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S 2013 25

Graubünden · 2013-07-10 · Italiano GR

rendita AI | Invalidenversicherung

Sachverhalt

dell’insorgenza dell’invalidità e di abbandono dell’attività indipendente dell’istante con la vendita dell’agenzia B._____ e la liberazione delle riserve palesi e occulte, quest’anno deve essere comunque considerato nel calcolo del reddito da valido siccome l’istante ha generato nel periodo determinante fino al momento dell'inizio del diritto alla rendita redditi suscettibili di incidere sul diritto alla rendita. Tale considerazione non dipende dai termini delle decisioni di tassazione o delle disposizioni fatte nella dichiarazione delle imposte, le quali non sono appropriate per stabilire lo stipendio reale (cfr. Sentenza del Tribunale federale 8C_9/2009 del 10 novembre 2009 cons. 3.4. seg.). L’anno 2010 va quindi considerato in modo giustificabile e valutato a regola d’arte. Inoltre esso va considerato in base alle entrate determinanti per le contribuzioni AVS. d) In concreto, in virtù delle carenze sopra evidenziate s’impone un rinvio all’amministrazione affinché esperisca gli accertamenti contabili menzionati in base a una nuova valutazione e si pronunci in seguito sul diritto a prestazioni. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque annullata. Alla luce di tali circostanze si rende superfluo l’esame delle ulteriori obiezioni della ricorrente.

3. a) In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Nell’evenienza vengono prelevate spese per un ammontare di fr. 700.--. b) Inoltre, a decorrere dal 24 gennaio 2013, la parte convenuta deve rifondere all’istante le spese necessarie occasionate dal presente procedimento tenor nota d’onorario, complessivamente fr. 4'792.90, decurtate delle spese di cancelleria di fr. 259.20, comprese nella tariffa oraria (art. 78 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono rinviati all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per un nuovo calcolo del grado d’invalidità nel senso dei considerandi. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.00, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa ad A._____ fr. 4'533.70 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per questa sede. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Oggetto del presente ricorso è quello di sapere se la ricorrente abbia o meno diritto a una rendita d’invalidità. Ambedue le parti riconoscono che la ricorrente permane abile al 50% sia nell’attività precedente che in quella adeguata allo stato di salute con l’inizio dell’anno d’attesa dal 10 gennaio 2010, per cui l’inizio della rendita richiesta può subentrare al più presto per il mese di febbraio 2011.

E. 2 a) Giusta l’art. 4 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 830.20) in relazione con gli art. 7 e 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (DUC, L’assurance invalidité, in: MEYER [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 28a cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che la persona assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valido). Il grado d'invalidità della persona assicurata deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che lei ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatrice (SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4a edizione, Basilea 2012, p.188, n. 23). Si confronta perciò il reddito che la persona assicurata avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuta invalida con quello che lei può tuttora realizzare, benché invalida, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lei ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29 cons. 1; 104 V 135 cons. 2; idem dopo entrata in vigore della LPGA: DTF 130 V 343 cons. 3.4.2). Al proposito va precisato che per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222 cons. 4.1. e 4.2., 129 V 410 cons. 3.1.2.; AHI-Praxis/Pratique VSI 2000, p. 79 ff.). Da considerare sono tutte le entrate determinanti per le contribuzioni AVS (SCARTAZZINI/HÜRZELER, op. cit., p 189, n. 23; KIESER, Leistungen der Sozialversicherung, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2012, p. 96). b) Per il calcolo del reddito da valido si parte per principio dal reddito di attività lavorativa prima dell’insorgenza dell’invalidità (Pratique VSI 2000, p. 303). È decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto la persona assicurata guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sana (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I_475/2001 del 13 giugno 2003 e U_243/99 del 23 maggio 2000; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 cons. 3b con riferimenti). Il reddito deve essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che la persona assicurata avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 cons. 3a, pure RAMI 1993 n. U 168 pag. 100s. cons. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute la persona assicurata avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008; DTF 129 V 222 cons. 4.3.1.). Per quel che concerne la determinazione del reddito di una persona indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag.

338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale della persona assicurata, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (cfr. PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] edita dall’Ufficio Federale delle assicurazioni sociali, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013). c) Con riferimento al calcolo del reddito da valido, l’Ufficio AI si basa integralmente sul rapporto di analisi aziendale di C._____ del 10 agosto 2012 (doc. AI 86/1- 10), il quale stabilisce un reddito annuo di fr. 53'000.00 durante gli anni

d’esercizio dal 2006 fino al 2009. L’Ufficio AI aggiunge e motiva la sua decisione con il fatto che nel calcolo del reddito non potrebbe essere considerato l’anno d’esercizio 2010, perché la capacità lavorativa dell’assicurata sarebbe significativamente limitata dal 18 gennaio 2010 in misura del 50% ed si tratterebbe dell’ultimo anno nel quale l’assicurata avrebbe generato un reddito con la propria agenzia. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, questa motivazione in merito al calcolo del reddito senza l’invalidità risulta incompleta. Il reddito imponibile da attività indipendente dell’istante nel 2010 di complessivamente fr. 131'087.00 è composto di fr. 93'117.00 quale guadagno netto, più fr. 55'396.00 per la vendita dell’agenzia B._____, meno fr. 13'500 quali transitori passivi per il periodo 2010 e fr. 5'426 quali transitori passivi per i periodi 2008 e 2009 (doc. AI 71/13-16; 72/41-47; 76/3-4; cifre riassunte in doc. AI dell’8 febbraio 2013, p. 2). Anche se si può considerare l’anno 2010 come un anno particolare dato ovviamente ai fatti dell’insorgenza dell’invalidità e di abbandono dell’attività indipendente dell’istante con la vendita dell’agenzia B._____ e la liberazione delle riserve palesi e occulte, quest’anno deve essere comunque considerato nel calcolo del reddito da valido siccome l’istante ha generato nel periodo determinante fino al momento dell'inizio del diritto alla rendita redditi suscettibili di incidere sul diritto alla rendita. Tale considerazione non dipende dai termini delle decisioni di tassazione o delle disposizioni fatte nella dichiarazione delle imposte, le quali non sono appropriate per stabilire lo stipendio reale (cfr. Sentenza del Tribunale federale 8C_9/2009 del 10 novembre 2009 cons. 3.4. seg.). L’anno 2010 va quindi considerato in modo giustificabile e valutato a regola d’arte. Inoltre esso va considerato in base alle entrate determinanti per le contribuzioni AVS. d) In concreto, in virtù delle carenze sopra evidenziate s’impone un rinvio all’amministrazione affinché esperisca gli accertamenti contabili menzionati in base a una nuova valutazione e si pronunci in seguito sul diritto a prestazioni. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque annullata. Alla luce di tali circostanze si rende superfluo l’esame delle ulteriori obiezioni della ricorrente.

E. 3 L’istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa ad A._____ fr. 4'533.70 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per questa sede.

E. 4 [Vie di diritto]

E. 5 [Comunicazioni]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 13 25 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dalla giudice Moser e dal giudice Audétat, attuaria ad hoc Zanolari Hasse SENTENZA del 10 luglio 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentata dall'Avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, convenuto concernente rendita AI

1. A._____, coniugata, madre di due figli, era dapprima impiegata commerciale dal 1979 al 1997. Dal 1° aprile 1998 gestiva come titolare l’agenzia B._____” a O._____ e svolgeva per la stessa la professione di agente fino al 2010, assumendo nel 2000 una prima impiegata e nel 2003 pure una seconda. Dopo un primo intervento chirurgico per ernia discale L4/L5 risalente al 9 maggio 2006 l’assicurata accusava dal 2008 importanti problemi a livello del rachide lombare. Nell’agosto del 2009 subiva uno strappo muscolare e in seguito si manifestavano peggioramenti e complicazioni a livello del rachide lombare e si sviluppavano sindromi depressive e ansiose. A fine dicembre 2010 l’assicurata vendeva l’agenzia B._____ per motivi di salute e lavorava dal 1° febbraio 2011 al 50% nella ditta del coniuge in qualità d’impiegata d’ufficio. Il 24 aprile 2011 si sottoponeva a un intervento chirurgico con decompressione, fusione e stabilizzazione del penultimo interspazio lombare visibile. 2. L’assicurata in data 11 luglio 2010 inoltrava all’Istituto delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, una richiesta di prestazioni di rendita d’invalidità e integrazione professionale. Su incarico di quest’ultima il Servizio Accertamento Medico SAM a Bellinzona eseguiva una perizia pluridisciplinare (12 gennaio 2012) nella quale giungeva alla conclusione che l’assicurata avrebbe presentato globalmente una capacità lavorativa del 50% presente dal 1° agosto 2009 come impiegata d’ufficio, attività svolta durante mezza giornata ma con rendimento pieno. Per lavori fisicamente più pesanti l’assicurata sarebbe limitata nella misura dell’80% e per i lavori casalinghi del 30%. 3. Esperiti gli accertamenti medici ed economici in base al rapporto aziendale dell’esperto C._____ del 10 agosto 2012, l’Ufficio AI respingeva con decisioni del 24 gennaio 2013 sia una rendita d’invalidità sia dei provvedimenti professionali. L’Ufficio AI riteneva infatti che l’assicurata, anche se la capacità lavorativa era limitata a seguito di malattia in modo rilevante dal 10 gennaio 2010 (inizio dell’anno di attesa), paragonando il reddito senza invalidità di fr.

53'000 con il reddito con invalidità di fr. 33'113 raggiungesse un grado d’invalidità del 38%. 4. Nel tempestivo ricorso presentato il 19 febbraio 2013 al Tribunale amministrativo, in qualità di Tribunale delle assicurazioni, l’assicurata postulava l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un grado d’invalidità superiore al 50% con attribuzione di mezza rendita AI o in via subordinata del 48.1% con attribuzione di un quarto di rendita AI. In via eventuale chiedeva il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché disponesse una nuova valutazione del reddito da valida e invalida. A mente dell’istante, l’Ufficio AI avrebbe valutato arbitrariamente sulla base dell’analisi aziendale l’anno lavorativo 2010 come particolare e quindi non lo considerava determinante. Considerando le entrate della agenzia B._____ e il fatto che l’istante sarebbe stata obbligata a liberare delle riserve palesi e occulte in seguito alla vendita della ditta, il reddito da valida sarebbe superiore alla media degli anni considerati che vanno dal 2006 fino al 2009. In merito al calcolo del reddito da invalida l’Ufficio AI sarebbe ingiustamente partito dal presupposto che si sarebbe dovuto considerare soltanto la professione attuale come impiegata d’ufficio, invece di tenere conto delle difficoltà che sorgerebbero nel riprendere un’attività nuova e diversa rispetto all’attività d’impiegata nel agenzia B._____. Inoltre secondo l’istante si dovrebbe applicare il principio della parallelizzazione dei redditi. 5. Nella sua presa di posizione l’Ufficio AI postulava la reiezione del ricorso, affermando che la decisione di tassazione per l’anno 2010 non sarebbe ancora passata in giudicato e non potrebbe modificare nulla in merito alla valutazione, siccome l’anno d’esercizio 2010 a giusta ragione non sarebbe stato considerato. Inoltre sarebbe noto che la ripresa di una nuova attività professionale sarebbe accompagnata da difficoltà iniziali, il che però non meriterebbe considerazione nel calcolo delle prestazioni.

6. Replicando l’istante comunicava che nel frattempo la tassazione del 2010 sarebbe passata in giudicato e confermava quanto esposto nel ricorso. 7. Con scritto dell’11 aprile 2013 l’Ufficio AI rinunciava alla duplica. Considerando in diritto: 1. Oggetto del presente ricorso è quello di sapere se la ricorrente abbia o meno diritto a una rendita d’invalidità. Ambedue le parti riconoscono che la ricorrente permane abile al 50% sia nell’attività precedente che in quella adeguata allo stato di salute con l’inizio dell’anno d’attesa dal 10 gennaio 2010, per cui l’inizio della rendita richiesta può subentrare al più presto per il mese di febbraio 2011.

2. a) Giusta l’art. 4 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 830.20) in relazione con gli art. 7 e 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (DUC, L’assurance invalidité, in: MEYER [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 28a cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che la persona assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valido). Il grado d'invalidità della persona assicurata deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che lei ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatrice (SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4a edizione, Basilea 2012, p.188, n. 23). Si confronta perciò il reddito che la persona assicurata avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuta invalida con quello che lei può tuttora realizzare, benché invalida, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lei ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29 cons. 1; 104 V 135 cons. 2; idem dopo entrata in vigore della LPGA: DTF 130 V 343 cons. 3.4.2). Al proposito va precisato che per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222 cons. 4.1. e 4.2., 129 V 410 cons. 3.1.2.; AHI-Praxis/Pratique VSI 2000, p. 79 ff.). Da considerare sono tutte le entrate determinanti per le contribuzioni AVS (SCARTAZZINI/HÜRZELER, op. cit., p 189, n. 23; KIESER, Leistungen der Sozialversicherung, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2012, p. 96). b) Per il calcolo del reddito da valido si parte per principio dal reddito di attività lavorativa prima dell’insorgenza dell’invalidità (Pratique VSI 2000, p. 303). È decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto la persona assicurata guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sana (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I_475/2001 del 13 giugno 2003 e U_243/99 del 23 maggio 2000; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 cons. 3b con riferimenti). Il reddito deve essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che la persona assicurata avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 cons. 3a, pure RAMI 1993 n. U 168 pag. 100s. cons. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute la persona assicurata avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008; DTF 129 V 222 cons. 4.3.1.). Per quel che concerne la determinazione del reddito di una persona indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag.

338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale della persona assicurata, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (cfr. PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] edita dall’Ufficio Federale delle assicurazioni sociali, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013). c) Con riferimento al calcolo del reddito da valido, l’Ufficio AI si basa integralmente sul rapporto di analisi aziendale di C._____ del 10 agosto 2012 (doc. AI 86/1- 10), il quale stabilisce un reddito annuo di fr. 53'000.00 durante gli anni

d’esercizio dal 2006 fino al 2009. L’Ufficio AI aggiunge e motiva la sua decisione con il fatto che nel calcolo del reddito non potrebbe essere considerato l’anno d’esercizio 2010, perché la capacità lavorativa dell’assicurata sarebbe significativamente limitata dal 18 gennaio 2010 in misura del 50% ed si tratterebbe dell’ultimo anno nel quale l’assicurata avrebbe generato un reddito con la propria agenzia. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, questa motivazione in merito al calcolo del reddito senza l’invalidità risulta incompleta. Il reddito imponibile da attività indipendente dell’istante nel 2010 di complessivamente fr. 131'087.00 è composto di fr. 93'117.00 quale guadagno netto, più fr. 55'396.00 per la vendita dell’agenzia B._____, meno fr. 13'500 quali transitori passivi per il periodo 2010 e fr. 5'426 quali transitori passivi per i periodi 2008 e 2009 (doc. AI 71/13-16; 72/41-47; 76/3-4; cifre riassunte in doc. AI dell’8 febbraio 2013, p. 2). Anche se si può considerare l’anno 2010 come un anno particolare dato ovviamente ai fatti dell’insorgenza dell’invalidità e di abbandono dell’attività indipendente dell’istante con la vendita dell’agenzia B._____ e la liberazione delle riserve palesi e occulte, quest’anno deve essere comunque considerato nel calcolo del reddito da valido siccome l’istante ha generato nel periodo determinante fino al momento dell'inizio del diritto alla rendita redditi suscettibili di incidere sul diritto alla rendita. Tale considerazione non dipende dai termini delle decisioni di tassazione o delle disposizioni fatte nella dichiarazione delle imposte, le quali non sono appropriate per stabilire lo stipendio reale (cfr. Sentenza del Tribunale federale 8C_9/2009 del 10 novembre 2009 cons. 3.4. seg.). L’anno 2010 va quindi considerato in modo giustificabile e valutato a regola d’arte. Inoltre esso va considerato in base alle entrate determinanti per le contribuzioni AVS. d) In concreto, in virtù delle carenze sopra evidenziate s’impone un rinvio all’amministrazione affinché esperisca gli accertamenti contabili menzionati in base a una nuova valutazione e si pronunci in seguito sul diritto a prestazioni. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque annullata. Alla luce di tali circostanze si rende superfluo l’esame delle ulteriori obiezioni della ricorrente.

3. a) In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Nell’evenienza vengono prelevate spese per un ammontare di fr. 700.--. b) Inoltre, a decorrere dal 24 gennaio 2013, la parte convenuta deve rifondere all’istante le spese necessarie occasionate dal presente procedimento tenor nota d’onorario, complessivamente fr. 4'792.90, decurtate delle spese di cancelleria di fr. 259.20, comprese nella tariffa oraria (art. 78 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono rinviati all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per un nuovo calcolo del grado d’invalidità nel senso dei considerandi. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.00, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa ad A._____ fr. 4'533.70 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per questa sede. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]