revoca della licenza di condurre | Öffentliche Werke-Energie-Verkehr
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 A. Con mandato penale del 28 dicembre 2001 il Presidente del Circolo
Schams ha ritenuto S. colpevole di grave violazione di norme sulla circolazione stra-
dale ai sensi degli art. 27 cpv. 1 LCS (osservanza dei segnali e delle demarcazioni),
34 cpv. 4 LCS (circolazione a sufficiente distanza da tutti gli utenti della strada) e 35
cpv. 2 e 3 LCS (divieto di sorpasso se il tratto di strada non basta) in unione all’art.
90 cifra 2 LCS e l’ha punito con 14 giorni di detenzione fr. 1'000.-- di multa per avere,
il 9 novembre 2001, alla guida del veicolo articolato, targato Nr. X/Nr. Y, sulla A 13
tra i tunnel C. e R., su territorio del Comune di R., sorpassato un veicolo pesante
senza osserva-re il divieto di sorpasso, la superficie vietata e la linea di sicurezza.
B. Con decisione del 4 aprile 2002 l’Ufficio della circolazione del Cantone dei
Grigioni, per il fatto suesposto, in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a LCS, 17
cpv. 1 lett. a LCS e 45 cpv. 2 OAC ha revocato a S. la licenza di condurre svizzera
per la durata di due mesi e gli ha vietato di far uso di quella straniera per lo stesso
lasso di tempo.
C. Adito da S. con ricorso, il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei
Grigioni, con decisione dell’11 settembre 2002, comunicata il 17 settembre 2002,
l’ha respinto e confermato la pronuncia dell’istanza preceden-te.
D. Con ricorso (recte appello) amministrativo del 7 ottobre 2002 S. è insorto
contro questa decisione dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale dei Gri-
gioni ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che allo stesso sia concesso
l’effetto sospensivo, inoltre che sia accolto e che l’impugnata decisione come pure
quella dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni siano annullate.
Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha proposto la reiezione
dell’appello.
La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1. Contro decisioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni
concernenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale l’inte-
ressato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale giusta gli
art. 141 segg. LGP (art. 19 cpv. 2 OLCS). L'appello è da inoltrare entro 20 giorni
dalla ricezione scritta della decisione alla Commissione del Tribunale cantonale.
Esso dev'essere motivato con indicazione dei vizi di merito e/o d'ordine e se il de-
creto è impugnato totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello contro
E. 3 a) L’appellante ha poi fatto valere che è al beneficio di un permesso di condurre, rilasciatogli il 9 ottobre 1989 dalla Sezione cantonale della circolazione, B., e che in esso è indicato che egli si trova presso la F. a N. (recte W.), che è il suo datore di lavoro. Inoltre che dal 14 aprile 1989 il Canton T. gli concedeva un per- messo per confinanti (G), che l’autorizzava a soggiornare nella zona di frontiera durante 120 giorni all’anno per esercitare la sua professione d’autista. A N. presso il datore di lavoro si recherebbe quotidianamente per iniziare l’attività e rientrerebbe al termine di ogni viaggio e qui gli sarebbero stati notificati gli atti relativi a questa procedura. Sarebbe quindi pacifico che prevalentemente si troverebbe a N., piutto- sto che in qualsiasi altro luogo della Svizzera. La competenza territoriale per revo- cargli la licenza di condurre spetterebbe perciò all’autorità ticinese.
b) Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità sostiene per contro che il Canton T. sarebbe competente unicamente se l’appellante ivi si trovasse pre- valentemente. In caso di dubbio sarebbe competente il cantone che avvierebbe la procedura per primo. L’interessato senza domicilio in Svizzera dovrebbe quindi tro- varsi in un luogo con una certa regolarità e durata, nel senso di un luogo di sog- giorno. Quale frontaliero l’appellante sarebbe obbligato a tornare quotidiana-mente al proprio domicilio a A., Provincia di D.. In Svizzera non avrebbe quindi nè un do- micilio, nè un luogo in cui si troverebbe prevalentemente. Di conseguenza per il provvedimento amministrativo dovrebbe essere confermata la competenza dell’Uf- ficio della circolazione del Cantone dei Grigioni.
c) Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LCS per la revoca della licenza di condurre è competente l’autorità amministrativa del cantone in cui il conducente ha il domici- lio. Per il conducente che non ha domicilio in Svizzera, la competenza è determi- nata dal luogo in cui si trova prevalentemente. In caso di dubbio è competente il cantone che inizia la procedura per primo (art. 22 cpv. 3 LCS).
E. 4 La licenza di condurre straniera non può essere revocata in Svizzera. Giusta
l’art. 45 OAC può però essere vietato l’uso della stessa in virtù delle disposizioni
applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Colla revoca della licenza
di condurre svizzera deve sempre essere vietato l’uso di una eventuale licenza di
condurre straniera. Il divieto di farne uso deve essere comunicato all’autorità stra-
niera competente. Se è stato vietato l’uso, la licenza di condurre straniera va depo-
sitata presso l’autorità, che deve restituirla alla scadenza del periodo di divieto o
dopo l’abrogazione del divieto oppure se il titolare non domiciliato in Svizzera la
richiede quando lascia questo paese.
S. è in possesso di un permesso per confinanti G, che per l’esercizio della
sua professione di autista alle dipendenze della F., N., lo autorizza ad un soggiorno
di 120 giorni all’anno. Nel permesso è indicato che l’appellante è di nazionalità ita-
liana ed è domiciliato a A., non è però menzionato in che luogo è autorizzato a
soggiornare. Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 dell’Ordinanza che limita l’effettivo degli stra-
nieri, nella versione del 16 ottobre 1991, (OLS, RS 823.21) i frontalieri possono
esercitare un’attività lucrativa unicamente nella zona di confine e devono tornare
quotidianamente al proprio domicilio. Un’attività temporanea fuori della zona di fron-
tiera può essere autorizzata dal cantone interessato se il frontaliero ha un impiego
fisso in un’azienda situata nella zona di confine. L’appellante, che è autista alle di-
pendenze della F. con sede a N., ha un impiego fisso in un’azienda della zona di
frontiera e può quindi esercitare la sua professione nella zona di confine e tempo-
raneamente anche fuori della stessa.
È l’appellante in possesso di un permesso per confinanti, che per 120 giorni
all’anno gli permette di esercitare la sua attività lucrativa in Svizzera, egli forzata-
mente si trova nel nostro paese. Dato che è autista, dev’essere ammesso che si
trova in diversi luoghi della Svizzera. Si pone perciò il quesito di sapere ove si trova
prevalentemente. Stando a lui, egli si reca quotidianamente a N. presso il datore di
lavoro per iniziare l’attività ed ivi rientra al termine di ogni viaggio. Con regolarità e
con una anche se non lunga durata egli si trova quindi a N.. Con una certa durata
si trova poi nei luoghi di destinazione dei suoi viaggi, dato che deve o scaricare o
caricare della merce. In uno di questi luoghi con regolarità però non si reca. In molti
altri luoghi del nostro paese infine si trova unicamente di passaggio, sicchè con
riguardo ad essi vengono a mancare i requisiti di una certa regolarità e di una certa
durata. In simili circostanze può essere concluso che l’appellante, che giornalmente
inizia e termina la sua attività a N., con regolarità e con una certa durata, quindi
prevalentemente ai sensi dell’art. 22 cpv. 3 prima frase LCS, si trova in questo luogo.
E. 5 Con la stessa regolarità in un altro luogo della Svizzera non si trova. Contrariamente
al parere dell’istanza precedente non si tratta di un caso dubbio, sicchè la compe-
tenza non spetta al Cantone dei Grigioni, che ha iniziato la procedura per primo.
Dubbia sarebbe la situazione unicamente se l’appellante si trovasse colla stessa
regolarità e colla stessa durata anche in un altro luogo della Svizzera, ciò che ma-
nifestamente può esser escluso. Di conseguenza per la revoca della licenza di con-
durre svizzera e per il divieto di far uso della licenza di condurre straniera è compe-
tente il Canton T..
Con annesso alla circolare del 23 aprile 2002 relativo al divieto di far uso
della licenza straniera ed alla comunicazione di violazioni delle norme sulla circola-
zione stradale alle competenti autorità straniere l’Ufficio federale delle strade ha in-
formato le autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale che com-
petente per il divieto di far uso della licenza di condurre straniera nei confronti di
stranieri, che si trovano prevalentemente o spesso in Svizzera senza essere in pos-
sesso di una licenza di condurre svizzera (p. es. lavoratori stagionali, dimoranti tem-
poranei, frontalieri) è il cantone in cui si trovano prevalentemente. Questo può es-
sere il cantone ove lo straniero ha il luogo di lavoro, l’alloggio o il domicilio. L’appel-
lante è alle dipendenze F. con sede a N.. È quindi lecito reputare questo luogo quale
luogo di lavoro del dipendente. Anche questo motivo milita per la competenza del
Canton T..
Da ultimo deve pur essere rilevato che l’appellante è titolare di una licenza di
condurre svizzera rilasciatagli il 9 ottobre 1989 dalla Sezione della circolazione del
Canton T.. Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LCS le licenze sono rilasciate dall’autorità
amministrativa. La competenza spetta al cantone di domicilio. Per il conducente che
non ha domicilio in Svizzera, la competenza è determinata dal luogo in cui si trova
prevalentemente (art. 22 cpv. 3 LCS). Manifestamente quando ha rilasciato la li-
cenza di condurre la Sezione della circolazione del Canton T. ha ritenuto che l’ap-
pellante, che era domiciliato in Italia, si trovava prevalentemen-te a N.. Infatti nella
licenza di condurre ha indicato “S., pr W., N.”. Anche questo punto di vista è a favore
dell’assunto dell’appellante, secondo cui per la revoca della licenza di condurre sviz-
zera e per il divieto di far uso di quella straniera è competente il Canton T..
In simili circostanze già per difetto di competenza l’appello dev’essere accolto
e l’impugnata decisione del Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità an-
nullata. Dato che l’annullamento va pronunciato per questo motivo, le ulteriori cen-
sure dell’appellante non devono essere vagliate. Ne va da se che l’annullamento
E. 6 della decisione dipartimentale comporta anche l’annullamento della decisione dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni.
4. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 3 LGP). L’appellante ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'200.-- per le procedure dinanzi ad ambedue le istanze (art. 160 cpv. 4 LGP).
E. 7 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è accolto e l’impugnata decisione del Dipartimento di giustizia, po- lizia e sanità dei Grigioni dell’11 settembre 2002 è annullata. 2. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che per le procedure dinanzi ad ambedue le istanze rifonde all’ap- pellante un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'200.--. 3. Questa sentenza può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG al Tribunale federale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun Rif.: Coira, 12 febbraio 2003 Comunicata per iscritto il: VB 02 12 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Vicepresidente Bochsler, giudici cantonali Rehli e Schäfer, attuario Crameri. —————— Visto l'appello amministrativo di S., appellante, rappresentato dall’avv. Stefano Romelli, Casella postale 307, 6908 Massagno, contro la decisione del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni dell’11 settem- bre 2002, comunicata il 17 settembre 2002, in re contro l’appellante, concernente revoca della licenza di condurre, è risultato:
2 A. Con mandato penale del 28 dicembre 2001 il Presidente del Circolo Schams ha ritenuto S. colpevole di grave violazione di norme sulla circolazione stra- dale ai sensi degli art. 27 cpv. 1 LCS (osservanza dei segnali e delle demarcazioni), 34 cpv. 4 LCS (circolazione a sufficiente distanza da tutti gli utenti della strada) e 35 cpv. 2 e 3 LCS (divieto di sorpasso se il tratto di strada non basta) in unione all’art. 90 cifra 2 LCS e l’ha punito con 14 giorni di detenzione fr. 1'000.-- di multa per avere, il 9 novembre 2001, alla guida del veicolo articolato, targato Nr. X/Nr. Y, sulla A 13 tra i tunnel C. e R., su territorio del Comune di R., sorpassato un veicolo pesante senza osserva-re il divieto di sorpasso, la superficie vietata e la linea di sicurezza. B. Con decisione del 4 aprile 2002 l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni, per il fatto suesposto, in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a LCS, 17 cpv. 1 lett. a LCS e 45 cpv. 2 OAC ha revocato a S. la licenza di condurre svizzera per la durata di due mesi e gli ha vietato di far uso di quella straniera per lo stesso lasso di tempo. C. Adito da S. con ricorso, il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, con decisione dell’11 settembre 2002, comunicata il 17 settembre 2002, l’ha respinto e confermato la pronuncia dell’istanza preceden-te. D. Con ricorso (recte appello) amministrativo del 7 ottobre 2002 S. è insorto contro questa decisione dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale dei Gri- gioni ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che allo stesso sia concesso l’effetto sospensivo, inoltre che sia accolto e che l’impugnata decisione come pure quella dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni siano annullate. Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha proposto la reiezione dell’appello. La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1. Contro decisioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni concernenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale l’inte- ressato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale giusta gli art. 141 segg. LGP (art. 19 cpv. 2 OLCS). L'appello è da inoltrare entro 20 giorni dalla ricezione scritta della decisione alla Commissione del Tribunale cantonale. Esso dev'essere motivato con indicazione dei vizi di merito e/o d'ordine e se il de- creto è impugnato totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello contro
3 la confermata revoca della licenza di condurre svizzera, rispettivamente il confer- mato divieto di far uso di quella straniera, da parte del suddetto dipartimento, inter- posto a questa commissione, è tempestivo e motivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine.
2. S. ha anzitutto chiesto che all’appello sia concesso l’effetto sospensivo. Sennonchè l’art. 142 cpv. 3 LGP stabilisce che l’istanza d’appello, se presentata in tempo utile, sospende l’effetto esecutivo della decisio-ne impugnata. L’esplicita do- manda di concessione dell’effetto sospensivo si rivela quindi superflua.
3. a) L’appellante ha poi fatto valere che è al beneficio di un permesso di condurre, rilasciatogli il 9 ottobre 1989 dalla Sezione cantonale della circolazione, B., e che in esso è indicato che egli si trova presso la F. a N. (recte W.), che è il suo datore di lavoro. Inoltre che dal 14 aprile 1989 il Canton T. gli concedeva un per- messo per confinanti (G), che l’autorizzava a soggiornare nella zona di frontiera durante 120 giorni all’anno per esercitare la sua professione d’autista. A N. presso il datore di lavoro si recherebbe quotidianamente per iniziare l’attività e rientrerebbe al termine di ogni viaggio e qui gli sarebbero stati notificati gli atti relativi a questa procedura. Sarebbe quindi pacifico che prevalentemente si troverebbe a N., piutto- sto che in qualsiasi altro luogo della Svizzera. La competenza territoriale per revo- cargli la licenza di condurre spetterebbe perciò all’autorità ticinese.
b) Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità sostiene per contro che il Canton T. sarebbe competente unicamente se l’appellante ivi si trovasse pre- valentemente. In caso di dubbio sarebbe competente il cantone che avvierebbe la procedura per primo. L’interessato senza domicilio in Svizzera dovrebbe quindi tro- varsi in un luogo con una certa regolarità e durata, nel senso di un luogo di sog- giorno. Quale frontaliero l’appellante sarebbe obbligato a tornare quotidiana-mente al proprio domicilio a A., Provincia di D.. In Svizzera non avrebbe quindi nè un do- micilio, nè un luogo in cui si troverebbe prevalentemente. Di conseguenza per il provvedimento amministrativo dovrebbe essere confermata la competenza dell’Uf- ficio della circolazione del Cantone dei Grigioni.
c) Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LCS per la revoca della licenza di condurre è competente l’autorità amministrativa del cantone in cui il conducente ha il domici- lio. Per il conducente che non ha domicilio in Svizzera, la competenza è determi- nata dal luogo in cui si trova prevalentemente. In caso di dubbio è competente il cantone che inizia la procedura per primo (art. 22 cpv. 3 LCS).
4 La licenza di condurre straniera non può essere revocata in Svizzera. Giusta l’art. 45 OAC può però essere vietato l’uso della stessa in virtù delle disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Colla revoca della licenza di condurre svizzera deve sempre essere vietato l’uso di una eventuale licenza di condurre straniera. Il divieto di farne uso deve essere comunicato all’autorità stra- niera competente. Se è stato vietato l’uso, la licenza di condurre straniera va depo- sitata presso l’autorità, che deve restituirla alla scadenza del periodo di divieto o dopo l’abrogazione del divieto oppure se il titolare non domiciliato in Svizzera la richiede quando lascia questo paese. S. è in possesso di un permesso per confinanti G, che per l’esercizio della sua professione di autista alle dipendenze della F., N., lo autorizza ad un soggiorno di 120 giorni all’anno. Nel permesso è indicato che l’appellante è di nazionalità ita- liana ed è domiciliato a A., non è però menzionato in che luogo è autorizzato a soggiornare. Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 dell’Ordinanza che limita l’effettivo degli stra- nieri, nella versione del 16 ottobre 1991, (OLS, RS 823.21) i frontalieri possono esercitare un’attività lucrativa unicamente nella zona di confine e devono tornare quotidianamente al proprio domicilio. Un’attività temporanea fuori della zona di fron- tiera può essere autorizzata dal cantone interessato se il frontaliero ha un impiego fisso in un’azienda situata nella zona di confine. L’appellante, che è autista alle di- pendenze della F. con sede a N., ha un impiego fisso in un’azienda della zona di frontiera e può quindi esercitare la sua professione nella zona di confine e tempo- raneamente anche fuori della stessa. È l’appellante in possesso di un permesso per confinanti, che per 120 giorni all’anno gli permette di esercitare la sua attività lucrativa in Svizzera, egli forzata- mente si trova nel nostro paese. Dato che è autista, dev’essere ammesso che si trova in diversi luoghi della Svizzera. Si pone perciò il quesito di sapere ove si trova prevalentemente. Stando a lui, egli si reca quotidianamente a N. presso il datore di lavoro per iniziare l’attività ed ivi rientra al termine di ogni viaggio. Con regolarità e con una anche se non lunga durata egli si trova quindi a N.. Con una certa durata si trova poi nei luoghi di destinazione dei suoi viaggi, dato che deve o scaricare o caricare della merce. In uno di questi luoghi con regolarità però non si reca. In molti altri luoghi del nostro paese infine si trova unicamente di passaggio, sicchè con riguardo ad essi vengono a mancare i requisiti di una certa regolarità e di una certa durata. In simili circostanze può essere concluso che l’appellante, che giornalmente inizia e termina la sua attività a N., con regolarità e con una certa durata, quindi prevalentemente ai sensi dell’art. 22 cpv. 3 prima frase LCS, si trova in questo luogo.
5 Con la stessa regolarità in un altro luogo della Svizzera non si trova. Contrariamente al parere dell’istanza precedente non si tratta di un caso dubbio, sicchè la compe- tenza non spetta al Cantone dei Grigioni, che ha iniziato la procedura per primo. Dubbia sarebbe la situazione unicamente se l’appellante si trovasse colla stessa regolarità e colla stessa durata anche in un altro luogo della Svizzera, ciò che ma- nifestamente può esser escluso. Di conseguenza per la revoca della licenza di con- durre svizzera e per il divieto di far uso della licenza di condurre straniera è compe- tente il Canton T.. Con annesso alla circolare del 23 aprile 2002 relativo al divieto di far uso della licenza straniera ed alla comunicazione di violazioni delle norme sulla circola- zione stradale alle competenti autorità straniere l’Ufficio federale delle strade ha in- formato le autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale che com- petente per il divieto di far uso della licenza di condurre straniera nei confronti di stranieri, che si trovano prevalentemente o spesso in Svizzera senza essere in pos- sesso di una licenza di condurre svizzera (p. es. lavoratori stagionali, dimoranti tem- poranei, frontalieri) è il cantone in cui si trovano prevalentemente. Questo può es- sere il cantone ove lo straniero ha il luogo di lavoro, l’alloggio o il domicilio. L’appel- lante è alle dipendenze F. con sede a N.. È quindi lecito reputare questo luogo quale luogo di lavoro del dipendente. Anche questo motivo milita per la competenza del Canton T.. Da ultimo deve pur essere rilevato che l’appellante è titolare di una licenza di condurre svizzera rilasciatagli il 9 ottobre 1989 dalla Sezione della circolazione del Canton T.. Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LCS le licenze sono rilasciate dall’autorità amministrativa. La competenza spetta al cantone di domicilio. Per il conducente che non ha domicilio in Svizzera, la competenza è determinata dal luogo in cui si trova prevalentemente (art. 22 cpv. 3 LCS). Manifestamente quando ha rilasciato la li- cenza di condurre la Sezione della circolazione del Canton T. ha ritenuto che l’ap- pellante, che era domiciliato in Italia, si trovava prevalentemen-te a N.. Infatti nella licenza di condurre ha indicato “S., pr W., N.”. Anche questo punto di vista è a favore dell’assunto dell’appellante, secondo cui per la revoca della licenza di condurre sviz- zera e per il divieto di far uso di quella straniera è competente il Canton T.. In simili circostanze già per difetto di competenza l’appello dev’essere accolto e l’impugnata decisione del Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità an- nullata. Dato che l’annullamento va pronunciato per questo motivo, le ulteriori cen- sure dell’appellante non devono essere vagliate. Ne va da se che l’annullamento
6 della decisione dipartimentale comporta anche l’annullamento della decisione dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni.
4. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 3 LGP). L’appellante ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'200.-- per le procedure dinanzi ad ambedue le istanze (art. 160 cpv. 4 LGP).
7 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è accolto e l’impugnata decisione del Dipartimento di giustizia, po- lizia e sanità dei Grigioni dell’11 settembre 2002 è annullata. 2. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che per le procedure dinanzi ad ambedue le istanze rifonde all’ap- pellante un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'200.--. 3. Questa sentenza può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG al Tribunale federale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario