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U 2006 92

Graubünden · 2008-01-16 · Italiano GR

assistenza pubblica | Sozialhilfe

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sulla giustizia amministrativa (LGA, CSC 370.100) che sostituisce la legge sul Tribunale amministrativo (LTA; CSC 370.100). Giusta l’art. 85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso. Siccome nel presente caso il termine di ricorso è scaduto nel 2006 risultano per la presente procedura applicabili le disposizioni della LTA.

E. 2 Oggetto del presente ricorso è la decisione del 12/14 luglio 2006 relativa alla richiesta d’assistenza pubblica del ricorrente. Nocciolo della questione è se la decisione di rifiutare all’istante l’assistenza pubblica sia stata rilasciata a torto o a ragione.

E. 3 a) Il ricorrente contesta l’agire del comune, al quale rimprovera di avere emanato la decisione impugnata senza base legale. Giusta l’art. 12 della Costituzione federale (CF; RS 101), chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto sia d’essere aiutato e assistito sia di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Ai sensi dell’art. 5 della legge cantonale sull’assistenza alle persone nel bisogno (LA; CSC 546.250), l’obbligo d’assistenza spetta al comune di domicilio della persona indigente. La concessione della pubblica assistenza premette che la persona richiedente non possa provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento o a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio (art. 1 cpv. 1 LA). Ai sensi dell’art. 2 LA la competente autorità sociale decide sul modo e sulla misura della prestazione assistenziale secondo la necessità di aiuto comprovata, avendo riguardo alle condizioni personali e locali (cpv. 1) e tendendo conto delle prestazioni di assicurazioni, di altri contributi sociali e delle assegnazioni di terzi (cpv. 2). Tenor costante prassi, quale ausilio per l’accertamento dell’entità dell’assistenza, l’autorità preposta si avvale dei concetti e delle indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale, emanati dalla Conferenza svizzera per l’aiuto sociale (COSAS). Considerato che gli stessi non rivestono carattere di legge formale, essi non possono essere considerati vincolanti per il servizio sociale comunale e per il Tribunale. Essendosi però rivelati un utile strumento nel campo dell’assistenza sociale, tenor costante prassi del Tribunale amministrativo, anche in ottemperanza al principio della parità di trattamento, una deroga all’applicazione degli stessi viene presa in considerazione, a titolo di eccezione, unicamente qualora sussistano delle fondate ragioni al riguardo (PTA 1996 no. 13). Il Tribunale si è richiamato alle direttive COSAS per determinare se i parenti possono essere obbligati all’assistenza (PTA 1999 no. 30). Il cap. A-4.1 delle direttive COSAS impone di elargire prestazioni

sociali secondo il principio della sussidiarietà. Tale principio difatti non è stabilito espressis verbis nella legge vigente per le prestazioni sociali, però risulta evidentemente sia dal senso e dalla finalità della legge vigente sia dalla natura sussidiaria delle prestazioni sociali. Il diritto a prestazioni sociali non è assoluto. Del resto anche per l’esame dell’esigibilità di una prestazione lavorativa da parte di un richiedente l’assistenza sociale tenor costante prassi possono per analogia essere senz’altro applicate le disposizioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (DTF del 9 ottobre 2003 2P.275/2003; cfr. anche PTA 2003 no. 6 e 1999 no. 29). Il principio della sussidiarietà impone pertanto la presa in considerazione di sostanza alla quale si è rinunciato volontariamente. Per il rispettivo calcolo è opportuno applicare per analogia le disposizioni della legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30), che in quanto concretizzazione del principio della sussidiarietà possono essere applicate analogicamente a tutti gli ambiti delle prestazioni sociali. b) Nel caso in giudizio è fuori dubbio che il ricorrente sia bisognoso. La domanda centrale è se il comune convenuto debba assumersi il dovere di prestazione o se non dovrebbero essere i figli in base al principio della sussidiarietà per gli anticipi ricevuti ad assistere il padre. Secondo l’atto di cessione a titolo di futura eredità del 22 settembre 1997, il ricorrente ha ceduto la sua casa d’abitazione priva d’ipoteche al figlio. La casa è stata ceduta con l’aggravio dell’usufrutto a favore del ricorrente e di sua moglie ormai scomparsa. Malgrado ciò il figlio ha locato la casa per un importo annuo di fr. 7'200.--, mentre questo valore d’usufrutto spetterebbe al ricorrente quale usufruttuario con il pieno godimento della cosa (art. 745 cpv. 2 CCS). A mente delle trattative avute con la figlia del ricorrente pure la stalla a lei ceduta ha ancora oggi un certo valore commerciale. Riprendendo i calcoli fatti per le prestazioni complementari il comune convenuto non ha fatto altro che prendere in considerazione questi valori esistenti. Sono i beneficiari che hanno usufruito di questa rinuncia a dovere prestare l’assistenza alla persona che ha loro ceduto la propria sostanza senza controprestazione. Questa primaria fonte d’aiuto nel presente caso non è ancora stata sfruttata. Soltanto

quando queste fonti saranno esaurite dovrà essere il comune ad assumersi secondo il principio della sussidiarietà le prestazioni pubbliche sociali di cui l’istante ancora necessiterà.

E. 4 Per tutte queste ragioni la decisione impugnata merita conferma e il ricorso deve essere respinto. Eccezionalmente il Tribunale rinuncia al prelievo di spese giudiziarie. Il ricorrente dovrà invece rifondere al comune convenuto, avvalsosi del patrocinio di un avvocato, un’equa somma a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese giudiziarie. 3. … è tenuto a versare al Comune di … la somma di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. L’interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è stato accolto e la causa rinviata al Comune per nuovo giudizio (8C_92/2007).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

U 06 92 2a Camera SENTENZA del 16 gennaio 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente assistenza pubblica 1. …, nato nel 1923, è domiciliato nel Comune di …; nel frattempo è ospite presso la casa di riposo … di … dal maggio del 2004. L’assicurato è beneficiario di una rendita di vecchiaia AVS, di un assegno per grandi invalidi e pure di prestazioni complementari (PC). Ha due figli, …, nata nel 1964, residente a …, e …, nato nel 1968, residente a ... 2. Il 29 aprile 2005 l’assicurato ha introdotto una domanda d’assistenza pubblica per il tramite del Servizio sociale … presso il comune di residenza. La domanda, aggiornata al 19 aprile 2006, ammontava a fr. 1'284.-- mensili a decorrere dal 1. febbraio 2006. Con decisione del 12/14 luglio 2006 il Comune di … ha respinto la richiesta. Considerando la sostanza ceduta a titolo di futura eredità nel 1997, le entrate mensili (fr. 4'228.--) sarebbero superiori alle uscite (fr. 4'133.--).

3. a) Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 1. settembre 2006 l’assicurato chiedeva di annullare la decisione impugnata e di obbligare il comune convenuto a versargli, a far capo dal 1. febbraio 2006, fr. 1'284.-- mensili. L’impugnata decisione violerebbe la costituzione ed il diritto applicabile alla pubblica assistenza. I fondi ceduti a titolo di futura eredità e a titolo parzialmente gratuito ai figli né produrrebbero reddito né avrebbero un valore commerciale. Anche se simili valori fossero stati presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari (sostanza

computabile fr. 80'000.-- pari a fr. 16'039.-- annui), lo stesso non potrebbe avvenire per l’assistenza pubblica in mancanza di una rispettiva base legale. b) Nella propria presa di posizione il comune convenuto contestava l’affermazione del ricorrente, secondo la quale i fondi ceduti in anticipo non avrebbero alcun valore sul mercato. Se il ricorrente avesse posseduto la sostanza invece volutamente ceduta ai figli, le prestazioni complementari ammonterebbero oggi a fr. 1'555.-- mensili invece degli attuali fr. 263.-- e coprirebbero completamente il suo fabbisogno. c) Il ricorrente in sede di replica rileva che i fondi sarebbero stati ceduti non per privarsi di un valore, ma perché non sarebbe stato in grado di mantenerli. Un aumento delle ipoteche o una vendita dei beni sarebbero stati impossibili. Per i figli sarebbe impossibile oggi assistere il padre. d) Nella propria tempestiva duplica il comune convenuto ritiene che la casa a …, ereditata dal figlio, avrebbe bensì un valore, siccome sarebbe tuttoggi affittata. Anche per la stalla, ereditata dalla figlia, il comune avrebbe proposto un’offerta concreta di prestito con lo scopo di monetarizzare la sostanza. La figlia avrebbe rifiutato l’offerta, perché avrebbe voluto vendere la stalla al comune, per un prezzo che esso non era in grado di assumersi. Inoltre l’obbligo d’assistenza tra parenti non risulterebbe dal diritto civile, bensì dal principio della sussidiarietà delle prestazioni sociali. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sulla giustizia amministrativa (LGA, CSC 370.100) che sostituisce la legge sul Tribunale amministrativo (LTA; CSC 370.100). Giusta l’art. 85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso. Siccome nel presente caso il termine di ricorso è scaduto nel 2006 risultano per la presente procedura applicabili le disposizioni della LTA.

2. Oggetto del presente ricorso è la decisione del 12/14 luglio 2006 relativa alla richiesta d’assistenza pubblica del ricorrente. Nocciolo della questione è se la decisione di rifiutare all’istante l’assistenza pubblica sia stata rilasciata a torto o a ragione.

3. a) Il ricorrente contesta l’agire del comune, al quale rimprovera di avere emanato la decisione impugnata senza base legale. Giusta l’art. 12 della Costituzione federale (CF; RS 101), chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto sia d’essere aiutato e assistito sia di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Ai sensi dell’art. 5 della legge cantonale sull’assistenza alle persone nel bisogno (LA; CSC 546.250), l’obbligo d’assistenza spetta al comune di domicilio della persona indigente. La concessione della pubblica assistenza premette che la persona richiedente non possa provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento o a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio (art. 1 cpv. 1 LA). Ai sensi dell’art. 2 LA la competente autorità sociale decide sul modo e sulla misura della prestazione assistenziale secondo la necessità di aiuto comprovata, avendo riguardo alle condizioni personali e locali (cpv. 1) e tendendo conto delle prestazioni di assicurazioni, di altri contributi sociali e delle assegnazioni di terzi (cpv. 2). Tenor costante prassi, quale ausilio per l’accertamento dell’entità dell’assistenza, l’autorità preposta si avvale dei concetti e delle indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale, emanati dalla Conferenza svizzera per l’aiuto sociale (COSAS). Considerato che gli stessi non rivestono carattere di legge formale, essi non possono essere considerati vincolanti per il servizio sociale comunale e per il Tribunale. Essendosi però rivelati un utile strumento nel campo dell’assistenza sociale, tenor costante prassi del Tribunale amministrativo, anche in ottemperanza al principio della parità di trattamento, una deroga all’applicazione degli stessi viene presa in considerazione, a titolo di eccezione, unicamente qualora sussistano delle fondate ragioni al riguardo (PTA 1996 no. 13). Il Tribunale si è richiamato alle direttive COSAS per determinare se i parenti possono essere obbligati all’assistenza (PTA 1999 no. 30). Il cap. A-4.1 delle direttive COSAS impone di elargire prestazioni

sociali secondo il principio della sussidiarietà. Tale principio difatti non è stabilito espressis verbis nella legge vigente per le prestazioni sociali, però risulta evidentemente sia dal senso e dalla finalità della legge vigente sia dalla natura sussidiaria delle prestazioni sociali. Il diritto a prestazioni sociali non è assoluto. Del resto anche per l’esame dell’esigibilità di una prestazione lavorativa da parte di un richiedente l’assistenza sociale tenor costante prassi possono per analogia essere senz’altro applicate le disposizioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (DTF del 9 ottobre 2003 2P.275/2003; cfr. anche PTA 2003 no. 6 e 1999 no. 29). Il principio della sussidiarietà impone pertanto la presa in considerazione di sostanza alla quale si è rinunciato volontariamente. Per il rispettivo calcolo è opportuno applicare per analogia le disposizioni della legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30), che in quanto concretizzazione del principio della sussidiarietà possono essere applicate analogicamente a tutti gli ambiti delle prestazioni sociali. b) Nel caso in giudizio è fuori dubbio che il ricorrente sia bisognoso. La domanda centrale è se il comune convenuto debba assumersi il dovere di prestazione o se non dovrebbero essere i figli in base al principio della sussidiarietà per gli anticipi ricevuti ad assistere il padre. Secondo l’atto di cessione a titolo di futura eredità del 22 settembre 1997, il ricorrente ha ceduto la sua casa d’abitazione priva d’ipoteche al figlio. La casa è stata ceduta con l’aggravio dell’usufrutto a favore del ricorrente e di sua moglie ormai scomparsa. Malgrado ciò il figlio ha locato la casa per un importo annuo di fr. 7'200.--, mentre questo valore d’usufrutto spetterebbe al ricorrente quale usufruttuario con il pieno godimento della cosa (art. 745 cpv. 2 CCS). A mente delle trattative avute con la figlia del ricorrente pure la stalla a lei ceduta ha ancora oggi un certo valore commerciale. Riprendendo i calcoli fatti per le prestazioni complementari il comune convenuto non ha fatto altro che prendere in considerazione questi valori esistenti. Sono i beneficiari che hanno usufruito di questa rinuncia a dovere prestare l’assistenza alla persona che ha loro ceduto la propria sostanza senza controprestazione. Questa primaria fonte d’aiuto nel presente caso non è ancora stata sfruttata. Soltanto

quando queste fonti saranno esaurite dovrà essere il comune ad assumersi secondo il principio della sussidiarietà le prestazioni pubbliche sociali di cui l’istante ancora necessiterà. 4. Per tutte queste ragioni la decisione impugnata merita conferma e il ricorso deve essere respinto. Eccezionalmente il Tribunale rinuncia al prelievo di spese giudiziarie. Il ricorrente dovrà invece rifondere al comune convenuto, avvalsosi del patrocinio di un avvocato, un’equa somma a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese giudiziarie. 3. … è tenuto a versare al Comune di … la somma di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. L’interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è stato accolto e la causa rinviata al Comune per nuovo giudizio (8C_92/2007).