rendita AI | Invalidenversicherung
Erwägungen (7 Absätze)
E. 01 291). D’altro canto, situazioni atte a modificare posteriormente uno stato di fatto devono essere oggetto di una nuova decisione per quanto le stesse non siano idonee a influire sulla situazione al momento della decisione (DTF 117 V 293 cons. 4, 99 V 102 e riferimenti, decisione non pubblicata del TFA del 10.05.1996 in re V. c. AKG). Alla luce della prassi citata quindi il grado di invalidità della ricorrente deve essere accertato in base alle sue condizioni di
salute e, conseguentemente, al suo impedimento lavorativo attuale al 20 aprile 2009.
E. 1 a) Oggetto del contenzioso in giudizio risulta essere l’accertamento del grado di invalidità della ricorrente e quindi del suo diritto a una rendita AI. A mente dell’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto al riconoscimento di una rendita intera quando risulta invalido almeno nella misura del 70%, una rendita di tre quarti viene assegnata nel caso di un’invalidità quantificabile fra il 60 e
il 69%, la mezza rendita è riconosciuta nei casi di invalidità nella misura fra il 50% e il 59%, mentre l’attribuzione di un quarto di rendita richiede un’invalidità minima del 40%. Le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA). Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno, totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata. Viene considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure di integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Tenor l’art. 28 cpv. 2 LAI, l’art. 16 LPGA è applicabile per determinare l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. In base all’art. 16 LPGA, di regola il grado di invalidità viene stabilito paragonando il reddito da lavoro che l’assicurato potrebbe conseguire, dopo l’insorgere dell’invalidità e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell’esercizio di un’attività da lui esigibile in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido (cfr. DTF 128 V 30 cons. 1). L’invalidità, nell’ambito delle assicurazioni sociali è quindi un concetto di carattere economico- giuridico e non medico (cfr. DTF 110 V 275, cons. 4a; 109 V 23, cons. 2a; 105 V 207; 102 V 166). b) Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle assicurazioni, il Giudice delle assicurazioni sociali giudica la legalità delle decisioni impugnate basandosi sullo stato di fatto attuale al momento dell’emanazione della decisione litigiosa (DTF 116 V 248 e riferimenti, STA S
E. 2 La ricorrente chiede che sia esperita una perizia giudiziaria onde accertare il suo grado di invalidità complessivo. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, nelle pratiche giudiziarie delle assicurazioni sociali il tribunale amministrativo, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia, raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo assume le prove che ritiene utili ai fini del giudizio ma non è vincolato alle singole richieste riguardanti l’accertamento della fattispecie stessa. In effetti, spetta al giudice istruttore incaricato stabilire i mezzi di prova utili all’accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante. Detto principio procedurale trova i propri limiti nell'obbligo di ammissione delle prove derivante dal diritto di essere sentito del cittadino sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF. Il diritto costituzionale di essere sentito, in sostanza, serve a permettere alla persona coinvolta nella procedura di diritto pubblico la richiesta di assumere prove atte a avvalorare la propria causa. Nel rispetto dei principi dell'economia procedurale e della proporzionalità l'autorità amministrativa è tenuta a dar seguito alla richiesta dell'interessato unicamente in relazione ai mezzi probatori palesemente rilevanti ai fini del giudizio. Un mezzo di prova deve essere considerato rilevante quando può essere atto ad influenzare la decisione. E contrario è ammissibile rinunciare alla richiesta di assunzione di prove quando la fattispecie che l'istante intende comprovare non appare giuridicamente rilevante, oppure se si intende provare quanto già appurato o dato per scontato. Alla richiesta probatoria non è quindi necessario dar seguito se appare certo a priori che la prova offerta non sia atta a meglio chiarire la fattispecie oppure qualora gli elementi in possesso dell'autorità giudicante siano ritenuti sufficienti ai fini del giudizio (DTF 124 I 241 cons. 2 e 122 I 53 cons. 4a; cfr. al riguardo anche Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Auflage, Basilea 1976, vol. I, n. 82 B IV b; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband zur 5. Auflage, Basilea 1990, n. 82 B IV b). Nel caso in giudizio la documentazione medica presentata appare completa e sufficiente al fine di valutare la conformità della decisione impugnata. Il
Tribunale amministrativo, tenuto conto che l’oggetto d’esame è costituito squisitamente da problematiche legali e mediche agli atti della procedura, per i motivi precedentemente addotti, non ha ritenuto necessario ordinare una perizia giudiziaria in quanto la stessa non avrebbe potuto contribuire a ulteriori chiarimenti della situazione medica o giuridica.
E. 3 La ricorrente contesta, anzitutto, l’accertamento del grado di invalidità sulla base di un’attività lucrativa presunta esercitabile in misura del 50% mentre l’ulteriore 50% di attività sarebbe attribuibile all’espletamento delle mansioni nel campo dell’economia domestica. Nell’ambito dell’esame del diritto ad una rendita in applicazione degli art. 4 e
E. 5 Per quel che concerne l’attività di casalinga va ricordato che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia domestica è accertata confrontando le singole attività nell’economia domestica ancora espletabili dall’assicurata con quelle che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l’invalidità e l’impotenza dell’assicurazione per l’invalidità (Cll), in vigore dal 1 gennaio 2000, l’UFAS, allo scopo di garantire un’uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed di un massimo imputabile a ciascuna di esse. Per
quanto riguarda la determinazione dell’invalidità di persone occupate nell’economia domestica, il Tribunale Federale ha inoltre già avuto modo di stabilire che non vi è solitamente motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto questi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, cons. 5; STFA del 22 agosto 2001, I 102/00). Un intervento da parte dell’autorità giudiziaria nell’apprezzamento della persona incaricata dell’inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui detto apprezzamento appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 cons. 4; STFA dell’1 agosto 2003, I 681/02). Nel caso in giudizio la specialista incaricata dall’Ufficio AI ha steso un dettagliato rapporto sul grado di impedimento nell’esercizio delle singole attività dell’economia domestica pienamente conforme ai requisiti previsti dalla prassi sopraccitata. In base a tale rapporto l’economia domestica della ricorrente è composta dalla stessa, dalla figlia Sharon e dal figlio Gil che convivono con la madre in un appartamento di 5,5 locali. Il grado di attività della donna nella gestione dell’economia domestica è stato diviso in base all’incidenza percentuale di diverse mansioni il cui totale è valutato nel 100%. La specialista ha quindi indicato per ogni mansione il grado percentuale di impedimento che, moltiplicato per il grado di valutazione, indica il grado di invalidità. Dalla verifica delle singole posizioni, a maggior ragione tenendo conto del potere discrezionale di cui gode l’Ufficio AI nel contesto di tali accertamenti pratici, non traspare alcuna conclusione arbitraria da parte dell’autorità convenuta che ha accertato un grado di invalidità complessivo nel contesto delle mansioni domestiche del 9,1%. Applicando tale grado di invalidità alla quota parte di casalinga del 50% risulta quindi correttamente un grado di invalidità parziale del 5%. Le perizie dei medici Lazzarini e Pancaldi avvalorano, in sostanza, il grado di invalidità riconosciuto dall’Ufficio AI anche per quanto concerne l’attività domestica. Lo stesso dott. … ritiene infatti possibile per la paziente l’esercizio di un’attività lavorativa a tempo pieno con leggera limitazione del rendimento in misura del 20-25%. Egli ritiene inoltre che, dal punto di vista reumatologico, nella sua attività di casalinga, l’assicurata sia in grado di svolgere tutte le
faccende domestiche, anche se talune potrebbero richiedere un impegno di tempo superiore. Lo psichiatra dott. …, per quanto concerne la componente di sua pertinenza, ritiene come non sussistano limitazioni, sempre per esclusive cause psichiche, nell’attività di casalinga. Le conclusioni del dettagliato rapporto d’accertamento in relazione alla gestione dell’economia domestica nonché quelle desumibili dalle perizie dei medici … non risultano inficiate dai certificati rilasciati dal medico curante della ricorrente il 13 novembre 2006 e il 6 marzo 2007 che, in quanto di carattere generale e sommario, non sono idonei a fornire elementi concreti per l’accertamento del grado di impedimento della paziente nella gestione dell’economia domestica. Giova infine rilevare come, in ogni caso, il dovere di contenimento del danno che incombe sull’assicurata risulti, a maggior ragione, attuale anche per quanto concerne la gestione dell’economia domestica. L’assicurata, infatti, è tenuta a razionalizzare al meglio la propria attività in base al suo stato di salute e quindi alle mansioni che è in grado di svolgere, ricorrendo altresì alla collaborazione dei due figli adolescenti che convivono con lei e che, vista l’età, sono in grado di fornire un valido contributo alla gestione dell’economia domestica. Anche in tale contesto il Tribunale amministrativo non può che condividere gli argomenti presentati dall’autorità convenuta che ha correttamente applicato il metodo misto con una ponderazione dell’attività di casalinga del 50% e con una limitazione del 9,1% con conseguente componente di invalidità del 5% (arrotondata).
E. 6 Alla luce delle conclusioni esposte, la decisione dell’Ufficio AI che, applicando il sistema misto, ha accertato un grado d’invalidità parziale del 23% nel contesto dell’attività lucrativa e del 5% in quello dell’attività di casalinga, giungendo a un grado complessivo d’invalidità del 28%, viene considerata conforme e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.
E. 7 In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Tramite decreto del 9 giugno 2009 alla ricorrente sono stati concessi l’assistenza giudiziaria e il patrocinio gratuito. Le spese procedurali vengono quindi accollate alla Cassa di Stato. Alla ricorrente, che ha presentato una dettagliata nota d’onorario rilasciata dal proprio legale, viene riconosciuto un indennizzo ridotto delle spese di cancelleria comprese nella tariffa. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.-- che sono posti a carico di ...
3. a) A … è concessa l’assistenza giudiziaria gratuita (art. 76 LGA) e viene liberata dal versamento dei costi che vanno a carico dello Stato. b) A … è assegnato un avvocato d’ufficio nella persona dell’Avvocato lic. iur. ... La rappresentante legale verrà indennizzata con fr. 4'407.50 (IVA inclusa) che andranno a carico dello Stato. c) … dovrà rimborsare i costi che le sono stati condonati e le spese di patrocinio legale, qualora le sue condizioni di reddito e di sostanza dovessero migliorare ed essa sarà in grado di farlo (art. 77 cpv. 1 LGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S 09 92 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 15 settembre 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. Il 9 dicembre 1989 …, all’epoca coniugata D’Antino, in avanzato stato di gravidanza, è rimasta vittima di un grave incidente stradale nel cui contesto ha perso il bambino che portava in grembo. Altre cinque persone, fra le quali il marito e il fratello della donna, persero la vita. Nell’incidente in oggetto Irene D’Antino, allora diciottenne, ha riportato molteplici fratture perdendo altresì gran parte della capacità visiva dell’occhio sinistro. 2. A causa dei postumi invalidanti dell’incidente l’Assicurazione AI ha corrisposto all’assicurata, a decorrere dal 1 gennaio 1991, una rendita intera, ridotta in seguito a revisione a ¼ di rendita con decorrenza dal 1 marzo 1994. Dalle verifiche effettuate nel contesto della pratica di revisione è risultato come la donna fosse da considerare impedita in misura del 40%. Tale grado di invalidità è in seguito stato riconfermato pure nell’ambito della pratica di revisione del 2 dicembre 1996. Il 23 luglio 1998 è stata aperta una nuova procedura di revisione della rendita di invalidità nel cui contesto, pur nell’ottica di una situazione clinica invariata, gli impedimenti riscontrati nell’esecuzione dei lavori domestici non sono stati considerati di portata tale da raggiungere un grado invalidante per cui, con decisione del 18 novembre 1999, l’Ufficio AI dei Grigioni, accertando un grado di invalidità dell’8%, ha soppresso la rendita. Detta decisione è stata impugnata davanti al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni che, con sentenza del 30 giugno 2000 (STA S 99 374), ha accolto il ricorso dell’assicurata annullando il decreto in oggetto, per cui la donna ha continuato a percepire la rendita in base a un grado di invalidità del 40%.
3. Dal matrimonio contratto dall’assicurata nel 1993 con … sono nati la figlia … (1993) e il figlio … (1996). Nel 2006 i coniugi si sono separati e il matrimonio è stato sciolto tramite divorzio con sentenza del Presidente del Tribunale del Distretto … del 15 gennaio 2008. I figli sono stati affidati alle cure della madre che per loro percepisce un contributo alimentare dal marito che attualmente ammonta a ca. fr. 2’800.- mensili complessivi. La donna invece non riceve per sé alcun assegno di mantenimento. In concomitanza con la pratica di divorzio, tramite istanza del 23 aprile 2007, l’assicurata ha chiesto all’Ufficio AI l’apertura di una pratica di revisione della rendita di invalidità a causa del peggioramento della sua situazione finanziaria, da un canto, e del suo stato di salute, dall’altro. Tramite decisione del 20 aprile 2009 l’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha sancito la soppressione della rendita percepita da … con decorrenza dal mese di maggio 2009. L’ufficio preposto, tramite la pratica di revisione della rendita, ha accertato una limitazione del 46% nel contesto di un’attività lucrativa esercitata in misura del 50% e una limitazione del 9% nel contesto dell’attività di casalinga esercitata in misura del 50% con un conseguente grado di invalidità complessivo del 28% (23% + 5%), insufficiente a giustificare l’erogazione della rendita minima. L’Ufficio AI, nel dispositivo del proprio decreto, ha pure negato la concessione dell’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ai sensi dell’art. 66 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), rispettivamente dell’art. 97 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i supersiti (LAVS). 4. Il 20 maggio 2009 l’assicurata ha impugnato tempestivamente la decisione dell’Ufficio AI davanti al Tribunale amministrativo postulando l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento di un grado di invalidità del 46%, in via subordinata del 45%. Nell’ottica procedurale la ricorrente ha chiesto l’espletamento di una perizia giudiziaria sul grado di invalidità complessivo nonché il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame e il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito.
La concessione dell’effetto sospensivo al ricorso sarebbe giustificata dalle necessità primarie della donna la quale, venendo a mancare la rendita AI, si troverebbe senza alcun reddito, ad eccezione dei contributi alimentari per i figli e quindi le entrate sarebbero sensibilmente inferiori al suo fabbisogno minimo mensile. In seguito all’incidente stradale del 1989 l’Assicurazione Zurigo avrebbe versato al Servizio regresso dell’AI l’importo complessivo di 200.060,50 franchi a copertura delle rendite AI fino al compimento dei 64 anni da parte dell’assicurata stessa. La carenza di risorse finanziarie giustificherebbe altresì l’erogazione dell’assistenza giudiziaria e del patrocinio gratuito in applicazione dell’art. 37 cpv. 4 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Tale genere di assistenza pubblica sarebbe già stato riconosciuto all’assicurata nel contesto della procedura di divorzio. La ricorrente contesta anzitutto l’accertamento del grado di invalidità sulla base di un’attività lucrativa presunta esercitata in misura del 50%. Le conclusioni dell’Ufficio AI sul motivo del suo paventato ripensamento al riguardo dell’entità dell’attività lavorativa, dapprima indicata nel 50% e in seguito nel 100%, sarebbero insostenibili. In effetti, la donna non avrebbe indicato un’attività lavorativa a tempo pieno spinta da meri motivi tattici onde giustificare un grado di invalidità maggiore bensì a causa della necessità pratica di poter sopperire al proprio sostentamento in seguito al divorzio, anche in ottemperanza del principio del “clean break” che impone al genitore affidatario, quando il figlio minore compie i 16 anni, l’esercizio di un’attività lucrativa a tempo pieno. In base al conteggio presentato il fabbisogno minimo mensile dell’assicurata ammonterebbe a fr. 3’649.--. In considerazione del reddito del proprio ex coniuge la donna avrebbe dovuto rinunciare ad un assegno di mantenimento per lei ottenendo così unicamente i contributi alimentari a favore dei figli. Di conseguenza, onde poter sopperire al proprio sostentamento, pure in considerazione del principio del “clean break”, essa, qualora non fosse invalida, non avrebbe altra alternativa se non quella di esercitare attività lucrativa a tempo pieno. Vista l’età dei figli nonché considerato che gli stessi trascorrono due giorni alla settimana presso il padre nulla osterebbe
all’esercizio completo di un’attività lavorativa. Quanto dichiarato dalla ricorrente in occasione delle verifiche relative all’economia domestica del 10 dicembre 2007 in relazione all’attività lavorativa parziale del 50% costituirebbe per lei un auspicio irrealizzabile in quanto, alla luce dei redditi percepiti, onde provvedere al proprio sostentamento, sarebbe in ogni caso costretta a lavorare a tempo pieno, ovviamente sempre nell’ipotesi che non fosse invalida. Di conseguenza, il reddito senza invalidità avrebbe dovuto essere quantificato sulla base di un’attività completa e in applicazione delle tabelle RSS, TA1, e sarebbe quantificabile in fr. 51’522.--. Il reddito conseguibile da invalida ammonterebbe invece a fr. 27’630.-- con una perdita di guadagno di fr. 23’892.-- e una conseguente limitazione del 46%. La ricorrente adduce come, nella denegata ipotesi per la quale non le venisse riconosciuto un reddito ipotetico senza invalidità basato su un impiego in ragione del 100%, sarebbe applicabile il metodo d’accertamento misto basato, individualmente e in proporzione al grado d’occupazione, sia sull’impedimento nell’attività lucrativa che su quello nelle mansioni domestiche. In tale evenienza l’impegno nell’attività lucrativa presumibile non potrebbe però essere inferiore all’80% e quindi il reddito senza invalidità corrisponderebbe a fr. 41'217.60, quello con invalidità a fr. 22’104.--, con una perdita di guadagno di fr. 19'113.60 ed una limitazione del 46%. Applicando a tale limitazione il coefficiente dell’80% il grado di invalidità raggiungerebbe il 37%. Il grado di invalidità quale casalinga, fissato dall’istanza convenuta nel 9,1%, sarebbe irreale e in completo contrasto con quello del 40% stabilito nel 2000. Nella propria tabella riassuntiva la ricorrente, basandosi su un’attività lavorativa senza l’impedimento dell’invalidità dell’80%, indica il grado di invalidità nell’attività lucrativa nel 37% e quello nell’attività casalinga nell’8%, giungendo ad un grado di invalidità secondo il metodo misto del 45%. Le perizie dei dott. … sarebbero in parte contraddittorie e colliderebbero con le conclusioni del medico curante della ricorrente. A maggior ragione si impellerebbe quindi una perizia giudiziaria. 5. Nella propria presa di posizione l’Ufficio AI propone di respingere il ricorso rinviando sostanzialmente alla motivazione della decisione impugnata.
La pratica di invalidità andrebbe in ogni caso giudicata in applicazione delle disposizioni che reggono tale materia senza poter essere resa dipendente da risarcimenti e regressi interni fra le varie assicurazioni coinvolte. Pure ininfluenti sarebbero le componenti di diritto privato legate alla causa di divorzio e al dovere di mantenimento post-coniugale connesso alla stessa. Il grado di impedimento nell’ambito dell’economia domestica sarebbe stato correttamente accertato in applicazione della prassi relativa all’art. 27 dell’Ordinanza federale sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), analizzando la capacità d’espletamento delle singole attività di casalinga, di madre come pure eventuali attività di utilità pubblica e artistiche. Nel caso concreto la professionista dell’Ufficio AI avrebbe verificato in loco con l’assicurata le diverse mansioni attribuendo a ognuna delle stesse un’incidenza percentuale nel contesto del loro insieme e giungendo quindi a un grado di impedimento complessivo del 9,1% che viene ritenuto corretto e quindi ribadito. D’altro canto il dott. …, nella propria perizia del 20 maggio 2008, avrebbe giudicato l’attività di casalinga quale non soggetta a impedimento a causa dell’invalidità mentre il dott. … avrebbe concluso a un impedimento massimo del 20%. Nell’accertamento dell’impedimento nell’espletamento dei lavori domestici bisognerebbe altresì tenere conto del dovere di contenimento del danno che incombe sull’assicurato e che gli impone di organizzarsi e strutturarsi al fine di razionalizzare al meglio la propria attività ricorrendo altresì alla collaborazione, nel caso concreto, dei due figli conviventi. Vista l’età dei figli sarebbe supponibile una loro collaborazione fattiva che contribuirebbe a colmare sensibilmente le lacune dovute alla capacità lavorativa incompleta della madre. 6. Nella propria replica la ricorrente ribadisce, in sostanza, gli argomenti presentati in sede di ricorso contestando gli argomenti dell’Ufficio AI relativi alla mancata pertinenza delle conseguenze finanziarie del divorzio nella procedura d’accertamento della rendita di invalidità. Il calcolo del grado di invalidità andrebbe effettuato considerando il principio del “clean break” e quindi basandosi sul reddito potenziale conseguibile dall’assicurata senza il danno alla salute. Nel caso concreto il divorzio dal marito imporrebbe
all’assicurata, qualora sana, l’esercizio di un’attività a tempo pieno dovendo, appunto, sopperire autonomamente ai propri bisogni. L’assicurata sarebbe talmente impedita nella propria attività di casalinga da dover ricorrere all’aiuto costante di un’amica per l’espletamento di tutte quelle mansioni che in seguito all’incidente non sarebbe più stata in grado di svolgere autonomamente. Il grado di impedimento accertato per le diverse attività domestiche sarebbe completamente estraneo alla situazione reale. Non si potrebbe inoltre pretendere da una ragazza di 16 anni e da un ragazzo di 13 anni un’attività di collaborazione domestica per ben due ore al giorno senza imporre agli stessi delle rinunce sproporzionate per quanto concerne le loro attività scolastiche e extrascolastiche. Di conseguenza, il grado percentuale di invalidità come casalinga non sarebbe del 9%, come indicato nel rapporto del 10 dicembre 2007, ma di almeno il 40%. 7. L’Ufficio AI nella propria duplica ribadisce gli argomenti della decisione e della presa di posizione precisando il dovere di contenimento del danno che vincola l’assicurata e che le imporrebbe, sia nel contesto dell’attività lucrativa che in quella delle faccende domestiche, di adattare al meglio le mansioni alle proprie condizioni fisiche. In tale ambito sarebbe pure necessario valorizzare la collaborazione dei familiari conviventi, a maggior ragione dovuta in caso di invalidità della donna di casa. 8. Tramite decisione del 9 giugno 2009 il giudice dell’istruzione del Tribunale amministrativo ha conferito l’effetto sospensivo al gravame e ha concesso alla ricorrente l’assistenza giudiziaria gratuita. Considerando in diritto:
1. a) Oggetto del contenzioso in giudizio risulta essere l’accertamento del grado di invalidità della ricorrente e quindi del suo diritto a una rendita AI. A mente dell’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto al riconoscimento di una rendita intera quando risulta invalido almeno nella misura del 70%, una rendita di tre quarti viene assegnata nel caso di un’invalidità quantificabile fra il 60 e
il 69%, la mezza rendita è riconosciuta nei casi di invalidità nella misura fra il 50% e il 59%, mentre l’attribuzione di un quarto di rendita richiede un’invalidità minima del 40%. Le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA). Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno, totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata. Viene considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure di integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Tenor l’art. 28 cpv. 2 LAI, l’art. 16 LPGA è applicabile per determinare l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. In base all’art. 16 LPGA, di regola il grado di invalidità viene stabilito paragonando il reddito da lavoro che l’assicurato potrebbe conseguire, dopo l’insorgere dell’invalidità e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell’esercizio di un’attività da lui esigibile in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido (cfr. DTF 128 V 30 cons. 1). L’invalidità, nell’ambito delle assicurazioni sociali è quindi un concetto di carattere economico- giuridico e non medico (cfr. DTF 110 V 275, cons. 4a; 109 V 23, cons. 2a; 105 V 207; 102 V 166). b) Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle assicurazioni, il Giudice delle assicurazioni sociali giudica la legalità delle decisioni impugnate basandosi sullo stato di fatto attuale al momento dell’emanazione della decisione litigiosa (DTF 116 V 248 e riferimenti, STA S 01 291). D’altro canto, situazioni atte a modificare posteriormente uno stato di fatto devono essere oggetto di una nuova decisione per quanto le stesse non siano idonee a influire sulla situazione al momento della decisione (DTF 117 V 293 cons. 4, 99 V 102 e riferimenti, decisione non pubblicata del TFA del 10.05.1996 in re V. c. AKG). Alla luce della prassi citata quindi il grado di invalidità della ricorrente deve essere accertato in base alle sue condizioni di
salute e, conseguentemente, al suo impedimento lavorativo attuale al 20 aprile 2009. 2. La ricorrente chiede che sia esperita una perizia giudiziaria onde accertare il suo grado di invalidità complessivo. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, nelle pratiche giudiziarie delle assicurazioni sociali il tribunale amministrativo, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia, raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo assume le prove che ritiene utili ai fini del giudizio ma non è vincolato alle singole richieste riguardanti l’accertamento della fattispecie stessa. In effetti, spetta al giudice istruttore incaricato stabilire i mezzi di prova utili all’accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante. Detto principio procedurale trova i propri limiti nell'obbligo di ammissione delle prove derivante dal diritto di essere sentito del cittadino sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF. Il diritto costituzionale di essere sentito, in sostanza, serve a permettere alla persona coinvolta nella procedura di diritto pubblico la richiesta di assumere prove atte a avvalorare la propria causa. Nel rispetto dei principi dell'economia procedurale e della proporzionalità l'autorità amministrativa è tenuta a dar seguito alla richiesta dell'interessato unicamente in relazione ai mezzi probatori palesemente rilevanti ai fini del giudizio. Un mezzo di prova deve essere considerato rilevante quando può essere atto ad influenzare la decisione. E contrario è ammissibile rinunciare alla richiesta di assunzione di prove quando la fattispecie che l'istante intende comprovare non appare giuridicamente rilevante, oppure se si intende provare quanto già appurato o dato per scontato. Alla richiesta probatoria non è quindi necessario dar seguito se appare certo a priori che la prova offerta non sia atta a meglio chiarire la fattispecie oppure qualora gli elementi in possesso dell'autorità giudicante siano ritenuti sufficienti ai fini del giudizio (DTF 124 I 241 cons. 2 e 122 I 53 cons. 4a; cfr. al riguardo anche Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Auflage, Basilea 1976, vol. I, n. 82 B IV b; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband zur 5. Auflage, Basilea 1990, n. 82 B IV b). Nel caso in giudizio la documentazione medica presentata appare completa e sufficiente al fine di valutare la conformità della decisione impugnata. Il
Tribunale amministrativo, tenuto conto che l’oggetto d’esame è costituito squisitamente da problematiche legali e mediche agli atti della procedura, per i motivi precedentemente addotti, non ha ritenuto necessario ordinare una perizia giudiziaria in quanto la stessa non avrebbe potuto contribuire a ulteriori chiarimenti della situazione medica o giuridica. 3. La ricorrente contesta, anzitutto, l’accertamento del grado di invalidità sulla base di un’attività lucrativa presunta esercitabile in misura del 50% mentre l’ulteriore 50% di attività sarebbe attribuibile all’espletamento delle mansioni nel campo dell’economia domestica. Nell’ambito dell’esame del diritto ad una rendita in applicazione degli art. 4 e 5 LAI in unione all’art. 8 LPGA si pone preventivamente il quesito di sapere quale metodo di graduazione dell’invalidità sia applicabile nel caso concreto (art. 28a LAI in unione all’art. 16 LPGA). La scelta di uno dei tre metodi di graduazione dell’invalidità (metodo generale del confronto dei redditi, metodo scientifico o metodo misto) dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita: assicurato esercitante un’attività lucrativa a tempo pieno, assicurato esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale o assicurato non attivo. Se una persona sia da considerarsi appartenente all’una o alle altre di queste tre categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto dell’evoluzione della situazione sino all’emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l’ipotetica ripresa di un’attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 150 cons. 2c, 117 V 194 cons. 3b e riferimenti). Secondo la giurisprudenza, lo statuto di un’assicurata (persona esercitante un’attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o senza attività lucrativa) non dipende dall’attività che essa svolgeva prima di sposarsi; questo fatto costituisce semmai solo un indizio. Al contrario, è decisiva la natura dell’attività che l’assicurata avrebbe esercitato dopo il matrimonio qualora fosse stata in buone condizioni di salute. Si deve segnatamente esaminare se l’interessata, da sana, avrebbe consacrato l’essenziale della sua attività
all’economia domestica o a un’occupazione lucrativa, questo alla luce della situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (cfr. DTF 117 V 195, 98 V 263 cons. 1 e 268 cons. 1c). Inoltre, per determinare il campo d’attività che avrebbe occupato l’assicurata, se avesse goduto di buona salute, si deve tener conto della necessità finanziaria di riprendere o estendere un lavoro, dell’età, delle eventuali cure da prestare ai figli, delle sue qualifiche professionali e delle sua attitudini, ritenuto come nessuno di questi elementi abbia priorità sugli altri (cfr. DTF 125 V 150 cons. 2c, 117 V 195; VSA 1997 pag. 301 cons. 2c e 1996 pag. 209 cons. 1c). Giova inoltre aggiungere che, al fine di poter graduare l’invalidità, all’amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere stesi dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel presentare un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l’assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall’assicurato (DTF 115 V 134 cons. 2, 114 V 314 cons. 3c, 105 V 158 cons. 1). Qualora si tratti di giudicare l’invalidità in applicazione del metodo misto è particolarmente importante che lo specialista indichi chiaramente a quale delle due attività in questione si riferisce la sua valutazione della capacità lavorativa, vale a dire se all’attività lucrativa, alle mansioni consuete o ad entrambi i campi (sentenze inedite 15 novembre 1996 in re N.B., I 194/95 e 29 maggio 1996 in re N., I 84/96). 4. Nel caso in giudizio l’assicurata, in seguito alla sua venuta in Svizzera nell’ottobre 1986, dall’inizio del 1987 al maggio 1988 ha esercitato l’attività di bambinaia. Quindi ha lavorato a tempo pieno per un anno quale operaia. Dopo il matrimonio, contratto nel giugno 1989, la donna si è dedicata esclusivamente a mansioni nell’ambito dell’economia domestica. Nel dicembre 1989 l’assicurata è rimasta vittima del grave incidente stradale; nell’aprile 1993 ha contratto il secondo matrimonio dal quale sono nati la figlia Sharon (1993) e il figlio Gil (1996). Dal 1 gennaio 1991 al 28 febbraio 1994 è
stata riconosciuta alla ricorrente una rendita completa di invalidità ridotta in seguito a ¼ di rendita. La ricorrente, dal giugno 1989, non ha più esercitato attività lucrativa, con l’eccezione di un breve periodo fra il maggio e l’ottobre 2006 quando ha lavorato quale cameriera con un volume di impiego del 55%, bensì si è dedicata alla gestione dell’economia domestica e alla cura ed educazione dei figli. Alla luce della fattispecie accertata, quindi, l’applicazione del metodo misto, posta in atto dall’Ufficio AI onde quantificare il grado di invalidità dell’assicurata, appare conforme alla prassi descritta precedentemente. In occasione della procedura di revisione della rendita AI che ha condotto al decreto in giudizio l’assicurata stessa ha espressamente indicato che, senza il danno alla salute, alla luce della sua nuova situazione familiare, per motivi prettamente finanziari si sarebbe ritenuta costretta a esercitare attività lucrativa in misura non superiore al 50% visto che i figli, soprattutto il figlio maschio, avrebbero ancora avuto bisogno della sua presenza particolarmente al loro ritorno a casa, terminate le lezioni del pomeriggio. La donna non si è espressa sul tipo di attività che avrebbe inteso esercitare precisando di avere, nel 2006, svolto l’attività di cameriera, nell’arco di ca. 96 ore al mese, indicando però detta professione quale inadatta alle sue condizioni (cfr. rapporto d’accertamento economia domestica del 10.12.2007, atto ELAR no. 33). Solo in seguito, dopo aver preso atto che l’applicazione del metodo misto sulla base di un’incidenza dell’attività lucrativa in misura del 50% avrebbe portato a una riduzione, rispettivamente a una soppressione della rendita AI, l’assicurata ha contestato l’imputabilità di un’attività lucrativa del 50%, adducendo come la sua nuova situazione di divorziata che vede l’ex marito versare degli alimenti solo per il mantenimento dei figli, le imporrebbe di esercitare attività lucrativa a tempo pieno onde provvedere al proprio sostentamento, rispettivamente onde raggiungere, tramite gli introiti da lavoro, la soglia del minimo esistenziale. Il Tribunale amministrativo ritiene conforme l’attribuzione di un’attività lucrativa presumibile del 50% sia nell’ottica delle circostanze che in quella dei vari accertamenti che caratterizzano la pratica AI e che presentano un quadro
delle situazioni soggettiva e oggettiva a sostegno delle conclusioni dell’Ufficio AI stesso. In effetti, come correttamente addotto dall’autorità convenuta, le affermazioni spontanee fatte dall’assicurata nei confronti della funzionaria incaricata di espletare gli accertamenti del caso sono da ritenere più credibili di quelle presentate nel contesto dei rimedi legali. D’altro canto, premesso, come precedentemente illustrato, che anche la decisione di gravame si deve basare sulla fattispecie attuale al momento dell’emanazione del decreto impugnato, non si può omettere di tenere conto come, al momento dell’emanazione di detto decreto, la figlia Sharon, sedicenne, e il figlio Gil, tredicenne, fossero affidati alla madre per cura ed educazione. Tale compito nei confronti dei figli, al quale, peraltro, il padre contribuiva con un contributo finanziario ammontante a ca. fr. 2’800.-- mensili, imponeva perciò alla donna di impegnare parte del suo tempo svolgendo le svariate mansioni di madre e casalinga. Giova inoltre rilevare che gli argomenti della ricorrente in relazione all’obbligo di espletare un’attività lavorativa a tempo pieno onde conseguire un reddito atto a coprire il minimo esistenziale non rivestono, ai fini del giudizio, alcuna rilevanza legale in quanto le citate disposizioni che reggono le rendite AI non possono essere rese dipendenti da simili, pur importanti, presupposti che sono invece di competenza di altri enti sociali quali, fra l’altro, quelli preposti all’assistenza pubblica. Questa Corte ritiene perciò che sia correttamente stato applicato il metodo misto con una ponderazione dell’attività lucrativa del 50% e un grado di limitazione del 46%, peraltro non contestato dalla ricorrente. 5. Per quel che concerne l’attività di casalinga va ricordato che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia domestica è accertata confrontando le singole attività nell’economia domestica ancora espletabili dall’assicurata con quelle che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l’invalidità e l’impotenza dell’assicurazione per l’invalidità (Cll), in vigore dal 1 gennaio 2000, l’UFAS, allo scopo di garantire un’uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed di un massimo imputabile a ciascuna di esse. Per
quanto riguarda la determinazione dell’invalidità di persone occupate nell’economia domestica, il Tribunale Federale ha inoltre già avuto modo di stabilire che non vi è solitamente motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto questi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, cons. 5; STFA del 22 agosto 2001, I 102/00). Un intervento da parte dell’autorità giudiziaria nell’apprezzamento della persona incaricata dell’inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui detto apprezzamento appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 cons. 4; STFA dell’1 agosto 2003, I 681/02). Nel caso in giudizio la specialista incaricata dall’Ufficio AI ha steso un dettagliato rapporto sul grado di impedimento nell’esercizio delle singole attività dell’economia domestica pienamente conforme ai requisiti previsti dalla prassi sopraccitata. In base a tale rapporto l’economia domestica della ricorrente è composta dalla stessa, dalla figlia Sharon e dal figlio Gil che convivono con la madre in un appartamento di 5,5 locali. Il grado di attività della donna nella gestione dell’economia domestica è stato diviso in base all’incidenza percentuale di diverse mansioni il cui totale è valutato nel 100%. La specialista ha quindi indicato per ogni mansione il grado percentuale di impedimento che, moltiplicato per il grado di valutazione, indica il grado di invalidità. Dalla verifica delle singole posizioni, a maggior ragione tenendo conto del potere discrezionale di cui gode l’Ufficio AI nel contesto di tali accertamenti pratici, non traspare alcuna conclusione arbitraria da parte dell’autorità convenuta che ha accertato un grado di invalidità complessivo nel contesto delle mansioni domestiche del 9,1%. Applicando tale grado di invalidità alla quota parte di casalinga del 50% risulta quindi correttamente un grado di invalidità parziale del 5%. Le perizie dei medici Lazzarini e Pancaldi avvalorano, in sostanza, il grado di invalidità riconosciuto dall’Ufficio AI anche per quanto concerne l’attività domestica. Lo stesso dott. … ritiene infatti possibile per la paziente l’esercizio di un’attività lavorativa a tempo pieno con leggera limitazione del rendimento in misura del 20-25%. Egli ritiene inoltre che, dal punto di vista reumatologico, nella sua attività di casalinga, l’assicurata sia in grado di svolgere tutte le
faccende domestiche, anche se talune potrebbero richiedere un impegno di tempo superiore. Lo psichiatra dott. …, per quanto concerne la componente di sua pertinenza, ritiene come non sussistano limitazioni, sempre per esclusive cause psichiche, nell’attività di casalinga. Le conclusioni del dettagliato rapporto d’accertamento in relazione alla gestione dell’economia domestica nonché quelle desumibili dalle perizie dei medici … non risultano inficiate dai certificati rilasciati dal medico curante della ricorrente il 13 novembre 2006 e il 6 marzo 2007 che, in quanto di carattere generale e sommario, non sono idonei a fornire elementi concreti per l’accertamento del grado di impedimento della paziente nella gestione dell’economia domestica. Giova infine rilevare come, in ogni caso, il dovere di contenimento del danno che incombe sull’assicurata risulti, a maggior ragione, attuale anche per quanto concerne la gestione dell’economia domestica. L’assicurata, infatti, è tenuta a razionalizzare al meglio la propria attività in base al suo stato di salute e quindi alle mansioni che è in grado di svolgere, ricorrendo altresì alla collaborazione dei due figli adolescenti che convivono con lei e che, vista l’età, sono in grado di fornire un valido contributo alla gestione dell’economia domestica. Anche in tale contesto il Tribunale amministrativo non può che condividere gli argomenti presentati dall’autorità convenuta che ha correttamente applicato il metodo misto con una ponderazione dell’attività di casalinga del 50% e con una limitazione del 9,1% con conseguente componente di invalidità del 5% (arrotondata). 6. Alla luce delle conclusioni esposte, la decisione dell’Ufficio AI che, applicando il sistema misto, ha accertato un grado d’invalidità parziale del 23% nel contesto dell’attività lucrativa e del 5% in quello dell’attività di casalinga, giungendo a un grado complessivo d’invalidità del 28%, viene considerata conforme e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. 7. In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Tramite decreto del 9 giugno 2009 alla ricorrente sono stati concessi l’assistenza giudiziaria e il patrocinio gratuito. Le spese procedurali vengono quindi accollate alla Cassa di Stato. Alla ricorrente, che ha presentato una dettagliata nota d’onorario rilasciata dal proprio legale, viene riconosciuto un indennizzo ridotto delle spese di cancelleria comprese nella tariffa. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.-- che sono posti a carico di ...
3. a) A … è concessa l’assistenza giudiziaria gratuita (art. 76 LGA) e viene liberata dal versamento dei costi che vanno a carico dello Stato. b) A … è assegnato un avvocato d’ufficio nella persona dell’Avvocato lic. iur. ... La rappresentante legale verrà indennizzata con fr. 4'407.50 (IVA inclusa) che andranno a carico dello Stato. c) … dovrà rimborsare i costi che le sono stati condonati e le spese di patrocinio legale, qualora le sue condizioni di reddito e di sostanza dovessero migliorare ed essa sarà in grado di farlo (art. 77 cpv. 1 LGA).