rendita d'invalidità | Invalidenversicherung
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 dalla legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi per persone attive un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l’invalidità (Maurer, Scartazzini, Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 2009, 3a edizione, p. 152). Va qui rilevato che con la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in vigore l’art. 7 cpv. 2
LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. La nozione di quello che può essere ragionevolmente esigibile è definita in modo più severo. Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali, un’incapacità al guadagno determinante sussiste solo se non si può ragionevolmente esigere, da un punto di vista obiettivo, che l’assicurato fornisca una prestazione di lavoro, e quindi realizzi un reddito. La facoltà di decidere che cos’è o non è obiettivamente esigibile compete agli uffici AI, sulla base dei dati medici a loro disposizione. La percezione soggettiva dell’assicurato (p. es. dolori) non è determinante per la valutazione, la quale deve fondarsi su criteri oggettivi (vedi Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [5a revisione dell’AI] del 22 giugno 2005, p. 4107). L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. b) Le nozioni di invalidità e di incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. E’ considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). E’ considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1). L'invalidità è allora definita come la limitazione, addebitabile ad un danno alla
salute assicurato, della capacità di guadagno media sul mercato equilibrato del lavoro (DTF 127 V 298 cons. 4c) entrante in linea di conto per l'assicurato. L'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 110 V 275 cons. 4a, 109 V 32 cons. 2a, 105 V 207 e 102 V 166). Se l'attività precedentemente svolta dall'assicurato non è più da questi esigibile, il medico è tenuto a dire di quali disfunzioni ed impedimenti fisici o psichici soffre il paziente. È a questo punto compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali sono, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurato dispone e poter così meglio quantificare il reddito percepibile da invalido.
E. 2 a) Dal punto di vista medico, l’assicurato è stato peritato dal neurologo dott. med. …, il quale poneva la diagnosi di sindrome cervicale cronica in stato dopo intervento di discectomia e stabilizzazione con impianto cage C6-C7 nonché discectomia ventrale C5-C6 e pregressa sindrome radicolare C7 a sinistra, attualmente con solo deficit sensitivi residui. In merito alla residua abilità al lavoro in qualità di aiuto muratore, l’assicurato era ritenuto inabile al lavoro in ragione di circa il 50% e ciò presumibilmente in maniera duratura. Per contro in attività confacenti alla sua situazione cervicale, che non sollecitino in modo eccessivo gli arti superiori e che non richiedano posizioni particolari della colonna cervicale, il paziente permarrebbe abile al lavoro al 100% dal profilo neurologico. Ancora esigibili in misura completa erano dal neurologo considerate le attività come operaio generico presso industrie dotate di macchinari automatizzati, dove l’istante non dovrebbe conseguentemente svolgere attività pesanti, ev. attività presso … (dove esso aveva già lavorato in passato) o simili (vedi perizia del 3 febbraio 2011). Come poi espressamente richiesto nella citata perizia neurologica, l’assicurato veniva sottoposto ad un accertamento di carattere reumatologico. Dal punto di vista diagnostico, venivano rilevate, accanto alle patologie già riscontrate dal neurologo, anche note alterazioni degenerative della colonna cervicale con discopatie plurisegmentali C5-D1. Nel proprio rapporto peritale del 12 febbraio 2011, il dott. med. … giungeva praticamente alle stesse conclusioni per quanto
riguardava l’abilità lucrativa residua. Il reumatologo escludeva il sussistere di un’invalidità permanente, essendo esigibile dall’assicurato l’esercizio di un’attività confacente in misura completa. In detta attività l’istante era tenuto ad evitare il porto di pesi superori a 10 kg ed era considerato in grado di sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto e di effettuare saltuariamente lavori al di sopra della testa. Nell’impiego di attrezzi di precisione non venivano poste controindicazioni, ma andava praticata raramente la manipolazione di attrezzi pesanti ed evitata quella con attrezzi molto pesanti. Per la posizione del tronco e per gli spostamenti non venivano riscontrate grosse particolarità per quanto l’attività da svolgere non richiedesse costantemente una posizione poco energetica per il corpo o la colonna vertebrale. In un’attività adatta veniva ribadita l’esistenza di una abilità lucrativa completa con pieno rendimento (perizia del 12 febbraio 2011 pag. 10 e 12). Da queste considerazioni in merito all’abilità residua risulta allora evidente che dall’assicurato non è più esigibile l’attività di aiuto muratore. In questo senso quindi l’attestazione fatta dal curante in merito alla persistenza di un’incapacità lavorativa completa nell’attività di aiuto muratore non contraddice gli altri pareri medici all’incarto. Per contro, il curante si limita, nell’attestazione del 16 agosto 2011, ad accertare un incremento dei dolori anche dopo l’esecuzione di un qualsiasi lavoro manuale con sforzo fisico medio-leggero e quindi a considerare il paziente inabile a riprendere il proprio lavoro. Come però si è detto, la residua abilità va giudicata in base alle attività conformi allo stato di salute dell’assicurato e non rispetto al lavoro finora svolto. In particolare il dott. med. … non indica chiaramente quali siano le attività ancora esigibili e neppure contesta che quanto ritenuto esigibile dagli altri specialisti non sia concretamente indicato dal punto di vista medico. Nella valutazione della residua abilità non vi sono pertanto elementi concreti suscettibili di contraddire le conclusioni tratte dall’ufficio convenuto quanto all’esistenza dal profilo neurologico e reumatologico di un’abilità lucrativa completa in attività conforme. b) Anche quanto accertato dal dott. med. … non permette una diversa conclusione. In primo luogo, il neurologo non si esprimeva sulla questione
dell’abilità lucrativa residua, ma si limitava a rilevare la situazione attuale ed a proporre dei trattamenti essenzialmente di carattere conservativo e farmacologico. Per lo specialista l’investigazione andava “nel senso di disturbi credibili riconducibili, riproducibili e, a priori, sistematizzabili rispetto alla radice C7 sx in assenza di elementi confondenti importanti, quali, ad esempio, una s. del tunnel carpale” (relazione del 12 settembre 2011). Il 26 settembre 2011 veniva poi eseguito un esame RM della colonna cervicale, che riportava, oltre alla stabilizzazione C5-C6 e C6-C7 con buon allineamento dei corpi vertebrali, “per quanto valutabile, vi è una protrusione mediana/paramediana e recessale a destra del disco C5-C6 con possibile irritazione della radice C6 in sede recessale dal lato destro”. In termini di prove, quindi, sia il termine “per quanto valutabile” che “la possibile irritazione” non permettono di concludere con il necessario grado della probabilità preponderante, valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 cons. 5b, 125 V 195, 115 V 142 cons. 8b, 113 V 323 cons. 2a, 112 V 32 cons. 1c e 111 V 188 cons. 2b), all’esistenza di un aggravamento, nel senso di una probabile compressione radicolare. Sentito al proposito, il medico SMR dott. … riteneva che l’attuale RM evidenziasse unicamente una protrusione discale C5-C6 (e non un’ernia) con possibile contatto con la radice C6 a destra. Questo referto radiologico non sarebbe accompagnato o confermato da relativo quadro clinico per cui il dott. med. . …riteneva valide le conclusioni precedentemente esposte in particolare la situazione documentata dal dott. med.. … non sarebbe risultata modificata rispetto a quella riscontrata a suo tempo dal dott. med. …. In questo senso, per questo Giudice non è neppure stato reso verosimile un aggravamento della situazione a livello cervicale rispetto a quanto accertato nel corso del febbraio
2011. L’istante contesta a questo proposito il valore probatorio del parere espresso dal medico SMR, che non avrebbe neppure visitato il paziente. La censura è infondata. Come è stato del resto stabilito ancora recentemente dal Tribunale federale (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012) “una perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”) è senz’altro possibile se dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali”. Nell’evenienza in esame il medico SMR si esprimeva sul risultato della RM del 26 settembre 2011 ed in
particolare sulla questione di sapere se era nel frattempo subentrato un peggioramento o se la precedente valutazione neurologica manteneva la propria validità. Nella propria valutazione dell’8 novembre 2011 egli ponderava tutti i rapporti specialisti agli atti e ne traeva le proprie conclusioni. Per rispondere al quesito sottopostogli è in queste condizioni del tutto comprensibile che una visita personale del paziente non fosse stata ritenuta indispensabile. c) Per i disturbi agli occhi, a seguito dei quali il paziente si era inizialmente accorto di vedere molto offuscato, il dott. med. … (fluorangiografia ed angiografia del 19 agosto 2010) poneva la diagnosi di coroidite sub-cuta e microangiopatia multifocale coroideale e retinica bilaterale (vedi anche relazione del 10 giugno 2011 del curante dott. …). Nella relazione del 12 luglio 2011, il dott. med. . .. sottolineava la necessità di evitare attività a contatto con macchinari pericolosi e l’esposizione al rischio di cadute a seguito della perdita della visione tridimensionale. Tali raccomandazioni venivano ribadite ancora una volta nell’attestazione del 3 febbraio 2012. In detto scritto, l’oftalmologo ribadiva l’obbligatorietà per un aiuto muratore di evitare di salire su ponteggi o di manipolare macchinari pericolosi, essendo l’assicurato da considerare come monocolo funzionale. Non essendo però più esigibile l’attività di aiuto muratore sia dal profilo neurologico che reumatologico, considerata troppo pesante per i postumi invalidanti di cui l’assicurato è portatore, anche le limitazioni imposte dal profilo oftalmologico non rivestono necessariamente più l’importanza che l’istante vorrebbe attribuire loro. Non è infatti contestato che in un’attività confacente come quelle descritte dai medici non sussista il bisogno di salire su dei ponteggi o scale a pioli. Anche l’impiego di macchinari è limitato a quelli che non richiederebbero la visione binoculare o stereoscopica. Nell’esercizio di una normale attività invece, la visione monoculare non è generalmente reputata costituire un elemento invalidante addizionale, dopo un certo periodo di adattamento dell’occhio che vede ancora (vedi ad esempio l’allegato 1 all’ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli che prevede quale requisito medico minimo per avere la possibilità di ottenere una licenza di condurre della categoria B un termine d’attesa di almeno 4 mesi per i monocoli
dopo che la vista è divenuta monoculare). Secondo la giurisprudenza federale, una visione monoculare permette in genere di svolgere la maggior parte delle professioni (cfr. RAMI 1986 U 3, p. 258 ss. e STF U 183/98 dell’8 luglio 1999, che negava una riduzione dell’abilità lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer, ritenendo che esso potesse ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, potesse risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia). Per quanto riguarda il preteso aggravamento anche all’occhio sinistro, una simile conclusione non è deducibile da quanto accertato dall’oftalmologo il 3 febbraio 2012. Evidentemente però, un’importante futura compromissione dell’acuità visiva dell’occhio sinistro, non altrimenti correggibile, richiederebbe una rivalutazione dell’attuale situazione. d) L’istante adduce infine un sovraccarico psichico imputabile alla perdita parziale della vista. Anche questa allegazione non è corroborata da alcun concreto elemento di giudizio. La semplice supposizione espressa in sede di ricorso e stando alla quale la perdita parziale della vista sarebbe certamente propria a causare un sovraccarico psichico non basta a giustificare da sé ulteriori indagini a questo proposito. Come risulta dalle attestazioni mediche agli atti, già nell’agosto del 2010 insorgevano dei disturbi alla vista. Durante l’indagine del 2 febbraio 2011, l’assicurato affermava di essere stato “in trattamento per una depressione, nel frattempo però migliorata per cui negli ultimi tempi non è stato più seguito da uno psichiatra ma solo dal medio curante”. Ne consegue che non sussistono validi elementi per ritenere che la situazione psichica dell’istante possa richiedere ulteriori accertamenti dopo l’insorgenza dei disturbi oculari.
E. 3 a) Non è contestato che in base alle informazioni fornite dall’ultimo datore di lavoro il reddito conseguibile senza invalidità, in qualità di aiuto muratore, sarebbe ammontato nel 2011 a fr. 58’140.--. Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona assicurata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 cons. 3b), oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni relativa ai posti di lavoro (DPL; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Al riguardo occorre ancora rilevare che la giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (DAS 2007 AINF no. 17). Nella sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettui soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). I fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (sentenza del Tribunale federale 8C_44/2009 del 3 giugno 2009). b) Nell’evenienza concreta, il salario conseguibile da valido diverge dai dati statistici di una percentuale superiore al 5%. Infatti, giusta la tabella TA1 2008, un operaio non qualificato nell’edilizia conseguiva un salario mensile di fr. 5'150.-- che corrisponderebbe ad un reddito annuo indicizzato successivamente del 2% per il 2009, dello 0.6% per il 2010 e dello 0.8% per il 2011 a fr. 66’478.-- (5'150 x12 : 40 x 41.6). Il salario conseguibile da valido indicato dal precedente datore di lavoro diverge pertanto del 12.5% rispetto ai valori indicati dalla TA1.
Ne consegue che si impone una correzione del salario conseguibile da invalido in ragione del 7.5%. c) Per quanto riguarda il salario ancora realizzabile in attività adatte di tipo medio- leggere, l’ufficio convenuto ha considerato il valore mediano della TA1 per attività semplici e ripetitive senza alcuna necessità di una formazione professionale. In considerazione delle diverse attività già svolte dall’istante in precedenza e della sua specifica formazione professionale, tale scelta dà prova di una certa compiacenza. Infatti, anche l’attività svolta in precedenza presso …, quella di custode e probabilmente anche quella di elettricista sarebbero adatte all’attuale situazione dell’istante. Nell’esercizio di queste attività, per le quali non vi sarebbe alcuna necessità di una riformazione professionale, le possibilità di guadagno in base ai dati dell’ISS contenuti nella tabella TA1 sarebbero però anche decisamente superiori. Prendendo comunque come base di calcolo i dati forniti dall’ufficio AI nel provvedimento impugnato, ovvero fr. 62'429.--, e parallelizzandoli (decurtazione del 7.5%) ne risulta un reddito conseguibile da invalido di fr. 57'747.--. Paragonando questo reddito con quello ancora realizzabile in qualità di aiuto muratore di fr. 58'140.--, ne risulta un grado d’invalidità che non raggiunge neppure l’1%. Come giustamente addotto dalla parte convenuta anche operando nell’evenienza con la decurtazione massima possibile del 25%, che comunque alla luce della situazione concreta non troverebbe alcuna giustificazione, il risultato non cambierebbe comunque non raggiungendo il grado d’invalidità accertato il minimo legale del 40%. Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente respinto.
E. 4 a) A … è assegnato un avvocato d’ufficio nella persona dell’Avvocato lic. iur. …, ….. Il rappresentante legale viene indennizzato con fr. 1'130.80 (IVA inclusa) che andranno a carico dello Stato. b) … dovrà rimborsare le spese che gli sono state condonate e le spese di patrocinio legale, qualora le sue condizioni di reddito e di sostanza dovessero migliorare ed esso sarà in grado di farlo (art. 77 cpv. 1 LGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S 12 17 SENTENZA del 24 maggio 2012 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita d'invalidità 1. …, 1963, di professione elettricista, lavorava in tale qualità per 17 anni. In seguito svolgeva diverse altre attività in qualità di gessatore, impiegato presso …, custode e da ultimo aiuto muratore. Dal 1. novembre 2000 al 29 febbraio 2001 l’assicurato beneficiava di una mezza rendita d’invalidità e dal 1. marzo al 30 novembre 2001 di una rendita intera d’invalidità in seguito a disturbi depressivi. Dal 1. dicembre 2001, era ritenuta sussistere una completa abilità lucrativa. 2. Il 31 marzo 2011, … faceva nuovamente domanda di prestazioni d’invalidità. Dall’attestazione rilasciata dal medico curante in data 22 marzo 2011 risultava che il paziente era dal dicembre 2009, inabile completamente, e per un breve periodo parzialmente, al lavoro in qualità di aiuto muratore a seguito di una patologia dei dischi C6-C7 e C5-C6 trattata con discectomia e spondilodesi con impianto di cage C6-C7 e discectomia ventrale C5-C6 presso l’Ospedale … il 1. febbraio 2010. Nell’estate del 2011 subentrava pure un calo del visus all’occhio destro con metamorfopsie, coroidite e retinite bilaterale di origine non chiara. 3. In base ai risultati degli accertamenti medici in seguito condotti e dopo preavviso con relativa presa di posizione da parte dell’interessato, con decisione 2 dicembre 2011, l’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente ufficio AI) rifiutava a … il diritto ad una rendita d’invalidità non
sussistendo alcun grado d’invalidità. Giusta le valutazioni mediche operate, nell’esercizio di un’attività adattata agli impedimenti riscontrati, l’assicurato permarrebbe abile completamente e sarebbe pertanto in grado di conseguire un reddito pari o superiore a quanto finora realizzato come aiuto muratore. Il 22 dicembre 2011, il medico curante chiedeva sulla base del rapporto oftalmologico del 16 dicembre 2011 una rivalutazione globale dello stato di salute del suo paziente anche in seguito ad un netto peggioramento dell’acuità visiva all’occhio destro nonché di un’incipiente distrofia muscolare all’occhio sinistro. 4. Poiché alla richiesta non veniva dato seguito, in data 24 gennaio 2012 … interponeva tempestivo ricorso al Tribunale amministrativo postulando l’espletamento di ulteriori accertamenti ed il ritorno degli atti all’autorità inferiore per la presa di una nuova decisione di rendita o eventualmente il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità. L’istante faceva parimenti richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuiti. Nel proprio ricorso l’assicurato contesta l’esistenza di una qualsiasi abilità residua anche in attività diverse da quella da ultimo svolta, in ragione del peggioramento subito dalla vista e dello scompenso psichico ad esso associato nonché dei continui dolori risentiti anche a riposo in sede cervicale. Poiché i medici curanti attesterebbero una completa inabilità come aiuto muratore, mentre i periti incaricati dall’AI concluderebbero alla presenza di una completa abilità in attività che meglio si conformerebbero alla patologia riscontrata, si imporrebbero ulteriori accertamenti a questo proposito. Il 15 febbraio 2012 veniva poi prodotto il certificato 3 febbraio 2012, giusta il quale il paziente andrebbe considerato come monocolo funzionale e pertanto tenuto ad evitare l’esposizione su ponteggi o il contatto con macchinari pericolosi. Nuovamente veniva ribadita la necessità di procedere ad ulteriori approfonditi e completi esami complementari. 5. Nella propria presa di posizione sul ricorso, l’ufficio AI confermava il rifiuto deciso. I disturbi agli occhi fatti valere dall’istante e che lo renderebbero privo della visione in profondità o tridimensionale non rivestirebbero carattere
invalidante che per una limitata gamma di professioni richiedenti espressamente la visione binoculare o stereoscopica, mentre la pretesa presenza di disturbi di carattere psichico non troverebbe alcun riscontro negli atti. Per il resto, in attività semplici, di tipo medio-leggero e di controllo non sussisterebbero limitazioni tali da giustificare una riduzione del rendimento. Ma anche applicando, nell’ambito del paragone dei redditi, la riduzione massima del 25%, le sorti del giudizio rimarrebbero comunque immutate. 6. Replicando l’istante insisteva sulla necessità di meglio chiarire la propria situazione clinica, non potendo essere considerata completa la documentazione agli atti, anche in considerazione del fatto che l’incaricato del SMR non avrebbe visitato personalmente il paziente. Da parte degli organi AI sarebbe poi stato praticamente ignorato il sopravvenire della completa cecità all’occhio destro. Dal canto suo, l’ufficio AI rinunciava a replicare, rinviando alle osservazioni fatte in sede di risposta di causa. Considerando in diritto:
1. a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 dalla legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi per persone attive un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l’invalidità (Maurer, Scartazzini, Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 2009, 3a edizione, p. 152). Va qui rilevato che con la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in vigore l’art. 7 cpv. 2
LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. La nozione di quello che può essere ragionevolmente esigibile è definita in modo più severo. Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali, un’incapacità al guadagno determinante sussiste solo se non si può ragionevolmente esigere, da un punto di vista obiettivo, che l’assicurato fornisca una prestazione di lavoro, e quindi realizzi un reddito. La facoltà di decidere che cos’è o non è obiettivamente esigibile compete agli uffici AI, sulla base dei dati medici a loro disposizione. La percezione soggettiva dell’assicurato (p. es. dolori) non è determinante per la valutazione, la quale deve fondarsi su criteri oggettivi (vedi Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [5a revisione dell’AI] del 22 giugno 2005, p. 4107). L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. b) Le nozioni di invalidità e di incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. E’ considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). E’ considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1). L'invalidità è allora definita come la limitazione, addebitabile ad un danno alla
salute assicurato, della capacità di guadagno media sul mercato equilibrato del lavoro (DTF 127 V 298 cons. 4c) entrante in linea di conto per l'assicurato. L'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 110 V 275 cons. 4a, 109 V 32 cons. 2a, 105 V 207 e 102 V 166). Se l'attività precedentemente svolta dall'assicurato non è più da questi esigibile, il medico è tenuto a dire di quali disfunzioni ed impedimenti fisici o psichici soffre il paziente. È a questo punto compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali sono, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurato dispone e poter così meglio quantificare il reddito percepibile da invalido.
2. a) Dal punto di vista medico, l’assicurato è stato peritato dal neurologo dott. med. …, il quale poneva la diagnosi di sindrome cervicale cronica in stato dopo intervento di discectomia e stabilizzazione con impianto cage C6-C7 nonché discectomia ventrale C5-C6 e pregressa sindrome radicolare C7 a sinistra, attualmente con solo deficit sensitivi residui. In merito alla residua abilità al lavoro in qualità di aiuto muratore, l’assicurato era ritenuto inabile al lavoro in ragione di circa il 50% e ciò presumibilmente in maniera duratura. Per contro in attività confacenti alla sua situazione cervicale, che non sollecitino in modo eccessivo gli arti superiori e che non richiedano posizioni particolari della colonna cervicale, il paziente permarrebbe abile al lavoro al 100% dal profilo neurologico. Ancora esigibili in misura completa erano dal neurologo considerate le attività come operaio generico presso industrie dotate di macchinari automatizzati, dove l’istante non dovrebbe conseguentemente svolgere attività pesanti, ev. attività presso … (dove esso aveva già lavorato in passato) o simili (vedi perizia del 3 febbraio 2011). Come poi espressamente richiesto nella citata perizia neurologica, l’assicurato veniva sottoposto ad un accertamento di carattere reumatologico. Dal punto di vista diagnostico, venivano rilevate, accanto alle patologie già riscontrate dal neurologo, anche note alterazioni degenerative della colonna cervicale con discopatie plurisegmentali C5-D1. Nel proprio rapporto peritale del 12 febbraio 2011, il dott. med. … giungeva praticamente alle stesse conclusioni per quanto
riguardava l’abilità lucrativa residua. Il reumatologo escludeva il sussistere di un’invalidità permanente, essendo esigibile dall’assicurato l’esercizio di un’attività confacente in misura completa. In detta attività l’istante era tenuto ad evitare il porto di pesi superori a 10 kg ed era considerato in grado di sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto e di effettuare saltuariamente lavori al di sopra della testa. Nell’impiego di attrezzi di precisione non venivano poste controindicazioni, ma andava praticata raramente la manipolazione di attrezzi pesanti ed evitata quella con attrezzi molto pesanti. Per la posizione del tronco e per gli spostamenti non venivano riscontrate grosse particolarità per quanto l’attività da svolgere non richiedesse costantemente una posizione poco energetica per il corpo o la colonna vertebrale. In un’attività adatta veniva ribadita l’esistenza di una abilità lucrativa completa con pieno rendimento (perizia del 12 febbraio 2011 pag. 10 e 12). Da queste considerazioni in merito all’abilità residua risulta allora evidente che dall’assicurato non è più esigibile l’attività di aiuto muratore. In questo senso quindi l’attestazione fatta dal curante in merito alla persistenza di un’incapacità lavorativa completa nell’attività di aiuto muratore non contraddice gli altri pareri medici all’incarto. Per contro, il curante si limita, nell’attestazione del 16 agosto 2011, ad accertare un incremento dei dolori anche dopo l’esecuzione di un qualsiasi lavoro manuale con sforzo fisico medio-leggero e quindi a considerare il paziente inabile a riprendere il proprio lavoro. Come però si è detto, la residua abilità va giudicata in base alle attività conformi allo stato di salute dell’assicurato e non rispetto al lavoro finora svolto. In particolare il dott. med. … non indica chiaramente quali siano le attività ancora esigibili e neppure contesta che quanto ritenuto esigibile dagli altri specialisti non sia concretamente indicato dal punto di vista medico. Nella valutazione della residua abilità non vi sono pertanto elementi concreti suscettibili di contraddire le conclusioni tratte dall’ufficio convenuto quanto all’esistenza dal profilo neurologico e reumatologico di un’abilità lucrativa completa in attività conforme. b) Anche quanto accertato dal dott. med. … non permette una diversa conclusione. In primo luogo, il neurologo non si esprimeva sulla questione
dell’abilità lucrativa residua, ma si limitava a rilevare la situazione attuale ed a proporre dei trattamenti essenzialmente di carattere conservativo e farmacologico. Per lo specialista l’investigazione andava “nel senso di disturbi credibili riconducibili, riproducibili e, a priori, sistematizzabili rispetto alla radice C7 sx in assenza di elementi confondenti importanti, quali, ad esempio, una s. del tunnel carpale” (relazione del 12 settembre 2011). Il 26 settembre 2011 veniva poi eseguito un esame RM della colonna cervicale, che riportava, oltre alla stabilizzazione C5-C6 e C6-C7 con buon allineamento dei corpi vertebrali, “per quanto valutabile, vi è una protrusione mediana/paramediana e recessale a destra del disco C5-C6 con possibile irritazione della radice C6 in sede recessale dal lato destro”. In termini di prove, quindi, sia il termine “per quanto valutabile” che “la possibile irritazione” non permettono di concludere con il necessario grado della probabilità preponderante, valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 cons. 5b, 125 V 195, 115 V 142 cons. 8b, 113 V 323 cons. 2a, 112 V 32 cons. 1c e 111 V 188 cons. 2b), all’esistenza di un aggravamento, nel senso di una probabile compressione radicolare. Sentito al proposito, il medico SMR dott. … riteneva che l’attuale RM evidenziasse unicamente una protrusione discale C5-C6 (e non un’ernia) con possibile contatto con la radice C6 a destra. Questo referto radiologico non sarebbe accompagnato o confermato da relativo quadro clinico per cui il dott. med. . …riteneva valide le conclusioni precedentemente esposte in particolare la situazione documentata dal dott. med.. … non sarebbe risultata modificata rispetto a quella riscontrata a suo tempo dal dott. med. …. In questo senso, per questo Giudice non è neppure stato reso verosimile un aggravamento della situazione a livello cervicale rispetto a quanto accertato nel corso del febbraio
2011. L’istante contesta a questo proposito il valore probatorio del parere espresso dal medico SMR, che non avrebbe neppure visitato il paziente. La censura è infondata. Come è stato del resto stabilito ancora recentemente dal Tribunale federale (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012) “una perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”) è senz’altro possibile se dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali”. Nell’evenienza in esame il medico SMR si esprimeva sul risultato della RM del 26 settembre 2011 ed in
particolare sulla questione di sapere se era nel frattempo subentrato un peggioramento o se la precedente valutazione neurologica manteneva la propria validità. Nella propria valutazione dell’8 novembre 2011 egli ponderava tutti i rapporti specialisti agli atti e ne traeva le proprie conclusioni. Per rispondere al quesito sottopostogli è in queste condizioni del tutto comprensibile che una visita personale del paziente non fosse stata ritenuta indispensabile. c) Per i disturbi agli occhi, a seguito dei quali il paziente si era inizialmente accorto di vedere molto offuscato, il dott. med. … (fluorangiografia ed angiografia del 19 agosto 2010) poneva la diagnosi di coroidite sub-cuta e microangiopatia multifocale coroideale e retinica bilaterale (vedi anche relazione del 10 giugno 2011 del curante dott. …). Nella relazione del 12 luglio 2011, il dott. med. . .. sottolineava la necessità di evitare attività a contatto con macchinari pericolosi e l’esposizione al rischio di cadute a seguito della perdita della visione tridimensionale. Tali raccomandazioni venivano ribadite ancora una volta nell’attestazione del 3 febbraio 2012. In detto scritto, l’oftalmologo ribadiva l’obbligatorietà per un aiuto muratore di evitare di salire su ponteggi o di manipolare macchinari pericolosi, essendo l’assicurato da considerare come monocolo funzionale. Non essendo però più esigibile l’attività di aiuto muratore sia dal profilo neurologico che reumatologico, considerata troppo pesante per i postumi invalidanti di cui l’assicurato è portatore, anche le limitazioni imposte dal profilo oftalmologico non rivestono necessariamente più l’importanza che l’istante vorrebbe attribuire loro. Non è infatti contestato che in un’attività confacente come quelle descritte dai medici non sussista il bisogno di salire su dei ponteggi o scale a pioli. Anche l’impiego di macchinari è limitato a quelli che non richiederebbero la visione binoculare o stereoscopica. Nell’esercizio di una normale attività invece, la visione monoculare non è generalmente reputata costituire un elemento invalidante addizionale, dopo un certo periodo di adattamento dell’occhio che vede ancora (vedi ad esempio l’allegato 1 all’ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli che prevede quale requisito medico minimo per avere la possibilità di ottenere una licenza di condurre della categoria B un termine d’attesa di almeno 4 mesi per i monocoli
dopo che la vista è divenuta monoculare). Secondo la giurisprudenza federale, una visione monoculare permette in genere di svolgere la maggior parte delle professioni (cfr. RAMI 1986 U 3, p. 258 ss. e STF U 183/98 dell’8 luglio 1999, che negava una riduzione dell’abilità lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer, ritenendo che esso potesse ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, potesse risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia). Per quanto riguarda il preteso aggravamento anche all’occhio sinistro, una simile conclusione non è deducibile da quanto accertato dall’oftalmologo il 3 febbraio 2012. Evidentemente però, un’importante futura compromissione dell’acuità visiva dell’occhio sinistro, non altrimenti correggibile, richiederebbe una rivalutazione dell’attuale situazione. d) L’istante adduce infine un sovraccarico psichico imputabile alla perdita parziale della vista. Anche questa allegazione non è corroborata da alcun concreto elemento di giudizio. La semplice supposizione espressa in sede di ricorso e stando alla quale la perdita parziale della vista sarebbe certamente propria a causare un sovraccarico psichico non basta a giustificare da sé ulteriori indagini a questo proposito. Come risulta dalle attestazioni mediche agli atti, già nell’agosto del 2010 insorgevano dei disturbi alla vista. Durante l’indagine del 2 febbraio 2011, l’assicurato affermava di essere stato “in trattamento per una depressione, nel frattempo però migliorata per cui negli ultimi tempi non è stato più seguito da uno psichiatra ma solo dal medio curante”. Ne consegue che non sussistono validi elementi per ritenere che la situazione psichica dell’istante possa richiedere ulteriori accertamenti dopo l’insorgenza dei disturbi oculari.
3. a) Non è contestato che in base alle informazioni fornite dall’ultimo datore di lavoro il reddito conseguibile senza invalidità, in qualità di aiuto muratore, sarebbe ammontato nel 2011 a fr. 58’140.--. Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona assicurata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 cons. 3b), oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni relativa ai posti di lavoro (DPL; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Al riguardo occorre ancora rilevare che la giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (DAS 2007 AINF no. 17). Nella sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettui soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). I fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (sentenza del Tribunale federale 8C_44/2009 del 3 giugno 2009). b) Nell’evenienza concreta, il salario conseguibile da valido diverge dai dati statistici di una percentuale superiore al 5%. Infatti, giusta la tabella TA1 2008, un operaio non qualificato nell’edilizia conseguiva un salario mensile di fr. 5'150.-- che corrisponderebbe ad un reddito annuo indicizzato successivamente del 2% per il 2009, dello 0.6% per il 2010 e dello 0.8% per il 2011 a fr. 66’478.-- (5'150 x12 : 40 x 41.6). Il salario conseguibile da valido indicato dal precedente datore di lavoro diverge pertanto del 12.5% rispetto ai valori indicati dalla TA1.
Ne consegue che si impone una correzione del salario conseguibile da invalido in ragione del 7.5%. c) Per quanto riguarda il salario ancora realizzabile in attività adatte di tipo medio- leggere, l’ufficio convenuto ha considerato il valore mediano della TA1 per attività semplici e ripetitive senza alcuna necessità di una formazione professionale. In considerazione delle diverse attività già svolte dall’istante in precedenza e della sua specifica formazione professionale, tale scelta dà prova di una certa compiacenza. Infatti, anche l’attività svolta in precedenza presso …, quella di custode e probabilmente anche quella di elettricista sarebbero adatte all’attuale situazione dell’istante. Nell’esercizio di queste attività, per le quali non vi sarebbe alcuna necessità di una riformazione professionale, le possibilità di guadagno in base ai dati dell’ISS contenuti nella tabella TA1 sarebbero però anche decisamente superiori. Prendendo comunque come base di calcolo i dati forniti dall’ufficio AI nel provvedimento impugnato, ovvero fr. 62'429.--, e parallelizzandoli (decurtazione del 7.5%) ne risulta un reddito conseguibile da invalido di fr. 57'747.--. Paragonando questo reddito con quello ancora realizzabile in qualità di aiuto muratore di fr. 58'140.--, ne risulta un grado d’invalidità che non raggiunge neppure l’1%. Come giustamente addotto dalla parte convenuta anche operando nell’evenienza con la decurtazione massima possibile del 25%, che comunque alla luce della situazione concreta non troverebbe alcuna giustificazione, il risultato non cambierebbe comunque non raggiungendo il grado d’invalidità accertato il minimo legale del 40%. Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente respinto.
4. a) In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Nell’evenienza vengono prelevate spese per un ammontare di fr. 700.--.
b) L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA garantisce all’assicurato il diritto di farsi patrocinare e di poter beneficiare, a determinate condizioni, del gratuito patrocinio. A livello cantonale l’art. 76 della legge sulla giustizia amministrativa sancisce che tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza (cpv. 1). La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Sono fatte salve le disposizioni sul rimborso (cpv. 2). Laddove le circostanze lo giustifichino, l'autorità designa a proprie spese un avvocato. L'indennità si conforma alla legislazione sugli avvocati (cpv. 3). Nel caso di specie sulla base degli atti inoltrati le condizioni per il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria gratuita sono adempiute. L’istante viene esonerato dalle spese ed ha il diritto di avvalersi della collaborazione di un avvocato a spese dello Stato. Quanto alla nota d’onorario introdotta dal legale per il periodo dal settembre 2011 al maggio 2012, essa va debitamente ridotta, in quanto le prestazioni fornite per il periodo da settembre al 2 dicembre 2011, ovvero fino all’emanazione del decreto impugnato, non possono essere risarcite mediante la presente procedura. Per questo l’onorario in parola va ridotto a 5 ore di lavoro, considerata la semplicità della causa e la ridotta mole di documentazione all’incarto. Le spese di scritturazione e cancelleria fanno parte dell’onorario e non possono venire conteggiate separatamente. Giusta l’art. 5 dell’ordinanza sulla determinazione dell’onorario degli avvocati, per le spese legittime del mandato di gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio viene versato all'avvocato un onorario di fr. 200.-- orari più spese necessarie in contanti e imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che la nota viene ridotta ad un onorario di fr. 1'000.--, le spese di fr. 47.-- e l’IVA dell’8% per un ammontare complessivo di fr. 1’130.80. Il Tribunale decide:
1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.-- che vanno a carico del ricorrente. 3. A … è concessa l’assistenza giudiziaria gratuita (art. 76 LGA) ed esso viene pertanto liberato dal versamento dei costi che vanno a carico dello Stato.
4. a) A … è assegnato un avvocato d’ufficio nella persona dell’Avvocato lic. iur. …, ….. Il rappresentante legale viene indennizzato con fr. 1'130.80 (IVA inclusa) che andranno a carico dello Stato. b) … dovrà rimborsare le spese che gli sono state condonate e le spese di patrocinio legale, qualora le sue condizioni di reddito e di sostanza dovessero migliorare ed esso sarà in grado di farlo (art. 77 cpv. 1 LGA).