restituzione della licenza di condurre | Öffentliche Werke-Energie-Verkehr
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 A. Nel 1994 M., quale ciclista, è rimasto vittima di un grave incidente della
circolazione, le cui conseguenze sono state un trauma cerebrale. Incapace al lavoro
per deficit neuropsicologici, la licenza di condurre veicoli a motore non gli è stata
revocata, ma gli è stato sconsigliato di condurre gli stessi. Intenzionato nel 1999 a
riprendere la guida, egli è stato sottoposto ad un esame medico, operato il 26 otto-
bre 1999 dal dott. C., Marin, medico di controllo del Servizio delle automobili e della
navigazione del Dipartimento di giustizia, sanità e sicurezza della Repubblica e Can-
tone di Neuchâtel. Questo medico, fondandosi anche sul referto medico circostan-
ziato del dott. A., La Neuveville, sul testo di Beck e sull’esame neuropsicologico
della dott.ssa B., Perreux, il 27 dicembre 1999 ha redatto un certificato, in cui è
affermato quanto segue:
“Préavis médical:
Defavorable.
Sans trop entrer dans le détail, le bilan exhaustif qui a été mené relève
d’un part sur le plan neuropsycologique que M. présente un important
ralentissement et une incapacité à gérer plusieurs informations simul-
tanément et un important déficit de l’attention sélective, avec une fluc-
tuation au niveau de l’attention; cet examen montre une amélioration
des performances cognitives par rapport aux précédents examens
neuropsychologiques, le précédent remontant au mois d’avril 1998, re-
stant cepedant encore trop déficitaire pour autoriser la conduite d’un
véhicule à moteur en toute sécurité. Ceci est d’ailleurs confirmé par le
test psychotechnique de Beck du 10 novembre 1999 échoué avec 12
points, l’échec portant principalement sur l’épreuve de l’attention et de
la dispersion, confirmant ainsi les résultats de l’examen neuropsycho-
logique.
En conclusion, l’état de santé ne permet pas encore à l’intéressé de
conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. Vu l’évolution plutôt
favorable aux épreuves neuropsychologiques, avec un résultat au test
de Beck plutôt moyen, je pense qu’on peut proposer à l’intéressé s’il
le souhaite toujours, de refaire une domande de restitution du permis
dans 1 an avec bilan neuropsychologique récent qui permettra déjà de
determiner s’il a fait oui ou non encore des progrès.”
Con decisione del 19 gennaio 2000 il Servizio delle automobili e della navi-
gazione ha comunicato a M. che altro non poteva fare che seguire il consiglio me-
dico. L’ha quindi invitato a depositare la licenza di condurre veicoli a motore entro
30 giorni. L’ha inoltre orientato che, vista l’evoluzione favorevole, una eventuale re-
stituzione della licenza di condurre poteva essere presa in considerazione su do-
manda scritta, corredata da un referto neuropsicologico favorevole al più presto en-
tro un anno. La licenza di condurre è stata depositata il 28 gennaio 2000.
E. 3 Statuendo su una nuova domanda del 3 gennaio 2001 intesa ad ottenere la
licenza di condurre, nel suo referto del 26 aprile 2001 il dott. C. ha nuovamente
espresso un parere sfavorevole e per la restituzione dell’autorizzazione ha esatto
un certificato favorevole di uno psichiatra. A motivo ha addotto che il test neuropsi-
cologico era di poco migliorato dirimpetto a quello precedente, che persisteva una
marcata disfunzione delle funzioni esecutive ed anche delle cognizioni psichiche,
quali il giudizio, la capacità di rispettare le regole, l’attenzione e la flessibilità men-
tale. Tanto il lato cognitivo psichico quanto quello esecutivo dimostrava quindi che
M. non era atto a condurre un veicolo a motore in tutta sicurezza. Con decisione del
30 aprile 2001 il Servizio delle automobili e della navigazione ha fatto suo il preav-
viso sfavorevole del medico di controllo ed ha negato la restituzione della licenza di
condurre. Ha altresì comunicato all’interessato che una domanda di restituzione era
subordinata all’inoltro di un certificato favorevole di uno psichiatra. Questa decisione
è stata confermata nei confronti del medico curante dell’interessato con lettera del
30 novembre 2001.
B. Domiciliato a partire dal 1° aprile 2002 a O., il 19 agosto 2002 M. ha adito
l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni chiedendo nuovamente la resti-
tuzione della licenza di condurre. Nel suo certificato del 16 agosto 2002 il dott. E.,
medico generico, D., ha esposto che lo stato di salute del paziente era migliorato,
che quest’ultimo era più armonico, che non necessitava più di medicamenti e che
faceva molto sport. A dire di questo medico non v’era più motivo per privarlo della
postulata licenza. Quanto alla capacità di condurre veicoli a motore non v’erano
delle controindicazioni.
Con decreto del 25 settembre 2002 l’Ufficio della circolazione del Cantone
dei Grigioni ha annullato la decisione del Servizio delle automobili e della naviga-
zione del Cantone Neuchâtel (cifra 1 del decreto), ha imposto all’interessato un
nuovo esame di guida teorico - incluso un corso di sensibilizzazione ai problemi del
traffico - e pratico (cifra 2) ed ha disposto che poteva esser chiesto il rilascio di una
licenza per allievo conducente (cifra 3). Il ricorso presentato da M. contro questo
decreto è stato respinto dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni
con decisione del 25 novembre 2002, comunicata il 27 novembre 2002.
C. Con appello amministrativo del 17 dicembre 2002 M. è insorto contro la
decisione d’imposizione di un nuovo esame di conducente ed ha chiesto, con pro-
testa di spese e ripetibili, che essa sia integralmente annullata e che gli sia riconse-
gnata la licenza di condurre.
E. 4 Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha proposto la reiezione
dell’appello.
Su richiesta dell’appellante, che aveva deciso di sottoporsi ad un esame pe-
ritale al fine di provare la sua attitudine alla guida di veicoli a motore, con ordinanza
del 21 gennaio 2003 la procedura d’appello è stata sospesa fino al recapito di un
referto peritale. Dopo l’esame neuropsicologico operato il 13 marzo 2003 presso la
Clinica Valens, Valens, l’appellante ha fatto pervenire alla Commissione del Tribu-
nale cantonale un referto del 2 aprile 2003, in cui gli psicologi F. e dott. G. hanno
affermato:
“Aufmerksamkeit und visuelle Orientierung
In der gerichteten Aufmerksamkeit (Deux Barrages) arbeitet der Pati-
ent mit leicht verlangsamten Arbeitstempo, aber genügender Fehler-
kontrolle. Die Bearbeitungszeiten sind in der Resistenz gegenüber
Störreizen sowie in der flexiblen visuellen Orientierung leicht erhöht.
In der geteilten Aufmerksamkeit (Tracking) reagiert M. mit genügender
Anzahl an richtigen Reaktionen, ausreichenden Reaktionszeiten und
genügender Fehlerkontrolle. Beim Spurhalten liegen 7 Auszeiten (Ver-
lassen der Spur) vor.
Umstellfähigkeit, Wesentl./Unwesentl. Unterscheiden
In der figurativen Umstellfähigkeit (5-Punkte-Test) erreicht der Patient
26 von 32 geforderten Muster und macht keinen Fehler. Die verbale
Umstellfähigkeit (Stroop) ist in der Interferenzbedingung (3. Durch-
gang) leicht erhöht. Der Patient macht einen Fehler. Das Resultat
beim Unterscheiden von Wesentlichem und Unwesentlichem ist aus-
reichend.
Visuo-perzeptive und -konstruktive Funktionen/Figuratives Gedächt-
nis
Beim Kopieren einer komplexen geometrischen Figur wird die Grob-
struktur ausreichend erfasst und die Einzelelemente korrekt einge-
zeichnet. Es ergeben sich leichte Ungenauigkeiten und eine knapp er-
höhte Bearbeitungszeit. Beim freien Wiedergeben wird die Grobstruk-
tur erinnert. Mühe hat M. mit der richtigen inneren Einteilung des
Rechteckes und damit korrekten Plazierung von einzelnen Elementen.
Überprüfung am Fahrsimulator
M. führt nach einer Probefahrt zwei Testfahrten am Smart (Fahrsimu-
lator) durch. Die bei der ersten Testfahrt aufgetretenen Fehler (1 mal
Fahrbahn verlassen, 1 mal Verkehrsteilnehmer gefährdet, 1 mal nicht
reagiert), kann der Patient in der 2. Testfahrt berücksichtigen. Er
macht keine Fehler mehr, ist insgesamt jedoch noch zu langsam in der
Geschwindigkeitsgestaltung.
E. 5 Beurteilung:
Das neuropsychologische Leistungsprofil der Teiluntersuchung mit
den Schwerpunkten auf den verkehrspsychologischen Parametern
zeigt ein leicht beeinträchtigtes Leistungsprofil mit Hauptschwie-
rigkeiten in der gerichteten Aufmerksamkeit, im Antrieb, in der Umstell-
fähigkeit, in der flexiblen visuellen Orientierung, in der Resistenz ge-
genüber Störreizen, im figurativen Gedächtnis sowie beim Abzeichnen
einer komplexen geometrischen Figur.
Aus unserer Sicht ist weder eine theoretische noch praktische Fahr-
prüfung erforderlich. Wir empfehlen aus neuropsychologischer und
verkehrspsychologischer Sicht eine praktische Kontrollfahrt beim
Strassenverkehrsamt. M. zeigte in den Testfahrten am Fahrsimulator
zu Beginn noch Fehler und ist zu langsam, konnte sich aber in der
zweiten Testfahrt bereits steigern ohne Fehler.“
Col secondo scambio di scritti il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e
sanità ha mantenuto il suo petito, mentre che l’appellante ha postulato che gli sia
riconsegnata la licenza di condurre, eventualmente che gli venga imposto l’obbligo
di assolvere una corsa di controllo.
La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1. Contro decisioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni
concernenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale l’inte-
ressato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale giusta gli
art. 141 segg. LGP (art. 19 cpv. 2 OLCS). L'appello è da inoltrare entro 20 giorni
dalla ricezione scritta della decisione alla Commissione del Tribunale cantonale.
Esso dev'essere motivato con indicazione dei vizi di merito e/o d'ordine e se il de-
creto è impugnato totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello inter-
posto a questa commissione contro la confermata imposizione di sostenere un
nuovo esame di conducente da parte del suddetto dipartimento è tempestivo e mo-
tivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine.
2. Ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b LCS la licenza di condurre non può es-
sere rilasciata se il richiedente è affetto da malattie o infermità fisiche o psichiche
che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore. Se più tardi è
costatato che le premesse legali per il rilascio non sono più adempite, la licenza di
condurre va revocata giusta l’art. 16 cpv. 1 LCS. Conformemente all’art. 30 cpv. 1
OAC una tale revoca a scopo di sicurezza serve a proteggere la circolazione contro
conducenti non idonei. Segnatamente essa è ordinata se il conducente non è ido-
E. 6 neo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche. In casi di questo genere la
licenza è revocata per una durata indeterminata e non vi è un periodo di prova (art.
17 cpv. 1bis LCS. L’art. 30 cpv. 3 OAC dispone poi che se la licenza di condurre è
restituita volontariamente all’autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l’au-
torità deve dare conferma per iscritto.
Premessa per la revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza ai
sensi degli art. 14 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 1bis LCS è l’esistenza - fra l’altro - di
un’infermità psichica. Stando al dott. C. (cfr. il suo referto del 27 dicembre 1999) M.
presentava un importante rallentamento ed un’incapacità ad amministrare simulta-
neamente parecchie informazioni nonchè un importante deficit dell’attenzione selet-
tiva con una fluttuazione a livello della stessa, che non permettevano di autorizzare
la condotta di un veicolo. Fondandosi su questo referto, il Servizio delle automobili
e della navigazione del Cantone Neuchâtel ha invitato l’interessato a depositare la
licenza di condurre, ciò che è stato fatto in data 28 gennaio 2000.
È la revoca ordinata a scopo di sicurezza per una ragione medica, può esser
chiesto il rilascio della licenza di condurre appena l’inidoneità scompare (art. 33 cpv.
1 OAC). Dopo che era stata richiesta la riconsegna della licenza, il dott. C. ha nuo-
vamente visitato l’interessato e il 26 aprile 2001 ha di nuovo attestato l’inabilità di
quest’ultimo a condurre un veicolo a motore in tutta sicurezza. Ha inoltre rilevato
che la domanda di restituzione doveva essere subordinata alla presentazione di un
certificato favorevole di un psichiatra. Su questa base il 30 aprile 2001 è stato deciso
che licenza di condurre non poteva essere restituita e che un nuovo esame dell’ido-
neità era vincolato alla condizione posta dal medico di controllo.
3. a) L’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha ordinato un nuovo
esame di conducente. Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha con-
siderato la gravità delle lesioni e le loro conseguenze di cui è affetto M. nonchè i 2
anni e 8 mesi d’interruzione della pratica di guida ed ha protetto l’ordine dell’istanza
precedente. Confrontato col referto neuropsicologico della Clinica Valens, ha rite-
nuto che i deficit dell’appellante erano importanti nell’ambito della circolazione stra-
dale e che una corsa di controllo non garantiva un accertamento esauriente dell’ido-
neità alla guida. L’appellante fa invece valere che le premesse per un nuovo esame
di conducente non sono date.
b) L’art. 24 cpv. 1 OAC dispone che un nuovo esame di guida dev’essere
ordinato se il conducente ha commesso infrazioni che permettono di dubitare delle
E. 7 sue conoscenze delle norme della circolazione, della loro applicazione o della tec-
nica di guida. L’art. 24a cpv. 1 OAC stabilisce che se esistono dei dubbi sull’idone-
ità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per de-
terminare i provvedimenti necessari. Queste disposizioni servono alla sicurezza del
traffico, stanno in relazione coll’art. 14 cpv. 3 LCS e lo concretizzano. Ai sensi
dell’art. 14 cpv. 3 LCS l’autorità può imporre al conducente un nuovo esame se
esistono dei dubbi sulla sua idoneità alla guida. Sono state commesse delle infra-
zioni alle norme sulla circolazione stradale e sussistono di conseguenza dei dubbi
quanto alle conoscenze delle norme della circolazione, alla loro applicazione ed alla
tecnica di guida, va ordinato, giusta l’art. 24 cpv. 1 OAC, un nuovo esame di condu-
cente. È invece da dubitare, per altri motivi, che il conducente sia idoneo alla guida,
l’autorità può imporre, conformemente all’art. 24a cpv. 1 OAC, una corsa di con-
trollo. Una corsa di controllo può quindi essere ordinata se i dubbi sull’idoneità alla
guida si fondano, per esempio, su disturbi psichici del conducente, mentre che un
nuovo esame va imposto se alla base di questi dubbi stanno l’ignoranza delle norme
della circolazione, la capacità di applicare le stesse o la capacità tecnica di guida.
Le direttive relative ai provvedimenti amministrativi nell’ambito della circola-
zione stradale, emanate il 25 febbraio 1993 e riviste il 12 luglio 1996 dalla Commis-
sione intercantonale per la circolazione stradale descrivono più in dettaglio le pre-
messe per un nuovo esame di conducente e per una corsa di controllo. Queste
direttive non sono norme giuridiche, ma possono essere considerate poichè espon-
gono il parere di esperti riguardo all’interpretazione della legge e servono ad appli-
carla uniformemente e secondo criteri oggettivi. Così secondo la cifra 2.1 delle di-
rettive un nuovo esame di conducente dev’essere ordinato se il sospetto si fonda
su violazioni delle norme della circolazione stradale, che mettono in pericolo gli
utenti della strada, se sono scoperte delle mancanze, che devono essere attribuite
ad insufficienti conoscenze delle norme della circolazione e/o alla pratica applica-
zione delle stesse e se dopo un lungo periodo di revoca della licenza di condurre è
da ammettere che le regole della circolazione stradale non sono più note e gli auto-
matismi della guida sono andati persi in rilevante misura. Per contro conformemente
alla cifra 2.2 delle direttive una corsa di controllo può essere ordinata se sussistono
dei dubbi sull’idoneità alla guida, che non sono particolarmente gravi, segnatamente
dopo malattie ed infortuni con conseguenze durevoli, che possono impedire la con-
dotta di un veicolo a motore in tutta sicurezza.
c) Già con decisione del 30 aprile 2001 il Servizio delle automobili e della
navigazione del Cantone Neuchâtel ha reso edotto M. che una domanda di restitu-
E. 8 zione della licenza di condurre era subordinata all’inoltro di un certificato favorevole
di uno psichiatra. È appunto prendendo in considerazione questo parere che l’ap-
pellante ha deciso di sottoporsi ad un esame peritale, dopo che di nuovo aveva
chiesto la riconsegna della licenza, l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Gri-
gioni aveva ordinato un nuovo esame di conducente e questo provvedimento era
stato protetto dal Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità. Ora, stando al
referto della Clinica Valens del 2 aprile 2003, egli mostra delle prestazioni legger-
mente ridotte con difficoltà principali per quanto attiene all’attenzione selettiva,
all’impulso, alla capacità d’adattamento, all’orientamento visivo flessibile, alla resi-
stenza dirimpetto a stimoli disturbanti, alla memoria figurativa come pure al disegno
di una figura geometrica complessa. I dubbi, non particolarmente gravi, sull’idoneità
alla guida dell’appellante si fondano quindi sul momentaneo stato della sua salute
psichica e non su commesse infrazioni a norme della circolazione stradale o su
mancanze da attribuire ad insufficiente conoscenza di queste regole e/o all’applica-
zione delle stesse o addirittura sul sospetto che le norme della circolazione stradale
non gli sono più note e gli automatismi della guida gli sono andati persi in rilevante
misura a causa di un lungo periodo di revoca della licenza di condurre. Ne viene
che in tal caso l’art. 24 cpv. 1 OAC non è applicabile. Gli psicologi della Clinica
Valens hanno costatato un lieve deficit della salute psichica dell’appellante le cui
conseguenze erano all’inizio lentezza e sbagli al simulatore di guida, che successi-
vamente non venivano più commessi. È perciò lecito dubitare che egli sappia supe-
rare tutte le difficoltà che la circolazione pone. Se questi dubbi sono fondati dev’es-
sere accertato con una corsa di controllo. Sarà compito dell’esperto della circola-
zione d’esaminare il comportamento dell’appellante in situazioni stradali complesse,
in particolare se le sa valutare e reagire correttamente, come è stato esposto nel
referto neuropsicologico.
In simili circostanze l’appello dev’essere parzialmente accolto e l’impugnata
decisione del Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità annullata. Ne va
da se che l’annullamento di questa decisione comporta anche quello del decreto
dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni.
4. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico dell’appellante
e del Cantone dei Grigioni in ragione della metà cadauno (art. 160 cpv. 3 LGP).
L’appellante ha diritto ad una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.-- per le
procedure dinanzi ad ambedue le istanze (art. 160 cpv. 4 LGP).
E. 10 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è parzialmente accolto e l’impugnata decisione del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni del 25 novembre 2002 come pure il decreto dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni del 25 settem- bre 2002 sono annullati. 2. M. è obbligato ad assolvere una corsa di controllo ai sensi dell’art. 24a OAC. 3. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno per metà a carico dell’ap- pellante e per metà a carico del Cantone dei Grigioni, che per le procedure dinanzi ad ambedue le istanze rifonde all’appellante una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--. 4. Questa sentenza può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG al Tribunale federale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. 5. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun Rif.: Coira, 14 maggio 2003 Comunicata per iscritto il: VB 02 18 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Vicepresidente Bochsler, giudici cantonali Heinz-Bommer e Rehli, attuario Crameri. —————— Visto l'appello amministrativo di M., appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Martino Luminati, Via Sottosassa 71, 7742 Poschiavo, contro la decisione del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni del 25 novem- bre 2002, comunicata il 27 novembre 2002, in re contro l’appellante, concernente restituzione della licenza di condurre, è risultato:
2 A. Nel 1994 M., quale ciclista, è rimasto vittima di un grave incidente della circolazione, le cui conseguenze sono state un trauma cerebrale. Incapace al lavoro per deficit neuropsicologici, la licenza di condurre veicoli a motore non gli è stata revocata, ma gli è stato sconsigliato di condurre gli stessi. Intenzionato nel 1999 a riprendere la guida, egli è stato sottoposto ad un esame medico, operato il 26 otto- bre 1999 dal dott. C., Marin, medico di controllo del Servizio delle automobili e della navigazione del Dipartimento di giustizia, sanità e sicurezza della Repubblica e Can- tone di Neuchâtel. Questo medico, fondandosi anche sul referto medico circostan- ziato del dott. A., La Neuveville, sul testo di Beck e sull’esame neuropsicologico della dott.ssa B., Perreux, il 27 dicembre 1999 ha redatto un certificato, in cui è affermato quanto segue: “Préavis médical: Defavorable. Sans trop entrer dans le détail, le bilan exhaustif qui a été mené relève d’un part sur le plan neuropsycologique que M. présente un important ralentissement et une incapacité à gérer plusieurs informations simul- tanément et un important déficit de l’attention sélective, avec une fluc- tuation au niveau de l’attention; cet examen montre une amélioration des performances cognitives par rapport aux précédents examens neuropsychologiques, le précédent remontant au mois d’avril 1998, re- stant cepedant encore trop déficitaire pour autoriser la conduite d’un véhicule à moteur en toute sécurité. Ceci est d’ailleurs confirmé par le test psychotechnique de Beck du 10 novembre 1999 échoué avec 12 points, l’échec portant principalement sur l’épreuve de l’attention et de la dispersion, confirmant ainsi les résultats de l’examen neuropsycho- logique. En conclusion, l’état de santé ne permet pas encore à l’intéressé de conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. Vu l’évolution plutôt favorable aux épreuves neuropsychologiques, avec un résultat au test de Beck plutôt moyen, je pense qu’on peut proposer à l’intéressé s’il le souhaite toujours, de refaire une domande de restitution du permis dans 1 an avec bilan neuropsychologique récent qui permettra déjà de determiner s’il a fait oui ou non encore des progrès.” Con decisione del 19 gennaio 2000 il Servizio delle automobili e della navi- gazione ha comunicato a M. che altro non poteva fare che seguire il consiglio me- dico. L’ha quindi invitato a depositare la licenza di condurre veicoli a motore entro 30 giorni. L’ha inoltre orientato che, vista l’evoluzione favorevole, una eventuale re- stituzione della licenza di condurre poteva essere presa in considerazione su do- manda scritta, corredata da un referto neuropsicologico favorevole al più presto en- tro un anno. La licenza di condurre è stata depositata il 28 gennaio 2000.
3 Statuendo su una nuova domanda del 3 gennaio 2001 intesa ad ottenere la licenza di condurre, nel suo referto del 26 aprile 2001 il dott. C. ha nuovamente espresso un parere sfavorevole e per la restituzione dell’autorizzazione ha esatto un certificato favorevole di uno psichiatra. A motivo ha addotto che il test neuropsi- cologico era di poco migliorato dirimpetto a quello precedente, che persisteva una marcata disfunzione delle funzioni esecutive ed anche delle cognizioni psichiche, quali il giudizio, la capacità di rispettare le regole, l’attenzione e la flessibilità men- tale. Tanto il lato cognitivo psichico quanto quello esecutivo dimostrava quindi che M. non era atto a condurre un veicolo a motore in tutta sicurezza. Con decisione del 30 aprile 2001 il Servizio delle automobili e della navigazione ha fatto suo il preav- viso sfavorevole del medico di controllo ed ha negato la restituzione della licenza di condurre. Ha altresì comunicato all’interessato che una domanda di restituzione era subordinata all’inoltro di un certificato favorevole di uno psichiatra. Questa decisione è stata confermata nei confronti del medico curante dell’interessato con lettera del 30 novembre 2001. B. Domiciliato a partire dal 1° aprile 2002 a O., il 19 agosto 2002 M. ha adito l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni chiedendo nuovamente la resti- tuzione della licenza di condurre. Nel suo certificato del 16 agosto 2002 il dott. E., medico generico, D., ha esposto che lo stato di salute del paziente era migliorato, che quest’ultimo era più armonico, che non necessitava più di medicamenti e che faceva molto sport. A dire di questo medico non v’era più motivo per privarlo della postulata licenza. Quanto alla capacità di condurre veicoli a motore non v’erano delle controindicazioni. Con decreto del 25 settembre 2002 l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha annullato la decisione del Servizio delle automobili e della naviga- zione del Cantone Neuchâtel (cifra 1 del decreto), ha imposto all’interessato un nuovo esame di guida teorico - incluso un corso di sensibilizzazione ai problemi del traffico - e pratico (cifra 2) ed ha disposto che poteva esser chiesto il rilascio di una licenza per allievo conducente (cifra 3). Il ricorso presentato da M. contro questo decreto è stato respinto dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni con decisione del 25 novembre 2002, comunicata il 27 novembre 2002. C. Con appello amministrativo del 17 dicembre 2002 M. è insorto contro la decisione d’imposizione di un nuovo esame di conducente ed ha chiesto, con pro- testa di spese e ripetibili, che essa sia integralmente annullata e che gli sia riconse- gnata la licenza di condurre.
4 Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha proposto la reiezione dell’appello. Su richiesta dell’appellante, che aveva deciso di sottoporsi ad un esame pe- ritale al fine di provare la sua attitudine alla guida di veicoli a motore, con ordinanza del 21 gennaio 2003 la procedura d’appello è stata sospesa fino al recapito di un referto peritale. Dopo l’esame neuropsicologico operato il 13 marzo 2003 presso la Clinica Valens, Valens, l’appellante ha fatto pervenire alla Commissione del Tribu- nale cantonale un referto del 2 aprile 2003, in cui gli psicologi F. e dott. G. hanno affermato: “Aufmerksamkeit und visuelle Orientierung In der gerichteten Aufmerksamkeit (Deux Barrages) arbeitet der Pati- ent mit leicht verlangsamten Arbeitstempo, aber genügender Fehler- kontrolle. Die Bearbeitungszeiten sind in der Resistenz gegenüber Störreizen sowie in der flexiblen visuellen Orientierung leicht erhöht. In der geteilten Aufmerksamkeit (Tracking) reagiert M. mit genügender Anzahl an richtigen Reaktionen, ausreichenden Reaktionszeiten und genügender Fehlerkontrolle. Beim Spurhalten liegen 7 Auszeiten (Ver- lassen der Spur) vor. Umstellfähigkeit, Wesentl./Unwesentl. Unterscheiden In der figurativen Umstellfähigkeit (5-Punkte-Test) erreicht der Patient 26 von 32 geforderten Muster und macht keinen Fehler. Die verbale Umstellfähigkeit (Stroop) ist in der Interferenzbedingung (3. Durch- gang) leicht erhöht. Der Patient macht einen Fehler. Das Resultat beim Unterscheiden von Wesentlichem und Unwesentlichem ist aus- reichend. Visuo-perzeptive und -konstruktive Funktionen/Figuratives Gedächt- nis Beim Kopieren einer komplexen geometrischen Figur wird die Grob- struktur ausreichend erfasst und die Einzelelemente korrekt einge- zeichnet. Es ergeben sich leichte Ungenauigkeiten und eine knapp er- höhte Bearbeitungszeit. Beim freien Wiedergeben wird die Grobstruk- tur erinnert. Mühe hat M. mit der richtigen inneren Einteilung des Rechteckes und damit korrekten Plazierung von einzelnen Elementen. Überprüfung am Fahrsimulator M. führt nach einer Probefahrt zwei Testfahrten am Smart (Fahrsimu- lator) durch. Die bei der ersten Testfahrt aufgetretenen Fehler (1 mal Fahrbahn verlassen, 1 mal Verkehrsteilnehmer gefährdet, 1 mal nicht reagiert), kann der Patient in der 2. Testfahrt berücksichtigen. Er macht keine Fehler mehr, ist insgesamt jedoch noch zu langsam in der Geschwindigkeitsgestaltung.
5 Beurteilung: Das neuropsychologische Leistungsprofil der Teiluntersuchung mit den Schwerpunkten auf den verkehrspsychologischen Parametern zeigt ein leicht beeinträchtigtes Leistungsprofil mit Hauptschwie- rigkeiten in der gerichteten Aufmerksamkeit, im Antrieb, in der Umstell- fähigkeit, in der flexiblen visuellen Orientierung, in der Resistenz ge- genüber Störreizen, im figurativen Gedächtnis sowie beim Abzeichnen einer komplexen geometrischen Figur. Aus unserer Sicht ist weder eine theoretische noch praktische Fahr- prüfung erforderlich. Wir empfehlen aus neuropsychologischer und verkehrspsychologischer Sicht eine praktische Kontrollfahrt beim Strassenverkehrsamt. M. zeigte in den Testfahrten am Fahrsimulator zu Beginn noch Fehler und ist zu langsam, konnte sich aber in der zweiten Testfahrt bereits steigern ohne Fehler.“ Col secondo scambio di scritti il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha mantenuto il suo petito, mentre che l’appellante ha postulato che gli sia riconsegnata la licenza di condurre, eventualmente che gli venga imposto l’obbligo di assolvere una corsa di controllo. La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1. Contro decisioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni concernenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale l’inte- ressato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale giusta gli art. 141 segg. LGP (art. 19 cpv. 2 OLCS). L'appello è da inoltrare entro 20 giorni dalla ricezione scritta della decisione alla Commissione del Tribunale cantonale. Esso dev'essere motivato con indicazione dei vizi di merito e/o d'ordine e se il de- creto è impugnato totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello inter- posto a questa commissione contro la confermata imposizione di sostenere un nuovo esame di conducente da parte del suddetto dipartimento è tempestivo e mo- tivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine.
2. Ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b LCS la licenza di condurre non può es- sere rilasciata se il richiedente è affetto da malattie o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore. Se più tardi è costatato che le premesse legali per il rilascio non sono più adempite, la licenza di condurre va revocata giusta l’art. 16 cpv. 1 LCS. Conformemente all’art. 30 cpv. 1 OAC una tale revoca a scopo di sicurezza serve a proteggere la circolazione contro conducenti non idonei. Segnatamente essa è ordinata se il conducente non è ido-
6 neo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche. In casi di questo genere la licenza è revocata per una durata indeterminata e non vi è un periodo di prova (art. 17 cpv. 1bis LCS. L’art. 30 cpv. 3 OAC dispone poi che se la licenza di condurre è restituita volontariamente all’autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l’au- torità deve dare conferma per iscritto. Premessa per la revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza ai sensi degli art. 14 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 1bis LCS è l’esistenza - fra l’altro - di un’infermità psichica. Stando al dott. C. (cfr. il suo referto del 27 dicembre 1999) M. presentava un importante rallentamento ed un’incapacità ad amministrare simulta- neamente parecchie informazioni nonchè un importante deficit dell’attenzione selet- tiva con una fluttuazione a livello della stessa, che non permettevano di autorizzare la condotta di un veicolo. Fondandosi su questo referto, il Servizio delle automobili e della navigazione del Cantone Neuchâtel ha invitato l’interessato a depositare la licenza di condurre, ciò che è stato fatto in data 28 gennaio 2000. È la revoca ordinata a scopo di sicurezza per una ragione medica, può esser chiesto il rilascio della licenza di condurre appena l’inidoneità scompare (art. 33 cpv. 1 OAC). Dopo che era stata richiesta la riconsegna della licenza, il dott. C. ha nuo- vamente visitato l’interessato e il 26 aprile 2001 ha di nuovo attestato l’inabilità di quest’ultimo a condurre un veicolo a motore in tutta sicurezza. Ha inoltre rilevato che la domanda di restituzione doveva essere subordinata alla presentazione di un certificato favorevole di un psichiatra. Su questa base il 30 aprile 2001 è stato deciso che licenza di condurre non poteva essere restituita e che un nuovo esame dell’ido- neità era vincolato alla condizione posta dal medico di controllo.
3. a) L’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha ordinato un nuovo esame di conducente. Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha con- siderato la gravità delle lesioni e le loro conseguenze di cui è affetto M. nonchè i 2 anni e 8 mesi d’interruzione della pratica di guida ed ha protetto l’ordine dell’istanza precedente. Confrontato col referto neuropsicologico della Clinica Valens, ha rite- nuto che i deficit dell’appellante erano importanti nell’ambito della circolazione stra- dale e che una corsa di controllo non garantiva un accertamento esauriente dell’ido- neità alla guida. L’appellante fa invece valere che le premesse per un nuovo esame di conducente non sono date.
b) L’art. 24 cpv. 1 OAC dispone che un nuovo esame di guida dev’essere ordinato se il conducente ha commesso infrazioni che permettono di dubitare delle
7 sue conoscenze delle norme della circolazione, della loro applicazione o della tec- nica di guida. L’art. 24a cpv. 1 OAC stabilisce che se esistono dei dubbi sull’idone- ità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per de- terminare i provvedimenti necessari. Queste disposizioni servono alla sicurezza del traffico, stanno in relazione coll’art. 14 cpv. 3 LCS e lo concretizzano. Ai sensi dell’art. 14 cpv. 3 LCS l’autorità può imporre al conducente un nuovo esame se esistono dei dubbi sulla sua idoneità alla guida. Sono state commesse delle infra- zioni alle norme sulla circolazione stradale e sussistono di conseguenza dei dubbi quanto alle conoscenze delle norme della circolazione, alla loro applicazione ed alla tecnica di guida, va ordinato, giusta l’art. 24 cpv. 1 OAC, un nuovo esame di condu- cente. È invece da dubitare, per altri motivi, che il conducente sia idoneo alla guida, l’autorità può imporre, conformemente all’art. 24a cpv. 1 OAC, una corsa di con- trollo. Una corsa di controllo può quindi essere ordinata se i dubbi sull’idoneità alla guida si fondano, per esempio, su disturbi psichici del conducente, mentre che un nuovo esame va imposto se alla base di questi dubbi stanno l’ignoranza delle norme della circolazione, la capacità di applicare le stesse o la capacità tecnica di guida. Le direttive relative ai provvedimenti amministrativi nell’ambito della circola- zione stradale, emanate il 25 febbraio 1993 e riviste il 12 luglio 1996 dalla Commis- sione intercantonale per la circolazione stradale descrivono più in dettaglio le pre- messe per un nuovo esame di conducente e per una corsa di controllo. Queste direttive non sono norme giuridiche, ma possono essere considerate poichè espon- gono il parere di esperti riguardo all’interpretazione della legge e servono ad appli- carla uniformemente e secondo criteri oggettivi. Così secondo la cifra 2.1 delle di- rettive un nuovo esame di conducente dev’essere ordinato se il sospetto si fonda su violazioni delle norme della circolazione stradale, che mettono in pericolo gli utenti della strada, se sono scoperte delle mancanze, che devono essere attribuite ad insufficienti conoscenze delle norme della circolazione e/o alla pratica applica- zione delle stesse e se dopo un lungo periodo di revoca della licenza di condurre è da ammettere che le regole della circolazione stradale non sono più note e gli auto- matismi della guida sono andati persi in rilevante misura. Per contro conformemente alla cifra 2.2 delle direttive una corsa di controllo può essere ordinata se sussistono dei dubbi sull’idoneità alla guida, che non sono particolarmente gravi, segnatamente dopo malattie ed infortuni con conseguenze durevoli, che possono impedire la con- dotta di un veicolo a motore in tutta sicurezza.
c) Già con decisione del 30 aprile 2001 il Servizio delle automobili e della navigazione del Cantone Neuchâtel ha reso edotto M. che una domanda di restitu-
8 zione della licenza di condurre era subordinata all’inoltro di un certificato favorevole di uno psichiatra. È appunto prendendo in considerazione questo parere che l’ap- pellante ha deciso di sottoporsi ad un esame peritale, dopo che di nuovo aveva chiesto la riconsegna della licenza, l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Gri- gioni aveva ordinato un nuovo esame di conducente e questo provvedimento era stato protetto dal Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità. Ora, stando al referto della Clinica Valens del 2 aprile 2003, egli mostra delle prestazioni legger- mente ridotte con difficoltà principali per quanto attiene all’attenzione selettiva, all’impulso, alla capacità d’adattamento, all’orientamento visivo flessibile, alla resi- stenza dirimpetto a stimoli disturbanti, alla memoria figurativa come pure al disegno di una figura geometrica complessa. I dubbi, non particolarmente gravi, sull’idoneità alla guida dell’appellante si fondano quindi sul momentaneo stato della sua salute psichica e non su commesse infrazioni a norme della circolazione stradale o su mancanze da attribuire ad insufficiente conoscenza di queste regole e/o all’applica- zione delle stesse o addirittura sul sospetto che le norme della circolazione stradale non gli sono più note e gli automatismi della guida gli sono andati persi in rilevante misura a causa di un lungo periodo di revoca della licenza di condurre. Ne viene che in tal caso l’art. 24 cpv. 1 OAC non è applicabile. Gli psicologi della Clinica Valens hanno costatato un lieve deficit della salute psichica dell’appellante le cui conseguenze erano all’inizio lentezza e sbagli al simulatore di guida, che successi- vamente non venivano più commessi. È perciò lecito dubitare che egli sappia supe- rare tutte le difficoltà che la circolazione pone. Se questi dubbi sono fondati dev’es- sere accertato con una corsa di controllo. Sarà compito dell’esperto della circola- zione d’esaminare il comportamento dell’appellante in situazioni stradali complesse, in particolare se le sa valutare e reagire correttamente, come è stato esposto nel referto neuropsicologico. In simili circostanze l’appello dev’essere parzialmente accolto e l’impugnata decisione del Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità annullata. Ne va da se che l’annullamento di questa decisione comporta anche quello del decreto dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni.
4. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico dell’appellante e del Cantone dei Grigioni in ragione della metà cadauno (art. 160 cpv. 3 LGP). L’appellante ha diritto ad una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.-- per le procedure dinanzi ad ambedue le istanze (art. 160 cpv. 4 LGP).
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10 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è parzialmente accolto e l’impugnata decisione del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni del 25 novembre 2002 come pure il decreto dell’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni del 25 settem- bre 2002 sono annullati. 2. M. è obbligato ad assolvere una corsa di controllo ai sensi dell’art. 24a OAC. 3. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno per metà a carico dell’ap- pellante e per metà a carico del Cantone dei Grigioni, che per le procedure dinanzi ad ambedue le istanze rifonde all’appellante una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--. 4. Questa sentenza può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG al Tribunale federale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. 5. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario