzionatorio per non avere ricevuto i documenti richiesti; il tutto a seguito di una ingiuriosa denuncia anonima, di cui l’UMDC avrebbe peraltro (illecitamente) distrutto la busta.
E. 6.6 Come già rilevato dal convenuto, agli atti non figurano mezzi di prova di un soggiorno effettivo in Svizzera. Non vi sono informazioni o prove sulla presenza effettiva in Svizzera dei suoi stretti familiari (della moglie, benché di recente apparentemente separatasi dal ricorrente, e del figlio). Non vi è nemmeno il contratto di locazione del nuovo appartamento a B._____ in cui il ricorrente si sarebbe trasferito a partire da giugno 2023. Inoltre, il ricorrente è unico membro con firma individuale di due società svizzere, ossia della E._____, con sede a B._____, e della D._____ SA, con sede a Lugano (cfr. doc. B.1, B.4, C.I/1). Al riguardo si rileva che nel 2020 egli affermava ancora di dover girare per l’Europa per il suo impiego presso la D._____ SA (assistenza dei clienti negli impianti di stampaggio lamiere, nello smontaggio e rimontaggio, assistenza post-vendita [cfr. doc. C.I/5]), mentre nel presente ricorso del 26 novembre 2025 ha dichiarato di non svolgere più attività sul terreno, poiché a queste ci penserebbe il figlio (cfr. ricorso, pag. 3). Ne discende che il suo impiego presso queste società in passato poteva forse giustificare delle assenze da B._____ o dalla Svizzera dovute al lavoro, ma ora non comprova una sua presenza effettiva a B._____ o altrove in Svizzera solo perché egli non si reca più all’estero per lavoro. Come già rilevato dal convenuto, dagli atti risulta inoltre che il ricorrente, apparentemente, detiene delle partecipazioni a delle
E. 6.7 Riguardo alle ulteriori censure del ricorrente si noti, anzitutto, che una denuncia anonima può dare avvio a una verifica (v. ad es. sentenza del Tribunale federale 6B_31/2022 del 9 marzo 2023 consid. 1.4.2 con rinvii). Il fatto che, nel caso di specie, la busta della stessa non sia più reperibile (cfr. doc. C.I/9) è irrilevante ai fini di questa procedura inerente all’accertamento della decadenza del permesso di domicilio. Infine, per costante prassi, quando le condizioni legali per la decadenza del permesso di domicilio giusta l'art. 61 cpv. 2 LStrI sono soddisfatte, questa conseguenza interviene per legge (DTF 149 I 66 consid. 4.7 con riferimenti) e le autorità non hanno nessun potere di apprezzamento residuo. In particolare, una persona straniera il cui permesso originario è decaduto e che non ha il nucleo della famiglia in Svizzera non può, in linea di principio, invocare né la tutela della vita privata né quella della vita familiare per dedurre dall’art. 8 della CEDU il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. Come visto sopra, non vi è prova che la famiglia del ricorrente risieda in Svizzera. Non vi è dunque spazio per procedere a un esame della proporzionalità in relazione al mantenimento del permesso di domicilio (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 5).
E. 6.8 In conclusione, il convenuto ha giustamente accertato la decadenza del permesso di domicilio del ricorrente.
E. 7 / 13 dell’autorità. Per di più, il ricorrente poteva presentare i relativi giustificativi, oscurando eventuali passaggi riservati e lasciando solo le indicazioni sul luogo e il momento delle azioni compiute. Egli era, oltretutto, libero di inoltrare eventuali conferme di vicini di casa o altre persone relative all’asserita presenza a B._____.
E. 7.1 A suo dire, il relativo decreto sulle tariffe non prevederebbe tasse di accertamento o revoca e non verrebbe menzionata alcuna tassa di Stato. Anche la relativa ordinanza federale sugli emolumenti non prevederebbe una tassa per decisioni di revoca, bensì solo una tassa per il rilascio e il rinnovo del termine di controllo. Analogamente all’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC (secondo cui la carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali), sarebbe ipotizzabile al massimo una tassa pari a quella di una revoca per una carta d’identità per un cittadino grigionese. La tassa di Stato di CHF 350.00 sarebbe dunque arbitraria e andrebbe annullata.
E. 7.2 Nella decisione impugnata il convenuto ha già compiutamente illustrato su quali basi legali si fonda la tassa in discussione (cfr. decisione impugnata, pag. 3 seg.). Si conferma che le tasse per la decisione dell’UMDC pari a complessivamente CHF 472.00 (doc. C.I/41) sono state correttamente riscosse in base agli artt. 8 e 9 dell’Ordinanza sugli emolumenti della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [OEmol-LStrI; RS 142.209], artt. 72 e 75 LGA, art. 3 segg. dell’Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA; CSC 370.120). Il ricorrente invoca, a torto, l’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC inerente ai costi per il rilascio e il rinnovo di carte di soggiorno, trattandosi qui di un accertamento della decadenza di un permesso di soggiorno.
E. 7.3 La relativa censura va quindi respinta. 8. Per i suesposti motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 9. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato e spese di cancelleria sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Visto che nel caso parallelo (VR1 25 80) si sono valutate questioni giuridiche praticamente uguali, la tassa di Stato è fissata a un importo relativamente contenuto di CHF 1'000.00. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
Il Tribunale d'appello pronuncia:
E. 8 / 13 soggiorno prevalente all’estero superiore a sei mesi e di soggiorni solo sporadici in Svizzera – sempre che ve ne siano stati – risp. di un’indimostrata presenza fisica minima in Svizzera.
E. 9 / 13 un permesso di soggiorno è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (cfr. DTF 149 I 66 consid. 4.7, 145 II 322 consid. 2.2 seg.; sentenze del Tribunale federale 2C_148/2025 del 12 giugno 2025 consid. 3.1 seg., 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_410/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 4.1, 4.4.1 e rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.1). Il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia, la relativa Dichiarazione d’applicazione nonché l’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera non contengono norme specifiche sulla decadenza di permessi di soggiorno, per cui non sono determinanti. Ulteriori norme internazionali applicabili in materia non sono ravvisabili né sono state invocate (riguardo all’art. 8 CEDU v. sotto consid. 6.7).
E. 10 / 13 terzi che accertano la presenza in Svizzera, visite mediche, contatti con le autorità (uffici di esecuzione e uffici di tassazione), visite regolari da parte di parenti in Svizzera, multe di circolazione, fatture telefoniche, ricevute di pagamento ecc. (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5 con riferimento).
E. 11 / 13 ditte italiane (cfr. doc. C.II/2.N,P; C.II/9), ciò che deve piuttosto essere considerato quale indizio contrario a una presenza effettiva in Svizzera. Per il resto, l’età avanzata (contestualmente all’addotto desiderio di trascorrere la pensione in un luogo tranquillo come B._____) e l’asserita assenza di patrimoni in altri cantoni o all’estero non sono sufficienti per comprovare un soggiorno (minimo) in Svizzera. Al riguardo si noti, per inciso, che nel 2020 il ricorrente aveva dichiarato di non avere affatto della sostanza (cfr. doc. C.1/5), mentre stando alle sue dichiarazioni nel ricorso, il suo patrimonio si troverebbe esclusivamente in Svizzera, dove verrebbe tassato (cfr. ricorso, pag. 3). Non sono però state trasmesse tassazioni risp. le stesse non sono rinvenibili agli atti. Infine, la sola attestazione d’iscrizione all’A.I.R.E. (cfr. doc. C.I/5) va valutata in maniera neutra (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5.1.5 con riferimenti). Non vi sono dunque prove sufficienti di una presenza effettiva (minima) in Svizzera del ricorrente; in special modo a partire dal suo trasferimento a B._____ il 1° novembre 2022. Come visto sopra, il ricorrente non ha ottemperato al suo obbligo di collaborazione a tal fine. Il convenuto poteva dunque rettamente concludere che non è dimostrata una presenza fisica minima in Svizzera necessaria per il mantenimento del permesso di domicilio.
E. 12 / 13 7. Il ricorrente contesta, da ultimo, le tasse accollategli dall’UMDC.
E. 13 / 13 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 380.00 totale CHF 1’380.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [vie di diritto] 4. [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 5 maggio 2026 comunicata il 11 maggio 2026 Contro questa sentenza è stato interposto ricorso. La causa è pendente dinanzi al Tribunale federale (2C_350/2026) N. d'incarto VR1 25 78 Istanza Prima sCamera di diritto costituzionale e amministrativo Composizione Righetti, presidente Audétat e Pedretti, giudici Paganini, attuario Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avvocato Marco Garbani contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni Hofgraben 5, 7000 Coira convenuto Oggetto permesso di domicilio
2 / 13 Ritenuto in fatto: A. A._____, cittadino italiano nato nel 1949, è entrato in Svizzera il 1° dicembre 2015, dove gli è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS per esercitare un’attività lucrativa. Dal 1° dicembre 2020 egli dispone di un permesso di domicilio UE/AELS quale persona esercitante un’attività lucrativa con termine di controllo il 30 novembre 2025. Il 1° novembre 2022 si è trasferito dal Canton Ticino al Cantone dei Grigioni, a B._____. B. A seguito di una denuncia anonima, pervenuta l’11 aprile 2024, in cui, in sintesi, si asseriva che A._____, sua moglie e suo figlio non avrebbero il centro dei loro interessi di vita in Svizzera, il giorno stesso l’Ufficio della migrazione e del diritto civile del Canton Grigioni (UMDC) ha segnalato a A._____ l’avvio di una verifica del soggiorno, chiedendogli di inoltrare delle prove al riguardo, quali l’iscrizione all’Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), gli estratti dei conti bancari, postali e della carta di credito nonché dei tabulati del cellulare degli ultimi due anni. Lo invitava, inoltre, a inoltrare prove di eventuali aziende in Italia di cui egli fosse proprietario. Lo ha, infine, reso attento all’obbligo di collaborare, pena l’emanazione di una decisione di accertamento della decadenza del permesso di domicilio. C. Successivamente alla presa in visione degli atti e a un prolungamento per l’inoltro della documentazione richiesta fino al 31 maggio 2024, con scritto del 29 maggio 2024, A._____ ha inoltrato unicamente l’attestazione dell’iscrizione all’A.I.R.E., criticando, in special modo, che la richiesta di così tanti documenti con informazioni delicate e in violazione del senso del permesso di domicilio e della legge federale sulla protezione dei dati sarebbe avvenuta solo sulla base di una lettera anonima e che spetterebbe all’autorità dimostrare la sua assenza e non a lui dimostrare la sua presenza. D. Con lettera del 3 giugno 2024, l’UMDC ha nuovamente concesso a A._____ un termine fino al 14 giugno 2024 per inoltrare una presa di posizione e la documentazione richiesta. Nella presa di posizione del 14 giugno 2024, A._____ criticava l’assenza di istruttoria e il tentativo di sovvertire l’onere probatorio e pretendeva che, in assenza di indizi di un soggiorno all’estero per più di sei mesi, la verifica venisse chiusa. Egli non ha inviato alcun documento. E. Con decisione del 22 luglio 2024, l’UMDC ha accertato che il permesso di domicilio di A._____ è decaduto per legge con effetto al 12 ottobre 2023 – ossia sei mesi prima dell’avvio della procedura di verifica l’11 aprile 2024 –, motivando, in sintesi, che questi non avrebbe fornito la prova della sua presenza effettiva e del centro dei propri interessi di vita in Svizzera.
3 / 13 F. Con decisione del 31 ottobre 2025, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (in seguito: DGSS) ha respinto il ricorso amministrativo interposto il 22 agosto 2024 contro la succitata decisione. G. Con ricorso impostato il 26 novembre 2025, A._____ (in seguito: ricorrente) è insorto al Tribunale d’appello del Cantone dei grigioni (in seguito: Tribunale d’appello) contro tale decisione, chiedendone l’annullamento. In via procedurale, egli ha postulato il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. H. Nella presa di posizione del 3 dicembre 2025, il DGSS (in seguito: convenuto) ha concluso al rigetto del ricorso e acconsentito alla concessione dell’effetto sospensivo al medesimo. I. Con disposizione ordinatoria del 4 dicembre 2025, il Presidente della Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo ha accordato l’effetto sospensivo al ricorso. L. Nella replica del 16 dicembre 2025 e duplica dell’8 gennaio 2026, le parti si sono confermate nei loro precedenti petiti. Considerando in diritto: 1.1. Il Tribunale d’appello è competente per il giudizio sul presente ricorso contro la decisione dipartimentale del 31 ottobre 2025 (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c LGA [CSC 370.100]). Gli ulteriori requisiti processuali sulla forma (art. 38 cpv. 1 e 2 LGA), la tempestività (52 cpv. 1 LGA) e la legittimazione (art. 50 LGA) non danno adito a osservazioni, per cui il ricorso è ricevibile. 1.2. Nel ricorso, a più riprese viene richiesta l’assunzione “di ogni altro mezzo di prova che possa rendersi necessario”. Al proposito, si osserva che, di regola, non è sufficiente indicare in modo del tutto generico l’acquisizione di nuovi mezzi di prova. Su tali richieste di carattere generale non è necessario chinarsi oltre. Fatta astrazione da ciò, in apprezzamento anticipato delle prove, questo Tribunale non ritiene necessario raccogliere ulteriori mezzi di prova, in quanto, come si vedrà di seguito, non muterebbero in ogni caso l’esito del procedimento (cfr. ad es. DTF 136 I 229 consid. 5.3). 2. È controverso se il permesso di domicilio UE/AELS del ricorrente sia decaduto con effetto al 12 ottobre 2023 in mancanza di una presenza fisica minima in Svizzera.
4 / 13 3.1. Sotto il profilo formale, il ricorrente contesta la competenza del funzionario incaricato per la decisione da parte dell’UMDC, asserendo che la stessa dovrebbe essere del capo ufficio, dacché si deciderebbe sul destino di una persona. Non essendovi una base legale e non essendo stata pubblicata una direttiva interna, la decisione sarebbe nulla. 3.2.1. Le decisioni errate sono di norma solo impugnabili. Esse risultano nulle solo se il vizio che le caratterizza è particolarmente grave, se risulta evidente o almeno facilmente riconoscibile e se l'accettazione della nullità non compromette seriamente la certezza del diritto. I vizi di contenuto di una decisione comportano la nullità solo in casi eccezionali. Come motivi di nullità si possono prendere in considerazione l'incompetenza funzionale e materiale dell'autorità decisionale, nonché gravi vizi procedurali (cfr. DTF 150 II 244 consid. 4.2.1 con riferimenti). La nullità di una decisione deve essere presa in considerazione in qualsiasi momento e d'ufficio da tutte le autorità che applicano la legge (DTF 148 IV 445 consid. 1.4.2 con riferimenti). 3.2.2. Negli uffici (quali l’UMDC), i capi ufficio possono stabilire ulteriori diritti di firma per determinati settori specifici (art. 13 dell’Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OOGA; CSC 170.310]). La delega del diritto di firma deve avvenire sotto forma di una descrizione generale (art. 14 cpv. 1 OOGA). 3.3. In concreto, al momento dell’emanazione della contestata decisione dell’UMDC del 22 luglio 2024, in detto Ufficio era in vigore la Direttiva n. 105 del 1° dicembre 2021, in applicazione della quale, il funzionario incaricato che ha firmato detta decisione era autorizzato alla firma di decisioni (cfr. Direttiva n. 105 del 1° dicembre 2021 [doc. C.III/3], cifra 88). La nota nella nuova Direttiva del 1° ottobre 2024, stando alla quale sarebbe stata sostituita la Direttiva del 1° gennaio 2023, è evidentemente errata, non essendo riscontrabile tale direttiva negli archivi dell’UMDC. Ad ogni modo, si può ragionevolmente ritenere che un’eventuale direttiva del 2023 contenesse un’autorizzazione alla firma di decisioni per il rispettivo funzionario incaricato, visto che ciò è il caso per le direttive del 2021 e del 2024 (cfr. doc. C.III/1, 2, 3). A differenza di quanto sostiene il ricorrente, la relativa direttiva regola il diritto di firma per settori specifici (tipo le decisioni) sotto forma di una descrizione generale. Si noti, per inciso, che la Legge sul principio di trasparenza (Legge sulla trasparenza [CSC 171.000]), citata al riguardo dal ricorrente, non impone una pubblicazione della summenzionata direttiva. Spettava semmai al ricorrente richiedere la presa in visione dei documenti relativi alla delega di firma (cfr. art. 14 cpv. 2 OOGA).
5 / 13 3.4. Questa censura sulla nullità della decisione dell’UMDC è pertanto infondata, come già rilevato nella decisione impugnata. 4. Oltre a ciò, il ricorrente lamenta un accanimento nei suoi confronti da parte del funzionario incaricato del suo caso. Egli osserva che questi avrebbe presentato una denuncia penale contro di lui per violazione delle norme sugli stranieri a seguito di un’irregolarità nella notifica del cambiamento di indirizzo (n.d.T.: tale procedura si è conclusa con un decreto di abbandono [cfr. doc. C.I/35]) e avrebbe rifiutato un incontro chiarificatore, pur declamando di essere a disposizione. Senza coinvolgere nessuno nell’istruttoria, avrebbe poi deciso la decadenza del permesso di domicilio solo perché il ricorrente non avrebbe fornito dati personali. Tuttavia, se il ricorrente ravvisava motivi per una ricusa del funzionario a causa di imparzialità (art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6a cpv. 1 lett. f LGA), occorreva che presentasse la domanda (entro il termine prescritto di 10 giorni) già in sede di procedura amministrativa, dal momento che già prima della ricezione della decisione dell’UMDC, ma al più tardi con quest’ultima, era a conoscenza dei motivi per farlo (cfr. art. 6b cpv. 3 LGA; DTF 143 V 66 consid. 4.3), cosa che non ha fatto. Il caso del ricorrente è stato poi peraltro equamente valutato con piena cognizione dal dipartimento convenuto. 5. Il ricorrente reclama, inoltre, un accertamento mancante e incompleto dei fatti da parte dell’UMDC (risp. del dipartimento convenuto). 5.1. A mente del ricorrente, non sarebbe stata fatta alcuna richiesta di parere al Comune di B._____ circa la sua regolare presenza. Non sarebbe stato svolto nessun accertamento istruttorio, salvo chiedergli la produzione di una trafila di documenti personali e confidenziali in urto con la privacy. Si sarebbe invece dovuto chiedere il parere del Comune o dei vicini di casa. Il ricorrente eccepisce la richiesta di allegare documenti delicati senza nesso con il permesso di domicilio e in violazione del principio di proporzionalità. Intravede, inoltre, un abuso del principio di territorialità, laddove gli verrebbero richiesti documenti concernenti il periodo di soggiorno in Ticino. 5.2. In linea di principio, spetta alle autorità accertare i fatti rilevanti (cfr. art. 11 cpv. 1 LGA). La massima inquisitoria è tuttavia relativizzata dall'obbligo di collaborazione delle persone interessate (cfr. art. 11 cpv. 2 LGA). Nello specifico, giusta l’art. 90 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) – applicabile anche ai casi di permessi di soggiorno UE/AELS (cfr. art. 2 LStrI; tra le tante ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.4) – lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura in materia di diritto degli stranieri devono, in particolare, fornire indicazioni corrette ed
6 / 13 esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno, fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine e procurarsi documenti di legittimazione o collaborare a tal fine con le autorità. L’obbligo di collaborazione trova applicazione, in particolare, nel caso di fatti che una parte conosce meglio delle autorità e che, senza la sua collaborazione, non possono essere accertati affatto o non possono esserlo con un dispendio ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_718/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 3.2.2 con rinvii). Se, nonostante la debita partecipazione della parte, un fatto non può essere accertato con un onere ragionevole, si applica la regola generale sull'onere probatorio (art. 8 CC per analogia), secondo cui per fatti generanti un diritto l’onere probatorio è a carico del ricorrente, mentre per fatti estinguenti un diritto detto onere è a carico dell’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_586/2018 del 28 maggio 2019 consid. 2.9.1 con rinvii). In assenza di collaborazione da parte dell'interessato (in relazione a fatti che conosce meglio delle autorità) e di elementi probatori nell’incarto, l'autorità che chiude l'istruttoria ritenendo che un fatto non possa essere considerato accertato non cade nell'arbitrarietà né viola l'art. 8 CC (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.2 con riferimenti). 5.3. Si deve concordare con le istanze precedenti che, senza la collaborazione del ricorrente, le sue circostanze personali, familiari ed effettive all’estero o nel paese d’origine non possono essere rilevate, o non con un onere ragionevole. In concreto, il ricorrente non ha presentato la maggior parte dei documenti richiesti, quali gli estratti dei conti bancari, postali o delle carte di credito o i tabulati telefonici, poiché ciò avrebbe compromesso eccessivamente la sua sfera privata. La richiesta di questi documenti corrisponde, tuttavia, all’usuale e ammissibile prassi in materia. Secondo giurisprudenza, se l’interessato si rifiuta di produrre i documenti richiesti, quali quelli in questione, le conseguenze di tale omissione sono a suo carico (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 5.2). Può dunque essere escluso che la richiesta di questi documenti, come asserito dal ricorrente, sia sproporzionata e in contrasto con la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100) o l’art. 5 cpv. 2 Cost. Bisogna convenire con quanto già considerato dal convenuto, ovvero che la richiesta dei documenti e delle informazioni in questione appare idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto. Infatti, le tracce elettroniche di acquisti e telefonate permettono di valutare l’esistenza o meno di una presenza fisica minima. Questo modo di procedere è, inoltre, meno invasivo di interrogatori e richieste di informazioni a terzi da parte
7 / 13 dell’autorità. Per di più, il ricorrente poteva presentare i relativi giustificativi, oscurando eventuali passaggi riservati e lasciando solo le indicazioni sul luogo e il momento delle azioni compiute. Egli era, oltretutto, libero di inoltrare eventuali conferme di vicini di casa o altre persone relative all’asserita presenza a B._____. 5.4. In assenza di una debita collaborazione da parte del ricorrente per fatti che egli meglio conosce delle autorità e che da queste non possono essere accertati con un onere ragionevole, non può essere constatato un accertamento mancante o incompleto dei fatti da parte delle autorità precedenti. La censura va pertanto respinta. 5.5. Inesatta, inoltre, è l’eccezione del ricorrente secondo cui sarebbe il Comune di B._____ a dover svolgere gli accertamenti del suo caso. Come affermato nella decisione impugnata, il fatto che secondo l’art. 5 della Legge d'applicazione della le-gislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA; CSC 618.100) i comuni esercitino un controllo sugli stranieri, non limita la responsabilità generale dell’UMDC e quindi il suo obbligo di indagine in materia di diritto degli stranieri (cfr. art. 1 dell’Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo [OLAdLSA; CSC 618.110]). Oltre a ciò, come già ritenuto dal convenuto, l’obiezione di una violazione del principio di territorialità non può essere ascoltata, dacché per la verifica del soggiorno in Svizzera l’autorità può evidentemente prendere in considerazione fatti verificatisi in (eventuali) precedenti Cantoni. Ciò è comunque irrilevante nella fattispecie, siccome, anche escludendo il precedente periodo nel Canton Ticino del ricorrente, il risultato di cui sotto non cambierebbe. Inconferente è, poi, l’appello alla disposizione prescrivente i documenti esigibili da un lavoratore dipendente per il rilascio di un permesso di soggiorno UE/AELS (art. 6 cpv. 3 allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e gli Stati membri dell'UE/AELS, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681] secondo cui per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione del documento in forza del quale è entrato nel loro territorio e della dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o dell’attestato di lavoro). In concreto, si tratta di un accertamento di decadenza e non di un rilascio di un permesso di soggiorno. La succitata disposizione inerente al rilascio non deroga espressamente alla LStrI circa la decadenza. Non riferendosi alla stessa materia qui in esame, non può dunque essere ritenuta determinante (cfr. art. 2 cpv. 2 LStrI). 6. Da verificare è, quindi, se il convenuto, in base agli atti a disposizione, ha giustamente concluso alla decadenza del permesso di domicilio a seguito di un
8 / 13 soggiorno prevalente all’estero superiore a sei mesi e di soggiorni solo sporadici in Svizzera – sempre che ve ne siano stati – risp. di un’indimostrata presenza fisica minima in Svizzera. 6.1. Il ricorrente è cittadino italiano e può quindi, di principio, appellarsi all’ALC nonché al Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia (RS 0.142.114.541), alla relativa Dichiarazione d’applicazione (RS 0.142.114.541.3), quale lavoratore in Svizzera all’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548), o ad altri pertinenti trattati internazionali quali l’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_389/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 1.1 e 4.1). Per la decadenza del permesso di domicilio UE/AELS si applicano (sussidiariamente) le disposizioni della LStrI e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) (cfr. art. 2 LStrI e art. 1 cpv. 1 OASA; sentenze del Tribunale federale 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.2, 2C_400/2015 del 31 maggio 2016 consid. 2.2). 6.2. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene, tra l'altro, al momento della notifica della partenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure con il trascorrere di sei mesi da quando la persona straniera ha lasciato la Svizzera senza notificare la partenza e senza domandare il mantenimento del permesso per i quattro anni successivi (cfr. art. 61 cpv. 2 LStrI; art. 79 OASA). Dalla prassi concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Se questi criteri formali sono soddisfatti, il permesso decade per legge, ovvero automaticamente; le ragioni o i motivi dell’assenza all’estero non sono rilevanti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritiene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (cfr. art. 79 cpv. 1 OASA). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese. L’ALC ha su questo punto un approccio analogo a quello dell'art. 61 cpv. 2 LStrI (prima frase). In effetti, gli artt. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC prevedono che l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere
9 / 13 un permesso di soggiorno è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (cfr. DTF 149 I 66 consid. 4.7, 145 II 322 consid. 2.2 seg.; sentenze del Tribunale federale 2C_148/2025 del 12 giugno 2025 consid. 3.1 seg., 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_410/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 4.1, 4.4.1 e rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.4.1). Il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia, la relativa Dichiarazione d’applicazione nonché l’Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera non contengono norme specifiche sulla decadenza di permessi di soggiorno, per cui non sono determinanti. Ulteriori norme internazionali applicabili in materia non sono ravvisabili né sono state invocate (riguardo all’art. 8 CEDU v. sotto consid. 6.7). 6.3. Se il soggiorno all’estero è stato interrotto, occorre verificare se la persona continui ad avere il proprio centro degli interessi in Svizzera o se il soggiorno in Svizzera fosse finalizzato esclusivamente a interrompere il decorso del termine ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 LStr (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1 con riferimenti). È tuttavia anche in questo caso determinante stabilire se i soggiorni in Svizzera debbano essere considerati meramente temporanei o tali da interrompere il termine. Il centro della propria vita costituisce un elemento di riferimento a tal fine. Se un soggiorno in Svizzera debba essere qualificato come meramente temporaneo, dipende in modo determinante dallo scopo che la persona in questione intende perseguire. In caso di controversia, lo scopo perseguito può essere dedotto tipicamente solo sulla base di elementi esterni (indizi). Occorre basarsi, in primo luogo, sulla durata dell'assenza dal territorio nazionale e sul centro degli interessi. Il fatto che una persona ritorni in Svizzera solo per un breve periodo di pochi giorni o poche settimane e trascorra la maggior parte del tempo all’estero indica che si tratta di un soggiorno meramente temporaneo. Tuttavia, anche un soggiorno di due mesi può avere carattere meramente temporaneo a seconda dello scopo. A favore di un soggiorno meramente temporaneo depone il fatto che lo straniero ritorni in Svizzera solo per uno scopo concreto, ad es. per adempiere a degli impegni, e non per il soggiorno (permanente) nel Paese in quanto tale. Per contro, il ritorno regolare per uno scopo generale e duraturo, ad es. per l’esercizio di un’attività lucrativa o per l’esercizio della cura parentale, depone a favore di un soggiorno che interrompe il termine (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_92/2025 del 3 ottobre 2025 consid. 6.2 seg.). 6.4. In generale, quali indizi di una presenza in Svizzera entrano ad esempio in considerazione: contratto di locazione, conferme di terzi o eventuali contratti con
10 / 13 terzi che accertano la presenza in Svizzera, visite mediche, contatti con le autorità (uffici di esecuzione e uffici di tassazione), visite regolari da parte di parenti in Svizzera, multe di circolazione, fatture telefoniche, ricevute di pagamento ecc. (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5 con riferimento). 6.5. Il ricorrente sostiene di voler passare la pensione in C._____. Nondimeno rimarrebbe organo delle sue società, pur non svolgendo più attività sul terreno (a questo ci penserebbe il figlio). Sarebbe organo di due aziende con sede risp. a B._____ e a Lugano. Egli non possiederebbe beni (immobiliari o quant’altro) in altri cantoni o all’estero. Tutti i patrimoni si troverebbero in Svizzera, per i quali pagherebbe le tasse. Egli avrebbe presentato l’attestato A.I.R.E., certificando così in modo aggiornato di non avere residenza in Italia. A questo punto, spetterebbe all’autorità sovvertire questo indizio e rendere credibile dove egli risieda. Non vi sarebbe una base legale per accertare che un permesso di domicilio incondizionato e illimitato sia decaduto perché non sarebbero stati presentati documenti privati confidenziali. La revoca del permesso sarebbe sproporzionata e arbitraria e avvenuta unicamente a titolo sanzionatorio per non avere ricevuto i documenti richiesti; il tutto a seguito di una ingiuriosa denuncia anonima, di cui l’UMDC avrebbe peraltro (illecitamente) distrutto la busta. 6.6. Come già rilevato dal convenuto, agli atti non figurano mezzi di prova di un soggiorno effettivo in Svizzera. Non vi sono informazioni o prove sulla presenza effettiva in Svizzera dei suoi stretti familiari (della moglie, benché di recente apparentemente separatasi dal ricorrente, e del figlio). Non vi è nemmeno il contratto di locazione del nuovo appartamento a B._____ in cui il ricorrente si sarebbe trasferito a partire da giugno 2023. Inoltre, il ricorrente è unico membro con firma individuale di due società svizzere, ossia della E._____, con sede a B._____, e della D._____ SA, con sede a Lugano (cfr. doc. B.1, B.4, C.I/1). Al riguardo si rileva che nel 2020 egli affermava ancora di dover girare per l’Europa per il suo impiego presso la D._____ SA (assistenza dei clienti negli impianti di stampaggio lamiere, nello smontaggio e rimontaggio, assistenza post-vendita [cfr. doc. C.I/5]), mentre nel presente ricorso del 26 novembre 2025 ha dichiarato di non svolgere più attività sul terreno, poiché a queste ci penserebbe il figlio (cfr. ricorso, pag. 3). Ne discende che il suo impiego presso queste società in passato poteva forse giustificare delle assenze da B._____ o dalla Svizzera dovute al lavoro, ma ora non comprova una sua presenza effettiva a B._____ o altrove in Svizzera solo perché egli non si reca più all’estero per lavoro. Come già rilevato dal convenuto, dagli atti risulta inoltre che il ricorrente, apparentemente, detiene delle partecipazioni a delle
11 / 13 ditte italiane (cfr. doc. C.II/2.N,P; C.II/9), ciò che deve piuttosto essere considerato quale indizio contrario a una presenza effettiva in Svizzera. Per il resto, l’età avanzata (contestualmente all’addotto desiderio di trascorrere la pensione in un luogo tranquillo come B._____) e l’asserita assenza di patrimoni in altri cantoni o all’estero non sono sufficienti per comprovare un soggiorno (minimo) in Svizzera. Al riguardo si noti, per inciso, che nel 2020 il ricorrente aveva dichiarato di non avere affatto della sostanza (cfr. doc. C.1/5), mentre stando alle sue dichiarazioni nel ricorso, il suo patrimonio si troverebbe esclusivamente in Svizzera, dove verrebbe tassato (cfr. ricorso, pag. 3). Non sono però state trasmesse tassazioni risp. le stesse non sono rinvenibili agli atti. Infine, la sola attestazione d’iscrizione all’A.I.R.E. (cfr. doc. C.I/5) va valutata in maniera neutra (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 22 74 del 13 aprile 2023 consid. 2.5.1.5 con riferimenti). Non vi sono dunque prove sufficienti di una presenza effettiva (minima) in Svizzera del ricorrente; in special modo a partire dal suo trasferimento a B._____ il 1° novembre 2022. Come visto sopra, il ricorrente non ha ottemperato al suo obbligo di collaborazione a tal fine. Il convenuto poteva dunque rettamente concludere che non è dimostrata una presenza fisica minima in Svizzera necessaria per il mantenimento del permesso di domicilio. 6.7. Riguardo alle ulteriori censure del ricorrente si noti, anzitutto, che una denuncia anonima può dare avvio a una verifica (v. ad es. sentenza del Tribunale federale 6B_31/2022 del 9 marzo 2023 consid. 1.4.2 con rinvii). Il fatto che, nel caso di specie, la busta della stessa non sia più reperibile (cfr. doc. C.I/9) è irrilevante ai fini di questa procedura inerente all’accertamento della decadenza del permesso di domicilio. Infine, per costante prassi, quando le condizioni legali per la decadenza del permesso di domicilio giusta l'art. 61 cpv. 2 LStrI sono soddisfatte, questa conseguenza interviene per legge (DTF 149 I 66 consid. 4.7 con riferimenti) e le autorità non hanno nessun potere di apprezzamento residuo. In particolare, una persona straniera il cui permesso originario è decaduto e che non ha il nucleo della famiglia in Svizzera non può, in linea di principio, invocare né la tutela della vita privata né quella della vita familiare per dedurre dall’art. 8 della CEDU il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. Come visto sopra, non vi è prova che la famiglia del ricorrente risieda in Svizzera. Non vi è dunque spazio per procedere a un esame della proporzionalità in relazione al mantenimento del permesso di domicilio (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_377/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.1, 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 5). 6.8. In conclusione, il convenuto ha giustamente accertato la decadenza del permesso di domicilio del ricorrente.
12 / 13 7. Il ricorrente contesta, da ultimo, le tasse accollategli dall’UMDC. 7.1. A suo dire, il relativo decreto sulle tariffe non prevederebbe tasse di accertamento o revoca e non verrebbe menzionata alcuna tassa di Stato. Anche la relativa ordinanza federale sugli emolumenti non prevederebbe una tassa per decisioni di revoca, bensì solo una tassa per il rilascio e il rinnovo del termine di controllo. Analogamente all’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC (secondo cui la carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali), sarebbe ipotizzabile al massimo una tassa pari a quella di una revoca per una carta d’identità per un cittadino grigionese. La tassa di Stato di CHF 350.00 sarebbe dunque arbitraria e andrebbe annullata. 7.2. Nella decisione impugnata il convenuto ha già compiutamente illustrato su quali basi legali si fonda la tassa in discussione (cfr. decisione impugnata, pag. 3 seg.). Si conferma che le tasse per la decisione dell’UMDC pari a complessivamente CHF 472.00 (doc. C.I/41) sono state correttamente riscosse in base agli artt. 8 e 9 dell’Ordinanza sugli emolumenti della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [OEmol-LStrI; RS 142.209], artt. 72 e 75 LGA, art. 3 segg. dell’Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA; CSC 370.120). Il ricorrente invoca, a torto, l’art. 2 cpv. 3 allegato I ALC inerente ai costi per il rilascio e il rinnovo di carte di soggiorno, trattandosi qui di un accertamento della decadenza di un permesso di soggiorno. 7.3. La relativa censura va quindi respinta. 8. Per i suesposti motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 9. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato e spese di cancelleria sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Visto che nel caso parallelo (VR1 25 80) si sono valutate questioni giuridiche praticamente uguali, la tassa di Stato è fissata a un importo relativamente contenuto di CHF 1'000.00. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
Il Tribunale d'appello pronuncia:
13 / 13 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 380.00 totale CHF 1’380.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [vie di diritto] 4. [Comunicazioni]