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SV2 2025 34

truffa, falsità in documenti (dissequestro)

Graubünden · 2026-03-10 · Italiano GR
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Impugnata è la decisione su opposizione della convenuta del 30 aprile 2025 (cfr. act. B.B). La competenza materiale (art. 56 cpv. 1 LPGA [RS 830.1] e art. 57 LPGA i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100]) e territoriale (art. 52 cpv. 5 LAVS) di questo Tribunale per giudicare il presente ricorso è data, ritenuto che la società datrice di lavoro, fino al suo fallimento, ha avuto sede a J._____ (cfr. KIESER, in: Stauffer/Cardinaux [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a ed. 2020, art. 52 n. 143). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA), per cui è ricevibile.

E. 4 / 14 2. Controversa è la questione se la ricorrente sia (personalmente) responsabile per il danno subito dalla convenuta a causa del mancato pagamento di una parte di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/CAF per il 2022 da parte della B._____ (nel frattempo fallita e mutata in “B._____ in liquidazione”). 3. Giusta l'art. 52 cpv. 1 LAVS, il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato, violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti previsti all’art. 52 LAVS sono l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali (cfr. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, pag. 79). Inoltre, come prevede l’art. 52 cpv. 2 LAVS, se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno. 3.1. Violazione delle prescrizioni e presenza di un danno 3.1.1. Una violazione sussiste se il datore di lavoro non rispetta le prescrizioni in materia di contributi sociali. Il termine è definito in modo ampio dal legislatore (cfr. REICHMUTH, op. cit., pag. 119). L'art. 14 cpv. 1 LAVS i.c.d. con l’art. 34 OAVS (RS 831.101) stabilisce che il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori da ogni pagamento del salario e versarli alla cassa di compensazione insieme ai contributi del datore di lavoro. Il danno si verifica quando la Cassa di compensazione perde un importo che le sarebbe dovuto. Il danno, quindi, si manifesta nel momento in cui si può presumere che i contributi dovuti non possano più essere riscossi per motivi giuridici o di fatto, a causa della rispettiva perenzione o dell'insolvenza del datore di lavoro. L'insolvenza si presume se è stata avviata una procedura fallimentare o se è stato emesso un attestato di carenza di beni definitivo (cfr. DTF 141 V 487 consid. 2.2, 136 V 268 consid. 2.2 e 2.6, 129 V 193 consid. 2.2, 121 III 382 consid. 3bb, 113 V 256 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2; KIESER, op. cit., art. 52 n. 18). 3.1.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LAVS i.c.d. con l'art. 60 cpv. 1 CO, la richiesta di risarcimento danni si prescrive se non viene fatta valere entro tre anni dalla conoscenza del danno tramite l'emissione di una decisione di risarcimento, ma, in ogni caso, dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. Il termine decorre dal momento in cui la cassa di compensazione, prestando la

E. 5 / 14 dovuta attenzione, deve rendersi conto che le circostanze effettive non consentono più di esigere i contributi, ma possono giustificare un obbligo di risarcimento danni (cfr. DTF 128 V 10 consid. 5a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 9C_88/2023 del 13 marzo 2024 consid. 3.2.2 con rinvii). In questo senso, è incontestato che il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni a seguito del mancato pagamento dei contributi 2022 non è intervenuto. 3.1.3. È qui inoltre indiscusso che la B._____, quale datrice di lavoro (cfr. art. 11 LPGA e art. 12 i.c.d. con l’art. 5 cpv. 2 LAVS), ha disatteso alle prescrizioni di cui all’art. 14 cpv. 1 LAVS e art. 34 OAVS, non versando l’integralità dei contributi assicurativi sociali AVS/AI/IPG/AD/CAF esigibili e dovuti per il periodo di riferimento dell’anno 2022. In seguito a tale comportamento non conforme alla legge è insorto un danno alla convenuta ai sensi dell’art. 52 LAVS per l’importo dei contributi non saldati di CHF 12'730.40. L’entità dell’importo dei contributi non è stata contestata. 3.2. Negligenza grave 3.2.1. La ricorrente, nel suo ricorso, sottolinea che avrebbe accettato in buona fede di entrare a far parte del CdA della società, dato che gli amministratori precedenti, C._____ e D._____, le sarebbero stati presentati da un cliente di fiducia. Appena entrata in carica avrebbe richiesto più volte le informazioni necessarie per svolgere il suo mandato (per es. informazioni contabili e documentazione bancaria), che però non le sarebbero mai state fornite, in quanto le summenzionate persone vi si sarebbero opposte. Ella non avrebbe né saputo quale fosse la banca della società, né avrebbe avuto accesso ai conti bancari. Così ella non avrebbe mai potuto intervenire operativamente nella gestione dei pagamenti; tale competenza sarebbe stata detenuta esclusivamente dai sopracitati ex-amministratori. Durante tutto il suo mandato, questi ultimi avrebbero mantenuto dietro le quinte il controllo operativo ed effettivo sulla società. Quindi, in un primo momento ella non sarebbe stata a conoscenza dell’omissione del versamento degli oneri sociali precedenti al suo mandato. Rilevate tali omissioni avrebbe più volte sollecitato C._____ e D._____ al pagamento, ma senza successo. Date le circostanze ella non avrebbe potuto fare altro che insistere. Vista la continua opposizione degli organi dirigenti (de facto) e in assenza di accesso agli strumenti operativi e documentali per l’esercizio delle sue funzioni, la ricorrente avrebbe dimissionato dopo quattro mesi. Secondo la giurisprudenza, un amministratore che si trova nell’impossibilità di intervenire a causa dell’opposizione degli organi che di fatto dirigono la società, dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni, circostanza, questa, che a suo dire, sarebbe intervenuta. Pertanto, la ricorrente ritiene di non aver violato né intenzionalmente, né per grave negligenza, i doveri che le incombevano in qualità di organo formale

E. 6 / 14 della società. Infatti, non emergerebbe nessun comportamento volontario o consapevole volto a ledere gli interessi della convenuta o a sottrarsi ai propri obblighi. Non sarebbe nemmeno data negligenza, in quanto ella avrebbe dimostrato la diligenza richiesta dal ruolo, adottando tutte le misure a disposizione per adempiere ai propri obblighi, sollecitando gli organi detenenti il controllo effettivo al pagamento degli oneri sociali. 3.2.2. La convenuta, nella sua presa di posizione, rimanda alla decisione su opposizione. Aggiunge che l’organo formale non potrebbe liberarsi da ogni responsabilità, asserendo che le sue richieste di informazioni non sarebbero state considerate o che il comportamento degli altri organi, azionisti o soci della società, sarebbe di tipo ostruzionistico. Il dovere della ricorrente sarebbe stato quello di ricercare le informazioni e di intervenire prontamente con risolutezza, operando così un controllo severo, non potendo ritenersi esonerata, invocando semplicemente l’impossibilità di accedere alla contabilità. Se l’organo desiderasse evitare una responsabilità, dovrebbe dimettersi subito; quattro mesi dopo l’entrata sarebbe da ritenere tardivo. 3.2.3. L’art. 52 LAVS prevede una responsabilità per colpa (intenzionalità o negligenza grave). Si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dall'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; RCC 1988 pag. 599). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può presupporre che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente o, almeno, per grave negligenza. Salvo il sussistere di motivi giustificativi o di discolpa, essa, di conseguenza, emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro risp. all’organo (cfr. DTF 121 V 243 consid. 4b, 108 V 183 consid. 1b seg.; sentenze del Tribunale federale 9C_95/2023 del 9 novembre 2023 consid. 2.2 con rinvii, 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 2.2 con rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 24 67 del 25 novembre 2024 consid. 3.2.7). Quale motivo giustificante è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere, procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà

E. 7 / 14 temporanee di liquidità (cfr. DTF 108 V 183 consid. 2; Pratique VSI [VSI 1996 pag. 307]; RCC 1992 pag. 248 e 269, RCC 1985 pag. 622). In special modo, va sottolineato che un membro del CdA non può discolparsi, obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale (cfr. DTF 114 V 219 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 9C_289/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 4; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.4). Se l’amministratore societario si rende conto anche solo in un secondo momento di essere di fatto almeno parzialmente escluso dalla gestione aziendale e di non poter quindi adempiere correttamente ai propri obblighi legali, come ad esempio il versamento dei contributi, deve dimettersi immediatamente per evitare il rischio di responsabilità (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni H 107/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.3, H 210/99 del 5 ottobre 2000 consid. 3a). 3.2.4. Se il datore di lavoro è una società anonima, in linea di principio, devono essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. Gli organi formali societari sono responsabili sulla base della definizione statutaria dei loro compiti a prescindere dalla loro effettiva funzione e influenza sul processo decisionale in seno alla società e anche a prescindere dall'autorizzazione di firma e dal motivo per cui hanno assunto il mandato (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 5.2.1). Secondo il Tribunale federale, una persona iscritta al registro di commercio quale amministratore di una società anonima, è organo a tutti gli effetti e deve svolgere i compiti previsti dalla legge (cfr. artt. 716 segg. CO). Chi, in qualità di membro del CdA, non adempie ai propri doveri ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO (alta direzione della società e potere di dare le istruzioni necessarie), agisce con grave negligenza ai sensi dell'art. 52 LAVS (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.3). Un CdA agisce con negligenza se non conosce un'attribuzione che gli spetta o se non agisce pur avendola conosciuta (cfr. PTA 1999 no. 9 consid. 5c). Dal presidente di un CdA, che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b). In presenza di semplici rapporti, dai membri del CdA di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa. Inoltre, nemmeno la delega della competenza di gestione e di rappresentanza a terzi esonera i membri del CdA dal loro obbligo di alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 CO (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.3 con rinvii).

E. 8 / 14 3.2.5. Il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che chi ha qualità d'amministratore detiene la responsabilità personale di assicurarsi che i contributi paritari riguardanti i salari versati, siano effettivamente pagati alla cassa di compensazione. Non esercitando alcuna sorveglianza, un amministratore incorre in una negligenza grave ai sensi dell’art. 52 LAVS (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3 con rinvii). Di regola, l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel CdA e risponde in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, in quanto vi è rapporto di causa-effetto tra l’inottemperanza dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (cfr. DTF 126 V 61 consid. 4a, 119 V 401 consid. 4c; sentenze del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 3, 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 59 del 6 luglio 2021 consid. 5.4; FREY in: Frey/Mosimann/Bollinger/Früh [ed.], AHVG-/IVG/ELG-Kommentar, 2. ed. 2025, art. 52 n. 107 segg.; KIESER, op. cit., art. 52 n. 17 e 86; RCC 1992 pag. 246 segg. con rinvii; VSI 1996 pag. 292 con rinvii). 3.2.6. Nell'evenienza, la qualità di organo formale della ricorrente è pacifica, data la sua funzione quale amministratrice nel CdA dal E._____ febbraio al F._____ giugno 2023 (cfr. act. SVA 2 pag. 1-3). Quale unico membro del CdA di una piccola società con semplici rapporti contabili e con una struttura amministrativa semplice (capitale sociale di CHF 100'000.00, tre dipendenti nel 2022 [cfr. act. SVA 81] per una somma salariale annuale di CHF 122'454.00 [cfr. act. SVA 57] e nessun dipendente nel 2023 [act. SVA 81, 83]), la ricorrente sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Nella sua funzione, ella era responsabile di garantire che la società, in qualità di datrice di lavoro, adempisse ai propri obblighi contributivi nei confronti della convenuta (cfr. DTF 112 V 1 consid. 2b con rinvii; sentenze del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 43 del 21 marzo 2025 consid. 4.4.5; SV2 24 39 del 6 maggio 2025 consid. 7.4; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.9). È indiscusso che i contributi sociali della ditta B._____ per l’anno 2022 non sono, ad oggi, stati versati integralmente (cfr. tra l’altro act. SVA 1-3). È pure indiscusso che la ricorrente durante il suo mandato è venuta a conoscenza risp. sapeva del mancato pagamento degli oneri sociali antecedenti la sua entrata in funzione (cfr. act. A.1 pag. 4). Al più tardi al momento della presa a conoscenza del mancato pagamento dei contributi sociali, la ricorrente avrebbe dovuto attuare misure concrete onde poter pagare i contributi. Gli interventi asseriti dalla ricorrente nei

E. 9 / 14 confronti dei de facto gestori non possono essere considerati sufficienti per discolparla. In caso di inadempienza all'obbligo contributivo risp. di sorveglianza insufficiente, secondo la giurisprudenza, si presume che le disposizioni siano state violate almeno per grave negligenza. 3.2.7. Alle censure sollevate dalla ricorrente riguardanti il comportamento ostruzionistico degli ex-amministratori – che non trova in ogni caso un riscontro sufficiente negli atti procedurali –, come giustamente ritiene la convenuta, non può essere dato seguito, in quanto un eventuale ostruzionismo di altre persone in seno alla società non giustifica l’inattività dell’unico membro del CdA. In questo senso, giova rammentare che, se un organo formale rileva di essere stato escluso, anche se solo parzialmente, dalla gestione aziendale e di non poter quindi adempiere correttamente ai propri obblighi legali, deve dimettersi immediatamente per evitare il rischio di responsabilità. Infine, seppur di natura marginale, si nota che l’argomentazione relativa all’asserito ostruzionismo è stata avanzata per la prima volta dinanzi a questo Tribunale nella procedura di ricorso. Infatti, le dichiarazioni contenute nella prima opposizione del 29 novembre 2024 recitano “Durante il periodo della mia amministrazione, dal E._____ febbraio 2023 al F._____ giugno 2023, non risultavano dipendenti attivi nella società (l’ultima cedolina paga risale a novembre 2022). Successivamente alle mie dimissioni, non essendo più stato nominato alcun membro del Consiglio di Amministrazione, nessuno ha potuto autorizzare il pagamento/assunzione di nuovi dipendenti.” (cfr. act. SVA 5) e, per conseguenza, risultano in contrasto con l’argomentazione della ricorrente. Dalla formulazione riportata qui sopra sembra infatti che, al contrario dell’accenno ricorsuale, nel periodo di attività nel CdA, la ricorrente potesse autorizzare i pagamenti. In ogni caso, anche volendo seguire l’argomentazione della ricorrente, questo Tribunale è dell’avviso che ella, per forza di cose, avrebbe dovuto e potuto accorgersi immediatamente dopo la ripresa della gestione societaria che il suo potere decisionale e d’azione in seno alla società era limitato. In questo contesto, al più tardi il 21 aprile 2023 (act. B.8), ella avrebbe dovuto essere definitivamente a conoscenza di tale fatto. In un simile caso, in cui, nonostante seri sforzi, non sia possibile adempiere ai propri obblighi di gestore, segnatamente al pagamento dei contributi, per potersi sottrarre a una responsabilità, il rispettivo amministratore deve dare immediatamente le dimissioni (sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni H 107/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.3, H 210/99 del 5 ottobre 2000 consid. 3a; cfr. REICHMUTH, op. cit., pag. 133 con rinvii). La ricorrente ha invece atteso diversi mesi, quantomeno oltre un mese e mezzo (in seguito al 21 aprile

2023) per dimettersi. Un periodo, questo, come rettamente ritenuto dalla convenuta, troppo lungo per potersi sottrarre alla responsabilità per il mancato versamento dei

E. 10 / 14 contributi sociali nel 2022 (cfr. REICHMUTH, op. cit., pag. 133). In definitiva, alla ricorrente può essere rimproverata una grave negligenza. 3.3. Nesso di causalità 3.3.1. La ricorrente ritiene che il nesso di causalità non sarebbe realizzato se la società già si fosse trovata in stato di insolvenza prima dell’entrata del nuovo membro del CdA e il danno ai sensi dell’art. 52 LAVS sarebbe preesistito. Non sarebbe data la responsabilità del nuovo amministratore per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel CdA, nel caso in cui l’amministratore non avrebbe potuto modificare nulla, perché la società sarebbe già stata insolvente, risp. indebitata, al punto che i contributi sarebbero risultati irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto. Concretamente, gli oneri sociali insoluti si riferirebbero a un periodo anteriore alla nomina della ricorrente e già prima la società si sarebbe trovata in una condizione economica fortemente compromessa, come dimostrato dai numerosi precetti esecutivi antecedenti la sua entrata in funzione (undici procedure esecutive in corso tra il 2020 e gennaio 2023). Pertanto, la società si sarebbe già trovata in stato di insolvenza prima che la ricorrente avesse assunto la carica. Anche se la ricorrente avesse avuto il potere di firma sui conti bancari della società, quest’ultima non avrebbe comunque avuto la liquidità necessaria per poter procedere al pagamento. Il danno sarebbe riconducibile alla situazione finanziaria preesistente, alla quale la ricorrente non avrebbe contribuito. 3.3.2. La convenuta ritiene, per contro, che le undici procedure di esecuzione menzionate non dimostrerebbero che la ditta si fosse trovata in uno stato di insolvenza o indebitamento già il primo giorno dell’incarico della ricorrente. Molto probabilmente la ditta avrebbe ancora disposto di mezzi finanziari sufficienti per pagare i contributi dovuti per l’anno 2022, ma non avrebbe voluto farlo. La ricorrente avrebbe potuto prevenire il verificarsi del danno, adempiendo ai propri obblighi. Di conseguenza, il nesso di causalità adeguato sarebbe dato. 3.3.3. La giurisprudenza e la dottrina, in linea di principio, ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguato tra il comportamento colpevole e il danno subito successivamente al mancato pagamento dei contributi (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 74 del 22 giugno 2021 consid. 5.5). Tuttavia, secondo il Tribunale federale, il nesso causale tra l'inazione di un amministratore e il mancato pagamento dei contributi arretrati non sussiste quando il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS esisteva già, perché la società era già insolvente prima che il nuovo membro

E. 11 febbraio 2022 consid. 5.2.1, 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4 con rinvii; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). In tale ipotesi, l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4; REICHMUTH, op. cit., pag. 67 con rinvii). 3.3.4. Va attuata una distinzione tra insolvenza ed eccedenza di debiti (cfr. DTF 137 V 446 consid 6.3.3.3, 130 V 196 consid. 6.3; sentenza del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1). L’insolvenza è data quando un debitore non è in grado di adempiere in modo permanente ai propri obblighi finanziari. In tal caso, un creditore non può più sperare di ottenere il pagamento. Siamo in presenza di insolvenza, quando ci sono attestati di carenza beni, è stato dichiarato il fallimento o è stato concluso un concordato con abbandono dell’attivo. Si parla anche di insolvenza qualora siano dimostrate altre caratteristiche conclusive che attestino l’incapacità permanente di una persona di adempiere ai propri obblighi finanziari, ad esempio se la persona non dispone per un periodo indeterminato di mezzi sufficienti per adempiere ai propri obblighi (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1 con rinvii). D’altra parte, una difficoltà finanziaria di breve durata non comporta ancora l’insolvenza; infatti, si deve trattare di una situazione permanente. Si parla invece di indebitamento eccessivo quando i crediti dei creditori della ditta non sono coperti né dal valore di continuità né da quello di alienazione/liquidazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1 con rinvii).

E. 12 / 14 3.3.5. È pacifico che la ricorrente, quale unico membro del CdA, a partire da febbraio 2023, rispondeva anche per i debiti contributivi già dovuti all’inizio del suo mandato. Dagli atti risulta che lo scioglimento della società e la liquidazione in via di fallimento sono stati dichiarati il H._____ dicembre 2024 in applicazione dell’art. 731b CO, che prevede misure a seguito di lacune nell’organizzazione della società. Pertanto, da questa prospettiva, non è possibile ravvisare uno stato di insolvenza come richiesto dalla giurisprudenza. Inoltre, nonostante le iscrizioni a nome della ditta –società anonima con un capitale azionario di CHF 100'000.00 – nel registro delle esecuzioni (del valore totale di CHF 22'594.75 contate prima della sua entrata nel CdA e, perlopiù, relativi a contributi sociale e tasse, cfr. act. B.3) e, pur volendo ammettere che, come ritiene la ricorrente, la situazione finanziaria fosse stata compromessa, non si può ammettere che vi sia stato uno stato finanziario tale, da impedire alla società il versamento dei contributi; circostanza, questa, che non è stata comprovata sufficientemente dalla ricorrente (cfr. DTF 126 V 353 consid. 5b con rinvii; sentenza del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1). D’altro canto, in contrasto all’accenno ricorsuale, dagli atti si evince che ancora a marzo 2023 la ditta effettuava dei bonifici (cfr. act. B.7). Ciò dimostra che la società, verosimilmente, disponeva ancora di liquidità finanziaria sufficiente. Ciò posto, si conclude che non vi sono indizi che lascino presagire che le difficoltà finanziarie della B._____, prima dell’assunzione del mandato da parte della ricorrente, fossero tali da impedire il pagamento di oneri sociali per un importo di CHF 12'730.40. Caso contrario, sarebbe lecito chiedersi il motivo per il quale la ricorrente si sarebbe messa a disposizione di una società, che avrebbe dovuto sapere essere insolvente. Infine, l’asserita circostanza che C._____ e D._____, a dire della ricorrente, avrebbero gestito la società dietro le quinte e che non le avrebbero mai consegnato la documentazione societaria nonostante le ripetute richieste, non basta per ammettere un'interruzione del nesso di causalità della sua colpa. Considerato che non vi sono motivi per dubitare del fatto che la società non sia stata in grado di effettuare il versamento dei contributi qui in rassegna, in apprezzamento anticipato delle prove, si può rinunciare a chiedere in edizione la contabilità societaria (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_58/2025 del 1° aprile 2025 consid. 3.2.1). 4. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 5. Secondo prassi di questo Tribunale, per la presente procedura è prelevata una tassa di stato di CHF 1’000.00 (cfr. artt. 72 segg. LGA e art. 61 lett. fbis LPGA e contrario; sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 39 del

E. 13 / 14 6 maggio 2025 consid. 10), da accollare alla ricorrente soccombente in causa. Non vengono concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

E. 14 / 14 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 316.00 totale CHF 1'316.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. Non vengono concesse indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]

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Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 10 marzo 2026 comunicata il 13 marzo 2026 N. d'incarto SV2 25 34 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente von Salis e Bäder Federspiel, giudici Schupp, attuaria Parti A._____ ricorrente patrocinata dall'avv. Sharon Guggiari Salari contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS convenuto Oggetto pretesa di risarcimento LAVS

2 / 14 Ritenuto in fatto: A. La B._____ è iscritta a partire dal _____ 2012 nel Registro di commercio del Cantone dei Grigioni ed è affiliata alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (di seguito Cassa AVS) a partire dal _____ 2018. Dal E._____ febbraio al F._____ giugno 2023 A._____ è stata l’unico membro (con firma individuale) del Consiglio d’amministrazione (di seguito CdA). B. In data 19 giugno 2023 l’Ufficio esecuzione e fallimenti Regione G._____ (di seguito UEF) trasmetteva alla Cassa AVS due comunicazioni, con le quali evidenziava l’impossibilità di dar seguito alle domande di proseguimento delle esecuzioni no. Z.._____ e no. Z.2._____ (equivalenti all’importo di CHF 4'599.65 risp. CHF 3'271.45), in quanto la società debitrice, B._____, risultava priva di organi amministrativi. C. Con panoramica dei contributi del 14 novembre 2024, la Cassa AVS informava la B._____ del saldo di CHF 12'730.40 ancora scoperto nei suoi confronti e dovuto per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023. D. Con decisione di risarcimento del danno del 26 novembre 2024 della Cassa AVS, A._____ veniva obbligata a risarcire l’importo di CHF 12'730.40 per i danni a seguito del mancato pagamento dei contributi assicurativi sociali AVS/AI/IPG/AD/CAF (anni di contribuzione 2022 e 2023), incluse altre spese. E. A._____ presentava opposizione avverso detta decisione in data 29 novembre 2024. F. Con decisione del Presidente del Tribunale regionale G._____ (di seguito G._____) del H._____ dicembre 2024, veniva dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento. Ancora il I._____ febbraio 2025 il G._____ decretava la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo. G. La Cassa AVS rilasciava in data 30 aprile 2025 una decisione, respingendo l’opposizione di A._____. Il termine di prescrizione di tre anni era ritenuto come rispettato, in quanto la Cassa AVS rilevava di essere venuta a conoscenza del danno al più presto con la comunicazione dell’UEF del _____. A mente della Cassa AVS, A._____ sarebbe stata un organo formale della B._____ per il periodo passato in seno alla società. In seguito all’insolvenza della B._____, A._____ avrebbe dovuto rispondere, in linea di principio, per i danni insorti nei confronti della Cassa AVS, risp. fino a quando avrebbe potuto influire sull’andamento degli affari, sia per

3 / 14 azione che per omissione. Il danno subito dalla Cassa AVS per contributi non saldati veniva circoscritto all’anno di contribuzione 2022 e confermato a CHF 12'730.40. Di conseguenza, l’obbligo di pagamento dei contributi prescritto dalle rispettive leggi sarebbe stato violato. A._____, in qualità di membro del CdA, avrebbe avuto un dovere di diligenza elevato ed ella sarebbe stata obbligata a vigilare sull’attività della ditta e, quindi, anche sul versamento dei contributi. L’omissione di pagamento dei contributi per l’anno 2022 sarebbe da ricondurre a una negligenza grave. Il nesso di causalità naturale e adeguato tra comportamento colpevole e danno subito sarebbe ammesso tacitamente. H. Avverso la decisione su opposizione A._____ (di seguito ricorrente) interponeva ricorso in data 13 giugno 2025 presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni. Ella chiedeva di non essere ritenuta personalmente responsabile del danno subito dalla Cassa AVS e, in questo senso, di respingere ogni pretesa contro di lei. I. La Cassa AVS (di seguito convenuta) prendeva posizione in data 3 luglio 2025, chiedendo il respingimento del ricorso. L. Con disposizione ordinatoria dell’8 luglio 2025, il Presidente della Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali comunicava alle parti di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti, lasciando impregiudicata la facoltà di depositare una replica. M. In data 25 luglio 2025 la ricorrente replicava, lasciando petiti e argomentazioni invariati. N. La convenuta duplicava in data 25 agosto 2025, confermando il suo petito. Considerando in diritto: 1. Impugnata è la decisione su opposizione della convenuta del 30 aprile 2025 (cfr. act. B.B). La competenza materiale (art. 56 cpv. 1 LPGA [RS 830.1] e art. 57 LPGA i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100]) e territoriale (art. 52 cpv. 5 LAVS) di questo Tribunale per giudicare il presente ricorso è data, ritenuto che la società datrice di lavoro, fino al suo fallimento, ha avuto sede a J._____ (cfr. KIESER, in: Stauffer/Cardinaux [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a ed. 2020, art. 52 n. 143). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA), per cui è ricevibile.

4 / 14 2. Controversa è la questione se la ricorrente sia (personalmente) responsabile per il danno subito dalla convenuta a causa del mancato pagamento di una parte di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/CAF per il 2022 da parte della B._____ (nel frattempo fallita e mutata in “B._____ in liquidazione”). 3. Giusta l'art. 52 cpv. 1 LAVS, il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato, violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti previsti all’art. 52 LAVS sono l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali (cfr. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, pag. 79). Inoltre, come prevede l’art. 52 cpv. 2 LAVS, se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno. 3.1. Violazione delle prescrizioni e presenza di un danno 3.1.1. Una violazione sussiste se il datore di lavoro non rispetta le prescrizioni in materia di contributi sociali. Il termine è definito in modo ampio dal legislatore (cfr. REICHMUTH, op. cit., pag. 119). L'art. 14 cpv. 1 LAVS i.c.d. con l’art. 34 OAVS (RS 831.101) stabilisce che il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori da ogni pagamento del salario e versarli alla cassa di compensazione insieme ai contributi del datore di lavoro. Il danno si verifica quando la Cassa di compensazione perde un importo che le sarebbe dovuto. Il danno, quindi, si manifesta nel momento in cui si può presumere che i contributi dovuti non possano più essere riscossi per motivi giuridici o di fatto, a causa della rispettiva perenzione o dell'insolvenza del datore di lavoro. L'insolvenza si presume se è stata avviata una procedura fallimentare o se è stato emesso un attestato di carenza di beni definitivo (cfr. DTF 141 V 487 consid. 2.2, 136 V 268 consid. 2.2 e 2.6, 129 V 193 consid. 2.2, 121 III 382 consid. 3bb, 113 V 256 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2; KIESER, op. cit., art. 52 n. 18). 3.1.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LAVS i.c.d. con l'art. 60 cpv. 1 CO, la richiesta di risarcimento danni si prescrive se non viene fatta valere entro tre anni dalla conoscenza del danno tramite l'emissione di una decisione di risarcimento, ma, in ogni caso, dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. Il termine decorre dal momento in cui la cassa di compensazione, prestando la

5 / 14 dovuta attenzione, deve rendersi conto che le circostanze effettive non consentono più di esigere i contributi, ma possono giustificare un obbligo di risarcimento danni (cfr. DTF 128 V 10 consid. 5a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 9C_88/2023 del 13 marzo 2024 consid. 3.2.2 con rinvii). In questo senso, è incontestato che il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni a seguito del mancato pagamento dei contributi 2022 non è intervenuto. 3.1.3. È qui inoltre indiscusso che la B._____, quale datrice di lavoro (cfr. art. 11 LPGA e art. 12 i.c.d. con l’art. 5 cpv. 2 LAVS), ha disatteso alle prescrizioni di cui all’art. 14 cpv. 1 LAVS e art. 34 OAVS, non versando l’integralità dei contributi assicurativi sociali AVS/AI/IPG/AD/CAF esigibili e dovuti per il periodo di riferimento dell’anno 2022. In seguito a tale comportamento non conforme alla legge è insorto un danno alla convenuta ai sensi dell’art. 52 LAVS per l’importo dei contributi non saldati di CHF 12'730.40. L’entità dell’importo dei contributi non è stata contestata. 3.2. Negligenza grave 3.2.1. La ricorrente, nel suo ricorso, sottolinea che avrebbe accettato in buona fede di entrare a far parte del CdA della società, dato che gli amministratori precedenti, C._____ e D._____, le sarebbero stati presentati da un cliente di fiducia. Appena entrata in carica avrebbe richiesto più volte le informazioni necessarie per svolgere il suo mandato (per es. informazioni contabili e documentazione bancaria), che però non le sarebbero mai state fornite, in quanto le summenzionate persone vi si sarebbero opposte. Ella non avrebbe né saputo quale fosse la banca della società, né avrebbe avuto accesso ai conti bancari. Così ella non avrebbe mai potuto intervenire operativamente nella gestione dei pagamenti; tale competenza sarebbe stata detenuta esclusivamente dai sopracitati ex-amministratori. Durante tutto il suo mandato, questi ultimi avrebbero mantenuto dietro le quinte il controllo operativo ed effettivo sulla società. Quindi, in un primo momento ella non sarebbe stata a conoscenza dell’omissione del versamento degli oneri sociali precedenti al suo mandato. Rilevate tali omissioni avrebbe più volte sollecitato C._____ e D._____ al pagamento, ma senza successo. Date le circostanze ella non avrebbe potuto fare altro che insistere. Vista la continua opposizione degli organi dirigenti (de facto) e in assenza di accesso agli strumenti operativi e documentali per l’esercizio delle sue funzioni, la ricorrente avrebbe dimissionato dopo quattro mesi. Secondo la giurisprudenza, un amministratore che si trova nell’impossibilità di intervenire a causa dell’opposizione degli organi che di fatto dirigono la società, dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni, circostanza, questa, che a suo dire, sarebbe intervenuta. Pertanto, la ricorrente ritiene di non aver violato né intenzionalmente, né per grave negligenza, i doveri che le incombevano in qualità di organo formale

6 / 14 della società. Infatti, non emergerebbe nessun comportamento volontario o consapevole volto a ledere gli interessi della convenuta o a sottrarsi ai propri obblighi. Non sarebbe nemmeno data negligenza, in quanto ella avrebbe dimostrato la diligenza richiesta dal ruolo, adottando tutte le misure a disposizione per adempiere ai propri obblighi, sollecitando gli organi detenenti il controllo effettivo al pagamento degli oneri sociali. 3.2.2. La convenuta, nella sua presa di posizione, rimanda alla decisione su opposizione. Aggiunge che l’organo formale non potrebbe liberarsi da ogni responsabilità, asserendo che le sue richieste di informazioni non sarebbero state considerate o che il comportamento degli altri organi, azionisti o soci della società, sarebbe di tipo ostruzionistico. Il dovere della ricorrente sarebbe stato quello di ricercare le informazioni e di intervenire prontamente con risolutezza, operando così un controllo severo, non potendo ritenersi esonerata, invocando semplicemente l’impossibilità di accedere alla contabilità. Se l’organo desiderasse evitare una responsabilità, dovrebbe dimettersi subito; quattro mesi dopo l’entrata sarebbe da ritenere tardivo. 3.2.3. L’art. 52 LAVS prevede una responsabilità per colpa (intenzionalità o negligenza grave). Si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dall'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; RCC 1988 pag. 599). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può presupporre che il datore di lavoro risp. l'organo abbia violato tali prescrizioni colpevolmente o, almeno, per grave negligenza. Salvo il sussistere di motivi giustificativi o di discolpa, essa, di conseguenza, emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro risp. all’organo (cfr. DTF 121 V 243 consid. 4b, 108 V 183 consid. 1b seg.; sentenze del Tribunale federale 9C_95/2023 del 9 novembre 2023 consid. 2.2 con rinvii, 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 2.2 con rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 24 67 del 25 novembre 2024 consid. 3.2.7). Quale motivo giustificante è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere, procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà

7 / 14 temporanee di liquidità (cfr. DTF 108 V 183 consid. 2; Pratique VSI [VSI 1996 pag. 307]; RCC 1992 pag. 248 e 269, RCC 1985 pag. 622). In special modo, va sottolineato che un membro del CdA non può discolparsi, obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale (cfr. DTF 114 V 219 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 9C_289/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 4; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.4). Se l’amministratore societario si rende conto anche solo in un secondo momento di essere di fatto almeno parzialmente escluso dalla gestione aziendale e di non poter quindi adempiere correttamente ai propri obblighi legali, come ad esempio il versamento dei contributi, deve dimettersi immediatamente per evitare il rischio di responsabilità (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni H 107/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.3, H 210/99 del 5 ottobre 2000 consid. 3a). 3.2.4. Se il datore di lavoro è una società anonima, in linea di principio, devono essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. Gli organi formali societari sono responsabili sulla base della definizione statutaria dei loro compiti a prescindere dalla loro effettiva funzione e influenza sul processo decisionale in seno alla società e anche a prescindere dall'autorizzazione di firma e dal motivo per cui hanno assunto il mandato (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 5.2.1). Secondo il Tribunale federale, una persona iscritta al registro di commercio quale amministratore di una società anonima, è organo a tutti gli effetti e deve svolgere i compiti previsti dalla legge (cfr. artt. 716 segg. CO). Chi, in qualità di membro del CdA, non adempie ai propri doveri ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO (alta direzione della società e potere di dare le istruzioni necessarie), agisce con grave negligenza ai sensi dell'art. 52 LAVS (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.3). Un CdA agisce con negligenza se non conosce un'attribuzione che gli spetta o se non agisce pur avendola conosciuta (cfr. PTA 1999 no. 9 consid. 5c). Dal presidente di un CdA, che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b). In presenza di semplici rapporti, dai membri del CdA di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa. Inoltre, nemmeno la delega della competenza di gestione e di rappresentanza a terzi esonera i membri del CdA dal loro obbligo di alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 CO (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.3 con rinvii).

8 / 14 3.2.5. Il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che chi ha qualità d'amministratore detiene la responsabilità personale di assicurarsi che i contributi paritari riguardanti i salari versati, siano effettivamente pagati alla cassa di compensazione. Non esercitando alcuna sorveglianza, un amministratore incorre in una negligenza grave ai sensi dell’art. 52 LAVS (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3 con rinvii). Di regola, l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel CdA e risponde in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, in quanto vi è rapporto di causa-effetto tra l’inottemperanza dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (cfr. DTF 126 V 61 consid. 4a, 119 V 401 consid. 4c; sentenze del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 3, 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 59 del 6 luglio 2021 consid. 5.4; FREY in: Frey/Mosimann/Bollinger/Früh [ed.], AHVG-/IVG/ELG-Kommentar, 2. ed. 2025, art. 52 n. 107 segg.; KIESER, op. cit., art. 52 n. 17 e 86; RCC 1992 pag. 246 segg. con rinvii; VSI 1996 pag. 292 con rinvii). 3.2.6. Nell'evenienza, la qualità di organo formale della ricorrente è pacifica, data la sua funzione quale amministratrice nel CdA dal E._____ febbraio al F._____ giugno 2023 (cfr. act. SVA 2 pag. 1-3). Quale unico membro del CdA di una piccola società con semplici rapporti contabili e con una struttura amministrativa semplice (capitale sociale di CHF 100'000.00, tre dipendenti nel 2022 [cfr. act. SVA 81] per una somma salariale annuale di CHF 122'454.00 [cfr. act. SVA 57] e nessun dipendente nel 2023 [act. SVA 81, 83]), la ricorrente sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Nella sua funzione, ella era responsabile di garantire che la società, in qualità di datrice di lavoro, adempisse ai propri obblighi contributivi nei confronti della convenuta (cfr. DTF 112 V 1 consid. 2b con rinvii; sentenze del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 43 del 21 marzo 2025 consid. 4.4.5; SV2 24 39 del 6 maggio 2025 consid. 7.4; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.9). È indiscusso che i contributi sociali della ditta B._____ per l’anno 2022 non sono, ad oggi, stati versati integralmente (cfr. tra l’altro act. SVA 1-3). È pure indiscusso che la ricorrente durante il suo mandato è venuta a conoscenza risp. sapeva del mancato pagamento degli oneri sociali antecedenti la sua entrata in funzione (cfr. act. A.1 pag. 4). Al più tardi al momento della presa a conoscenza del mancato pagamento dei contributi sociali, la ricorrente avrebbe dovuto attuare misure concrete onde poter pagare i contributi. Gli interventi asseriti dalla ricorrente nei

9 / 14 confronti dei de facto gestori non possono essere considerati sufficienti per discolparla. In caso di inadempienza all'obbligo contributivo risp. di sorveglianza insufficiente, secondo la giurisprudenza, si presume che le disposizioni siano state violate almeno per grave negligenza. 3.2.7. Alle censure sollevate dalla ricorrente riguardanti il comportamento ostruzionistico degli ex-amministratori – che non trova in ogni caso un riscontro sufficiente negli atti procedurali –, come giustamente ritiene la convenuta, non può essere dato seguito, in quanto un eventuale ostruzionismo di altre persone in seno alla società non giustifica l’inattività dell’unico membro del CdA. In questo senso, giova rammentare che, se un organo formale rileva di essere stato escluso, anche se solo parzialmente, dalla gestione aziendale e di non poter quindi adempiere correttamente ai propri obblighi legali, deve dimettersi immediatamente per evitare il rischio di responsabilità. Infine, seppur di natura marginale, si nota che l’argomentazione relativa all’asserito ostruzionismo è stata avanzata per la prima volta dinanzi a questo Tribunale nella procedura di ricorso. Infatti, le dichiarazioni contenute nella prima opposizione del 29 novembre 2024 recitano “Durante il periodo della mia amministrazione, dal E._____ febbraio 2023 al F._____ giugno 2023, non risultavano dipendenti attivi nella società (l’ultima cedolina paga risale a novembre 2022). Successivamente alle mie dimissioni, non essendo più stato nominato alcun membro del Consiglio di Amministrazione, nessuno ha potuto autorizzare il pagamento/assunzione di nuovi dipendenti.” (cfr. act. SVA 5) e, per conseguenza, risultano in contrasto con l’argomentazione della ricorrente. Dalla formulazione riportata qui sopra sembra infatti che, al contrario dell’accenno ricorsuale, nel periodo di attività nel CdA, la ricorrente potesse autorizzare i pagamenti. In ogni caso, anche volendo seguire l’argomentazione della ricorrente, questo Tribunale è dell’avviso che ella, per forza di cose, avrebbe dovuto e potuto accorgersi immediatamente dopo la ripresa della gestione societaria che il suo potere decisionale e d’azione in seno alla società era limitato. In questo contesto, al più tardi il 21 aprile 2023 (act. B.8), ella avrebbe dovuto essere definitivamente a conoscenza di tale fatto. In un simile caso, in cui, nonostante seri sforzi, non sia possibile adempiere ai propri obblighi di gestore, segnatamente al pagamento dei contributi, per potersi sottrarre a una responsabilità, il rispettivo amministratore deve dare immediatamente le dimissioni (sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni H 107/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.3, H 210/99 del 5 ottobre 2000 consid. 3a; cfr. REICHMUTH, op. cit., pag. 133 con rinvii). La ricorrente ha invece atteso diversi mesi, quantomeno oltre un mese e mezzo (in seguito al 21 aprile

2023) per dimettersi. Un periodo, questo, come rettamente ritenuto dalla convenuta, troppo lungo per potersi sottrarre alla responsabilità per il mancato versamento dei

10 / 14 contributi sociali nel 2022 (cfr. REICHMUTH, op. cit., pag. 133). In definitiva, alla ricorrente può essere rimproverata una grave negligenza. 3.3. Nesso di causalità 3.3.1. La ricorrente ritiene che il nesso di causalità non sarebbe realizzato se la società già si fosse trovata in stato di insolvenza prima dell’entrata del nuovo membro del CdA e il danno ai sensi dell’art. 52 LAVS sarebbe preesistito. Non sarebbe data la responsabilità del nuovo amministratore per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel CdA, nel caso in cui l’amministratore non avrebbe potuto modificare nulla, perché la società sarebbe già stata insolvente, risp. indebitata, al punto che i contributi sarebbero risultati irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto. Concretamente, gli oneri sociali insoluti si riferirebbero a un periodo anteriore alla nomina della ricorrente e già prima la società si sarebbe trovata in una condizione economica fortemente compromessa, come dimostrato dai numerosi precetti esecutivi antecedenti la sua entrata in funzione (undici procedure esecutive in corso tra il 2020 e gennaio 2023). Pertanto, la società si sarebbe già trovata in stato di insolvenza prima che la ricorrente avesse assunto la carica. Anche se la ricorrente avesse avuto il potere di firma sui conti bancari della società, quest’ultima non avrebbe comunque avuto la liquidità necessaria per poter procedere al pagamento. Il danno sarebbe riconducibile alla situazione finanziaria preesistente, alla quale la ricorrente non avrebbe contribuito. 3.3.2. La convenuta ritiene, per contro, che le undici procedure di esecuzione menzionate non dimostrerebbero che la ditta si fosse trovata in uno stato di insolvenza o indebitamento già il primo giorno dell’incarico della ricorrente. Molto probabilmente la ditta avrebbe ancora disposto di mezzi finanziari sufficienti per pagare i contributi dovuti per l’anno 2022, ma non avrebbe voluto farlo. La ricorrente avrebbe potuto prevenire il verificarsi del danno, adempiendo ai propri obblighi. Di conseguenza, il nesso di causalità adeguato sarebbe dato. 3.3.3. La giurisprudenza e la dottrina, in linea di principio, ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguato tra il comportamento colpevole e il danno subito successivamente al mancato pagamento dei contributi (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 74 del 22 giugno 2021 consid. 5.5). Tuttavia, secondo il Tribunale federale, il nesso causale tra l'inazione di un amministratore e il mancato pagamento dei contributi arretrati non sussiste quando il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS esisteva già, perché la società era già insolvente prima che il nuovo membro

11 / 14 assumesse la sua carica nel CdA. A tal fine non è sufficiente una semplice carenza di liquidità. Il sovraindebitamento è un indizio di insolvenza (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4c; sentenze del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 3 e 4.2, 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H.3/02 del 4 luglio 2002 consid. 2b; sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 59 del 6 luglio 2021 consid. 5.4, S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.5, S 20 74 del 22 giugno 2021 consid. 5.4; REICHMUTH, op. cit., pag. 67 seg.). Pertanto, non è data nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS per il danno causato alla cassa di compensazione prima dell'assunzione del suo mandato nel caso in cui il nuovo amministratore non poteva modificare nulla, poiché la società era già insolvente risp. fortemente indebitata (eccedenza di debiti), al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 5.2.2, 9C_454/2021 del 11 febbraio 2022 consid. 5.2.1, 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4 con rinvii; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). In tale ipotesi, l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (cfr. DTF 119 V 401 consid. 4; REICHMUTH, op. cit., pag. 67 con rinvii). 3.3.4. Va attuata una distinzione tra insolvenza ed eccedenza di debiti (cfr. DTF 137 V 446 consid 6.3.3.3, 130 V 196 consid. 6.3; sentenza del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1). L’insolvenza è data quando un debitore non è in grado di adempiere in modo permanente ai propri obblighi finanziari. In tal caso, un creditore non può più sperare di ottenere il pagamento. Siamo in presenza di insolvenza, quando ci sono attestati di carenza beni, è stato dichiarato il fallimento o è stato concluso un concordato con abbandono dell’attivo. Si parla anche di insolvenza qualora siano dimostrate altre caratteristiche conclusive che attestino l’incapacità permanente di una persona di adempiere ai propri obblighi finanziari, ad esempio se la persona non dispone per un periodo indeterminato di mezzi sufficienti per adempiere ai propri obblighi (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1 con rinvii). D’altra parte, una difficoltà finanziaria di breve durata non comporta ancora l’insolvenza; infatti, si deve trattare di una situazione permanente. Si parla invece di indebitamento eccessivo quando i crediti dei creditori della ditta non sono coperti né dal valore di continuità né da quello di alienazione/liquidazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1 con rinvii).

12 / 14 3.3.5. È pacifico che la ricorrente, quale unico membro del CdA, a partire da febbraio 2023, rispondeva anche per i debiti contributivi già dovuti all’inizio del suo mandato. Dagli atti risulta che lo scioglimento della società e la liquidazione in via di fallimento sono stati dichiarati il H._____ dicembre 2024 in applicazione dell’art. 731b CO, che prevede misure a seguito di lacune nell’organizzazione della società. Pertanto, da questa prospettiva, non è possibile ravvisare uno stato di insolvenza come richiesto dalla giurisprudenza. Inoltre, nonostante le iscrizioni a nome della ditta –società anonima con un capitale azionario di CHF 100'000.00 – nel registro delle esecuzioni (del valore totale di CHF 22'594.75 contate prima della sua entrata nel CdA e, perlopiù, relativi a contributi sociale e tasse, cfr. act. B.3) e, pur volendo ammettere che, come ritiene la ricorrente, la situazione finanziaria fosse stata compromessa, non si può ammettere che vi sia stato uno stato finanziario tale, da impedire alla società il versamento dei contributi; circostanza, questa, che non è stata comprovata sufficientemente dalla ricorrente (cfr. DTF 126 V 353 consid. 5b con rinvii; sentenza del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1). D’altro canto, in contrasto all’accenno ricorsuale, dagli atti si evince che ancora a marzo 2023 la ditta effettuava dei bonifici (cfr. act. B.7). Ciò dimostra che la società, verosimilmente, disponeva ancora di liquidità finanziaria sufficiente. Ciò posto, si conclude che non vi sono indizi che lascino presagire che le difficoltà finanziarie della B._____, prima dell’assunzione del mandato da parte della ricorrente, fossero tali da impedire il pagamento di oneri sociali per un importo di CHF 12'730.40. Caso contrario, sarebbe lecito chiedersi il motivo per il quale la ricorrente si sarebbe messa a disposizione di una società, che avrebbe dovuto sapere essere insolvente. Infine, l’asserita circostanza che C._____ e D._____, a dire della ricorrente, avrebbero gestito la società dietro le quinte e che non le avrebbero mai consegnato la documentazione societaria nonostante le ripetute richieste, non basta per ammettere un'interruzione del nesso di causalità della sua colpa. Considerato che non vi sono motivi per dubitare del fatto che la società non sia stata in grado di effettuare il versamento dei contributi qui in rassegna, in apprezzamento anticipato delle prove, si può rinunciare a chiedere in edizione la contabilità societaria (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_58/2025 del 1° aprile 2025 consid. 3.2.1). 4. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 5. Secondo prassi di questo Tribunale, per la presente procedura è prelevata una tassa di stato di CHF 1’000.00 (cfr. artt. 72 segg. LGA e art. 61 lett. fbis LPGA e contrario; sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 39 del

13 / 14 6 maggio 2025 consid. 10), da accollare alla ricorrente soccombente in causa. Non vengono concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

14 / 14 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 316.00 totale CHF 1'316.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. Non vengono concesse indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]