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SV1 2025 2

üble Nachrede etc.

Graubünden · 2025-01-13 · Italiano GR
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prestazioni AI | Invalidenversicherung

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 / 4 Considerato che: - il 23 dicembre 2024 B._____ ha trasmesso al Tribunale amministrativo dei Grigioni (dal 1° gennaio 2025 Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni) l'e-mail del 28 novembre 2024 dell'avv. Roberto A. Keller relativa a delle cen- sure avverso la decisione del 13 novembre 2024 (prestazioni AI a favore di A._____) per competenza; - mediante disposizione ordinatoria del 7 gennaio 2025, l'infrascritto Giudice dell'istruzione chiedeva all'avv. Roberto A. Keller se tale e-mail fosse da con- siderare quale ricorso ai sensi dell'art. 56 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) i.u. all'art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100); - in data 9 gennaio 2025 l'avv. Roberto A. Keller comunicava a questo Tribu- nale che l'e-mail del 28 novembre 2024 non andava ritenuta quale ricorso, bensì come richiesta di rettifica del conteggio effettuato da parte di B._____; - per tale motivo si rileva che A._____ non ha mai avuto l'intenzione risp. non ha mai presentato un ricorso avverso la decisione del 13 novembre 2024. Non essendo dunque in presenza di un ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA i.u. all'art. 49 cpv. 2 LGA, non sono dati i presupposti processuali (ov- vero la competenza del Tribunale d'appello) per entrare nel merito dell'istanza e, in questo senso, questa va ritenuta inammissibile; - l'incarto è rinviato a B._____ per competenza; - questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA); - è giustificato rinunciare al prelevamento di tasse e, rilevati gli elementi del caso concreto – segnatamente l'onere di lavoro dell'avv. Roberto A. Keller

E. 3 / 4 per comunicare a questo Tribunale che l'e-mail del 28 novembre 2024 non va ritenuta quale ricorso –, anche al versamento di ripetibili.

E. 4 [Vie di diritto]

E. 5 [Comunicazione]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 13 gennaio 2025 comunicata il N. d'incarto SV1 25 2 Istanza Prima Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, giudice unico Zanolari Hasse, attuaria Parti A._____ ricorrente patrocinata dall'avvocato lic. iur. Roberto A. Keller contro B._____, in rappresentanza dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), c/o IV-Stelle Graubünden convenuta Oggetto prestazioni AI

2 / 4 Considerato che: - il 23 dicembre 2024 B._____ ha trasmesso al Tribunale amministrativo dei Grigioni (dal 1° gennaio 2025 Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni) l'e-mail del 28 novembre 2024 dell'avv. Roberto A. Keller relativa a delle cen- sure avverso la decisione del 13 novembre 2024 (prestazioni AI a favore di A._____) per competenza; - mediante disposizione ordinatoria del 7 gennaio 2025, l'infrascritto Giudice dell'istruzione chiedeva all'avv. Roberto A. Keller se tale e-mail fosse da con- siderare quale ricorso ai sensi dell'art. 56 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) i.u. all'art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100); - in data 9 gennaio 2025 l'avv. Roberto A. Keller comunicava a questo Tribu- nale che l'e-mail del 28 novembre 2024 non andava ritenuta quale ricorso, bensì come richiesta di rettifica del conteggio effettuato da parte di B._____; - per tale motivo si rileva che A._____ non ha mai avuto l'intenzione risp. non ha mai presentato un ricorso avverso la decisione del 13 novembre 2024. Non essendo dunque in presenza di un ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA i.u. all'art. 49 cpv. 2 LGA, non sono dati i presupposti processuali (ov- vero la competenza del Tribunale d'appello) per entrare nel merito dell'istanza e, in questo senso, questa va ritenuta inammissibile; - l'incarto è rinviato a B._____ per competenza; - questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA); - è giustificato rinunciare al prelevamento di tasse e, rilevati gli elementi del caso concreto – segnatamente l'onere di lavoro dell'avv. Roberto A. Keller

3 / 4 per comunicare a questo Tribunale che l'e-mail del 28 novembre 2024 non va ritenuta quale ricorso –, anche al versamento di ripetibili.

4 / 4 il giudice unico pronuncia: 1. L'istanza del 28 novembre 2024 è inammissibile. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Non vengono assegnate spese ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazione]