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SR2 2025 81

Versicherungsleistungen nach UVG

Graubünden · 2026-01-23 · Italiano GR
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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Occorre innanzitutto esaminare se la procedura di reclamo sia divenuta priva d'oggetto a seguito della decisione del 23 gennaio 2026 dell'Ufficio della circolazione dei Grigioni (act. D.7, 7.1).

E. 1.1 La violazione della Legge federale sulla circolazione stradale è particolare, in quanto innesca, di regola, due meccanismi procedurali paralleli. Da un lato il procedimento penale, condotto solitamente dalla Procura pubblica del luogo di commissione dei fatti, è volto a sanzionare l'automobilista colpevole e si tradurrà, in caso di accertata colpevolezza, in una pena che va dalla multa alla pena detentiva nei casi più gravi (artt. 90 segg. LCStr). D'altro canto la procedura amministrativa, condotta dall'autorità amministrativa del Cantone di domicilio (Ufficio della circolazione) incaricata del rilascio della licenza di condurre, dovrà stabilire la necessità di emettere un provvedimento amministrativo, che può assumere la forma di ammonimento in caso d'infrazione lieve (art. 16a LCStr) o di ritiro della licenza di condurre in caso d'infrazione medio grave (art. 16b LCStr) o d'infrazione grave (art. 16c LCStr). Quest'ultima misura, di carattere educativo e preventivo, mira ad aumentare la sicurezza degli utenti della strada.

E. 1.2 Oggetto della presente procedura è la conferma dell'ordine di sottoporsi a un prelievo di sangue e delle urine quale misura coercitiva disposta nel quadro del procedimento penale. La decisione del 23 gennaio 2026 dell'Ufficio della circolazione dei Grigioni costituisce invece un provvedimento amministrativo, adottato nell'ambito degli artt. 16 segg. LCStr. Il procedimento amministrativo e quello penale si svolgono parallelamente, ma perseguono scopi distinti e sono giuridicamente indipendenti l'uno dall'altro. Ne consegue che contrariamente all'opinione del reclamante, la procedura di reclamo non è divenuta priva d’oggetto a seguito dell’emanazione della decisione del 23 gennaio 2026 dell'Ufficio della circolazione dei Grigioni nell'ambito del procedimento amministrativo.

E. 1.3 Di conseguenza, il reclamo è considerato ritirato (act. D.7). La circostanza che il ritiro sia stato formulato in via subordinata non incide sul fatto che la dichiarazione costituisce un ritiro espresso, univoco e incondizionato del reclamo. A seguito di un simile ritiro la procedura può essere stralciata dai ruoli a giudice unico (art. 9 cpv. 2, art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). Come risulta dalle considerazioni che seguono, il reclamante sarebbe peraltro tenuto a sopportare le spese anche qualora la causa fosse ritenuta priva d'oggetto.

E. 2 Rimane da decidere sulle spese giudiziarie.

E. 2.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, prima frase, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. In virtù della seconda frase della precitata disposizione è segnatamente anche ritenuta soccombente la parte che ha ritirato il ricorso. La decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli artt. 429 segg. CPP.

E. 2.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, nel caso di specie non vi è ragione di scostarsi da tale principio.

E. 2.2.1 L'ammissibilità dell'impugnazione di una decisione ai sensi degli artt. 379 segg. CPP presuppone segnatamente che il ricorrente abbia un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Ne consegue che la disposizione di una misura coercitiva non è di principio più impugnabile in seguito all'esecuzione della stessa, non sussistendo più un interesse attuale e pratico all'esame della relativa questione (cfr. ordinanza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 19 69 del 25 novembre 2019 consid. 1.2, con rimandi; sentenza del Tribunale federale 1B_351/2012 del 20 settembre 2012 consid. 2.3; ordinanza del Tribunale d'appello di Zurigo UH230262 del 5 febbraio 2024 consid. 2.1; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 244).

E. 2.2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un interesse giuridicamente protetto all'annullamento di un provvedimento coercitivo può essere eccezionalmente dato anche in seguito alla conclusione dello stesso, nella misura in cui la sua liceità non possa più essere successivamente esaminata (garanzia della via giudiziaria; art. 29a Cost.) o si ponga una questione giuridica d'importanza fondamentale e d'interesse pubblico, il cui esame in un caso concreto sarebbe altrimenti essenzialmente impossibile (cfr. ordinanza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 19 69 del 25 novembre 2019 consid. 1.2, con rimandi alla giurisprudenza del Tribunale federale).

E. 2.2.3 Nella fattispecie il reclamante chiede la cassazione della conferma dell'ordine di prelievo del sangue e delle urine (act. A.1 pag. 9). Si rileva tuttavia che il prelievo del sangue e delle urine è già stato effettuato in data 14 ottobre 2025 (act. B.1; cfr. anche act. E.1 [perizia tossicologica forense del 28 ottobre 2025]). Di principio non sussiste risp. sussisteva pertanto un interesse attuale e pratico all'annullamento del provvedimento.

E. 2.2.4 Essendo la via giudiziaria garantita nel caso di specie tramite l'art. 431 cpv. 1 CPP – nel contesto del quale un'eventuale illiceità del provvedimento in

E. 2.2.5 In assenza di un interesse giuridicamente protetto attuale all'annullamento della decisione impugnata, il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

E. 2.3 Anche la nullità del decreto impugnato invocata dal reclamante per violazione della Legge sulle lingue (LCLing; CSC 492.100) non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione. Come rilevato dalla Procura pubblica, nelle presenti circostanze questa Camera non avrebbe potuto pronunciarsi su tale questione. Un siffatto esame avrebbe presupposto infatti la possibilità di entrare nel merito del reclamo, possibilità che, come esposto, non è data in assenza di un interesse giuridicamente protetto e – a seguito del ritiro – di un reclamo validamente interposto (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_900/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 4.2; 5A_758/2018 del 18 aprile 2019 consid. 1.3 e 1.4; 4A_142/2016 del 25 novembre 2016 consid. 2; 6B_527/2025 del 12 settembre 2025 consid. 4.2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni KSK 24 79/80/84 del 16 dicembre 2024 consid. 3.3; sentenza del Tribunale d'appello di Zurigo LF250033 del 26 febbraio 2025 consid. 3.5; ordinanza del Tribunale d'appello di Zurigo UH120349 del 28 gennaio 2013). La giurisprudenza del Tribunale federale si riferisce sì prevalentemente a ricorsi che non rispettano il termine di impugnazione. Tuttavia, considerata la ragione per cui, in tali costellazioni, la nullità non viene esaminata, quanto vale per i ricorsi tardivi si applica a maggior ragione a quelli ritirati. 3. Ne segue che la tassa di giustizia, ridotta in CHF 500.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG), è posta integralmente a carico del reclamante, avendo egli ritirato il reclamo. Non si riconoscono indennità.

E. 4 / 6

E. 5 / 6 esame potrebbe ancora essere esaminata dal giudice di merito – e non ponendosi una questione giuridica d'importanza fondamentale, il reclamante non è, rispettivamente non era, nemmeno legittimato in via eccezionale a chiedere l'annullamento del provvedimento coercitivo in esame (ordinanze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 16 37 del 2 giugno 2017 consid. 1.d.cc; SK2 19 69 del 25 novembre 2019 consid. 1.2.1).

E. 6 / 6 Il Tribunale d'appello

Dispositiv
  1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
  2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico di A._____.
  3. Non si riconoscono indennità.
  4. [Rimedi giuridici]
  5. [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decreto del 20 maggio 2026 comunicato il 22 maggio 2026 N. d'incarto SR2 25 81 Istanza Seconda Camera penale Composizione Richter-Baldassarre, presidente Bensbih, attuaria Parti A._____ reclamante patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller Oggetto ispezione corporale (prelievo del sangue e delle urine) Atto impugnato conferma dell'ordine di prelievo del sangue e delle urine del 16 ottobre 2025 della Procura pubblica dei Grigioni, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto VV.2025.3788)

2 / 6 Ritenuto in fatto: A. Il 14 ottobre 2025, alle ore 16:00 circa, A._____ è stato sottoposto a un controllo in qualità di conducente di un'autovettura a B._____ (Comune di C._____). Sul posto sono stati effettuati circa dieci test dell'alcol nell'aria espirata, ma tutti hanno dato esito negativo a causa di un volume di espirazione insufficiente. Anche un successivo tentativo effettuato con l'apparecchio BAAP presso il posto di polizia di C._____ non ha dato alcun risultato. B. Alle ore 16:30 del medesimo giorno, la Procuratrice pubblica di picchetto ha ordinato il prelievo del sangue e delle urine di A._____. C. Con decreto del 16 ottobre 2025, comunicato lo stesso giorno, la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) ha confermato l'ordine di prelievo del sangue e delle urine. D. Il 27 ottobre 2025 A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo contro la conferma dell'ordine di prelievo di sangue e delle urine, postulandone l'annullamento, con protesta di spese, tasse e ripetibili. E. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2025 la Procura pubblica ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità, nonché l'addossamento della tassa di giustizia al reclamante. F. Il reclamante ha replicato e la Procura pubblica ha duplicato, ribadendo entrambi la loro posizione. G. Con scritto del 18 febbraio 2026 il reclamante ha chiesto lo stralcio della procedura di reclamo, con addebito di spese e ripetibili alla Procura pubblica. A motivazione della richiesta egli ha addotto che la procedura sarebbe divenuta materialmente priva d'oggetto a causa della decisione del 23 gennaio 2026 dell'Ufficio della circolazione dei Grigioni (act. D.7, 7.1); in via subordinata, il reclamante ha dichiarato il ritiro del proprio reclamo (act. D.7). H. In data 4 marzo 2026, la Procura pubblica ha preso posizione in merito, opponendosi all'addossamento delle spese procedurali a suo carico e rinviando ai propri precedenti scritti. I. Sono stati acquisiti gli atti della Procura pubblica. La causa è matura per il giudizio.

3 / 6 Considerando in diritto: 1. Occorre innanzitutto esaminare se la procedura di reclamo sia divenuta priva d'oggetto a seguito della decisione del 23 gennaio 2026 dell'Ufficio della circolazione dei Grigioni (act. D.7, 7.1). 1.1. La violazione della Legge federale sulla circolazione stradale è particolare, in quanto innesca, di regola, due meccanismi procedurali paralleli. Da un lato il procedimento penale, condotto solitamente dalla Procura pubblica del luogo di commissione dei fatti, è volto a sanzionare l'automobilista colpevole e si tradurrà, in caso di accertata colpevolezza, in una pena che va dalla multa alla pena detentiva nei casi più gravi (artt. 90 segg. LCStr). D'altro canto la procedura amministrativa, condotta dall'autorità amministrativa del Cantone di domicilio (Ufficio della circolazione) incaricata del rilascio della licenza di condurre, dovrà stabilire la necessità di emettere un provvedimento amministrativo, che può assumere la forma di ammonimento in caso d'infrazione lieve (art. 16a LCStr) o di ritiro della licenza di condurre in caso d'infrazione medio grave (art. 16b LCStr) o d'infrazione grave (art. 16c LCStr). Quest'ultima misura, di carattere educativo e preventivo, mira ad aumentare la sicurezza degli utenti della strada. 1.2. Oggetto della presente procedura è la conferma dell'ordine di sottoporsi a un prelievo di sangue e delle urine quale misura coercitiva disposta nel quadro del procedimento penale. La decisione del 23 gennaio 2026 dell'Ufficio della circolazione dei Grigioni costituisce invece un provvedimento amministrativo, adottato nell'ambito degli artt. 16 segg. LCStr. Il procedimento amministrativo e quello penale si svolgono parallelamente, ma perseguono scopi distinti e sono giuridicamente indipendenti l'uno dall'altro. Ne consegue che contrariamente all'opinione del reclamante, la procedura di reclamo non è divenuta priva d’oggetto a seguito dell’emanazione della decisione del 23 gennaio 2026 dell'Ufficio della circolazione dei Grigioni nell'ambito del procedimento amministrativo. 1.3. Di conseguenza, il reclamo è considerato ritirato (act. D.7). La circostanza che il ritiro sia stato formulato in via subordinata non incide sul fatto che la dichiarazione costituisce un ritiro espresso, univoco e incondizionato del reclamo. A seguito di un simile ritiro la procedura può essere stralciata dai ruoli a giudice unico (art. 9 cpv. 2, art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). Come risulta dalle considerazioni che seguono, il reclamante sarebbe peraltro tenuto a sopportare le spese anche qualora la causa fosse ritenuta priva d'oggetto. 2. Rimane da decidere sulle spese giudiziarie.

4 / 6 2.1. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, prima frase, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. In virtù della seconda frase della precitata disposizione è segnatamente anche ritenuta soccombente la parte che ha ritirato il ricorso. La decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli artt. 429 segg. CPP. 2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, nel caso di specie non vi è ragione di scostarsi da tale principio. 2.2.1. L'ammissibilità dell'impugnazione di una decisione ai sensi degli artt. 379 segg. CPP presuppone segnatamente che il ricorrente abbia un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Ne consegue che la disposizione di una misura coercitiva non è di principio più impugnabile in seguito all'esecuzione della stessa, non sussistendo più un interesse attuale e pratico all'esame della relativa questione (cfr. ordinanza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 19 69 del 25 novembre 2019 consid. 1.2, con rimandi; sentenza del Tribunale federale 1B_351/2012 del 20 settembre 2012 consid. 2.3; ordinanza del Tribunale d'appello di Zurigo UH230262 del 5 febbraio 2024 consid. 2.1; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 244). 2.2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un interesse giuridicamente protetto all'annullamento di un provvedimento coercitivo può essere eccezionalmente dato anche in seguito alla conclusione dello stesso, nella misura in cui la sua liceità non possa più essere successivamente esaminata (garanzia della via giudiziaria; art. 29a Cost.) o si ponga una questione giuridica d'importanza fondamentale e d'interesse pubblico, il cui esame in un caso concreto sarebbe altrimenti essenzialmente impossibile (cfr. ordinanza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 19 69 del 25 novembre 2019 consid. 1.2, con rimandi alla giurisprudenza del Tribunale federale). 2.2.3. Nella fattispecie il reclamante chiede la cassazione della conferma dell'ordine di prelievo del sangue e delle urine (act. A.1 pag. 9). Si rileva tuttavia che il prelievo del sangue e delle urine è già stato effettuato in data 14 ottobre 2025 (act. B.1; cfr. anche act. E.1 [perizia tossicologica forense del 28 ottobre 2025]). Di principio non sussiste risp. sussisteva pertanto un interesse attuale e pratico all'annullamento del provvedimento. 2.2.4. Essendo la via giudiziaria garantita nel caso di specie tramite l'art. 431 cpv. 1 CPP – nel contesto del quale un'eventuale illiceità del provvedimento in

5 / 6 esame potrebbe ancora essere esaminata dal giudice di merito – e non ponendosi una questione giuridica d'importanza fondamentale, il reclamante non è, rispettivamente non era, nemmeno legittimato in via eccezionale a chiedere l'annullamento del provvedimento coercitivo in esame (ordinanze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 16 37 del 2 giugno 2017 consid. 1.d.cc; SK2 19 69 del 25 novembre 2019 consid. 1.2.1). 2.2.5. In assenza di un interesse giuridicamente protetto attuale all'annullamento della decisione impugnata, il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 2.3. Anche la nullità del decreto impugnato invocata dal reclamante per violazione della Legge sulle lingue (LCLing; CSC 492.100) non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione. Come rilevato dalla Procura pubblica, nelle presenti circostanze questa Camera non avrebbe potuto pronunciarsi su tale questione. Un siffatto esame avrebbe presupposto infatti la possibilità di entrare nel merito del reclamo, possibilità che, come esposto, non è data in assenza di un interesse giuridicamente protetto e – a seguito del ritiro – di un reclamo validamente interposto (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_900/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 4.2; 5A_758/2018 del 18 aprile 2019 consid. 1.3 e 1.4; 4A_142/2016 del 25 novembre 2016 consid. 2; 6B_527/2025 del 12 settembre 2025 consid. 4.2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni KSK 24 79/80/84 del 16 dicembre 2024 consid. 3.3; sentenza del Tribunale d'appello di Zurigo LF250033 del 26 febbraio 2025 consid. 3.5; ordinanza del Tribunale d'appello di Zurigo UH120349 del 28 gennaio 2013). La giurisprudenza del Tribunale federale si riferisce sì prevalentemente a ricorsi che non rispettano il termine di impugnazione. Tuttavia, considerata la ragione per cui, in tali costellazioni, la nullità non viene esaminata, quanto vale per i ricorsi tardivi si applica a maggior ragione a quelli ritirati. 3. Ne segue che la tassa di giustizia, ridotta in CHF 500.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG), è posta integralmente a carico del reclamante, avendo egli ritirato il reclamo. Non si riconoscono indennità.

6 / 6 Il Tribunale d'appello decreta: 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico di A._____. 3. Non si riconoscono indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]