Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Impugnata è la decisione su opposizione della convenuta del 17 febbraio
2026. Il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (in seguito: Tribunale) in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA è competente per dirimere la presente vertenza ricorsuale (art. 56 cpv. 1 LPGA i.c.d. con l'art. 1 cpv. 1 LADI [RS 837.0], art. 57 LPGA i.c.d. con l’art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100]; art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l’art. 128 cpv. 1 OADI [RS 837.02] i.c.d. con l’art. 119 cpv. 1 lett. e OADI). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA), per cui è ricevibile.
E. 1.2 La fattispecie appare acclarata, dimodoché il Tribunale ritiene che gli ulteriori mezzi di prova offerti dalla ricorrente (audizione testimoniale o richiesta di informazioni scritte dal sig. E._____ dell’URC D._____) non possano più modificare tale stato accertato. Si rinuncia quindi alla loro assunzione (valutazione anticipata delle prove; cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 8C_281/2018 del 25 giugno 2018 consid. 3.2.1).
E. 2.1 Sotto il profilo formale e della buona fede, la ricorrente adduce che la convenuta non l’avrebbe informata circa il respingimento dell’UCIAML – comunicato
E. 2.2 Inoltre, a titolo procedurale la ricorrente eccepisce il modo di procedere della convenuta, che avrebbe omesso di emettere una decisione di primo grado. Le motivazioni addotte nella decisione su opposizione impugnata sarebbero inedite e non avrebbero fatto oggetto di una decisione di primo grado impugnabile. La decisione impugnata costituirebbe quindi una nuova decisione e non una decisione su opposizione, per cui andrebbe annullata già solo per questo motivo. Questa censura è infondata. Infatti, da una parte, sussiste una decisione di fatto (di primo grado) relativa ai versamenti API e, dall’altra parte, la motivazione nella decisione del 18 agosto 2025 relativa alla restituzione (l’assenza di una perdita di guadagno e con ciò l’inottemperanza dell’art. 8 LADI) coincide con quella nella decisione su opposizione del 17 febbraio 2026 (cfr. doc. B.1 e C.21). Pertanto, la censura della ricorrente – secondo cui l’emanazione di una decisione su opposizione non sarebbe stata ammissibile – cade a lato. 3. Controverso è se la convenuta ha giustamente o meno chiesto alla ricorrente la restituzione degli API versati per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 per l’importo complessivo di CHF 14'573.00 (CHF 7'163.00 risp. CHF 7'410.00). 4. In sostanza, la ricorrente sostiene che non sussisterebbero i presupposti per una riconsiderazione. Una perdita di guadagno non sarebbe una condizione per l’erogazione degli API e nemmeno l’apertura di un termine quadro. Inoltre, non vi sarebbe alcun errore, men che meno manifesto, per una riconsiderazione. Gli argomenti della convenuta non permetterebbero di sovvertire le conclusioni dell’UCIAML, il quale ha ritenuto adempiti i presupposti per gli API. Il convocato avrebbe potuto uscire dalla disoccupazione solo grazie agli API. La decisione dell’UCIAML sarebbe vincolante. Oltretutto, la convenuta avrebbe violato la buona fede, poiché avrebbe dapprima versato gli API, poi sospeso la procedura e, infine, richiesto la restituzione, mettendo in difficoltà la ricorrente, che avrebbe fatto delle
E. 5 / 11 con scritto del 15 dicembre 2025 (cfr. doc. C.29) – della richiesta della convenuta di riconsiderazione della decisione sugli API. Questo fatto, sebbene sia probabilmente avvenuto, è irrilevante ai fini del presente giudizio. La ricorrente non ha nemmeno sostanziato in che modo ciò abbia violato la buona fede (circa le difficoltà finanziarie cfr. consid. 5.1) o il suo diritto a essere sentita. Ma anche volendo ammettere una violazione del diritto di essere sentiti, essa andrebbe ritenuta sanata in questa sede, in quanto anche una grave violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata, qualora l’istanza giudicante goda della stessa cognizione dell’istanza precedente e un rinvio si riduca a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura e, quindi, ritardi ingiustificati, incompatibili con l'interesse della parte interessata a una rapida valutazione della causa (cfr. DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3).
E. 5.1 L’art. 95 cpv. 1 LADI, che regola la restituzione di prestazioni, rinvia all'art. 25 LPGA. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. art. 4 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA; RS 830.11]; ad es. sentenza del Tribunale federale 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3). In questa sede non si entra dunque nel merito delle argomentazioni della ricorrente e del convocato al proposito, in particolare delle osservazioni del convocato del 27 maggio 2026 sulle modalità con cui, d’accordo con l’URC, è stato concluso il contratto di lavoro con la ricorrente e sugli effetti dell’interruzione del pagamento degli API.
E. 5.2 L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione (o di una revisione – qui però non di pertinenza –) della decisione
– formale o meno – con la quale sono state attribuite le prestazioni. Giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e una pretesa incondizionata di restituzione delle prestazioni concesse in via informale non è più possibile siccome è già scaduto il periodo corrispondente al termine di ricorso previsto per le decisioni formali (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.2.3; ad es. sentenza del Tribunale federale 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1). Una decisione è manifestamente errata se al momento di prendere la decisione l’amministrazione commette un errore nella constatazione dei fatti o nell’applicazione del diritto (cfr. DTF 126 V 399 consid. 2b/bb; ad es. sentenza del Tribunale federale 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 5.1.3). Per valutare se la rettifica ha una notevole importanza, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze del caso specifico, tra cui – oltre all’ammontare della somma da recuperare – figura anche il lasso di tempo trascorso dalla concessione indebita della prestazione. Il Tribunale federale delle assicurazioni (oggi: Tribunale federale) ha p. es. riconosciuto la rilevanza in relazione a un importo di CHF 706.25 richiesto a restituzione meno di un anno dopo la concessione della
E. 5.3 La cassa è vincolata dalle decisioni di un organo esecutivo cantonale dell’assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia, nell’ambito della procedura di restituzione, essa deve esaminare d’ufficio se sono adempiute le condizioni di una riconsiderazione, segnatamente l’errore manifesto e la notevole importanza. Occorre precisare che non si tratta in tal caso di esaminare la legittimità della decisione del servizio cantonale, bensì di valutare se sono adempiute le condizioni della riconsiderazione per quanto riguarda la possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni versate (cfr. DTF 126 V 399 consid. 4.cc; Seco, Direttiva LADI RCCI, stato 1° gennaio 2026, A10). 6. Nel caso di specie, l’UCIAML è il servizio cantonale preposto a esaminare se sono adempiuti i presupposti della concessione di API (cfr. art. 90 cpv. 3 OADI), mentre la convenuta è la cassa di disoccupazione che paga i relativi API (cfr. art. 90 cpv. 4 OADI). Ora, qui non si tratta di valutare una riconsiderazione della decisione dell’UCIAML del 16 dicembre 2024 statuente la possibilità di versamento degli API dal 2 dicembre 2024 al 30 novembre 2025, bensì della decisione di fatto (implicita) della convenuta di versamento degli API per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 per un totale di CHF 14'573.00, avvenuta sulla base della decisione dell’UCIAML (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1).
E. 6 / 11 valutazioni economiche in ordine alla sostenibilità dell’assunzione del convocato sulla base della decisione positiva dell’UCIAML.
E. 7 Visto l’importo importante di CHF 14'573.00, richiesto con decisione del 18 agosto 2025, quindi entro un anno dall’erogazione dei pagamenti per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, il requisito della notevole importanza della rettifica è evidente.
E. 8 / 11 A mente dell’art. 65 LADI, agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se: il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo (lett. b) e l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (lett. c). Secondo l’art. 90 cpv. 1 OADI, un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché: è in età avanzata (lett. a); è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente (lett. b); ha requisiti professionali insufficienti (lett. c); ha già riscosso 150 indennità giornaliere (lett. d); dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione (lett. e).
E. 8.1 Giusta l’art. 59 cpv. 3 LADI, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli artt. 60–71d (inclusi dunque gli API), gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI – per quanto la legge non disponga altrimenti – (lett. a) e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione (lett. b).
E. 8.2 Nella presa di posizione del 5 dicembre 2025, la Seco, in conclusione, nega che vi sia una difficile collocabilità del convocato (doc. C.26). Ciononostante, con lettera del 15 dicembre 2025, l’UCIAML ha confermato la propria decisione affermativa per gli API. La questione se le condizioni specifiche di cui all’art. 90 OADI per la concessione di API siano adempiute o meno può tuttavia essere lasciata aperta, dal momento che – come si vedrà in seguito – non sono soddisfatti i presupposti base dell’art. 8 LADI. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questi requisiti generali devono essere osservati oltre alle condizioni specifiche per gli API (cfr. sopra considerando 8.1; sentenza del Tribunale federale 8C_363/2014 del 23 settembre 2014 consid. 3; Seco, Direttiva LADI relativa a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro [PML], stato 1° gennaio 2026, A6).
E. 8.3 Giusta l’art. 8 LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, tra l’altro, se a) è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10 LADI) e b) ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11 LADI).
E. 8.3.1 Secondo l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno. La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata (cpv. 3).
E. 8.3.2 La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi (art. 11 cpv. 1 LADI). Il diritto all’indennità dipende dalla perdita di lavoro computabile durante un periodo di controllo. È considerato periodo di controllo ogni mese civile. In caso di
E. 8.3.3 Nel quadro della verifica del requisito di disoccupazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a i.c.d. con l’art. 10 LADI, occorre adottare un approccio pragmatico (“faktische Betrachtungsweise”). Ai fini dell'insorgenza della disoccupazione è determinante la cessazione effettiva e definitiva del rapporto di lavoro (assenza sia di prestazione lavorativa che di retribuzione; cfr. DTF 119 V 156 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 8C_363/2014 del 23 settembre 2014 consid. 4.3 con riferimenti). Fintanto, dunque, che il datore di lavoro corrisponde il salario durante un periodo di liberazione dall'obbligo lavorativo, non si configura una perdita di lavoro computabile.
E. 8.4 Innanzitutto, si noti che l’adempimento di tutti i presupposti di cui all’art. 8 LADI è determinante per l’apertura del termine quadro per la riscossione della prestazione. La ricorrente sostiene, dunque, a torto che l’apertura di un termine quadro non sarebbe rilevante e che la convenuta avrebbe sostenuto due tesi diverse, cioè, in un primo momento, quella dell’assenza dei presupposti per l’ottenimento degli API e, in seguito, quella della mancanza di un diritto all’apertura di un termine quadro. Invero, l'apertura del termine quadro è unicamente la conclusione logica che deriva dall'adempimento dei presupposti dell'art. 8 LADI.
E. 8.5 Nel caso in esame, il vecchio rapporto di lavoro del convocato è terminato il 30 novembre 2024 – come accordato in seguito alla sospensione del termine di disdetta a causa di un mese di malattia. Fino a questa data, il convocato ha percepito la retribuzione, nonostante fosse già stato esonerato dall’obbligo di presentarsi al lavoro a fine agosto 2024 (cfr. doc. C.3-C.11). Il nuovo rapporto di lavoro con la convenuta con salario lordo di CHF 12'500.00 per 13 mensilità è iniziato il 1° dicembre 2024 (cfr. doc. C.10). Benché il convocato si fosse iscritto al collocamento già il 23 ottobre 2024 (doc. C.5), in applicazione del principio fattuale, lo stato di disoccupazione non è subentrato. Tale stato avrebbe, infatti, potuto perfezionarsi solo se il convocato non fosse passato direttamente, senza interruzioni, a un nuovo rapporto di lavoro; in concreto, invece, i rapporti di lavoro si
E. 8.6 In conclusione, in difetto dei requisiti base dell’art. 8 LADI, presupposto per la concessione di API oltre ai rispettivi requisiti specifici, vi è un errore manifesto e, per conseguenza, gli API indebitamente erogati per i mesi di dicembre 2024 e gen- naio 2025 – riservato un eventuale condono – devono essere restituiti. 9. Per i motivi suesposti, il ricorso va respinto e la decisione impugnata va con- fermata.
E. 9 / 11 disoccupazione totale – come nella fattispecie – è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro. È considerato giorno lavorativo intero perso, ogni giorno durante il quale l’assicurato è totalmente disoccupato. Le due giornate devono succedersi cronologicamente. Inoltre, due giorni lavorativi sono considerati consecutivi se il primo coincide con l’ultimo giorno di un mese civile e il secondo con il primo giorno del mese successivo (cfr. Seco, Prassi LADI relativa a indennità di disoccupazione [ID], stato 1° gennaio 2026, B89, 90).
E. 10 Giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI i.c.d. con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di contro- versie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo pre- vede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comporta- mento temerario o sconsiderato. Nell'occorrenza, la LADI non prevede spese pro- cessuali e il ricorso qui in giudizio non è né temerario né sconsiderato, cosicché alla ricorrente non vengono accollate spese. Non vengono inoltre concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).
E. 11 / 11 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono assegnate ripetibili. 4. [vie di diritto] 5. [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 25 agosto 2026 comunicata il 28 agosto 2026 N. d'incarto SV2 26 24 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente von Salis e Bäder Federspiel, giudici Paganini, attuario Parti A._____ AG ricorrente patrocinata dall'avv. Davide Fagetti contro B._____ convenuta C._____ convocato Oggetto diritto all'indennità LADI (restituzione assegni per il periodo di in- troduzione)
2 / 11 Ritenuto in fatto: A. Il 23 ottobre 2024 C._____, nato nel 1967, precedentemente impiegato quale responsabile vendite di un’azienda nel settore di commercio di vini, si è iscritto al collocamento. Il licenziamento è avvenuto a causa di una ristrutturazione aziendale, dapprima con effetto il 31 ottobre 2024. Successivamente, in seguito a malattia dal 26 settembre al 26 ottobre 2024, la fine del rapporto di lavoro è stata concordata per il 31 novembre 2024. Il 14 novembre 2024, C._____ ha richiesto l’indennità di disoccupazione a partire dal 1° dicembre 2024. B. A partire dal 1° dicembre 2024, la società A._____ AG (società costituita il 25 ottobre 2024) ha assunto C._____ con salario lordo di CHF 12'500.00 per 13 mensilità. Prima dell’assunzione, tramite l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di D._____, era stata raggiunta un’intesa per l’erogazione di assegni per il periodo di introduzione (in seguito: API). C. Il 16 dicembre 2024, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha accolto la relativa domanda ricevuta il 2 dicembre 2024 e deciso che, dal 2 dicembre 2024 al 30 novembre 2025, potevano essere versati degli API, motivando che, vista l’età avanzata, si tratterebbe di una misura efficace per aiutare C._____ a uscire definitivamente dalla disoccupazione. È stato previsto un versamento degressivo degli API, per un ammontare complessivo del 50% del salario annuale. In base a questa decisione, B._____ (in seguito: B._____) ha versato a A._____ AG i rispettivi API per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025. Dopodiché ha interrotto il pagamento. D. Con e-mail del 23 maggio 2025, B._____ ha comunicato all’UCIAML che da un controllo interno sarebbe emerso che i presupposti per gli API non sarebbero soddisfatti, in quanto C._____ non avrebbe diritto alle indennità di disoccupazione poiché non vi sarebbe una perdita di guadagno computabile. In risposta, nell’e-mail del 26 maggio 2025, l’UCIAML ha osservato che, secondo il suo parere, un’assegnazione di API sarebbe possibile anche in assenza di una perdita computabile, qualora la misura serva a evitare la disoccupazione, facendo inoltre notare che la conferma positiva e l’apertura del relativo termine quadro (di riscossione) da parte di B._____ sarebbero stati i presupposti per la sua decisione di API. E. Con decisione del 18 agosto 2025, B._____ ha decretato la restituzione degli API erogati per l’importo di CHF 14'573.00 (CHF 7'163.00 per il mese di dicembre 2024 e CHF 7'410.00 per il mese di gennaio 2025), motivando che C._____ non avrebbe diritto alle indennità di disoccupazione a partire da (lunedì) 2 dicembre
3 / 11 2024, in quanto non avrebbe subito una perdita di guadagno. Di conseguenza, gli API non avrebbero potuto essere accordati. F. Contro tale decisione A._____ AG ha interposto opposizione il 17 settembre 2025. G. Nell’e-mail del 5 dicembre 2025, in risposta alla domanda dell’B._____ del 7 novembre 2025, la Segreteria di Stato dell’economia (Seco) ha concluso, in sostanza, che nel caso concreto il collocamento non poteva essere ritenuto difficile; ha, inoltre, precisato che, per la concessione di API, occorrerebbe sempre verificare i requisiti fondamentali di cui all’art. 8 LADI H. Con decisione del 9 dicembre 2025, B._____ ha sospeso la procedura d’opposizione in seguito alla richiesta di riconsiderazione – inoltrata in stessa data all’UCIAML – della decisione dell’UCIAML del 16 dicembre 2024 inerente alla possibilità di concessione degli API. I. Nella presa di posizione del 15 dicembre 2025, l’UCIAML ha confermato la sua decisione. La misura sarebbe stata approvata non solo per l’età avanzata di C._____, ma anche perché si tratterebbe di un nuovo ambito professionale. Fino ad ora, egli avrebbe lavorato come responsabile vendite, mentre allo stato attuale ricoprirebbe un ruolo direttivo che richiederebbe una fase di introduzione specifica. Ha osservato, inoltre, di non comprendere la messa in discussione dei presupposti per gli API, considerando che inizialmente il rilievo di B._____ sarebbe stato un altro, ovvero che C._____ non avrebbe avuto diritto all’apertura di un termine quadro, poiché avrebbe iniziato l’attività lavorativa il giorno stesso in cui sarebbe subentrata la disoccupazione. L. Con decisione del 18 dicembre 2025, B._____ ha respinto la domanda d’indennità di disoccupazione a partire dal 2 dicembre 2024 di C._____, vista l’assenza di una perdita di lavoro computabile, avendo egli ottenuto un reddito di CHF 13'379.50 (inclusa la quota parte della tredicesima) dal 1° al 31 dicembre 2024. M. Con decisione del 17 febbraio 2026, B._____ ha revocato la sospensione della procedura di opposizione e respinto l’opposizione, confermando la sua decisione di restituzione del 18 agosto 2025, motivando che per il mese di dicembre 2024 C._____ non avrebbe subito una perdita di lavoro computabile, ragione per cui il termine quadro dovrebbe essere posticipato al primo mese in cui risulta una perdita di lavoro computabile. Di conseguenza, il presupposto dell’art. 8 cpv. 2 (recte: cpv. 1 lett. b) LADI non sarebbe adempiuto e C._____ non avrebbe diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° dicembre 2024. Secondo B._____,
4 / 11 sussisterebbero dunque i presupposti per una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, ravvisando un errore manifesto nella determinazione del termine quadro. N. Avverso questa decisione, il 18 marzo 2026 A._____ AG (in seguito: ricorrente) ha interposto ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendone l’annullamento e la modifica come segue: “La Cassa disoccupazione B._____ è condannata a pagare nelle mani della ricorrente gli assegni per il periodo di introduzione come da decisione 16.12.2024 dell’ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni.” O. Nella risposta del 21 aprile 2026, B._____ (in seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso. P. In data 27 maggio 2026, C._____ (in seguito: convocato) ha inoltrato delle osservazioni, concludendo che la concessione degli API sarebbe corretta. Q. Con replica del 27 maggio 2026, la ricorrente si è riconfermata nei propri petiti di ricorso. R. Con scritto del 9 giugno 2026, la convenuta ha rinunciato a duplicare. Considerando in diritto: 1.1. Impugnata è la decisione su opposizione della convenuta del 17 febbraio
2026. Il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (in seguito: Tribunale) in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA è competente per dirimere la presente vertenza ricorsuale (art. 56 cpv. 1 LPGA i.c.d. con l'art. 1 cpv. 1 LADI [RS 837.0], art. 57 LPGA i.c.d. con l’art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100]; art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l’art. 128 cpv. 1 OADI [RS 837.02] i.c.d. con l’art. 119 cpv. 1 lett. e OADI). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA), per cui è ricevibile. 1.2. La fattispecie appare acclarata, dimodoché il Tribunale ritiene che gli ulteriori mezzi di prova offerti dalla ricorrente (audizione testimoniale o richiesta di informazioni scritte dal sig. E._____ dell’URC D._____) non possano più modificare tale stato accertato. Si rinuncia quindi alla loro assunzione (valutazione anticipata delle prove; cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 8C_281/2018 del 25 giugno 2018 consid. 3.2.1). 2.1. Sotto il profilo formale e della buona fede, la ricorrente adduce che la convenuta non l’avrebbe informata circa il respingimento dell’UCIAML – comunicato
5 / 11 con scritto del 15 dicembre 2025 (cfr. doc. C.29) – della richiesta della convenuta di riconsiderazione della decisione sugli API. Questo fatto, sebbene sia probabilmente avvenuto, è irrilevante ai fini del presente giudizio. La ricorrente non ha nemmeno sostanziato in che modo ciò abbia violato la buona fede (circa le difficoltà finanziarie cfr. consid. 5.1) o il suo diritto a essere sentita. Ma anche volendo ammettere una violazione del diritto di essere sentiti, essa andrebbe ritenuta sanata in questa sede, in quanto anche una grave violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata, qualora l’istanza giudicante goda della stessa cognizione dell’istanza precedente e un rinvio si riduca a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura e, quindi, ritardi ingiustificati, incompatibili con l'interesse della parte interessata a una rapida valutazione della causa (cfr. DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3). 2.2. Inoltre, a titolo procedurale la ricorrente eccepisce il modo di procedere della convenuta, che avrebbe omesso di emettere una decisione di primo grado. Le motivazioni addotte nella decisione su opposizione impugnata sarebbero inedite e non avrebbero fatto oggetto di una decisione di primo grado impugnabile. La decisione impugnata costituirebbe quindi una nuova decisione e non una decisione su opposizione, per cui andrebbe annullata già solo per questo motivo. Questa censura è infondata. Infatti, da una parte, sussiste una decisione di fatto (di primo grado) relativa ai versamenti API e, dall’altra parte, la motivazione nella decisione del 18 agosto 2025 relativa alla restituzione (l’assenza di una perdita di guadagno e con ciò l’inottemperanza dell’art. 8 LADI) coincide con quella nella decisione su opposizione del 17 febbraio 2026 (cfr. doc. B.1 e C.21). Pertanto, la censura della ricorrente – secondo cui l’emanazione di una decisione su opposizione non sarebbe stata ammissibile – cade a lato. 3. Controverso è se la convenuta ha giustamente o meno chiesto alla ricorrente la restituzione degli API versati per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 per l’importo complessivo di CHF 14'573.00 (CHF 7'163.00 risp. CHF 7'410.00). 4. In sostanza, la ricorrente sostiene che non sussisterebbero i presupposti per una riconsiderazione. Una perdita di guadagno non sarebbe una condizione per l’erogazione degli API e nemmeno l’apertura di un termine quadro. Inoltre, non vi sarebbe alcun errore, men che meno manifesto, per una riconsiderazione. Gli argomenti della convenuta non permetterebbero di sovvertire le conclusioni dell’UCIAML, il quale ha ritenuto adempiti i presupposti per gli API. Il convocato avrebbe potuto uscire dalla disoccupazione solo grazie agli API. La decisione dell’UCIAML sarebbe vincolante. Oltretutto, la convenuta avrebbe violato la buona fede, poiché avrebbe dapprima versato gli API, poi sospeso la procedura e, infine, richiesto la restituzione, mettendo in difficoltà la ricorrente, che avrebbe fatto delle
6 / 11 valutazioni economiche in ordine alla sostenibilità dell’assunzione del convocato sulla base della decisione positiva dell’UCIAML. 5.1. L’art. 95 cpv. 1 LADI, che regola la restituzione di prestazioni, rinvia all'art. 25 LPGA. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. art. 4 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA; RS 830.11]; ad es. sentenza del Tribunale federale 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3). In questa sede non si entra dunque nel merito delle argomentazioni della ricorrente e del convocato al proposito, in particolare delle osservazioni del convocato del 27 maggio 2026 sulle modalità con cui, d’accordo con l’URC, è stato concluso il contratto di lavoro con la ricorrente e sugli effetti dell’interruzione del pagamento degli API. 5.2. L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione (o di una revisione – qui però non di pertinenza –) della decisione
– formale o meno – con la quale sono state attribuite le prestazioni. Giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e una pretesa incondizionata di restituzione delle prestazioni concesse in via informale non è più possibile siccome è già scaduto il periodo corrispondente al termine di ricorso previsto per le decisioni formali (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.2.3; ad es. sentenza del Tribunale federale 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1). Una decisione è manifestamente errata se al momento di prendere la decisione l’amministrazione commette un errore nella constatazione dei fatti o nell’applicazione del diritto (cfr. DTF 126 V 399 consid. 2b/bb; ad es. sentenza del Tribunale federale 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 5.1.3). Per valutare se la rettifica ha una notevole importanza, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze del caso specifico, tra cui – oltre all’ammontare della somma da recuperare – figura anche il lasso di tempo trascorso dalla concessione indebita della prestazione. Il Tribunale federale delle assicurazioni (oggi: Tribunale federale) ha p. es. riconosciuto la rilevanza in relazione a un importo di CHF 706.25 richiesto a restituzione meno di un anno dopo la concessione della
7 / 11 prestazione, ma l’ha negata nel caso di una richiesta di restituzione di CHF 601.20 presentata oltre due anni dopo la concessione della prestazione (cfr. Seco, Direttiva LADI relativa a restituzione, compensazione, condono e incasso [RCCI], stato 1° gennaio 2026, A7; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 205/00 dell’8 ottobre 2002 consid. 5 con rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna S 09 479 del 24 febbraio 2010 consid. 5a con rinvii). 5.3. La cassa è vincolata dalle decisioni di un organo esecutivo cantonale dell’assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia, nell’ambito della procedura di restituzione, essa deve esaminare d’ufficio se sono adempiute le condizioni di una riconsiderazione, segnatamente l’errore manifesto e la notevole importanza. Occorre precisare che non si tratta in tal caso di esaminare la legittimità della decisione del servizio cantonale, bensì di valutare se sono adempiute le condizioni della riconsiderazione per quanto riguarda la possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni versate (cfr. DTF 126 V 399 consid. 4.cc; Seco, Direttiva LADI RCCI, stato 1° gennaio 2026, A10). 6. Nel caso di specie, l’UCIAML è il servizio cantonale preposto a esaminare se sono adempiuti i presupposti della concessione di API (cfr. art. 90 cpv. 3 OADI), mentre la convenuta è la cassa di disoccupazione che paga i relativi API (cfr. art. 90 cpv. 4 OADI). Ora, qui non si tratta di valutare una riconsiderazione della decisione dell’UCIAML del 16 dicembre 2024 statuente la possibilità di versamento degli API dal 2 dicembre 2024 al 30 novembre 2025, bensì della decisione di fatto (implicita) della convenuta di versamento degli API per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 per un totale di CHF 14'573.00, avvenuta sulla base della decisione dell’UCIAML (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1). 7. Visto l’importo importante di CHF 14'573.00, richiesto con decisione del 18 agosto 2025, quindi entro un anno dall’erogazione dei pagamenti per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, il requisito della notevole importanza della rettifica è evidente. 8. Da valutare nel dettaglio è, invece, l’ulteriore criterio dell’errore manifesto. 8.1. Giusta l’art. 59 cpv. 3 LADI, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli artt. 60–71d (inclusi dunque gli API), gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI – per quanto la legge non disponga altrimenti – (lett. a) e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione (lett. b).
8 / 11 A mente dell’art. 65 LADI, agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se: il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo (lett. b) e l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (lett. c). Secondo l’art. 90 cpv. 1 OADI, un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché: è in età avanzata (lett. a); è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente (lett. b); ha requisiti professionali insufficienti (lett. c); ha già riscosso 150 indennità giornaliere (lett. d); dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione (lett. e). 8.2. Nella presa di posizione del 5 dicembre 2025, la Seco, in conclusione, nega che vi sia una difficile collocabilità del convocato (doc. C.26). Ciononostante, con lettera del 15 dicembre 2025, l’UCIAML ha confermato la propria decisione affermativa per gli API. La questione se le condizioni specifiche di cui all’art. 90 OADI per la concessione di API siano adempiute o meno può tuttavia essere lasciata aperta, dal momento che – come si vedrà in seguito – non sono soddisfatti i presupposti base dell’art. 8 LADI. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questi requisiti generali devono essere osservati oltre alle condizioni specifiche per gli API (cfr. sopra considerando 8.1; sentenza del Tribunale federale 8C_363/2014 del 23 settembre 2014 consid. 3; Seco, Direttiva LADI relativa a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro [PML], stato 1° gennaio 2026, A6). 8.3. Giusta l’art. 8 LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, tra l’altro, se a) è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10 LADI) e b) ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11 LADI). 8.3.1. Secondo l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno. La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata (cpv. 3). 8.3.2. La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi (art. 11 cpv. 1 LADI). Il diritto all’indennità dipende dalla perdita di lavoro computabile durante un periodo di controllo. È considerato periodo di controllo ogni mese civile. In caso di
9 / 11 disoccupazione totale – come nella fattispecie – è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro. È considerato giorno lavorativo intero perso, ogni giorno durante il quale l’assicurato è totalmente disoccupato. Le due giornate devono succedersi cronologicamente. Inoltre, due giorni lavorativi sono considerati consecutivi se il primo coincide con l’ultimo giorno di un mese civile e il secondo con il primo giorno del mese successivo (cfr. Seco, Prassi LADI relativa a indennità di disoccupazione [ID], stato 1° gennaio 2026, B89, 90). 8.3.3. Nel quadro della verifica del requisito di disoccupazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a i.c.d. con l’art. 10 LADI, occorre adottare un approccio pragmatico (“faktische Betrachtungsweise”). Ai fini dell'insorgenza della disoccupazione è determinante la cessazione effettiva e definitiva del rapporto di lavoro (assenza sia di prestazione lavorativa che di retribuzione; cfr. DTF 119 V 156 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 8C_363/2014 del 23 settembre 2014 consid. 4.3 con riferimenti). Fintanto, dunque, che il datore di lavoro corrisponde il salario durante un periodo di liberazione dall'obbligo lavorativo, non si configura una perdita di lavoro computabile. 8.4. Innanzitutto, si noti che l’adempimento di tutti i presupposti di cui all’art. 8 LADI è determinante per l’apertura del termine quadro per la riscossione della prestazione. La ricorrente sostiene, dunque, a torto che l’apertura di un termine quadro non sarebbe rilevante e che la convenuta avrebbe sostenuto due tesi diverse, cioè, in un primo momento, quella dell’assenza dei presupposti per l’ottenimento degli API e, in seguito, quella della mancanza di un diritto all’apertura di un termine quadro. Invero, l'apertura del termine quadro è unicamente la conclusione logica che deriva dall'adempimento dei presupposti dell'art. 8 LADI. 8.5. Nel caso in esame, il vecchio rapporto di lavoro del convocato è terminato il 30 novembre 2024 – come accordato in seguito alla sospensione del termine di disdetta a causa di un mese di malattia. Fino a questa data, il convocato ha percepito la retribuzione, nonostante fosse già stato esonerato dall’obbligo di presentarsi al lavoro a fine agosto 2024 (cfr. doc. C.3-C.11). Il nuovo rapporto di lavoro con la convenuta con salario lordo di CHF 12'500.00 per 13 mensilità è iniziato il 1° dicembre 2024 (cfr. doc. C.10). Benché il convocato si fosse iscritto al collocamento già il 23 ottobre 2024 (doc. C.5), in applicazione del principio fattuale, lo stato di disoccupazione non è subentrato. Tale stato avrebbe, infatti, potuto perfezionarsi solo se il convocato non fosse passato direttamente, senza interruzioni, a un nuovo rapporto di lavoro; in concreto, invece, i rapporti di lavoro si
10 / 11 sono susseguiti senza soluzione di continuità. Inoltre, il guadagno assicurato del convocato ammonta a CHF 9’782.50 per un’indennità giornaliera di CHF 360.65 (CHF 9'782.50 : 21.7 giorni x 80%). Per i mesi di controllo dicembre 2024 e gennaio 2025, includendo la quota parte della tredicesima, egli ha tuttavia percepito un guadagno mensile pari a CHF 13'379.50 (al proposito si noti per inciso che, poiché il guadagno effettivo di CHF 12'500.00 è superiore al limite massimo assicurato, come base di calcolo fa stato quest’ultimo, che ammonta a CHF 12'350.00 [cfr. art. 23 cpv. 1 LADI i.c.d. con l’art. 22 cpv. 1 OAINF]; a questo importo si applica la quota proporzionale della tredicesima pari a ca. l’8.33%, dacché la quota annuale di CHF 148'200.00 [CHF 12'350.00 x 12] comprende già la tredicesima, quindi: [CHF 12'350.00 – (CHF 148'200.00 : 13)] : CHF 11'400.00 = 0.0833). Non vi è dunque una perdita di guadagno. Di conseguenza, l’inizio del termine quadro non poteva essere fissato per lunedì 2 dicembre 2024, ma deve essere posticipato al primo mese in cui risulta una perdita computabile. 8.6. In conclusione, in difetto dei requisiti base dell’art. 8 LADI, presupposto per la concessione di API oltre ai rispettivi requisiti specifici, vi è un errore manifesto e, per conseguenza, gli API indebitamente erogati per i mesi di dicembre 2024 e gen- naio 2025 – riservato un eventuale condono – devono essere restituiti. 9. Per i motivi suesposti, il ricorso va respinto e la decisione impugnata va con- fermata. 10. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI i.c.d. con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di contro- versie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo pre- vede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comporta- mento temerario o sconsiderato. Nell'occorrenza, la LADI non prevede spese pro- cessuali e il ricorso qui in giudizio non è né temerario né sconsiderato, cosicché alla ricorrente non vengono accollate spese. Non vengono inoltre concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).
11 / 11 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono assegnate ripetibili. 4. [vie di diritto] 5. [Comunicazioni]