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V 2010 4

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege

Graubünden · 2011-02-18 · Italiano GR
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elezioni | politische Rechte

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'art. 57 cpv. 1 lett. b LGA attribuisce al giudizio del Tribunale amministrativo quale Corte costituzionale i ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni. La libertà di voto e di elezione sancita dall'art. 34 CF come anche dagli art. 9 e segg. della Costituzione cantonale garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa. Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore. Il cittadino può quindi pretendere che l'autorità incaricata dello spoglio conti in maniera regolare e corretta i suffragi espressi. Quando il Tribunale accerta

l'esistenza di errori di procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. Decisive in questo contesto sono l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (sentenza del Tribunale federale 1P.369/2005 del 13 giugno 2005, cons. 1.3, con riferimenti).

E. 2 Il ricorrente domanda innanzitutto che questo Tribunale ordini al Comune di … di ricontare i voti. L'esigua differenza tra il suo risultato (153 voti) e quello dell'ultimo candidato eletto (154) imporrebbe infatti all'autorità comunale di procedere d'ufficio al riconteggio dei voti. Per la giurisprudenza del Tribunale federale, un risultato molto serrato di una elezione o votazione deve essere considerato alla stregua di un'irregolarità nello svolgimento del voto. In questo caso, l'art. 34 cpv. 2 CF conferisce al cittadino elettore il diritto di domandare il riconteggio dei voti. Se anche il risultato del riconteggio è molto stretto, ciò non costituisce per sé motivo per un ulteriore conteggio (DTF 136 II 132, consid. 2.4). Nel Cantone dei Grigioni il concetto di risultato serrato è chiaramente definito dall'art. 43 LDPC, applicabile anche a livello comunale, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo (art. 1 cpv.

E. 3 Il ricorrente censura inoltre una composizione illegale dell'Ufficio elettorale. Per l'art. 3 del Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni (REV) può infatti essere designato quale scrutatore il primo proponente di ogni lista. E contrario la carica di presidente dell'ufficio elettorale sarebbe preclusa al primo proponente di ogni lista. L'interpretazione data dal ricorrente all'art. 3 REV è troppo restrittiva. Tale articolo prevede infatti solo che il Municipio designa l'Ufficio elettorale, composto da un presidente, da un segretario e da almeno uno scrutatore e permette al primo proponente di ogni lista di essere designato quale scrutatore, ma tace sui requisiti necessari per accedere alla carica di presidente o segretario dell'Ufficio elettorale. A mente di questo Tribunale, il silenzio del legislatore comunale può solo essere inteso come una rinuncia a fissare condizioni vincolanti per accedere alla carica di presidente o segretario dell'Ufficio elettorale; di conseguenza queste cariche sono accessibili a chiunque. Evocando nel disposto litigioso i primi proponenti, il legislatore comunale ha in tal senso solo voluto precisare che costoro possono far parte dell'ufficio elettorale (segnatamente quali scrutatori) senza che vi sia motivo d'incompatibilità. Questa interpretazione è del resto in sintonia con l'art. 11 LDPC, che esclude dalla carica di membro dell'ufficio elettorale o di scrutatore unicamente i candidati e i loro parenti stretti, ma non i primi proponenti e non comporta nessuna violazione dei diritti politici di cui all'art. 34 CF. In particolare si osserva che, in seno a un organo collegiale quale l'ufficio elettorale (nel quale, del resto, erano presenti anche due proponenti della lista del ricorrente), il presidente non gode rispetto agli altri membri di poteri

particolari capaci di influenzare il risultato dell'elezione. La censura sollevata dal ricorrente in merito alla composizione dell'ufficio elettorale è così sprovvista di fondamento, sicché la questione volta a sapere se la relativa obiezione è stata sollevata tempestivamente può restare indecisa.

E. 4 a) Il ricorrente rimprovera all'ufficio elettorale di non aver redatto un verbale delle proprie decisioni al momento dello spoglio. Una relazione all'attenzione del Municipio è infatti stata redatta il 30 novembre 2010, dopo che il ricorso contro l'esito dello scrutinio era già stato presentato. Sostanzialmente la medesima censura viene sollevata in merito all'assenza di un formulario secondario relativo allo spoglio e al conteggio dei voti. L'art. 32 LDPC prescrive che devono essere rilevati il numero degli aventi diritto di voto, il numero dei votanti, il numero delle schede elettorali bianche, nulle e valide come anche il numero dei suffragi ottenuti da ciascun candidato. Né la legge sui diritti politici né la relativa ordinanza (ODPC) prescrivono le modalità con le quali questi risultati devono essere accertati. Neppure la legislazione comunale contiene disposizioni al riguardo, considerato che l'art. 4 REV si limita a stabilire che l'Ufficio elettorale “redige il protocollo dello scrutinio”. Quest'ultimo disposto impone certo l'obbligo di allestire un protocollo che riassuma il risultato dell'elezione, come peraltro avvenuto nella contestata elezione del 14 novembre 2010. Nessuna delle disposizioni evocate enuncia però l'obbligo di protocollare e motivare scrupolosamente ogni singolo passo delle operazioni di spoglio. Nell'odierna vertenza, l'ufficio elettorale ha dapprima allestito il protocollo di proclamazione dei risultati, adempiendo così integralmente ai suoi obblighi derivanti dall'art. 32 LDPC e dall'art. 4 REV. Solo in un secondo momento, senza preciso obbligo legale e alla luce del ricorso presentato contro l'esito dello scrutinio, l'ufficio elettorale ha allestito – su richiesta del Municipio – una relazione dettagliata sulle operazioni di spoglio. Questo documento è poi stato allegato alla presa di posizione 3 dicembre 2010 del convenuto e dichiarato parte integrante della medesima. La predetta relazione deve così essere intesa alla stregua di una presa di posizione al ricorso contro l'esito dello scrutinio. Ne consegue che la censura sollevata dal ricorrente in merito all'allestimento a posteriori di una relazione dell'ufficio elettorale sul suo operato è votata all'insuccesso e va respinta.

b) A mente del ricorrente, la mancata compilazione di un formulario secondario costituirebbe grave irregolarità, tale da giustificare l'annullamento dell'elezione. Come si è già visto, nessuna disposizione legale obbliga l'ufficio elettorale ad allestire scrupolosi rapporti sulle sue attività. Cionondimeno esso deve organizzare lo spoglio in modo da ridurre al minimo le possibilità di errore. L'ufficio elettorale nella sua relazione – il cui contenuto è stato ripreso dal Comune di … in sede di quadruplica – ha spiegato in modo completo e plausibile il metodo adottato per effettuare lo spoglio nella contestata elezione del 14 novembre 2010. Le schede ritenute valide sono state divise in tre gruppi. Il primo gruppo conteneva tutte le schede che riportavano tutti i nomi della lista n. 1 (quella dei municipali uscenti), il secondo le schede con solamente il nome del candidato della lista n. 2 (A.), il terzo tutte le altre varianti. A mente di questo Tribunale, nel caso in narrativa l'uso di un formulario di conteggio separato era indicato (ma, come si è visto, non obbligatorio) unicamente per il computo delle schede inserite nel terzo gruppo. Segnatamente non vi è ragione di credere che le schede attribuite al gruppo 1, rispettivamente al gruppo 2, non siano state identiche tra di loro. Il conteggio separato dei singoli suffragi espressi in questi due gruppi – come sostanzialmente preteso dal ricorrente – avrebbe solo costituito un inutile esercizio, peraltro incapace di migliorare la precisione del risultato. Il metodo applicato dall'ufficio elettorale per contare i voti non dà pertanto adito a critiche. La relativa contestazione del ricorrente si rivela pertanto infondata.

E. 5 Il ricorrente rimprovera al Comune di … di avere praticato un controllo del voto di alcuni cittadini mediante timbratura di singole schede elettorali. Il convenuto ha spiegato in modo plausibile che a … è prassi timbrare le schede di coloro che votano per urna. Non si procede per contro a una timbratura delle schede rientrate per corrispondenza, posto come le buste di trasmissione vengono aperte alla sola presenza dell'Ufficio elettorale dopo la chiusura del seggio. Tale modo di procedere appare sorretto da motivi oggettivi e con ciò insospettabile. Non si ravvisano in particolare motivi per credere che le 27 schede in questione siano state timbrate per altro motivo. Il ricorso, sotto questo aspetto, è infondato.

E. 6 a) L'ufficio elettorale ha inizialmente escluso dal voto dodici schede. Nel corso dello scambio di scritti, il convenuto ha corretto questo risultato, precisando che otto delle dodici schede inizialmente escluse dal conteggio sono state dichiarate nulle (in sette casi la carta di legittimazione non era firmata, in un caso la busta di voto era stata firmata dall'elettore). Quattro buste di voto con relative schede (rinvenute sciolte nella bucalettere) non sono per contro state considerate nel computo delle schede rientrate e sono state eliminate dall'ufficio elettorale “in quanto non potevano essere attribuite ad un elettore”. A mente del ricorrente, le schede rinvenute sciolte come anche quella contenuta nella busta firmata dall'elettore dovrebbero essere considerate valide. Per contro, una scheda fotocopiata scoperta in occasione dell'ispezione del materiale elettorale depositato presso la cancelleria di questo Tribunale dovrebbe essere annullata. Giacché l'annullamento delle schede nei sette casi in cui la carta di legittimazione non è stata firmata è rimasto incontestato, s'impone una disamina sulle condizioni di validità del voto limitata a sei casi. b) Nella bucalettere comunale destinata a raccogliere i voti per corrispondenza sono state rinvenute quattro buste di trasmissione contenenti unicamente una carta di legittimazione firmata, tra le quali quella del ricorrente. Nella medesima bucalettere sono poi state trovate sciolte quattro buste di voto contenenti – si presume – altrettante schede di voto. Queste buste, con le rispettive schede – sono poi state eliminate dall'Ufficio elettorale. Il ricorrente medesimo nell'atto di ricorso conferma di avere – così come alcuni suoi famigliari – imbustato separatamente la busta di trasmissione con la carta di legittimazione e la busta di voto con la rispettiva scheda elettorale. Con la replica il ricorrente ipotizza due spiegazioni per il fatto che nelle buste di trasmissione (tra le quali la sua) non si siano trovate delle buste di voto. A mente del ricorrente la busta di voto potrebbe essere “scivolata all'esterno” in quanto la busta di trasmissione non era chiusa ermeticamente. Oppure “si può forse presupporre (ma su questo aspetto non v'è la prova) che la busta di voto chiusa ermeticamente non è poi stata inserita nella busta contenente la carta di legittimazione”. Alla luce delle coincidenti allegazioni delle parti in merito,

questo Tribunale ritiene in ogni caso assodato che le buste di voto non si trovavano nelle buste contenenti le carte di legittimazione. Per l'art. 34 cpv. 2 LDPC la scheda elettorale è nulla se in caso di voto per corrispondenza la carta di legittimazione non è allegata o firmata (lit. a), oppure se la busta di trasmissione non è chiusa (lit. c). Ne consegue che, pena la nullità del voto espresso, la busta di voto e la carta di legittimazione firmata devono essere inserite nella medesima busta di trasmissione e che quest'ultima deve imperativamente essere chiusa. Ciò posto, la questione volta a sapere se la busta di voto è “scivolata all'esterno” perché la busta di trasmissione non era chiusa ermeticamente, oppure se quest'ultima è stata chiusa e la busta di voto recapitata separatamente è senza pertinenza, ritenuto che in entrambe le evenienze il voto è nullo. L'ufficio elettorale avrebbe quindi dovuto inserire le quattro schede litigiose nel computo delle schede nulle (art. 32 lit. c LDPC), anziché neppure considerarle nel conteggio delle schede rientrate. Questo errore formale dell'Ufficio elettorale non è tuttavia di conforto al ricorrente, posto come questi quattro voti non possono essere considerati validi. Il ricorso, sotto questo aspetto, appare così manifestamente infondato. c) Le quattro buste di voto contenenti altrettante schede di voto di cui al considerando precedente sono state eliminate dall'ufficio elettorale in quanto “non potevano essere attribuite ad un elettore”. Questo Tribunale non può che biasimare questo modo di procedere. L'eliminazione di singole schede permette infatti all'ufficio elettorale di sottrarre il suo operato all'esame giudiziario da parte del Tribunale amministrativo, il che di principio non può essere ammesso. Per i motivi poc'anzi evocati il Tribunale ritiene in ogni caso nulle le quattro schede a torto eliminate dall'Ufficio elettorale di ... d) In occasione dell'esame del materiale elettorale da parte del ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale è stata scoperta una scheda elettorale diversa dalle altre. Il comune convenuto nella sua quadruplica ha spiegato che le schede elettorali vengono allestite direttamente dalla cancelleria comunale e che “qualcosa nella fase di stampa e successiva operazione di taglio non è funzionato regolarmente”. Questa spiegazione non è però credibile. Tutte le schede fuorché una sono infatti manifestamente state stampate in modalità

bianco/nero su carta rosa di formato A5. Esse presentano quindi un colore uniforme e identico su entrambi i lati e i bordi sono regolari. La scheda contestata – attentamente esaminata dallo scrivente Tribunale – è per contro un'evidente fotocopia a colori, stampata su carta bianca e ritagliata a mano. Oltre alla generica spiegazione secondo la quale “qualcosa […] non è funzionato regolarmente” il comune convenuto non ha fornito nessuna motivazione plausibile per le divergenze riscontrate. La scheda in questione deve quindi essere considerata non ufficiale a norma dell'art. 34 cpv. 1 lett. a LDPC e perciò nulla. I voti a favore di B., C., D., E. e F. contenuti in questa scheda devono di conseguenza essere annullati e il risultato complessivo corretto. e) Rimane un'ultima scheda, considerata nulla dall'Ufficio elettorale in quanto la busta di voto recava i saluti e la firma dell'elettore. Per l'art. 17 cpv. 2 ODPC la busta di voto deve essere chiusa e non può recare scritte. L'art. 34 cpv. 1 lit. c LDPC prevede la nullità della scheda elettorale che contiene contrassegni manifesti. In base ai combinati articoli 17 cpv. 2 ODPC e 23 cpv. 1 lit. c LDPC

– il cui comune scopo è la salvaguardia del segreto elettorale – la scheda in questione è stata a ragione considerata nulla dall'ufficio elettorale. f) A mente del ricorrente la sanzione della nullità per le quattro schede di voto rinvenute sciolte di cui al considerando 6b costituirebbe un'inammissibile formalismo eccessivo. Il convenuto pretende altrettanto per quanto attiene alla scheda fotocopiata. In entrambe le evenienze, l'obiezione sollevata è priva di fondamento. In merito al divieto di formalismo eccessivo il Tribunale federale in DTF 130 V 177 ha ritenuto che lo stesso può esser ammesso unicamente quando l’applicazione con rigore delle prescrizioni formali non è giustificata da interessi tutelabili, se è unicamente fine a se stessa e complica in modo insostenibile o esclude la realizzazione del diritto materiale. Nel caso in narrativa, l'annullamento dei voti è giustificato da interessi preponderanti, quali la segretezza del voto e la garanzia che unicamente gli aventi diritto partecipino una sola volta allo scrutinio. Nel caso in esame le condizioni di un ipotetico formalismo eccessivo non sono pertanto adempiute. Non vi è quindi

nessun motivo per derogare alle esigenze formali vigenti in materia di elezioni e votazioni. g) Epilogando, il risultato del primo conteggio può essere corretto e riassunto come segue: Totale delle schede rientrate 309 Schede nulle 13 Schede bianche

E. 7 Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, s'impone una ripartizione della tassa di giudizio e delle ripetibili in ragione di un mezzo ciascuno. Il comune convenuto non ha diritto all'assegnazione di ripetibili poiché non patrocinato e citato in giudizio nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il patrocinatore del ricorrente ha presentato una nota d'onorario di fr. 8'351.05, suddivisa in onorario (29 ore e 50 minuti a fr. 240.00 l'ora per complessivi fr. 7'160), disborsi postali e telefonici (fr. 25.85), spese di trasferta (fr. 144.60), spese di cancelleria (fr. 402.00) e IVA (fr. 618.60). Le spese di cancelleria non possono essere riconosciute poiché comprese nella tariffa oraria dell'avvocato. L'importo determinante per il calcolo delle ripetibili ammonta pertanto a fr. 7'916.90 (fr. 7'330.45 oltre 8% di IVA). Questo importo appare commisurato alla complessità del caso (tre

allegati di causa e una trasferta a Coira) e conforme all'ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250). Il Tribunale decide:

1. a) Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'elezione di D. è annullata e il materiale elettorale viene ritornato al Comune di … per il riconteggio dei voti nel senso dei considerandi. b) È accertato che in occasione del primo conteggio dei voti A. e D. hanno ottenuto entrambi 153 voti. Qualora questo risultato dovesse essere confermato con il secondo conteggio, il Comune di … procederà al sorteggio. Dopo il riconteggio dei voti ed eventuale sorteggio, il Comune di … disporrà una nuova proclamazione del risultato dell'elezione. c) Per il resto il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 1'500.--

- e le spese di cancelleria di fr. 618.-- totale fr. 2'118.-- il cui importo sarà versato da A. e dal Comune di … in ragione di un mezzo ciascuno entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. ll Comune di … versa a A. l'importo di fr. 3'958.45 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

V 10 4 1a Camera in qualità di Corte costituzionale SENTENZA del 18 febbraio 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente elezioni 1. Il 14 novembre 2010 si è svolta a … l'elezione per il rinnovo del Municipio. In precedenza erano state tempestivamente depositate due liste: una – il cui primo proponente era T. – conteneva i nomi dei municipali uscenti C., B., D., E. e F.; la seconda (primo proponente R.) contemplava unicamente il nome di A. A operazioni di spoglio concluse, l'Ufficio elettorale – composto da ... (presidente), ... (segretaria), … come anche …, … e … e … – ha proclamato il seguente risultato: Totale degli aventi diritto di voto 500 Partecipazione 309 (61.8%) Totale delle schede rientrate 297 Schede nulle 0 Schede bianche 7 Totale delle schede valide 290 Voti ottenuti A. 153 B. 203 (eletto) C. 205 (eletto) D. 154 (eletto) E. 157 (eletto) F. 212 (eletto)

2. a) Con ricorso costituzionale 23 novembre 2010 A. è insorto dinnanzi al Tribunale amministrativo domandando l'annullamento dell'elezione del 14 novembre 2010. In via subordinata, il ricorrente chiede il rinvio degli atti al Municipio di …, affinché questo abbia a indire un nuovo conteggio dei voti e una nuova proclamazione dei risultati. Nel suo allegato, il ricorrente solleva

censure in merito al mancato riconteggio dei voti, alla differenza tra il numero di votanti e quello delle schede rientrate, e, infine, alla composizione dell'Ufficio elettorale. Egli domanda inoltre che il Tribunale amministrativo acquisisca agli atti tutto il materiale di voto per chiarire la situazione. b) Sulla questione del riconteggio dei voti, il ricorrente cita l'art. 43 LDPC, per il quale un secondo conteggio deve essere ordinato d'ufficio, qualora la differenza dei voti ottenuti dall'ultima persona eletta e dalla prima non eletta sia inferiore allo 0.3% delle schede di voto valide consegnate. Nell'evenienza concreta, lo 0.3% corrisponderebbe a 0.87 voti. Questo risultato andrebbe – a mente del ricorrente – arrotondato al numero intero superiore. Ritenuto che nella contestata elezione la differenza tra i voti attribuiti all'ultima persona eletta (D.) e quelli a favore del primo candidato non eletto (A.) ammonta proprio a un voto, un secondo conteggio avrebbe dovuto essere effettuato d'ufficio. c) Essendo il numero dei votanti riportato sul protocollo di proclamazione dei risultati 309 e quello delle schede rientrate – sempre secondo il predetto protocollo – però solo 297, vi sarebbe quindi un'inspiegabile differenza di 12 voti. Questa differenza sarebbe, secondo informazioni informalmente assunte dal ricorrente, riconducibile al fatto che alcune schede rientrate per corrispondenza erano contenute in una busta nella quale mancava la carta di legittimazione. Queste ultime sarebbero – sempre secondo le informazioni informalmente assunte dal ricorrente – state imbucate per posta separata e quindi non conteggiate. Nel ricorso si precisa poi che 12 elettori (tra i quali il ricorrente medesimo) avrebbero imbucato nell'apposita bucalettere presso la casa comunale 12 buste con le schede di voto e 12 buste con le carte di legittimazione. A mente del ricorrente, l'esclusione di questi voti costituirebbe un formalismo eccessivo, in quanto le schede di legittimazione sarebbero comunque state allegate a norma dell'art. 34 cpv. 2 lit. a LDPC, anche se non contenute nella rispettive buste di trasmissione con la busta chiusa contenente la scheda di voto. A prescindere dalla validità del voto espresso nelle 12 schede in parola, le stesse avrebbero dovuto in ogni caso essere considerate nel computo delle schede rientrate.

d) Il ricorrente contesta poi la composizione dell'Ufficio elettorale. L'art. 3 del pertinente regolamento comunale sulle elezioni e votazioni recita infatti: “Per ogni elezione o votazione il Municipio costituisce un ufficio elettorale composto da un delegato municipale, che funge da presidente, dal segretario o dal suo sostituto e da uno scrutatore. Il Municipio può designare degli scrutatori che collaborano con l'Ufficio elettorale. Per le elezioni può essere designato quale scrutatore il primo proponente di ogni lista”. Questa norma lascerebbe intendere – e contrario – che il Municipio non potrebbe designare quale presidente dell'Ufficio elettorale il primo proponente di una lista. Nel caso in narrativa il Municipio avrebbe designato quale presidente dell'Ufficio elettorale …, al contempo primo proponente della lista n. 1, contenente i nomi dei municipali uscenti. L'ufficio elettorale – secondo il ricorrente – non sarebbe quindi validamente costituito, con conseguente nullità dello spoglio eseguito.

3. a) Solo il Comune di … ha presentato entro il termine impartito le sue osservazioni al ricorso, domandandone la reiezione e la conferma dell'esito dell'elezione. I municipali eletti nella contestata elezione del 14 novembre 2010 non hanno per contro usufruito della facoltà loro concessa di presentare proprie osservazioni. b) In merito all'applicazione dell'art. 43 LDPC, il Comune di … contesta l'obbligo di riconteggio dei voti. L'ultima persona eletta (D.) avrebbe infatti ottenuto 154 voti, il ricorrente e primo candidato non eletto 153 voti. Lo scarto tra i due risultati è di un voto, che corrisponderebbe allo 0.34% delle schede valide consegnate. Questo risultato sarebbe manifestamente superiore al limite dello 0.3% di cui all'art. 43 LDPC. Ciononostante il Comune convenuto si è dichiarato disposto, a titolo puramente volontario e senza conseguenze sulla commisurazione delle ripetibili in caso di eventuale soccombenza, a procedere a una riconta dei voti. c) Alle sue osservazioni del 3 dicembre 2010 il Comune di … ha allegato una relazione dell'Ufficio elettorale datata 30 novembre 2010 e dichiarata parte integrante dell'allegato processuale. Da questa relazione si evince che 12

schede non sarebbero state computate in quanto in 7 casi la carta di legittimazione non era firmata, in un caso la scheda elettorale conteneva i saluti dell'elettore e, infine, in 4 casi la busta di trasmissione conteneva unicamente la carta di legittimazione firmata, ma non la busta contenente la scheda di voto. Quattro buste di voto sarebbero per contro state rinvenute sciolte nella cassetta delle lettere. Il risultato dell'elezione dovrebbe quindi essere corretto come segue: votanti 305, schede rientrate 305, schede nulle 8, schede bianche 7, totale delle schede valide 290. Le 4 buste di voto rinvenute sciolte nella buca delle lettere non sarebbero per contro state conteggiate, perché l'Ufficio elettorale non poteva né doveva considerare che queste appartenessero necessariamente e inequivocabilmente alle 4 persone che nella busta di trasmissione avevano inserito unicamente la carta di legittimazione firmata. L'art. 17 cpv. 1 e 2 ODPC disporrebbe infatti chiaramente che chi vota per corrispondenza deve compilare la scheda elettorale, inserirla nella busta di voto e chiudere quest'ultima. Dopodiché, la busta chiusa dovrebbe essere messa nella busta di trasmissione unitamente alla carta di legittimazione e trasmessa per tempo al comune. d) In relazione alla presunta composizione irregolare dell'ufficio elettorale, il comune convenuto ritiene che la relativa obiezione avrebbe dovuto essere sollevata appena conosciuta la composizione dell'ufficio elettorale e relativa presidenza, e non solo al termine dell'elezione. Il convenuto precisa poi che la segretaria comunale aveva chiesto ad alcuni proponenti della lista n. 2 (quella del ricorrente) di assumere la presidenza dell'Ufficio elettorale. Questi avrebbero declinato l'invito e dichiarato il loro consenso alla nomina di … alla carica di presidente. Dieci giorni prima dell'elezione, la cancelleria comunale avrebbe inoltre trasmesso a tutti i membri dell'ufficio elettorale (quindi anche ai proponenti della lista n. 2 …. e ….) una comunicazione concernente i giorni e gli orari di voto per urna, unitamente ai nomi dei membri dell'Ufficio elettorale. Tale documento riporterebbe la firma di … quale presidente dell'ufficio elettorale. Il convenuto precisa inoltre che il presidente dell'ufficio elettorale non disporrebbe di potere decisionale autonomo, trattandosi di un semplice primus inter pares, e che tutte le decisioni in seno all'ufficio elettorale sarebbero state prese di comune accordo.

4. a) In data 14 dicembre 2010 il ricorrente ha tempestivamente insinuato la replica, nella quale, oltre a riconfermarsi nelle sue originarie domande e allegazioni, prende atto che il numero dei votanti è nel frattempo sceso da 309 a 305, dopo che le 4 buste di voto rinvenute sciolte nella bucalettere comunale sarebbero state qualificate come “non partecipanti al voto”. Questa presunta irregolarità nell'esercizio del voto avrebbe tuttalpiù potuto essere sanzionata con la nullità del voto espresso. A tal proposito il ricorrente spiega però che “anche se la scheda di voto e la carta di legittimazione erano correttamente inserite nella seconda la prima (busta di voto) può essere scivolata all'esterno in quanto questa busta non era chiusa ermeticamente”. Di conseguenza occorrerebbe chiarire esattamente la situazione al momento del prelievo delle buste dall'apposita cassetta delle lettere con la persona incaricata di questa incombenza. In ogni caso, la sanzione della nullità per le quattro schede rinvenute sciolte costituirebbe un formalismo eccessivo, posto come “la legge in nessun punto prevede la nullità per il mancato rispetto della prescrizione di chiusura della busta di trasmissione”. b) A. contesta inoltre l'annullamento della scheda contenente i saluti dell'elettore. A suo modo di vedere, il fatto di firmare la scheda elettorale non comporterebbe la nullità, considerato che segretezza del voto sarebbe solo un diritto dell'elettore, ma non un obbligo. L'ufficio elettorale avrebbe infine omesso di stendere al momento dello spoglio un protocollo delle proprie decisioni, allestendo un simile documento solo a posteriori, dopo che un ricorso contro l'esito dello scrutinio sarebbe stato presentato. In merito alla composizione dell'Ufficio elettorale, rispettivamente alla presidenza di …, il ricorrente precisa di non essere mai stato informato personalmente della nomina, dichiarando di esserne venuto a conoscenza unicamente al momento della pubblicazione del protocollo di proclamazione del risultato, firmato appunto da … nella sua veste di presidente dell'ufficio elettorale. A ciò nulla cambierebbe il fatto che dei terzi (nel caso in narrativa … e ….), seppur proponenti della sua lista elettorale, sarebbero stati informati della nomina di ... In sede di replica il ricorrente ha infine reiterato la sua richiesta di

assunzione in edizione di tutto il materiale elettorale, domandando al contempo la facoltà di consultarlo e di prendere posizione.

5. a) Il 21 dicembre 2010 il Comune di … ha presentato la duplica, compiegando alla stessa tutto il materiale elettorale. In questo allegato di causa il convenuto precisa che tutte le buste di trasmissione – quindi anche quelle che non avrebbero contenuto le buste di voto – sarebbero state chiuse. La segretaria comunale si sarebbe limitata a vuotare l'apposita cassetta delle lettere e a riporre tutto il contenuto in una scatola di cartone. Sarebbe poi compito dell'ufficio elettorale, e non della segretaria comunale, vagliarne il contenuto. Non sarebbe quindi possibile – secondo il convenuto – ricostruire l'esatta situazione al momento dell'estrazione delle buste dalla bucalettere. Questa, infatti, si troverebbe all'esterno della casa comunale e chiunque potrebbe depositarvi schede di voto o altro senza alcun controllo. Un'attribuzione di singoli voti sciolti a eventuali carte di legittimazione sprovviste di busta di voto così come postulato dal ricorrente sarebbe quindi impossibile. Le 4 buste di voto con le schede elettorali rinvenute sciolte nella cassetta postale “sono state eliminate in quanto non hanno potuto essere attribuite ai rispettivi elettori”. b) Con riferimento alla scheda annullata a causa dei saluti dell'elettore, il comune convenuto precisa che gli stessi non sarebbero stati apposti sulla scheda di voto, bensì sulla busta contenente tale scheda. Secondo il convenuto, nessuna norma legale obbligherebbe l'ufficio elettorale a stendere un protocollo delle sue decisioni. In ogni caso, l'ufficio elettorale avrebbe preso la decisione di dichiarare nulle le 12 schede inizialmente non computate prima di iniziare le operazioni di conteggio vere e proprie. In merito alla composizione dell'Ufficio elettorale, il comune conferma la sua posizione: la decisione di nominare … alla presidenza dell'Ufficio elettorale sarebbe stata presa in comune accordo con i proponenti della lista n. 2 (A.), dopo che questi avrebbero declinato l'offerta di assumere la presidenza. Se – per ipotesi – presidente fosse stato un altro membro del medesimo ufficio, il tutto si sarebbe infatti svolto allo stesso modo.

6. a) Il 12 gennaio il ricorrente e il suo patrocinatore si sono recati alla cancelleria di questo Tribunale, dove, sotto sorveglianza, hanno consultato il materiale elettorale ivi custodito. Le relative osservazioni sono state presentate al Tribunale amministrativo con la triplica del 18 gennaio 2011. Il convenuto ha esposto la sua posizione nella quadruplica del 4 febbraio 2011. Il ricorrente solleva critiche in merito a tre fatti emersi in occasione della consultazione del materiale elettorale. Innanzitutto una scheda di voto non sarebbe ufficiale, poiché fotocopiata. La scheda sarebbe quindi da considerare nulla, con la conseguenza che a tutti i candidati figuranti sulla scheda in questione andrebbe tolto un voto. In tal modo D. totalizzerebbe solo 153 voti, risultato identico a quello del ricorrente A. L'elezione di D. dovrebbe quindi essere annullata. A mente del Comune di …, la scheda sarebbe comunque valida, posto come la stessa per grandezza (salvo per pochi millimetri), forma, scritta, bordi, spazi, indicazioni ecc. corrisponderebbe esattamente alle altre schede. La diversa tonalità come anche il retro bianco (anziché rosa) non potrebbero essere effettivamente contestati. La cancelleria comunale avrebbe infatti allestito direttamente le schede elettorali e “per ragioni che il convenuto ignora, qualcosa nella fase di stampa e successiva operazione di taglio non è funzionato regolarmente”. b) Il ricorrente osserva che un formulario di conteggio secondario mancherebbe. Sarebbero infatti stati prodotti due volte i fogli di conteggio di due risultati intermedi, mentre mancherebbe completamente una scheda di conteggio del terzo risultato intermedio. L'art. 32 cpv. 3 LPDC prescriverebbe a tal proposito che dovrebbe essere rilevato il numero di suffragi di ciascun candidato. Mancando un formulario secondario, questo conteggio non sarebbe stato eseguito correttamente. In merito il Comune di … cita la relazione dell'Ufficio elettorale del 30 novembre 2010. Da questa si evincerebbe che l'Ufficio elettorale avrebbe classificato le schede elettorali in tre gruppi distinti. Il primo gruppo avrebbe contenuto tutte le schede che riportavano tutti i nomi della lista n. 1 (quella dei municipali uscenti), il secondo le schede con solamente il nome del candidato della lista n. 2 (A.), il terzo tutte le altre varianti. Le schede contenute nel primo e nel secondo gruppo sarebbero state contate da almeno due membri dell'Ufficio elettorale. Quelle del terzo gruppo sarebbero invece

state lette, una per una, da un membro dell'Ufficio elettorale, e i nominativi sarebbero stati computati contemporaneamente da altri due membri dell'Ufficio elettorale, con il classico sistema a linee verticali e oblique (ogni quattro trattini verticali uno obliquo). Questo modo di procedere non sarebbe invece stato necessario – a mente dell'Ufficio elettorale – per le schede attribuite al primo e al secondo gruppo, considerato che le relative espressioni di voto avrebbero contenuto o solamente il nome del ricorrente oppure i cinque nomi dei municipali uscenti, esclusa qualsiasi altra possibilità. c) Tra le schede rientrate, 27 riportano sul retro il timbro del comune. Il ricorrente postula – anche per questo motivo – l'annullamento dell'intero voto, ipotizzando un eventuale controllo del voto di singoli elettori mediante timbratura delle relative schede. A tal proposito in sede di quadruplica il convenuto spiega che, per prassi invalsa, chi a … voterebbe per urna consegnerebbe la carta di legittimazione al momento del voto e, prima che la scheda venga inserita nell'urna, un membro dell'ufficio elettorale la timbrerebbe sul retro. Per contro, in caso di voto per corrispondenza, le buste di trasmissione verrebbero aperte dopo la chiusura del seggio elettorale alla sola presenza dell'ufficio elettorale. In tal caso, le schede non verrebbero più timbrate. Considerando in diritto: 1. L'art. 57 cpv. 1 lett. b LGA attribuisce al giudizio del Tribunale amministrativo quale Corte costituzionale i ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni. La libertà di voto e di elezione sancita dall'art. 34 CF come anche dagli art. 9 e segg. della Costituzione cantonale garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa. Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore. Il cittadino può quindi pretendere che l'autorità incaricata dello spoglio conti in maniera regolare e corretta i suffragi espressi. Quando il Tribunale accerta

l'esistenza di errori di procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. Decisive in questo contesto sono l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (sentenza del Tribunale federale 1P.369/2005 del 13 giugno 2005, cons. 1.3, con riferimenti). 2. Il ricorrente domanda innanzitutto che questo Tribunale ordini al Comune di … di ricontare i voti. L'esigua differenza tra il suo risultato (153 voti) e quello dell'ultimo candidato eletto (154) imporrebbe infatti all'autorità comunale di procedere d'ufficio al riconteggio dei voti. Per la giurisprudenza del Tribunale federale, un risultato molto serrato di una elezione o votazione deve essere considerato alla stregua di un'irregolarità nello svolgimento del voto. In questo caso, l'art. 34 cpv. 2 CF conferisce al cittadino elettore il diritto di domandare il riconteggio dei voti. Se anche il risultato del riconteggio è molto stretto, ciò non costituisce per sé motivo per un ulteriore conteggio (DTF 136 II 132, consid. 2.4). Nel Cantone dei Grigioni il concetto di risultato serrato è chiaramente definito dall'art. 43 LDPC, applicabile anche a livello comunale, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo (art. 1 cpv. 3 LDPC). Il disposto legislativo testé evocato dispone in modo inequivocabile che, se la differenza tra i voti ottenuti dall'ultima persona eletta e quelli raccolti dall'ultimo candidato non eletto ammonta a meno dello 0.3% delle schede di voto valide consegnate, l'Ufficio elettorale è tenuto a ordinare d'ufficio il riconteggio dei voti. Nel caso in narrativa, le schede di voto valide consegnate sono – secondo il risultato accertato dall'Ufficio elettorale – 297. Lo 0.3% corrisponde a 0.89 voti. La differenza decisiva nel caso in narrativa è però di un voto, ovverosia dello 0.34% delle schede di voto consegnate. Si pone quindi la domanda, di natura fondamentale, se il numero di voti (soglia) calcolato in applicazione dell'art. 43 LDPC deve essere arrotondato al numero intero superiore, rispettivamente se il riconteggio dei voti deve sempre essere effettuato d'ufficio qualora la differenza tra i risultati sia di un solo voto. Ammettere il contrario – come pretende il convenuto – significherebbe escludere a priori dall'applicazione dell'art. 43 LDPC tutte quelle votazioni ed elezioni alle quali sono state consegnate meno di 334 schede valide. Infatti,

solo con un minimo di 334 schede valide lo 0.3% corrisponde a più di un voto. Una siffatta interpretazione dell'art. 43 LDPC comporterebbe un'inammissibile e sistematica violazione delle garanzie di cui all'art. 34 cpv. 2 CF in tutte quelle circoscrizioni elettorali che non raggiungono un numero minimo di votanti. La riconta dei voti a norma dell'art. 43 LDPC deve pertanto essere disposta d'ufficio nel caso in cui la differenza tra i voti ottenuti dall'ultima persona eletta e quelli raccolti dall'ultimo candidato non eletto (rispettivamente tra i sì e i no in una votazione) sia di un solo voto, anche se superiore allo 0.3%. L'elezione di D. è quindi da annullare e il materiale di voto è da rinviare al Comune di …, che disporrà il riconteggio dei voti e una nuova proclamazione dei risultati. 3. Il ricorrente censura inoltre una composizione illegale dell'Ufficio elettorale. Per l'art. 3 del Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni (REV) può infatti essere designato quale scrutatore il primo proponente di ogni lista. E contrario la carica di presidente dell'ufficio elettorale sarebbe preclusa al primo proponente di ogni lista. L'interpretazione data dal ricorrente all'art. 3 REV è troppo restrittiva. Tale articolo prevede infatti solo che il Municipio designa l'Ufficio elettorale, composto da un presidente, da un segretario e da almeno uno scrutatore e permette al primo proponente di ogni lista di essere designato quale scrutatore, ma tace sui requisiti necessari per accedere alla carica di presidente o segretario dell'Ufficio elettorale. A mente di questo Tribunale, il silenzio del legislatore comunale può solo essere inteso come una rinuncia a fissare condizioni vincolanti per accedere alla carica di presidente o segretario dell'Ufficio elettorale; di conseguenza queste cariche sono accessibili a chiunque. Evocando nel disposto litigioso i primi proponenti, il legislatore comunale ha in tal senso solo voluto precisare che costoro possono far parte dell'ufficio elettorale (segnatamente quali scrutatori) senza che vi sia motivo d'incompatibilità. Questa interpretazione è del resto in sintonia con l'art. 11 LDPC, che esclude dalla carica di membro dell'ufficio elettorale o di scrutatore unicamente i candidati e i loro parenti stretti, ma non i primi proponenti e non comporta nessuna violazione dei diritti politici di cui all'art. 34 CF. In particolare si osserva che, in seno a un organo collegiale quale l'ufficio elettorale (nel quale, del resto, erano presenti anche due proponenti della lista del ricorrente), il presidente non gode rispetto agli altri membri di poteri

particolari capaci di influenzare il risultato dell'elezione. La censura sollevata dal ricorrente in merito alla composizione dell'ufficio elettorale è così sprovvista di fondamento, sicché la questione volta a sapere se la relativa obiezione è stata sollevata tempestivamente può restare indecisa.

4. a) Il ricorrente rimprovera all'ufficio elettorale di non aver redatto un verbale delle proprie decisioni al momento dello spoglio. Una relazione all'attenzione del Municipio è infatti stata redatta il 30 novembre 2010, dopo che il ricorso contro l'esito dello scrutinio era già stato presentato. Sostanzialmente la medesima censura viene sollevata in merito all'assenza di un formulario secondario relativo allo spoglio e al conteggio dei voti. L'art. 32 LDPC prescrive che devono essere rilevati il numero degli aventi diritto di voto, il numero dei votanti, il numero delle schede elettorali bianche, nulle e valide come anche il numero dei suffragi ottenuti da ciascun candidato. Né la legge sui diritti politici né la relativa ordinanza (ODPC) prescrivono le modalità con le quali questi risultati devono essere accertati. Neppure la legislazione comunale contiene disposizioni al riguardo, considerato che l'art. 4 REV si limita a stabilire che l'Ufficio elettorale “redige il protocollo dello scrutinio”. Quest'ultimo disposto impone certo l'obbligo di allestire un protocollo che riassuma il risultato dell'elezione, come peraltro avvenuto nella contestata elezione del 14 novembre 2010. Nessuna delle disposizioni evocate enuncia però l'obbligo di protocollare e motivare scrupolosamente ogni singolo passo delle operazioni di spoglio. Nell'odierna vertenza, l'ufficio elettorale ha dapprima allestito il protocollo di proclamazione dei risultati, adempiendo così integralmente ai suoi obblighi derivanti dall'art. 32 LDPC e dall'art. 4 REV. Solo in un secondo momento, senza preciso obbligo legale e alla luce del ricorso presentato contro l'esito dello scrutinio, l'ufficio elettorale ha allestito – su richiesta del Municipio – una relazione dettagliata sulle operazioni di spoglio. Questo documento è poi stato allegato alla presa di posizione 3 dicembre 2010 del convenuto e dichiarato parte integrante della medesima. La predetta relazione deve così essere intesa alla stregua di una presa di posizione al ricorso contro l'esito dello scrutinio. Ne consegue che la censura sollevata dal ricorrente in merito all'allestimento a posteriori di una relazione dell'ufficio elettorale sul suo operato è votata all'insuccesso e va respinta.

b) A mente del ricorrente, la mancata compilazione di un formulario secondario costituirebbe grave irregolarità, tale da giustificare l'annullamento dell'elezione. Come si è già visto, nessuna disposizione legale obbliga l'ufficio elettorale ad allestire scrupolosi rapporti sulle sue attività. Cionondimeno esso deve organizzare lo spoglio in modo da ridurre al minimo le possibilità di errore. L'ufficio elettorale nella sua relazione – il cui contenuto è stato ripreso dal Comune di … in sede di quadruplica – ha spiegato in modo completo e plausibile il metodo adottato per effettuare lo spoglio nella contestata elezione del 14 novembre 2010. Le schede ritenute valide sono state divise in tre gruppi. Il primo gruppo conteneva tutte le schede che riportavano tutti i nomi della lista n. 1 (quella dei municipali uscenti), il secondo le schede con solamente il nome del candidato della lista n. 2 (A.), il terzo tutte le altre varianti. A mente di questo Tribunale, nel caso in narrativa l'uso di un formulario di conteggio separato era indicato (ma, come si è visto, non obbligatorio) unicamente per il computo delle schede inserite nel terzo gruppo. Segnatamente non vi è ragione di credere che le schede attribuite al gruppo 1, rispettivamente al gruppo 2, non siano state identiche tra di loro. Il conteggio separato dei singoli suffragi espressi in questi due gruppi – come sostanzialmente preteso dal ricorrente – avrebbe solo costituito un inutile esercizio, peraltro incapace di migliorare la precisione del risultato. Il metodo applicato dall'ufficio elettorale per contare i voti non dà pertanto adito a critiche. La relativa contestazione del ricorrente si rivela pertanto infondata. 5. Il ricorrente rimprovera al Comune di … di avere praticato un controllo del voto di alcuni cittadini mediante timbratura di singole schede elettorali. Il convenuto ha spiegato in modo plausibile che a … è prassi timbrare le schede di coloro che votano per urna. Non si procede per contro a una timbratura delle schede rientrate per corrispondenza, posto come le buste di trasmissione vengono aperte alla sola presenza dell'Ufficio elettorale dopo la chiusura del seggio. Tale modo di procedere appare sorretto da motivi oggettivi e con ciò insospettabile. Non si ravvisano in particolare motivi per credere che le 27 schede in questione siano state timbrate per altro motivo. Il ricorso, sotto questo aspetto, è infondato.

6. a) L'ufficio elettorale ha inizialmente escluso dal voto dodici schede. Nel corso dello scambio di scritti, il convenuto ha corretto questo risultato, precisando che otto delle dodici schede inizialmente escluse dal conteggio sono state dichiarate nulle (in sette casi la carta di legittimazione non era firmata, in un caso la busta di voto era stata firmata dall'elettore). Quattro buste di voto con relative schede (rinvenute sciolte nella bucalettere) non sono per contro state considerate nel computo delle schede rientrate e sono state eliminate dall'ufficio elettorale “in quanto non potevano essere attribuite ad un elettore”. A mente del ricorrente, le schede rinvenute sciolte come anche quella contenuta nella busta firmata dall'elettore dovrebbero essere considerate valide. Per contro, una scheda fotocopiata scoperta in occasione dell'ispezione del materiale elettorale depositato presso la cancelleria di questo Tribunale dovrebbe essere annullata. Giacché l'annullamento delle schede nei sette casi in cui la carta di legittimazione non è stata firmata è rimasto incontestato, s'impone una disamina sulle condizioni di validità del voto limitata a sei casi. b) Nella bucalettere comunale destinata a raccogliere i voti per corrispondenza sono state rinvenute quattro buste di trasmissione contenenti unicamente una carta di legittimazione firmata, tra le quali quella del ricorrente. Nella medesima bucalettere sono poi state trovate sciolte quattro buste di voto contenenti – si presume – altrettante schede di voto. Queste buste, con le rispettive schede – sono poi state eliminate dall'Ufficio elettorale. Il ricorrente medesimo nell'atto di ricorso conferma di avere – così come alcuni suoi famigliari – imbustato separatamente la busta di trasmissione con la carta di legittimazione e la busta di voto con la rispettiva scheda elettorale. Con la replica il ricorrente ipotizza due spiegazioni per il fatto che nelle buste di trasmissione (tra le quali la sua) non si siano trovate delle buste di voto. A mente del ricorrente la busta di voto potrebbe essere “scivolata all'esterno” in quanto la busta di trasmissione non era chiusa ermeticamente. Oppure “si può forse presupporre (ma su questo aspetto non v'è la prova) che la busta di voto chiusa ermeticamente non è poi stata inserita nella busta contenente la carta di legittimazione”. Alla luce delle coincidenti allegazioni delle parti in merito,

questo Tribunale ritiene in ogni caso assodato che le buste di voto non si trovavano nelle buste contenenti le carte di legittimazione. Per l'art. 34 cpv. 2 LDPC la scheda elettorale è nulla se in caso di voto per corrispondenza la carta di legittimazione non è allegata o firmata (lit. a), oppure se la busta di trasmissione non è chiusa (lit. c). Ne consegue che, pena la nullità del voto espresso, la busta di voto e la carta di legittimazione firmata devono essere inserite nella medesima busta di trasmissione e che quest'ultima deve imperativamente essere chiusa. Ciò posto, la questione volta a sapere se la busta di voto è “scivolata all'esterno” perché la busta di trasmissione non era chiusa ermeticamente, oppure se quest'ultima è stata chiusa e la busta di voto recapitata separatamente è senza pertinenza, ritenuto che in entrambe le evenienze il voto è nullo. L'ufficio elettorale avrebbe quindi dovuto inserire le quattro schede litigiose nel computo delle schede nulle (art. 32 lit. c LDPC), anziché neppure considerarle nel conteggio delle schede rientrate. Questo errore formale dell'Ufficio elettorale non è tuttavia di conforto al ricorrente, posto come questi quattro voti non possono essere considerati validi. Il ricorso, sotto questo aspetto, appare così manifestamente infondato. c) Le quattro buste di voto contenenti altrettante schede di voto di cui al considerando precedente sono state eliminate dall'ufficio elettorale in quanto “non potevano essere attribuite ad un elettore”. Questo Tribunale non può che biasimare questo modo di procedere. L'eliminazione di singole schede permette infatti all'ufficio elettorale di sottrarre il suo operato all'esame giudiziario da parte del Tribunale amministrativo, il che di principio non può essere ammesso. Per i motivi poc'anzi evocati il Tribunale ritiene in ogni caso nulle le quattro schede a torto eliminate dall'Ufficio elettorale di ... d) In occasione dell'esame del materiale elettorale da parte del ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale è stata scoperta una scheda elettorale diversa dalle altre. Il comune convenuto nella sua quadruplica ha spiegato che le schede elettorali vengono allestite direttamente dalla cancelleria comunale e che “qualcosa nella fase di stampa e successiva operazione di taglio non è funzionato regolarmente”. Questa spiegazione non è però credibile. Tutte le schede fuorché una sono infatti manifestamente state stampate in modalità

bianco/nero su carta rosa di formato A5. Esse presentano quindi un colore uniforme e identico su entrambi i lati e i bordi sono regolari. La scheda contestata – attentamente esaminata dallo scrivente Tribunale – è per contro un'evidente fotocopia a colori, stampata su carta bianca e ritagliata a mano. Oltre alla generica spiegazione secondo la quale “qualcosa […] non è funzionato regolarmente” il comune convenuto non ha fornito nessuna motivazione plausibile per le divergenze riscontrate. La scheda in questione deve quindi essere considerata non ufficiale a norma dell'art. 34 cpv. 1 lett. a LDPC e perciò nulla. I voti a favore di B., C., D., E. e F. contenuti in questa scheda devono di conseguenza essere annullati e il risultato complessivo corretto. e) Rimane un'ultima scheda, considerata nulla dall'Ufficio elettorale in quanto la busta di voto recava i saluti e la firma dell'elettore. Per l'art. 17 cpv. 2 ODPC la busta di voto deve essere chiusa e non può recare scritte. L'art. 34 cpv. 1 lit. c LDPC prevede la nullità della scheda elettorale che contiene contrassegni manifesti. In base ai combinati articoli 17 cpv. 2 ODPC e 23 cpv. 1 lit. c LDPC

– il cui comune scopo è la salvaguardia del segreto elettorale – la scheda in questione è stata a ragione considerata nulla dall'ufficio elettorale. f) A mente del ricorrente la sanzione della nullità per le quattro schede di voto rinvenute sciolte di cui al considerando 6b costituirebbe un'inammissibile formalismo eccessivo. Il convenuto pretende altrettanto per quanto attiene alla scheda fotocopiata. In entrambe le evenienze, l'obiezione sollevata è priva di fondamento. In merito al divieto di formalismo eccessivo il Tribunale federale in DTF 130 V 177 ha ritenuto che lo stesso può esser ammesso unicamente quando l’applicazione con rigore delle prescrizioni formali non è giustificata da interessi tutelabili, se è unicamente fine a se stessa e complica in modo insostenibile o esclude la realizzazione del diritto materiale. Nel caso in narrativa, l'annullamento dei voti è giustificato da interessi preponderanti, quali la segretezza del voto e la garanzia che unicamente gli aventi diritto partecipino una sola volta allo scrutinio. Nel caso in esame le condizioni di un ipotetico formalismo eccessivo non sono pertanto adempiute. Non vi è quindi

nessun motivo per derogare alle esigenze formali vigenti in materia di elezioni e votazioni. g) Epilogando, il risultato del primo conteggio può essere corretto e riassunto come segue: Totale delle schede rientrate 309 Schede nulle 13 Schede bianche 7 Totale delle schede valide 289 Voti ottenuti A. 153 B. 202 C. 204 D. 153 E. 156 F. 211 Il risultato ottenuto dal ricorrente A. coincide così con quello di D.. L'art. 11 REV prevede che a parità di voto decide la sorte. Come già esposto in precedenza, il materiale elettorale è da rinviare al Comune di …, affinché abbia a ricontare i voti senza considerare le schede annullate in virtù della presente sentenza ancora presenti nel materiale elettorale. Qualora il risultato del primo conteggio dovesse essere confermato con conseguente parità di voto tra i candidati A. e D., il comune dovrà procedere al sorteggio. 7. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, s'impone una ripartizione della tassa di giudizio e delle ripetibili in ragione di un mezzo ciascuno. Il comune convenuto non ha diritto all'assegnazione di ripetibili poiché non patrocinato e citato in giudizio nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il patrocinatore del ricorrente ha presentato una nota d'onorario di fr. 8'351.05, suddivisa in onorario (29 ore e 50 minuti a fr. 240.00 l'ora per complessivi fr. 7'160), disborsi postali e telefonici (fr. 25.85), spese di trasferta (fr. 144.60), spese di cancelleria (fr. 402.00) e IVA (fr. 618.60). Le spese di cancelleria non possono essere riconosciute poiché comprese nella tariffa oraria dell'avvocato. L'importo determinante per il calcolo delle ripetibili ammonta pertanto a fr. 7'916.90 (fr. 7'330.45 oltre 8% di IVA). Questo importo appare commisurato alla complessità del caso (tre

allegati di causa e una trasferta a Coira) e conforme all'ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250). Il Tribunale decide:

1. a) Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'elezione di D. è annullata e il materiale elettorale viene ritornato al Comune di … per il riconteggio dei voti nel senso dei considerandi. b) È accertato che in occasione del primo conteggio dei voti A. e D. hanno ottenuto entrambi 153 voti. Qualora questo risultato dovesse essere confermato con il secondo conteggio, il Comune di … procederà al sorteggio. Dopo il riconteggio dei voti ed eventuale sorteggio, il Comune di … disporrà una nuova proclamazione del risultato dell'elezione. c) Per il resto il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 1'500.--

- e le spese di cancelleria di fr. 618.-- totale fr. 2'118.-- il cui importo sarà versato da A. e dal Comune di … in ragione di un mezzo ciascuno entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. ll Comune di … versa a A. l'importo di fr. 3'958.45 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.