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U 2006 136

Bussverfügung (Hunde, Kehricht, etc.)

Graubünden · 2007-01-26 · Italiano GR
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ricongiungimento familiare | Fremdenpolizei

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulla giustizia amministrativa (LGA). Giusta la disposizione transitoria di cui all’ art. 85 cpv.

E. 2 a) E’ controverso il rilascio di un permesso di dimora per il coniuge della cittadina svizzera ricorrente. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in DTF 129 II 249 cons. 4.1, i familiari di cittadini svizzeri non possono appellarsi direttamente alle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non trattandosi di un trasferimento della cittadina svizzera e della sua famiglia da uno stato UE/AELS in Svizzera. Infatti, l’istante risiede già in Svizzera e vuole essere qui raggiunta dal coniuge. Per questo la presente fattispecie va analizzata alla luce della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Giusta queste disposizioni, ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio d’un permesso di dimora o di domicilio ... ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno d’un permesso siffatto (art. 1 LDDS). L’autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l’estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio (art. 4 LDDS). Con questa disposizione, il diritto federale nega - in principio - l’esistenza per lo straniero di un diritto a soggiornare in Svizzera, se questi non può prevalersi di una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale a questo proposito (DTF 127 II 60 cons. 1a, 126 II 377 cons. 2 e 335 cons. 1a, 124 II 364 cons. 1a, 123 II 147 cons. 1b, 122 II 3 cons. 1a, 291 cons. 1a e 388 cons. 1a, 122 I 46 cons. 3 e 269 cons. 1a). b) Tra l’Italia e la Svizzera non esistono trattati internazionali in materia di dimora e di domicilio che conferiscano alla ricorrente un diritto al ripristino del permesso di domicilio per il marito. L’istante non può in particolare prevalersi di una disposizione specifica di un trattato internazionale concluso con l’Italia, quale ad esempio il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), il quale, per prassi costante, si applica solo ai cittadini al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 119 IV 65 cons. 1a, 106 Ib 125 cons. 2b e rinvii), mentre il permesso di domicilio del petente è decaduto nel 1995. L’istante non può neppure dedurre diritti dall'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera,

del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548), segnatamente dall'art. 11 cpv. 1, il quale prevede che il lavoratore italiano che ha soggiornato in Svizzera regolarmente e ininterrottamente durante almeno 5 anni otterrà un permesso di soggiorno per il posto che già occupa, poiché il marito della ricorrente non è un lavoratore ai sensi di tale disposto.

E. 3 a) Lo straniero che ha però uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la nazionalità svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. Lo stesso diritto è garantito dalla Costituzione federale all’art. 13 cpv. 1, anche se questa garanzia non accorda maggiori diritti di quelli derivanti dalla CEDU (DTF 126 II 394 cons. 7). Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 cifra 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco, poiché il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU presuppone che lo straniero abbia avuto un comportamento irreprensibile. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare per quanto effettivamente vissuta - come è incontestatamente il caso nell’evenienza concreta – limita la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno. b) I principi di cui al considerando che precede sono consacrati anche dal diritto interno. L’art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS garantisce al coniuge straniero di un cittadino svizzero il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il permesso di dimora, di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso, tra l'altro, quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra

adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Non è comunque necessario che l’espulsione venga effettivamente pronunciata. E' sufficiente infatti che siano soddisfatte le condizioni fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio).

E. 4 Come accennato in narrativa, il marito della ricorrente è stato condannato per traffico di armi da guerra e accessori delle stesse nonché di esplosivi. La pena inizialmente inflittagli di nove anni e quattro mesi di reclusione con una multa di Lit. 2'000'000.-- veniva ridotta a sei anni e sei mesi di reclusione con una multa di Lit. 1'600'000.-- nell’ambito dell’appello davanti alla seconda istanza, avendo il reo “patteggiato” la pena rinunciando alle contestazioni in punto responsabilità (vedi sentenza della Corte d’Appello di Torino del 1. dicembre 1994, pag. 21). Ora, ritenuto che la prassi considera che vi sia generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso quando le condanne a carico dello straniero raggiungano un totale di almeno due anni di detenzione (DTF 120 Ib 6 cons. 4), ne consegue che l’autore dei sopraccitati crimini adempie i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS.

E. 5 a) Occorre ora verificare la proporzionalità della decisione di rifiutare il permesso che in quanto misura di carattere amministrativo (DTF 129 II 215) può trovare la propria giustificazione anche laddove l’autorità penale dia prova di maggior magnanimità, accordando per esempio la sospensione condizionale della pena. L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente da quello perseguito del Giudice penale. Questi tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 125 II 105 cons. 2d, 122 II 433 cons. 2b, 120 Ib 129 cons. 5, 114 Ib 1 cons. 3a). Giova pure ricordare che la protezione della collettività di fronte allo sviluppo della criminalità, di cui il

traffico d’armi è indubbiamente un corollario, costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica di mantenere lontano dalla Svizzera lo straniero resosi indegno di rientrare dopo aver commesso tali gravi reati. Anche se l’istante tende a relativizzare il comportamento del marito, i reati commessi sono nell’ottica dell’ordine pubblico da considerare molto gravi, indipendentemente dal fatto che l’autore fosse convinto “di agire legittimamente finché i fatti si svolgevano all’estero”. Un traffico di armi è proprio a mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici già per le qualità intrinseche degli oggetti della vendita e colui che lo pratica non denota certo di avere in alta stima i valori legati all’ordine e alla sicurezza pubblici. Ad un simile commercio sono poi essenzialmente interessate e legate delle organizzazioni criminali, in palese contrasto all’ordine stabilito democraticamente. Tali legami, che la ricorrente aspramente contesta, vengono però espressamente richiamati nel giudizio penale di seconda istanza, allorquando viene evocata la fornitura di armi ad un preciso clan camorristico (sentenza citata pag. 5). In questo senso, i reati commessi non possono che confermare una certa pericolosità del loro autore e in ogni caso la sua mancanza di scrupoli. Anche la riduzione della pena inflitta non permette di sminuire oltre l’accaduto. Questa veniva infatti “mantenuta in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, in considerazione dell’oggettiva gravità dei fatti” (sentenza citata pag. 10). Inoltre, tra i complici del traffico d’armi, il marito dell’istante aveva un ruolo centrale (sentenza citata pag. 45 e 55) ed è stato quello che degli otto appellanti ha subito la condanna privativa della libertà più pesante ad eccezione dell’autore principale dei reati attivo sul suolo italiano. E’ vero che la condotta del marito dell’istante prima dei reati commessi agli inizi degli anni ’90 non aveva mai dato adito a lamentele. D’altro canto non va dimenticato che il traffico in oggetto era stato scoperto dopo numerosi “episodi” (in tutto dieci, di cui sei con la partecipazione del marito della ricorrente) e diverse forniture che vedevano coinvolto il gruppo. Ne consegue che anche il lungo soggiorno in Svizzera non aveva impedito al marito dell’istante di vedersi confrontato con i tipici gruppi di potere del meridione italiano da cui egli proviene. Per questo Giudice, malgrado il tempo trascorso dai fatti, permangono pertanto tuttora motivi per considerare che il marito della ricorrente possa rappresentare ancora un certo

pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici e che pertanto sussista un motivato interesse pubblico a non accrescere maggiormente i legami tra la Svizzera e lo straniero. b) Il richiedente il permesso di soggiorno è nato e cresciuto in Italia. All’età di 29 anni è entrato in Svizzera e ha lasciato questo paese quando aveva 54 anni. Da 13 anni vive in Italia, dove ha di conseguenza trascorso oltre metà della propria vita. Per il cittadino italiano la continuazione della propria vita nel paese d’origine è in queste circostanze indubbiamente esigibile, anche in considerazione del fatto che ha nel frattempo raggiunto l’età del pensionamento. Per quanto concerne le proprie relazioni personali e con la famiglia, il richiedente non è stato espulso dalla Svizzera. Per questo motivo egli può rientrare nel nostro paese ogni qualvolta lo desidera, anche se non è legittimato a risiedervi per oltre sei mesi all’anno. Questo statuto gli permette comunque di far regolarmente visita al figlio che vive in una propria economia domestica nel limitrofo Cantone Ticino e alla moglie nonché di soffermarsi presso di lei anche per un certo periodo. c) Il rifiuto di rilasciare al marito della ricorrente un permesso di soggiorno non rende impossibile una relazione di coppia anche nell’ottica della cittadina svizzera sposata con uno straniero. La ricorrente che è pensionata può in ogni momento raggiungere il marito in Italia. L’istante considera che tale soluzione non entri neppure in considerazione. Tale punto di vista non può però essere oggettivamente condiviso. Anche se la ricorrente ha da sempre vissuto nel luogo dove è nata, un trasferimento nel luogo d’origine del marito, dove viene parlata la stessa lingua e condivisa la stessa cultura, appare esigibile o non può comunque oggettivamente essere considerato impossibile. E’ notorio che le regioni svizzere di lingua italiana abbiano con la vicina penisola un legame molto più stretto del resto del paese. Ne consegue che l’attuale situazione dà alla ricorrente la possibilità di mantenere degli stretti contatti con il marito, motivo per cui anche in quest’ottica la decisione sfugge alle censure di ricorso. Per questo Giudice, nell’ambito della ponderazione dei reciproci interessi in gioco, l’autorità inferiore ha giustamente considerato prevalere l’interesse pubblico a continuare a considerare come indesiderato lo straniero rispetto

all’interesse della moglie a poter essere raggiunta al proprio domicilio svizzero dal marito italiano.

E. 6 In conclusione, il ricorso va respinto e merita in questa sede conferma la decisione impugnata. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente, in conformità a quanto sancito all’art. 75 LTA. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 1'000.--

- e le spese di cancelleria di fr. 257.-- totale fr. 1'257.-- il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

U 06 136 3a Camera SENTENZA del 26 gennaio 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente ricongiungimento familiare 1. …, cittadino italiano nato nel 1940, iniziava a risiedere stabilmente in Svizzera nel 1969. Dal matrimonio contratto nel 1977 con … nata … di … era nato lo stesso anno il figlio ... In seguito ad una domanda di ricongiungimento familiare, … otteneva il permesso di domicilio. Avendo soggiornato all’estero per oltre sei mesi, a fine marzo 1995 il permesso scadeva. Il 16 dicembre 1993, … veniva dal Tribunale di …, Italia, dichiarato colpevole di aver introdotto illecitamente, detenuto, esportato in luogo pubblico nonché di aver ceduto a terzi più armi da guerra, armi comuni da sparo e munizionamento vario nonché, in concorso con altri tre complici, di aver introdotto illecitamente, detenuto e esportato in luogo pubblico più armi da guerra (kalashnikov, mitragliette ecc.), armi comuni da sparo di tipo e calibro imprecisato, munizionamento vario da guerra e armi clandestine in quanto sprovviste di numero di matricola. La pena inizialmente inflitta (sentenza del 16 dicembre

1993) in Italia di nove anni e quattro mesi di reclusione e la multa di Lit. 2'000'000.-- venivano poi ridotte in seguito a patteggiamento in sede di seconda istanza. Con sentenza 1. dicembre 1994 l’imputato veniva condannato a sei anni e sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa di Lit. 1'600'000.--. La richiesta del 31 ottobre 1997/14 gennaio 1998, di … che chiedeva il rilascio di un permesso di dimora annuale a titolo di ricongiungimento familiare per il coniuge scarcerato anticipatamente per buona condotta, veniva respinta il 3 aprile 1998. 2. Il 23 giugno 2005, … ripresentava domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno a favore del marito, adducendo l’esistenza di motivi familiari, e il 30

novembre successivo la richiesta veniva nuovamente respinta. A sostegno della decisione negativa, la Polizia degli stranieri invocava l’esistenza di un motivo per rifiutare il permesso e la predominanza dell’interesse pubblico a mantenere il marito dell’istante lontano dalla Svizzera rispetto all’interesse privato ad un ricongiungimento della famiglia. Il tempestivo ricorso veniva respinto dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS; fino al 31 dicembre 2006 Dipartimento di giustizia, polizia e sanità) con decisione 7/9 novembre 2006. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 4 dicembre 2006, … chiedeva l’accoglimento del ricorso e che conseguentemente al marito fosse consentito di raggiungerla al proprio domicilio a Roveredo. In sostanza la ricorrente riteneva che le precedenti istanze avessero violato il principio della proporzionalità non avendo tenuto in giusta considerazione la riduzione della pena accordata al marito dal Giudice penale italiano, nell’ambito del ricorso davanti alla seconda istanza. Inoltre, non sarebbe stata debitamente ponderata l’impeccabile condotta di vita del marito durante il periodo precedente e posteriore ai reati e il fatto che attualmente nessun interesse pubblico si opporrebbe al ricongiungimento della coppia. Dall’istante, sempre vissuta a Roveredo, non sarebbe esigibile un cambiamento di domicilio e il marito, dopo il matrimonio, avrebbe in realtà potuto senza problemi ottenere già negli anni ’80 la cittadinanza svizzera. 4. Il 19 dicembre 2006, il DGSS proponeva a questo Giudice la reiezione integrale del ricorso per i motivi già esposti nella decisione impugnata. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulla giustizia amministrativa (LGA). Giusta la disposizione transitoria di cui all’ art. 85 cpv. 2 LGA, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine dinanzi alla rispettiva istanza secondo il

diritto precedente. Conseguentemente alla presente vertenza vengono ancora applicate le disposizioni della legge sul tribunale amministrativo (LTA).

2. a) E’ controverso il rilascio di un permesso di dimora per il coniuge della cittadina svizzera ricorrente. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in DTF 129 II 249 cons. 4.1, i familiari di cittadini svizzeri non possono appellarsi direttamente alle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non trattandosi di un trasferimento della cittadina svizzera e della sua famiglia da uno stato UE/AELS in Svizzera. Infatti, l’istante risiede già in Svizzera e vuole essere qui raggiunta dal coniuge. Per questo la presente fattispecie va analizzata alla luce della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Giusta queste disposizioni, ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio d’un permesso di dimora o di domicilio ... ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno d’un permesso siffatto (art. 1 LDDS). L’autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l’estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio (art. 4 LDDS). Con questa disposizione, il diritto federale nega - in principio - l’esistenza per lo straniero di un diritto a soggiornare in Svizzera, se questi non può prevalersi di una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale a questo proposito (DTF 127 II 60 cons. 1a, 126 II 377 cons. 2 e 335 cons. 1a, 124 II 364 cons. 1a, 123 II 147 cons. 1b, 122 II 3 cons. 1a, 291 cons. 1a e 388 cons. 1a, 122 I 46 cons. 3 e 269 cons. 1a). b) Tra l’Italia e la Svizzera non esistono trattati internazionali in materia di dimora e di domicilio che conferiscano alla ricorrente un diritto al ripristino del permesso di domicilio per il marito. L’istante non può in particolare prevalersi di una disposizione specifica di un trattato internazionale concluso con l’Italia, quale ad esempio il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), il quale, per prassi costante, si applica solo ai cittadini al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 119 IV 65 cons. 1a, 106 Ib 125 cons. 2b e rinvii), mentre il permesso di domicilio del petente è decaduto nel 1995. L’istante non può neppure dedurre diritti dall'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera,

del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548), segnatamente dall'art. 11 cpv. 1, il quale prevede che il lavoratore italiano che ha soggiornato in Svizzera regolarmente e ininterrottamente durante almeno 5 anni otterrà un permesso di soggiorno per il posto che già occupa, poiché il marito della ricorrente non è un lavoratore ai sensi di tale disposto.

3. a) Lo straniero che ha però uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la nazionalità svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. Lo stesso diritto è garantito dalla Costituzione federale all’art. 13 cpv. 1, anche se questa garanzia non accorda maggiori diritti di quelli derivanti dalla CEDU (DTF 126 II 394 cons. 7). Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 cifra 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco, poiché il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU presuppone che lo straniero abbia avuto un comportamento irreprensibile. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare per quanto effettivamente vissuta - come è incontestatamente il caso nell’evenienza concreta – limita la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno. b) I principi di cui al considerando che precede sono consacrati anche dal diritto interno. L’art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS garantisce al coniuge straniero di un cittadino svizzero il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il permesso di dimora, di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso, tra l'altro, quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra

adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Non è comunque necessario che l’espulsione venga effettivamente pronunciata. E' sufficiente infatti che siano soddisfatte le condizioni fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio). 4. Come accennato in narrativa, il marito della ricorrente è stato condannato per traffico di armi da guerra e accessori delle stesse nonché di esplosivi. La pena inizialmente inflittagli di nove anni e quattro mesi di reclusione con una multa di Lit. 2'000'000.-- veniva ridotta a sei anni e sei mesi di reclusione con una multa di Lit. 1'600'000.-- nell’ambito dell’appello davanti alla seconda istanza, avendo il reo “patteggiato” la pena rinunciando alle contestazioni in punto responsabilità (vedi sentenza della Corte d’Appello di Torino del 1. dicembre 1994, pag. 21). Ora, ritenuto che la prassi considera che vi sia generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso quando le condanne a carico dello straniero raggiungano un totale di almeno due anni di detenzione (DTF 120 Ib 6 cons. 4), ne consegue che l’autore dei sopraccitati crimini adempie i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS.

5. a) Occorre ora verificare la proporzionalità della decisione di rifiutare il permesso che in quanto misura di carattere amministrativo (DTF 129 II 215) può trovare la propria giustificazione anche laddove l’autorità penale dia prova di maggior magnanimità, accordando per esempio la sospensione condizionale della pena. L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente da quello perseguito del Giudice penale. Questi tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 125 II 105 cons. 2d, 122 II 433 cons. 2b, 120 Ib 129 cons. 5, 114 Ib 1 cons. 3a). Giova pure ricordare che la protezione della collettività di fronte allo sviluppo della criminalità, di cui il

traffico d’armi è indubbiamente un corollario, costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica di mantenere lontano dalla Svizzera lo straniero resosi indegno di rientrare dopo aver commesso tali gravi reati. Anche se l’istante tende a relativizzare il comportamento del marito, i reati commessi sono nell’ottica dell’ordine pubblico da considerare molto gravi, indipendentemente dal fatto che l’autore fosse convinto “di agire legittimamente finché i fatti si svolgevano all’estero”. Un traffico di armi è proprio a mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici già per le qualità intrinseche degli oggetti della vendita e colui che lo pratica non denota certo di avere in alta stima i valori legati all’ordine e alla sicurezza pubblici. Ad un simile commercio sono poi essenzialmente interessate e legate delle organizzazioni criminali, in palese contrasto all’ordine stabilito democraticamente. Tali legami, che la ricorrente aspramente contesta, vengono però espressamente richiamati nel giudizio penale di seconda istanza, allorquando viene evocata la fornitura di armi ad un preciso clan camorristico (sentenza citata pag. 5). In questo senso, i reati commessi non possono che confermare una certa pericolosità del loro autore e in ogni caso la sua mancanza di scrupoli. Anche la riduzione della pena inflitta non permette di sminuire oltre l’accaduto. Questa veniva infatti “mantenuta in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, in considerazione dell’oggettiva gravità dei fatti” (sentenza citata pag. 10). Inoltre, tra i complici del traffico d’armi, il marito dell’istante aveva un ruolo centrale (sentenza citata pag. 45 e 55) ed è stato quello che degli otto appellanti ha subito la condanna privativa della libertà più pesante ad eccezione dell’autore principale dei reati attivo sul suolo italiano. E’ vero che la condotta del marito dell’istante prima dei reati commessi agli inizi degli anni ’90 non aveva mai dato adito a lamentele. D’altro canto non va dimenticato che il traffico in oggetto era stato scoperto dopo numerosi “episodi” (in tutto dieci, di cui sei con la partecipazione del marito della ricorrente) e diverse forniture che vedevano coinvolto il gruppo. Ne consegue che anche il lungo soggiorno in Svizzera non aveva impedito al marito dell’istante di vedersi confrontato con i tipici gruppi di potere del meridione italiano da cui egli proviene. Per questo Giudice, malgrado il tempo trascorso dai fatti, permangono pertanto tuttora motivi per considerare che il marito della ricorrente possa rappresentare ancora un certo

pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici e che pertanto sussista un motivato interesse pubblico a non accrescere maggiormente i legami tra la Svizzera e lo straniero. b) Il richiedente il permesso di soggiorno è nato e cresciuto in Italia. All’età di 29 anni è entrato in Svizzera e ha lasciato questo paese quando aveva 54 anni. Da 13 anni vive in Italia, dove ha di conseguenza trascorso oltre metà della propria vita. Per il cittadino italiano la continuazione della propria vita nel paese d’origine è in queste circostanze indubbiamente esigibile, anche in considerazione del fatto che ha nel frattempo raggiunto l’età del pensionamento. Per quanto concerne le proprie relazioni personali e con la famiglia, il richiedente non è stato espulso dalla Svizzera. Per questo motivo egli può rientrare nel nostro paese ogni qualvolta lo desidera, anche se non è legittimato a risiedervi per oltre sei mesi all’anno. Questo statuto gli permette comunque di far regolarmente visita al figlio che vive in una propria economia domestica nel limitrofo Cantone Ticino e alla moglie nonché di soffermarsi presso di lei anche per un certo periodo. c) Il rifiuto di rilasciare al marito della ricorrente un permesso di soggiorno non rende impossibile una relazione di coppia anche nell’ottica della cittadina svizzera sposata con uno straniero. La ricorrente che è pensionata può in ogni momento raggiungere il marito in Italia. L’istante considera che tale soluzione non entri neppure in considerazione. Tale punto di vista non può però essere oggettivamente condiviso. Anche se la ricorrente ha da sempre vissuto nel luogo dove è nata, un trasferimento nel luogo d’origine del marito, dove viene parlata la stessa lingua e condivisa la stessa cultura, appare esigibile o non può comunque oggettivamente essere considerato impossibile. E’ notorio che le regioni svizzere di lingua italiana abbiano con la vicina penisola un legame molto più stretto del resto del paese. Ne consegue che l’attuale situazione dà alla ricorrente la possibilità di mantenere degli stretti contatti con il marito, motivo per cui anche in quest’ottica la decisione sfugge alle censure di ricorso. Per questo Giudice, nell’ambito della ponderazione dei reciproci interessi in gioco, l’autorità inferiore ha giustamente considerato prevalere l’interesse pubblico a continuare a considerare come indesiderato lo straniero rispetto

all’interesse della moglie a poter essere raggiunta al proprio domicilio svizzero dal marito italiano. 6. In conclusione, il ricorso va respinto e merita in questa sede conferma la decisione impugnata. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente, in conformità a quanto sancito all’art. 75 LTA. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 1'000.--

- e le spese di cancelleria di fr. 257.-- totale fr. 1'257.-- il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.