Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Con la dichiarazione d’appello dell’8 settembre 2025, l’imputato impugna le cifre 1, 3a, 3b, 4 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale regionale del 18 giugno 2025 (act. A.2, pag. 3). Le cifre 2, 5 e 7, non essendo impugnate (act. A.2, pag. 3), passano pertanto in giudicato (art. 404 cpv. 1 CPP).
E. 2 Con atto d’accusa del 12 agosto 2024, la Procura pubblica ha contestato all’imputato, per quanto di rilievo in questa sede, il reato di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 2 lett. a CP. In particolare, essa sostiene che, la mattina del 7 dicembre 2022, nel corso di un litigio avvenuto presso l’appartamento sito in O.1._____ a O.2._____, nel Comune di O.3._____, l’imputato avrebbe rivolto all’accusatrice privata – allora sua compagna e madre dei suoi figli – la seguente espressione: “Dammi il coltello che ti ammazzo”. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe pronunciato tali parole con l’intenzione di incutere spavento e timore nella donna, riuscendo effettivamente nel proprio intento (act. TR 1).
E. 3 La difesa sostiene invece, in primo luogo, che l’imputato non avrebbe rivolto all’accusatrice privata alcuna minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP. In secondo luogo, anche qualora si volesse ammettere l’esistenza di una “grave minaccia” ai sensi di tale norma, questa non sarebbe stata idonea a spaventare o intimorire l’accusatrice privata (act. H.5 pag. 9 segg.).
E. 4 / 16 Egli deve, infine, aver agito intenzionalmente (DUPUIS ET AL. [edit.], Code pénal – Petit commentaire, 2a ed. 2017, art. 180 n. 6). 4.1.3. L’autore deve aver proferito una “grave minaccia”, ovvero una minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione dev’essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi. È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (sentenze del Tribunale federale 6B_487/2024, 6B_488/2024 del 9 aprile 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 del 17 gennaio 2025 consid. 4.1; 6B_383/2024 del
E. 4.3 In applicazione del principio in dubio pro reo, sancito dall’art. 10 cpv. 3 CPP.
l’imputato dev’essere pertanto prosciolto dall’accusa di minaccia giusta
l’art. 180 CP, indipendentemente dalla questione, sollevata dalla difesa, a sapere
se il reato fosse perseguibile su querela di parte (art. 180 cpv. 1 CP) o d’ufficio
(art. 180 cpv. 2 CP; act. H.3, H.5, pag. 2-4).
5.
Ritenuto che l’imputato è stato nondimeno riconosciuto colpevole del reato di
appropriazione semplice giusta l’art. 137 cifra 1 CP secondo la cifra 2 del dispositivo
della decisione del Tribunale regionale del 18 giugno 2025 passata in giudicato
siccome non impugnata (cfr. supra consid. 1), occorre procedere alla
commisurazione della pena relativa alla commissione di tale reato (art. 408 cpv. 1
CPP). A questo proposito, può essere rinviato alle considerazioni dell’autorità
inferiore (act. B.2, pag. 19; art. 82 cpv. 4 CPP). L’imputato dev’essere pertanto
punito con una pena pecuniaria di 32 aliquote giornaliere di CHF 30.00 ciascuna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Egli deve, inoltre,
essere condannato al pagamento di una multa di CHF 240.00. In caso di mancato
pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 8 giorni. Si
rinuncia, inoltre, alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria
di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna di cui al decreto d’accusa del
Ministero pubblico del Cantone Ticino del 31 maggio 2021. L’imputato viene
nondimeno ammonito.
6.1.
Giusta l’art. 426 cpv. 1 prima frase CPP l’imputato, in caso di condanna,
sostiene le spese procedurali. Ritenuto che l’imputato è stato condannato per il
reato di appropriazione semplice giusta l’art. 137 cifra 1 CP ed è stato invece
prosciolto sia in prima che in seconda istanza dall’accusa di minaccia giusta
l’art. 180 CP, le spese della procedura preliminare di CHF 2'873.25 sono poste a
suo carico, in ragione di 2/5, per un importo di CHF 1'149.30, e a carico del Cantone
dei Grigioni (Procura pubblica), in ragione di 3/5, per un importo di CHF 1'723.95.
6.2.
Le spese della procedura di prima istanza di CHF 3’000.00 sono poste a
carico dell’imputato in ragione di CHF 800.00 e a carico del Cantone dei Grigioni
(Tribunale regionale Albula) in ragione di CHF 2’200.00.
6.3.
L’imputato, se viene parzialmente assolto, ha diritto a un’indennità per le
spese relative alla propria difesa (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). L’indennità
riconosciuta dall’autorità inferiore al difensore di fiducia avv. Roberto A. Keller di
CHF 3'900.00 può essere confermata (art. 82 cpv. 4 CPP; act. B.2 pag. 20). Essa è
posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula) secondo quanto
previsto dall’art. 423 cpv. 1 CPP.
E. 7 dicembre 2022, avvenuto presso l’abitazione comune di O.2._____, nel corso del quale, secondo l’accusa, sarebbe stata proferita la minaccia oggetto del presente procedimento (cfr. supra consid. 2.1). 4.2.2. Secondo quanto riferito dall’accusatrice privata alla Polizia cantonale il 26 gennaio 2023, la mattina del 7 dicembre 2022 sarebbe insorta una discussione concernente il nome della figlia minore, durante la quale l’imputato avrebbe pronunciato la frase “dammi il coltello che ti ammazzo” (act. PP 3.7, risposte 1, 4 e 17). Ella ha dichiarato di avere provato molta paura, pur precisando di non essere stata aggredita fisicamente (act. PP 3.7, risposta 8). Ha inoltre riferito di essere rimasta nell’abitazione dopo il litigio e di avere cercato di mantenere la calma per non provocare ulteriormente il compagno (act. PP 3.7, risposta 1). L’uscita dall’appartamento con i figli sarebbe avvenuta soltanto il 21 dicembre 2022, in seguito ad un ulteriore litigio (act. PP 3.7, risposta 1). Nel medesimo interrogatorio, l’accusatrice privata ha fornito una seconda versione della frase, indicando che l’imputato avrebbe detto “dammi il coltello che mi ammazzo” (act. PP 3.7, risposta 2). A domanda a sapere se l’imputato avesse nelle proprie mani un coltello, ha precisato che nessuno dei due impugnava un coltello e che ella non gliene aveva consegnato alcuno (act. PP 3.7, risposta 3). In sede di confronto del 30 maggio
E. 8 / 16
2023, l’accusatrice privata ha confermato che l’imputato le avrebbe detto “dammi il
coltello che ti ammazzo” (act. PP 1.8, risposta 6). Quanto al contatto con E._____,
ha inizialmente affermato di averlo contattato lo stesso giorno, per poi correggersi
indicando che ciò sarebbe avvenuto il giorno successivo (act. PP 1.8, risposta 10).
Nel corso dell’interrogatorio d’appello del 14 aprile 2026, l’accusatrice privata ha
nuovamente dichiarato di essersi sentita terrorizzata e in preda al panico a seguito
della minaccia dell’imputato (act. H.7 n. 201-203, 267 segg.). Ella ha tuttavia
precisato di essere rimasta calma al fine di “cercare di gestire la situazione” (act. H.7
n. 225-226). Interrogata ulteriormente circa il contenuto della presunta minaccia, ha
confermato che la frase che sarebbe stata pronunciata dall’imputato corrisponde a
“dammi il coltello che io ti ammazzo”, rispettivamente “dammi il coltello che
t’ammazzo” (act. H.7 n. 95-97, 101, 114, 141-147, 298, 322-323). Sollecitata a
precisare chi detenesse il coltello, ha dapprima affermato di non ricordare chi lo
avesse in mano (act. H.7 n. 103-104), poi che probabilmente lo impugnavano
entrambi (act. H.7 n. 117-118, 149-150, 152), per infine dichiarare nuovamente di
non ricordare (act. H.7 n. 169, 173, 304-305). Con riguardo al contatto con E._____
ha dapprima dichiarato di averlo contattato il giorno seguente “in urgenza” (act. H.7
n. 179-183, 209, 214), poi il medesimo giorno (act. H.7 n. 216), per infine affermare
di non ricordare (act. H.7 n. 235).
4.2.3. E._____ ha inizialmente riferito di essere venuto a conoscenza della
minaccia proferita dall’imputato nei confronti dell’accusatrice privata tra il 7 e
l’8 dicembre 2022, allorché quest’ultima lo avrebbe contattato, in uno stato di forte
tensione e scossa emotivamente, informandolo di essersi sentita minacciata e
facendo riferimento all’uso di un coltello. Egli ha, inoltre, dichiarato che, nel corso di
una seduta del 14 dicembre 2022, l’imputato avrebbe confermato di aver minacciato
la compagna con un tale oggetto (act. H.8 n. 159-172). Egli è stato, in seguito,
interrogato a più riprese con particolare riguardo alla minaccia e alla presunta
presenza di un coltello. Ha inizialmente riferito che l’imputato si sarebbe dimostrato
aggressivo e avrebbe minacciato l’accusatrice privata con un coltello (act. H.8
n. 183-197, 199-214, 221-222) e confermato che, nel corso di una successiva
seduta di coppia del 14 dicembre 2022, l’imputato avrebbe ammesso di aver
pronunciato una tale minaccia nei confronti della compagna (act. H.8 n. 267-268,
413-414, 424-427). Egli ha, in seguito, dichiarato che la minaccia sarebbe stata
espressa nei termini “prendi il coltello che ti ammazzo” (act. H.8 n. 226-227), per poi
cambiare la propria versione dicendo che la stessa sarebbe stata proferita tramite
le parole “ti ammazzo” (act. H.8 n. 251). Egli ha, in seguito, precisato che l’imputato
avrebbe preso in mano il coltello e minacciato con lo stesso la moglie (act. H.8
n. 260, 263, 270, 274, 432-433, 469-470, 472, 476). In chiusura di interrogatorio, a
E. 9 / 16
domanda se potesse fornire ulteriori dettagli in merito allo svolgimento dei fatti, egli
ha tuttavia ammesso di non aver discusso, nei giorni immediatamente successivi ai
fatti, in modo dettagliato con la coppia della minaccia con il coltello, limitandosi a
fornire loro dei consigli di carattere generale volti alla distensione del conflitto
(act. H.8 n. 480 segg.). Quanto ai rapporti intrattenuti con le parti, egli ha esposto di
aver continuato ad intrattenere rapporti professionali con l’accusatrice privata anche
dopo tale episodio e che la stessa frequenterebbe tutt’ora i suoi corsi di formazione
(act. H.8 n. 560 segg.).
4.2.4. L’imputato si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere in assenza
del proprio difensore (act. PP 3.6, risposta 1). In sede di confronto del 30 maggio
2023, egli ha negato di avere rivolto all’accusatrice privata una minaccia di morte
(act. PP 1.8, risposte 2 e 11), sostenendo di aver detto: ti odio, sei sempre la stessa
(act. PP 1.8, risposte 1, 2, 6, 10). Ha inoltre indicato che sarebbe stata l’accusatrice
privata a pronunciare la frase “ho il coltello dalla parte del manico” (act. PP 1.8,
risposta 1). Successivamente, sia dinnanzi al tribunale di prima istanza sia in
appello, ha ribadito di non avere rivolto all’accusatrice privata alcuna minaccia di
morte, negando sia di averle detto “ti ammazzo”, sia di avere impugnato un coltello
e di averla minacciata con un tale oggetto (act. H.6 n. 167-168). Egli ha invece
ammesso di avere pronunciato espressioni quali “ti odio”, “non ce la faccio più”,
“sono stanco”, “il mondo non gira intorno tutto a te” (act. TR 14, risposta 10; H.6
n. 186, 198, 219, 221) e “ammazzati” in risposta alla frase “ho il coltello dalla parte
del manico”, pronunciata dalla stessa (n. 173-174, 267, 283-284, 307-311). Egli ha
infine riconosciuto che l’accusatrice privata appariva impaurita nel corso della
discussione perché urlava (act. H.6 n. 322-323), spiegando tuttavia tale situazione
con il clima conflittuale della coppia e sostenendo che, una volta terminato il litigio,
i due si sarebbero comunque riappacificati, dopodiché egli si sarebbe recato al
lavoro (act. H.6 n. 325).
4.2.5. Nel loro insieme, le versioni rese dall’accusatrice privata, dall’imputato e da
E._____ divergono in maniera significativa su elementi centrali dell’episodio,
segnatamente quanto al contenuto preciso delle frasi proferite, alla persona cui esse
sarebbero state rivolte, nonché alla presenza del coltello e alla sua eventuale
detenzione. L’accusatrice privata ha dichiarato, in modo costante e coerente nel
corso di tutti gli interrogatori, che l’imputato avrebbe pronunciato la minaccia “dammi
il coltello che ti ammazzo”, formulata, a seconda delle verbalizzazioni, anche come
“dammi il coltello che t’ammazzo” o “dammi il coltello che io ti ammazzo”. Può
dunque rimanere indecisa la questione a sapere se l’espressione “dammi il coltello
che mi ammazzo”, riportata nel primo verbale di polizia, sia riconducibile a un mero
E. 10 / 16
errore di trascrizione. La stessa costanza e coerenza non si ritrova invece nelle
dichiarazioni concernenti la presenza del coltello e la sua effettiva detenzione al
momento dei fatti. In un primo momento ha escluso che impugnassero un coltello;
successivamente ha dichiarato di non ricordare chi lo detenesse; in seguito ha poi
ipotizzato che il coltello fosse probabilmente impugnato da entrambi; infine è
nuovamente tornata a dichiarare di non ricordare. Ulteriori incongruenze emergono
con riferimento alle conseguenze immediatamente successive ai fatti. Pur avendo
affermato di essere stata terrorizzata e in preda al panico, l’accusatrice privata ha
dichiarato di essere rimasta calma per gestire la situazione, di aver continuato la
convivenza con l’imputato fino al 22 dicembre 2022 – ovvero per circa due
settimane dopo l’episodio – e di non essersi rivolta immediatamente alla polizia.
Tale comportamento appare tuttavia poco coerente con la gravità della minaccia
riferita e degli effetti emotivi che avrebbe avuto su di lei, considerato inoltre che la
stessa sarebbe stata pronunciata in presenza di due figli minorenni (act. H.6 n. 316).
A conferma di ciò il tenore del messaggio inviato a E._____ l’8 dicembre 2022 alle
ore 10:05, nel quale ella ha scritto a quest’ultimo informandolo di essere stata
minacciata di morte “con il coltello” chiedendo di parlare con lui e indicando di essere
disponibile a fissare un appuntamento la settimana seguente (act. H.2, pag. 1),
incontro che avrebbe finalmente avuto luogo soltanto il 14 dicembre 2022. Nel corso
di tale seduta, le parti avrebbero persino discusso dell’organizzazione del
Capodanno, con prospettive ancora compatibili con la prosecuzione della
convivenza: l’accusatrice privata voleva passare tale festa con l’imputato e i figli,
mentre l’imputato avrebbe voluto recarsi ad una festa (act. H..8 n. 163 segg.). Non
si ravvisa dunque, oggettivamente, una situazione di particolare urgenza. Le
dichiarazioni dell’imputato si discostano, a loro volta, in maniera significativa da
quelle dell’accusatrice privata e di E._____ con riguardo a diversi aspetti centrali
della dinamica dei fatti. In particolare, l’imputato ha costantemente escluso di aver
pronunciato la frase “dammi il coltello che ti ammazzo”. La sua versione, secondo
la quale avrebbe reagito alla frase “ho il coltello dalla parte del manico” pronunciata
dall’accusatrice privata pronunciando la parola “ammazzati” in risposta, appare
inserita in modo coerente con quanto accaduto in passato nella coppia, in
particolare vista la decisione di allontanamento che sarebbe stata in passato
pronunciata nei confronti dell’imputato dal Tribunale regionale Albula (act. H.7 n. 68
segg.). Tale ricostruzione consentirebbe inoltre di spiegare l’incertezza emersa in
merito alla concreta detenzione del coltello durante la discussione. La possibilità
che l’espressione sia stata intesa in senso metaforico, come sostenuto dall’imputato
(act. H. 6 n. 260 segg., 280 segg.), non può dunque essere ragionevolmente
esclusa. Va inoltre rilevato che l’imputato non ha cercato di minimizzare
integralmente il proprio comportamento. Egli ha infatti riconosciuto di aver
E. 11 / 16
pronunciato parole inappropriate e di aver ferito emotivamente l’accusatrice privata,
formulando altresì delle scuse nei suoi confronti (act. H.6 n. 322, 323). Le
dichiarazioni di E._____ non consentono di apportare un chiarimento decisivo alla
ricostruzione dei fatti, risultando a loro volta incoerenti su aspetti centrali
dell’episodio. In particolare, sebbene egli abbia confermato di essere stato
contattato dall’accusatrice privata tra il 7 e l’8 dicembre 2022 e di avere appreso da
lei dell’esistenza di minacce formulate “con un coltello”, la descrizione concreta della
minaccia ha subito nel corso dell’interrogatorio rilevanti variazioni. In particolare, egli
ha dapprima evocato una generica minaccia con un coltello, per poi attribuire
all’imputato l’espressione “prendi il coltello che ti ammazzo”, successivamente
ridotta in alla sola frase “ti ammazzo”, sino ad affermare, in un momento ulteriore,
che l’imputato avrebbe impugnato il coltello mentre minacciava la moglie. Tali
versioni non coincidono né tra loro né con quella risultante dall’atto d’accusa e dalle
dichiarazioni dell’accusatrice privata. Analoghe incoerenze emergono con
riferimento al ruolo concretamente assunto dal coltello nel corso dell’episodio.
Sebbene egli abbia descritto una situazione nella quale l’imputato avrebbe
impugnato l’oggetto mentre proferiva la minaccia, egli ha altresì ammesso di non
avere approfondito, con la coppia, nei giorni immediatamente successivi ai fatti, le
modalità concrete dell’accaduto. Non è dunque possibile stabilire con sufficiente
certezza in quale misura le informazioni da lui riferite riflettano quanto effettivamente
appreso nell’immediatezza dei fatti oppure siano il risultato di precisazioni,
integrazioni o rielaborazioni intervenute in un momento successivo. Tale
interrogativo assume particolare rilievo se si considera che egli ha continuato a
intrattenere rapporti professionali con l’accusatrice privata anche dopo l’episodio e
che tali rapporti perdurano tutt’ora. Non potendosi ritenere accertato che
l’accusatrice privata detenesse un coltello al momento dei fatti – circostanza che,
peraltro, non risulta nemmeno dall’atto d’accusa (cfr. supra consid. 2.1) e che, di
conseguenza, non potrebbe comunque fungere da fondamento di una condanna –
la frase “dammi il coltello che ti ammazzo” perde già la sua qualifica giuridica quale
grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Una simile espressione presuppone infatti
che il coltello si trovi nelle mani della vittima e che quest’ultima lo consegni
volontariamente all’autore della minaccia, eventualità che, in una situazione di reale
pericolo, appare di per sé poco verosimile. Considerati nel loro insieme, gli elementi
probatori non consentono pertanto di accertare con il necessario grado di certezza
che l’imputato abbia effettivamente pronunciato la frase “dammi il coltello che ti
ammazzo”, così come contestatagli nell’atto d’accusa, né che abbia rivolto
all’accusatrice privata una minaccia di morte ai sensi dell’art. 180 CP. Permangono
infatti dubbi rilevanti e insuperabili tanto sul contenuto della frase pronunciata
quanto sulla dinamica stessa dei fatti.
E. 12 / 16
E. 13 / 16
6.4.
La tassa di giustizia relativa alla procedura d’appello è fissata in
CHF 4'000.00 (art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le tasse di giustizia in
procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]). Essa è interamente posta a carico del
Cantone dei Grigioni (Tribunale d’appello) in ragione dell’esito dell’appello, secondo
quanto previsto dall’art. 423 cpv. 1 CPP.
6.5.
Per quanto concerne l’indennità relativa alla procedura d’appello, essa viene
stabilita secondo la tariffa d’avvocatura (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per rinvio
dell’art. 436 cpv. 1 CPP), ovvero, nel Cantone dei Grigioni, secondo l’Ordinanza
sull’onorario degli avvocati ([OOA; CSC 310.250]; cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 2 cifra 2
OOA). Nella nota d’onorario consegnata in occasione del dibattimento dal difensore
di fiducia, avv. Roberto A. Keller, viene indicato un onorario di CHF 3'100.00,
calcolato sulla base di una tariffa oraria di CHF 300.00, per un dispendio di 10 ore
e 20 minuti, nonché spese per CHF 266.00 (trasferta CHF 210.00; spese di
scritturazione e cancelleria CHF 48.00; disborsi postali, telefonici, e-mail CHF 8.00),
per un totale di CHF 3'638.65 (IVA all’8.1% inclusa; act. G.4). Agli atti non figura
tuttavia una convenzione relativa all’onorario. Per prassi, in questo caso viene
applicata la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 (artt. 2 cpv. 2 cifra 1 e 3 cpv. 1
OOA). Ritenuto che il dibattimento ha avuto una durata di 5 ore e 20 minuti e non di
6 ore e 20 minuti come indicato nella nota d’onorario, si giustifica inoltre una
corrispondente riduzione del dispendio (act. G.4, pag. 2). Ne consegue che il
dispendio indicato dev’essere ridotto da 13 ore e 20 minuti a 12 ore e 20 minuti; per
il resto, esso può essere confermato, in quanto necessario ai fini di un patrocinio
efficace dell’imputato (art. 2 cpv. 2 cifra 2 OOA). Al difensore di fiducia dell’imputato,
avv. Roberto A. Keller, è pertanto riconosciuto un onorario di CHF 2'960.00 (12 ore
e 20 minuti x CHF 240/ora), cui si aggiungo le spese di CHF 266.00, per
un’indennità complessiva di CHF 3'226.00 relativa alla procedura d’appello (art. 429
cpv. 3 CPP). Essendo l’imputato domiciliato in Italia (act. H.6), non va invece
computata l’IVA.
6.6.
Giusta l’art. 138 cpv. 1 prima frase CPP la retribuzione del patrocinatore
designato nell’ambito del gratuito patrocinio è retta per analogia dall’art. 135 CPP.
Egli è dunque retribuito secondo la tariffa prevista nell’OOA (art. 135 cpv. 1 CPP;
art. 1 cpv. 1 OOA). L’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al
termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 prima frase CPP per analogia). Nella nota
d’onorario consegnata in occasione del dibattimento si evince un onorario di
CHF 10'125.00, calcolato sulla base di una tariffa oraria di CHF 200.00 d’avvocato
e CHF 150.00 di praticante, per un dispendio di 36 ore da avvocato e 19.50 ore da
praticante, nonché spese corrispondenti al 3% di tale importo, pari a CHF 303.75
E. 14 / 16 (act. G.3). Ritenuto che l’accusatrice è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del 29 ottobre 2025 e l’avv. Raffaele De Vecchi è stato designato quale suo patrocinatore in tale occasione, possono essere ritenute solamente le prestazioni effettuate a partire da tale data. Le prestazioni svolte tra il 13 gennaio 2023 e il 22 ottobre 2025 non possono dunque essere considerate (act. M.1). Dal conteggio orario indicato si evince che la fatturazione è avvenuta con degli scatti di
E. 15 / 16 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Si constata il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale regionale Albula del 18 giugno 2025 (n. d’incarto 515-2024-9) come segue: “[…]
2. B._____ ist schuldig der unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 Ziff. 1 StGB. […]” 2. B._____ è prosciolto dall’accusa di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 2 lett. b CP ai danni di A._____. 3. B._____ è punito con una pena pecuniaria di 32 aliquote giornaliere di CHF 30.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni. 4. B._____ è inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 240.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 8 giorni. 5. Si rinuncia alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna di cui al decreto d’accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 31 maggio 2021. B._____ viene ammonito. 6. Le spese della procedura preliminare di CHF 2'873.25 sono poste a carico di B._____ in ragione di CHF 1'149.30 e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica) in ragione di CHF 1'723.95. 7. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 sono poste a carico di B._____ in ragione di CHF 800.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula) in ragione di CHF 2'200.00. 8. Le spese della procedura d’appello di CHF 4'000.00 sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d’appello). 9. Al difensore di B._____, avv. Roberto A. Keller, è riconosciuta un'indennità di CHF 3'900.00 per la procedura di prima istanza a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula).
E. 16 / 16 10. A B._____ è riconosciuta un’indennità di CHF 3'226.00 per la procedura d’appello, posta a carico di A._____. 11. La retribuzione del patrocinatore di A._____ (avv. Raffaele De Vecchi) per la procedura d’appello di CHF 3'000.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d’appello). 12. [Rimedi giuridici] 13. [Comunicazione a:]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 30 aprile 2026 comunicata il 10 giugno 2026 N. d'incarto SR1 25 33 Istanza Prima Camera penale Composizione Moses, presidente Michael Dürst e Audétat Togni, attuario Parti A._____ accusatrice privata patrocinata dall’avv. Raffaele De Vecchi contro B._____, imputato patrocinato dall’avv. Roberto A. Keller Procura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Coira Oggetto minaccia Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Albula del 18 giugno 2025, comunicata il 20 agosto 2025 (n. d’incarto 515-2024-9)
2 / 16 Ritenuto in fatto: A. Con decisione del 18 giugno 2025, il Tribunale regionale Albula ha prosciolto B._____ (in seguito: imputato) dall’accusa di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 2 lett. b CP (cifra 1 del dispositivo) e l’ha ritenuto colpevole di appropriazione semplice giusta l’art. 137 cifra 1 CP (cifra 2 del dispositivo). Per tale reato, egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 32 aliquote giornaliere da CHF 30.00 ciascuna, condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni (cifra 3a del dispositivo), nonché al pagamento di una multa di CHF 240.00, sostituita, in caso di mancato pagamento per colpa, da una pena detentiva di 8 giorni (cifra 3b del dispositivo). Il tribunale di prima istanza ha rinunciato alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna di cui al decreto d’accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 31 maggio 2021, limitandosi ad ammonire l’imputato (cifra 4 del dispositivo). Le spese della procedura preliminare e di prima istanza sono state poste parzialmente a carico dell’imputato, rispettivamente a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica e Tribunale regionale Albula; cifre 5-7 del dispositivo). B. Contro tale decisione, A._____ (in seguito: accusatrice privata) ha annunciato appello dinnanzi al Tribunale regionale il 26 giugno 2025 e, l’8 settembre 2025, ha inoltrato la dichiarazione d’appello al Tribunale d’appello. Con il proprio gravame, impugna le cifre 1, 3a, 3b, 4 e 6 del dispositivo, chiedendone l’annullamento e la riforma, nel senso che l’imputato venga riconosciuto colpevole di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 2 lett. b CP e condannato a una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da CHF 30.00 ciascuna, senza concessione della sospensione condizionale. Ella chiede, inoltre, la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna di cui al decreto d’accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 31 maggio 2021, il diniego del versamento di un’indennità a favore dell’imputato, come pure che le spese procedurali vengano poste a suo carico. Postula, infine, la concessione del gratuito patrocinio. C. Con decreto del 29 settembre 2025 è stato stabilito che la lingua del procedimento fosse l’italiano e con decreto del 29 ottobre 2025 all’accusatrice privata è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio, con designazione dell’avv. Raffaele De Vecchi quale suo patrocinatore. D. Il 13 gennaio 2026 si è tenuto il dibattimento in presenza dell’imputato, del difensore avv. Roberto A. Keller, dell’accusatrice privata, della sua patrocinatrice MLaw Elisa Pavioni (in sostituzione dell’avv. Raffaele De Vecchi). La Procura
3 / 16 pubblica non si è, come preannunciato, presentata. In tale sede, è stato, in particolare, interrogato E._____ in merito ai fatti. E. Il 30 aprile 2026, dopo deliberazione, il Tribunale d’appello ha comunicato anticipatamente per scritto alle parti il dispositivo della sentenza. Considerando in diritto: 1. Con la dichiarazione d’appello dell’8 settembre 2025, l’imputato impugna le cifre 1, 3a, 3b, 4 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale regionale del 18 giugno 2025 (act. A.2, pag. 3). Le cifre 2, 5 e 7, non essendo impugnate (act. A.2, pag. 3), passano pertanto in giudicato (art. 404 cpv. 1 CPP). 2. Con atto d’accusa del 12 agosto 2024, la Procura pubblica ha contestato all’imputato, per quanto di rilievo in questa sede, il reato di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 2 lett. a CP. In particolare, essa sostiene che, la mattina del 7 dicembre 2022, nel corso di un litigio avvenuto presso l’appartamento sito in O.1._____ a O.2._____, nel Comune di O.3._____, l’imputato avrebbe rivolto all’accusatrice privata – allora sua compagna e madre dei suoi figli – la seguente espressione: “Dammi il coltello che ti ammazzo”. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe pronunciato tali parole con l’intenzione di incutere spavento e timore nella donna, riuscendo effettivamente nel proprio intento (act. TR 1). 3. La difesa sostiene invece, in primo luogo, che l’imputato non avrebbe rivolto all’accusatrice privata alcuna minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP. In secondo luogo, anche qualora si volesse ammettere l’esistenza di una “grave minaccia” ai sensi di tale norma, questa non sarebbe stata idonea a spaventare o intimorire l’accusatrice privata (act. H.5 pag. 9 segg.). 4. Occorre dunque innanzitutto accertare se l’imputato abbia effettivamente proferito una minaccia ai sensi dell’art. 180 CP nei confronti dell’accusatrice privata. 4.1.1. Giusta l’art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 4.1.2. L’adempimento del reato di minaccia presuppone la realizzazione di tre elementi costitutivi oggettivi e di uno soggettivo: l’autore deve aver proferito una grave minaccia, la quale deve aver incusso a una persona spavento o timore. Ciò presuppone l’esistenza di un nesso causale tra la minaccia e lo spavento o il timore.
4 / 16 Egli deve, infine, aver agito intenzionalmente (DUPUIS ET AL. [edit.], Code pénal – Petit commentaire, 2a ed. 2017, art. 180 n. 6). 4.1.3. L’autore deve aver proferito una “grave minaccia”, ovvero una minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione dev’essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi. È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (sentenze del Tribunale federale 6B_487/2024, 6B_488/2024 del 9 aprile 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 del 17 gennaio 2025 consid. 4.1; 6B_383/2024 del 7 giugno 2024 consid. 5.1.1). Oltre ad essere grave, la minaccia deve anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall’autore è già di per sé tale; ciò è il caso delle minacce di lesioni (corporali) gravi o di morte (sentenza del Tribunale federale 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1). La messa in atto della minaccia deve infine dipendere dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di metterla in atto né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (sentenze del Tribunale federale 6B_487/2024, 6B_488/2024 del 9 aprile 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 del 17 gennaio 2025 consid. 4.1). 4.1.4. Perché sia realizzato il reato di minaccia, è inoltre necessario che il destinatario della stessa sia stato spaventato o intimorito, vale a dire che tema il realizzarsi del pregiudizio; ciò implica che la vittima lo consideri possibile (sentenze del Tribunale federale 6B_487/2024, 6B_488/2024 del 9 aprile 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 del 17 gennaio 2025 consid. 4.1; 6B_383/2024 del 7 giugno 2024 consid. 5.1.1). 4.1.5. Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve voler incutere spavento o timore nella vittima ed essere stato consapevole che la propria minaccia avrebbe comportato tale effetto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP; sentenza del Tribunale federale 6B_383/2024 del 7 giugno 2024 consid. 5.5.1); il dolo eventuale è sufficiente (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP; sentenze del Tribunale federale 6B_383/2024 del 7 giugno 2024 consid. 5.1.1; 6B_754/2023 dell’11 ottobre 2023 consid. 3.1; 6B_1254/2022 del 16 giugno 2023 consid. 7.1; 6B_543/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 8.1). La valutazione deve basarsi sull’insieme delle circostanze (sentenze del Tribunale federale 6B_1355/2023 del 25 aprile 2024 consid. 3.3.1).
5 / 16 4.1.6. Premesso che le autorità penali – le quali appurano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo sia al reato sia all’imputato in virtù del principio inquisitorio (art. 6 cpv. 1 CPP; sentenza del Tribunale federale 6B_130/2012 del 22 ottobre 2012 consid. 3.3) – si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza per l'accertamento della verità (art. 139 cpv. 1 CPP). 4.1.7. Giusta l’art. 10 cpv. 1 CPP ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con una decisione passata in giudicato. Il principio della presunzione d’innocenza, oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova al pubblico ministero, disciplina la valutazione delle prove. Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (art. 10 cpv. 2 CPP). Dalla presunzione d’innocenza deriva l’obbligo per l’autorità di perseguimento penale di dimostrare la colpevolezza dell’imputato, e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Il pubblico ministero ha dunque l’onere della prova per quanto riguarda i requisiti di punibilità (di diritto sostanziale), come in particolare i requisiti oggettivi e soggettivi (TOPHINKE, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar – Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 3a ed. 2023, art. 10 n. 20). Secondo il principio della libertà della prova, il giudice può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova per stabilire l’innocenza o la colpevolezza di un imputato (TOPHINKE, op. cit., art. 10 n. 47; DTF 139 I 72 consid. 8.3.1). Il principio in dubio pro reo (nel dubbio, in favore all’imputato) statuito all’art. 10 cpv. 3 CPP – per cui il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto – trova applicazione soltanto laddove il risultato dell’esame degli elementi probatori non permette al tribunale di stabilire oltre ogni ragionevole dubbio la correttezza di una delle due opposte versioni (VERNIORY, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [edit.], Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, art. 10 n. 44 segg.). Il precetto non impone, tuttavia, che l’assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili – non sono sufficienti ad imporre l’applicazione di tale principio. Esso è disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi in merito alla colpevolezza dell’imputato (DTF 139 I 72 consid. 8.3.1; TOPHINKE, op. cit., art. 10 n. 76). 4.1.8. Se i fatti possono essere accertati solamente sulla scorta delle opposte dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte (costellazione efficacemente riassunta dal termine tedesco “Aussage gegen Aussage"), il giudice deve
6 / 16 esaminare la credibilità dei dichiaranti e l’attendibilità delle loro dichiarazioni. All’esame dell’attendibilità delle dichiarazioni va dato maggior peso, mentre la credibilità dei dichiaranti ha solo funzione ausiliaria. Un tale esame è infatti necessario esclusivamente se i dubbi sollevati possono influire anche sulla valutazione concreta delle prove, ossia sulla credibilità delle dichiarazioni concrete e giuridicamente rilevanti (DTF 147 IV 534 consid. 2.3.2-2.3.4 e 2.5.1). Per accertare l’attendibilità di una dichiarazione, il giudice parte dall’assunto che la stessa sia falsa. Egli valuta quindi gli indizi atti a comprovare la veridicità della ricostruzione e, viceversa, gli eventuali segnali indicanti che la stessa sia frutto d’immaginazione. Laddove gli indizi di veridicità rendono insostenibile l’ipotesi che la dichiarazione sia falsa, il fatto in esame si considera dimostrato (DTF 133 I 33 consid. 4.2). L’atto di affermare il falso costituisce un’attività cognitiva significativamente più complessa della ricostruzione di eventi realmente vissuti, ragion per cui le caratteristiche delle due attività sono qualitativamente distinguibili. Una dichiarazione veritiera è in genere logicamente coerente e costante nel tempo, mentre una dichiarazione falsa presenta contraddizioni e difetti logici (LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, in: Ludewig/Baumer/Tavor [edit.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Zurigo/San Gallo 2017, pag. 46 segg.). Mentre chi dichiara il falso esaspera di norma la propria ricostruzione degli eventi, chi descrive situazioni realmente vissute le presenta in modo più sfumato e meno parziale, riportando ad esempio anche elementi in difesa della controparte (LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, op. cit., pag. 51). 4.1.9. Giusta l’art. 9 cpv. 1 CPP un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente (il cosiddetto "principio accusatorio"). Secondo tale principio, l’atto di accusa assume una duplice funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio; dall’altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa esercitarli adeguatamente (DTF 143 IV 63 consid. 2.2; sentenze del Tribunale federale 7B_256/2024 e 7B_347/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 3.5; 6B_202/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 2.3). L’imputato ha il diritto di conoscere con precisione i fatti a lui rimproverati e le pene e misure cui rischia di essere condannato (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Secondo l’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP l’atto d'accusa deve infatti indicare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi. Il principio accusatorio è violato se il giudice si basa su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto d’accusa, senza che
7 / 16 l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi adeguatamente e tempestivamente al riguardo (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell’atto di accusa (principio di immutabilità), ma non alla relativa qualificazione giuridica (art. 350 cpv. 1 CPP). 4.2.1. Nel caso in esame, dagli atti emerge anzitutto che tra l’imputato e l’accusatrice privata intercorreva da tempo una relazione fortemente conflittuale, caratterizzata da frequenti litigi e persistenti tensioni nella gestione della vita famigliare e dei figli comuni C._____ (nato il _____ 2020) e D._____ (nata il _____ 2022; act. PP 3.7, risposta 1). Entrambi si rimproverano reciprocamente mancanze sia nella cura dei figli sia nel rapporto di coppia (act. PP 1.8, risposta 1; 3.7, risposta 1; H.6 n. 142 segg.; H.7 n. 48 segg.). Tale situazione risultava ulteriormente aggravata da un marcato stato di stanchezza ed esaurimento dovuto alla presenza di due bambini in tenera età, alle difficoltà legate al sonno e alla conciliazione tra vita professionale e familiare (act. PP 1.8, risposte 1, 2, 10; act. H.6 n. 190 segg., 200 segg.; H.7 n. 48 segg.). In tale contesto, le parti hanno intrapreso un percorso di sostegno con E._____, attivo quale coach di vita e mediatore, il quale li avrebbe supportati nella gestione delle difficoltà relazionali e famigliari (act. H.8 n. 142, 144, 322; PP 1.8, risposta 10). È in questo quadro relazionale che si colloca il litigio del 7 dicembre 2022, avvenuto presso l’abitazione comune di O.2._____, nel corso del quale, secondo l’accusa, sarebbe stata proferita la minaccia oggetto del presente procedimento (cfr. supra consid. 2.1). 4.2.2. Secondo quanto riferito dall’accusatrice privata alla Polizia cantonale il 26 gennaio 2023, la mattina del 7 dicembre 2022 sarebbe insorta una discussione concernente il nome della figlia minore, durante la quale l’imputato avrebbe pronunciato la frase “dammi il coltello che ti ammazzo” (act. PP 3.7, risposte 1, 4 e 17). Ella ha dichiarato di avere provato molta paura, pur precisando di non essere stata aggredita fisicamente (act. PP 3.7, risposta 8). Ha inoltre riferito di essere rimasta nell’abitazione dopo il litigio e di avere cercato di mantenere la calma per non provocare ulteriormente il compagno (act. PP 3.7, risposta 1). L’uscita dall’appartamento con i figli sarebbe avvenuta soltanto il 21 dicembre 2022, in seguito ad un ulteriore litigio (act. PP 3.7, risposta 1). Nel medesimo interrogatorio, l’accusatrice privata ha fornito una seconda versione della frase, indicando che l’imputato avrebbe detto “dammi il coltello che mi ammazzo” (act. PP 3.7, risposta 2). A domanda a sapere se l’imputato avesse nelle proprie mani un coltello, ha precisato che nessuno dei due impugnava un coltello e che ella non gliene aveva consegnato alcuno (act. PP 3.7, risposta 3). In sede di confronto del 30 maggio
8 / 16 2023, l’accusatrice privata ha confermato che l’imputato le avrebbe detto “dammi il coltello che ti ammazzo” (act. PP 1.8, risposta 6). Quanto al contatto con E._____, ha inizialmente affermato di averlo contattato lo stesso giorno, per poi correggersi indicando che ciò sarebbe avvenuto il giorno successivo (act. PP 1.8, risposta 10). Nel corso dell’interrogatorio d’appello del 14 aprile 2026, l’accusatrice privata ha nuovamente dichiarato di essersi sentita terrorizzata e in preda al panico a seguito della minaccia dell’imputato (act. H.7 n. 201-203, 267 segg.). Ella ha tuttavia precisato di essere rimasta calma al fine di “cercare di gestire la situazione” (act. H.7
n. 225-226). Interrogata ulteriormente circa il contenuto della presunta minaccia, ha confermato che la frase che sarebbe stata pronunciata dall’imputato corrisponde a “dammi il coltello che io ti ammazzo”, rispettivamente “dammi il coltello che t’ammazzo” (act. H.7 n. 95-97, 101, 114, 141-147, 298, 322-323). Sollecitata a precisare chi detenesse il coltello, ha dapprima affermato di non ricordare chi lo avesse in mano (act. H.7 n. 103-104), poi che probabilmente lo impugnavano entrambi (act. H.7 n. 117-118, 149-150, 152), per infine dichiarare nuovamente di non ricordare (act. H.7 n. 169, 173, 304-305). Con riguardo al contatto con E._____ ha dapprima dichiarato di averlo contattato il giorno seguente “in urgenza” (act. H.7
n. 179-183, 209, 214), poi il medesimo giorno (act. H.7 n. 216), per infine affermare di non ricordare (act. H.7 n. 235). 4.2.3. E._____ ha inizialmente riferito di essere venuto a conoscenza della minaccia proferita dall’imputato nei confronti dell’accusatrice privata tra il 7 e l’8 dicembre 2022, allorché quest’ultima lo avrebbe contattato, in uno stato di forte tensione e scossa emotivamente, informandolo di essersi sentita minacciata e facendo riferimento all’uso di un coltello. Egli ha, inoltre, dichiarato che, nel corso di una seduta del 14 dicembre 2022, l’imputato avrebbe confermato di aver minacciato la compagna con un tale oggetto (act. H.8 n. 159-172). Egli è stato, in seguito, interrogato a più riprese con particolare riguardo alla minaccia e alla presunta presenza di un coltello. Ha inizialmente riferito che l’imputato si sarebbe dimostrato aggressivo e avrebbe minacciato l’accusatrice privata con un coltello (act. H.8
n. 183-197, 199-214, 221-222) e confermato che, nel corso di una successiva seduta di coppia del 14 dicembre 2022, l’imputato avrebbe ammesso di aver pronunciato una tale minaccia nei confronti della compagna (act. H.8 n. 267-268, 413-414, 424-427). Egli ha, in seguito, dichiarato che la minaccia sarebbe stata espressa nei termini “prendi il coltello che ti ammazzo” (act. H.8 n. 226-227), per poi cambiare la propria versione dicendo che la stessa sarebbe stata proferita tramite le parole “ti ammazzo” (act. H.8 n. 251). Egli ha, in seguito, precisato che l’imputato avrebbe preso in mano il coltello e minacciato con lo stesso la moglie (act. H.8
n. 260, 263, 270, 274, 432-433, 469-470, 472, 476). In chiusura di interrogatorio, a
9 / 16 domanda se potesse fornire ulteriori dettagli in merito allo svolgimento dei fatti, egli ha tuttavia ammesso di non aver discusso, nei giorni immediatamente successivi ai fatti, in modo dettagliato con la coppia della minaccia con il coltello, limitandosi a fornire loro dei consigli di carattere generale volti alla distensione del conflitto (act. H.8 n. 480 segg.). Quanto ai rapporti intrattenuti con le parti, egli ha esposto di aver continuato ad intrattenere rapporti professionali con l’accusatrice privata anche dopo tale episodio e che la stessa frequenterebbe tutt’ora i suoi corsi di formazione (act. H.8 n. 560 segg.). 4.2.4. L’imputato si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere in assenza del proprio difensore (act. PP 3.6, risposta 1). In sede di confronto del 30 maggio 2023, egli ha negato di avere rivolto all’accusatrice privata una minaccia di morte (act. PP 1.8, risposte 2 e 11), sostenendo di aver detto: ti odio, sei sempre la stessa (act. PP 1.8, risposte 1, 2, 6, 10). Ha inoltre indicato che sarebbe stata l’accusatrice privata a pronunciare la frase “ho il coltello dalla parte del manico” (act. PP 1.8, risposta 1). Successivamente, sia dinnanzi al tribunale di prima istanza sia in appello, ha ribadito di non avere rivolto all’accusatrice privata alcuna minaccia di morte, negando sia di averle detto “ti ammazzo”, sia di avere impugnato un coltello e di averla minacciata con un tale oggetto (act. H.6 n. 167-168). Egli ha invece ammesso di avere pronunciato espressioni quali “ti odio”, “non ce la faccio più”, “sono stanco”, “il mondo non gira intorno tutto a te” (act. TR 14, risposta 10; H.6
n. 186, 198, 219, 221) e “ammazzati” in risposta alla frase “ho il coltello dalla parte del manico”, pronunciata dalla stessa (n. 173-174, 267, 283-284, 307-311). Egli ha infine riconosciuto che l’accusatrice privata appariva impaurita nel corso della discussione perché urlava (act. H.6 n. 322-323), spiegando tuttavia tale situazione con il clima conflittuale della coppia e sostenendo che, una volta terminato il litigio, i due si sarebbero comunque riappacificati, dopodiché egli si sarebbe recato al lavoro (act. H.6 n. 325). 4.2.5. Nel loro insieme, le versioni rese dall’accusatrice privata, dall’imputato e da E._____ divergono in maniera significativa su elementi centrali dell’episodio, segnatamente quanto al contenuto preciso delle frasi proferite, alla persona cui esse sarebbero state rivolte, nonché alla presenza del coltello e alla sua eventuale detenzione. L’accusatrice privata ha dichiarato, in modo costante e coerente nel corso di tutti gli interrogatori, che l’imputato avrebbe pronunciato la minaccia “dammi il coltello che ti ammazzo”, formulata, a seconda delle verbalizzazioni, anche come “dammi il coltello che t’ammazzo” o “dammi il coltello che io ti ammazzo”. Può dunque rimanere indecisa la questione a sapere se l’espressione “dammi il coltello che mi ammazzo”, riportata nel primo verbale di polizia, sia riconducibile a un mero
10 / 16 errore di trascrizione. La stessa costanza e coerenza non si ritrova invece nelle dichiarazioni concernenti la presenza del coltello e la sua effettiva detenzione al momento dei fatti. In un primo momento ha escluso che impugnassero un coltello; successivamente ha dichiarato di non ricordare chi lo detenesse; in seguito ha poi ipotizzato che il coltello fosse probabilmente impugnato da entrambi; infine è nuovamente tornata a dichiarare di non ricordare. Ulteriori incongruenze emergono con riferimento alle conseguenze immediatamente successive ai fatti. Pur avendo affermato di essere stata terrorizzata e in preda al panico, l’accusatrice privata ha dichiarato di essere rimasta calma per gestire la situazione, di aver continuato la convivenza con l’imputato fino al 22 dicembre 2022 – ovvero per circa due settimane dopo l’episodio – e di non essersi rivolta immediatamente alla polizia. Tale comportamento appare tuttavia poco coerente con la gravità della minaccia riferita e degli effetti emotivi che avrebbe avuto su di lei, considerato inoltre che la stessa sarebbe stata pronunciata in presenza di due figli minorenni (act. H.6 n. 316). A conferma di ciò il tenore del messaggio inviato a E._____ l’8 dicembre 2022 alle ore 10:05, nel quale ella ha scritto a quest’ultimo informandolo di essere stata minacciata di morte “con il coltello” chiedendo di parlare con lui e indicando di essere disponibile a fissare un appuntamento la settimana seguente (act. H.2, pag. 1), incontro che avrebbe finalmente avuto luogo soltanto il 14 dicembre 2022. Nel corso di tale seduta, le parti avrebbero persino discusso dell’organizzazione del Capodanno, con prospettive ancora compatibili con la prosecuzione della convivenza: l’accusatrice privata voleva passare tale festa con l’imputato e i figli, mentre l’imputato avrebbe voluto recarsi ad una festa (act. H..8 n. 163 segg.). Non si ravvisa dunque, oggettivamente, una situazione di particolare urgenza. Le dichiarazioni dell’imputato si discostano, a loro volta, in maniera significativa da quelle dell’accusatrice privata e di E._____ con riguardo a diversi aspetti centrali della dinamica dei fatti. In particolare, l’imputato ha costantemente escluso di aver pronunciato la frase “dammi il coltello che ti ammazzo”. La sua versione, secondo la quale avrebbe reagito alla frase “ho il coltello dalla parte del manico” pronunciata dall’accusatrice privata pronunciando la parola “ammazzati” in risposta, appare inserita in modo coerente con quanto accaduto in passato nella coppia, in particolare vista la decisione di allontanamento che sarebbe stata in passato pronunciata nei confronti dell’imputato dal Tribunale regionale Albula (act. H.7 n. 68 segg.). Tale ricostruzione consentirebbe inoltre di spiegare l’incertezza emersa in merito alla concreta detenzione del coltello durante la discussione. La possibilità che l’espressione sia stata intesa in senso metaforico, come sostenuto dall’imputato (act. H. 6 n. 260 segg., 280 segg.), non può dunque essere ragionevolmente esclusa. Va inoltre rilevato che l’imputato non ha cercato di minimizzare integralmente il proprio comportamento. Egli ha infatti riconosciuto di aver
11 / 16 pronunciato parole inappropriate e di aver ferito emotivamente l’accusatrice privata, formulando altresì delle scuse nei suoi confronti (act. H.6 n. 322, 323). Le dichiarazioni di E._____ non consentono di apportare un chiarimento decisivo alla ricostruzione dei fatti, risultando a loro volta incoerenti su aspetti centrali dell’episodio. In particolare, sebbene egli abbia confermato di essere stato contattato dall’accusatrice privata tra il 7 e l’8 dicembre 2022 e di avere appreso da lei dell’esistenza di minacce formulate “con un coltello”, la descrizione concreta della minaccia ha subito nel corso dell’interrogatorio rilevanti variazioni. In particolare, egli ha dapprima evocato una generica minaccia con un coltello, per poi attribuire all’imputato l’espressione “prendi il coltello che ti ammazzo”, successivamente ridotta in alla sola frase “ti ammazzo”, sino ad affermare, in un momento ulteriore, che l’imputato avrebbe impugnato il coltello mentre minacciava la moglie. Tali versioni non coincidono né tra loro né con quella risultante dall’atto d’accusa e dalle dichiarazioni dell’accusatrice privata. Analoghe incoerenze emergono con riferimento al ruolo concretamente assunto dal coltello nel corso dell’episodio. Sebbene egli abbia descritto una situazione nella quale l’imputato avrebbe impugnato l’oggetto mentre proferiva la minaccia, egli ha altresì ammesso di non avere approfondito, con la coppia, nei giorni immediatamente successivi ai fatti, le modalità concrete dell’accaduto. Non è dunque possibile stabilire con sufficiente certezza in quale misura le informazioni da lui riferite riflettano quanto effettivamente appreso nell’immediatezza dei fatti oppure siano il risultato di precisazioni, integrazioni o rielaborazioni intervenute in un momento successivo. Tale interrogativo assume particolare rilievo se si considera che egli ha continuato a intrattenere rapporti professionali con l’accusatrice privata anche dopo l’episodio e che tali rapporti perdurano tutt’ora. Non potendosi ritenere accertato che l’accusatrice privata detenesse un coltello al momento dei fatti – circostanza che, peraltro, non risulta nemmeno dall’atto d’accusa (cfr. supra consid. 2.1) e che, di conseguenza, non potrebbe comunque fungere da fondamento di una condanna – la frase “dammi il coltello che ti ammazzo” perde già la sua qualifica giuridica quale grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Una simile espressione presuppone infatti che il coltello si trovi nelle mani della vittima e che quest’ultima lo consegni volontariamente all’autore della minaccia, eventualità che, in una situazione di reale pericolo, appare di per sé poco verosimile. Considerati nel loro insieme, gli elementi probatori non consentono pertanto di accertare con il necessario grado di certezza che l’imputato abbia effettivamente pronunciato la frase “dammi il coltello che ti ammazzo”, così come contestatagli nell’atto d’accusa, né che abbia rivolto all’accusatrice privata una minaccia di morte ai sensi dell’art. 180 CP. Permangono infatti dubbi rilevanti e insuperabili tanto sul contenuto della frase pronunciata quanto sulla dinamica stessa dei fatti.
12 / 16 4.3. In applicazione del principio in dubio pro reo, sancito dall’art. 10 cpv. 3 CPP. l’imputato dev’essere pertanto prosciolto dall’accusa di minaccia giusta l’art. 180 CP, indipendentemente dalla questione, sollevata dalla difesa, a sapere se il reato fosse perseguibile su querela di parte (art. 180 cpv. 1 CP) o d’ufficio (art. 180 cpv. 2 CP; act. H.3, H.5, pag. 2-4). 5. Ritenuto che l’imputato è stato nondimeno riconosciuto colpevole del reato di appropriazione semplice giusta l’art. 137 cifra 1 CP secondo la cifra 2 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale del 18 giugno 2025 passata in giudicato siccome non impugnata (cfr. supra consid. 1), occorre procedere alla commisurazione della pena relativa alla commissione di tale reato (art. 408 cpv. 1 CPP). A questo proposito, può essere rinviato alle considerazioni dell’autorità inferiore (act. B.2, pag. 19; art. 82 cpv. 4 CPP). L’imputato dev’essere pertanto punito con una pena pecuniaria di 32 aliquote giornaliere di CHF 30.00 ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Egli deve, inoltre, essere condannato al pagamento di una multa di CHF 240.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 8 giorni. Si rinuncia, inoltre, alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna di cui al decreto d’accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 31 maggio 2021. L’imputato viene nondimeno ammonito. 6.1. Giusta l’art. 426 cpv. 1 prima frase CPP l’imputato, in caso di condanna, sostiene le spese procedurali. Ritenuto che l’imputato è stato condannato per il reato di appropriazione semplice giusta l’art. 137 cifra 1 CP ed è stato invece prosciolto sia in prima che in seconda istanza dall’accusa di minaccia giusta l’art. 180 CP, le spese della procedura preliminare di CHF 2'873.25 sono poste a suo carico, in ragione di 2/5, per un importo di CHF 1'149.30, e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica), in ragione di 3/5, per un importo di CHF 1'723.95. 6.2. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 3’000.00 sono poste a carico dell’imputato in ragione di CHF 800.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula) in ragione di CHF 2’200.00. 6.3. L’imputato, se viene parzialmente assolto, ha diritto a un’indennità per le spese relative alla propria difesa (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). L’indennità riconosciuta dall’autorità inferiore al difensore di fiducia avv. Roberto A. Keller di CHF 3'900.00 può essere confermata (art. 82 cpv. 4 CPP; act. B.2 pag. 20). Essa è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula) secondo quanto previsto dall’art. 423 cpv. 1 CPP.
13 / 16 6.4. La tassa di giustizia relativa alla procedura d’appello è fissata in CHF 4'000.00 (art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]). Essa è interamente posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d’appello) in ragione dell’esito dell’appello, secondo quanto previsto dall’art. 423 cpv. 1 CPP. 6.5. Per quanto concerne l’indennità relativa alla procedura d’appello, essa viene stabilita secondo la tariffa d’avvocatura (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per rinvio dell’art. 436 cpv. 1 CPP), ovvero, nel Cantone dei Grigioni, secondo l’Ordinanza sull’onorario degli avvocati ([OOA; CSC 310.250]; cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 2 cifra 2 OOA). Nella nota d’onorario consegnata in occasione del dibattimento dal difensore di fiducia, avv. Roberto A. Keller, viene indicato un onorario di CHF 3'100.00, calcolato sulla base di una tariffa oraria di CHF 300.00, per un dispendio di 10 ore e 20 minuti, nonché spese per CHF 266.00 (trasferta CHF 210.00; spese di scritturazione e cancelleria CHF 48.00; disborsi postali, telefonici, e-mail CHF 8.00), per un totale di CHF 3'638.65 (IVA all’8.1% inclusa; act. G.4). Agli atti non figura tuttavia una convenzione relativa all’onorario. Per prassi, in questo caso viene applicata la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 (artt. 2 cpv. 2 cifra 1 e 3 cpv. 1 OOA). Ritenuto che il dibattimento ha avuto una durata di 5 ore e 20 minuti e non di 6 ore e 20 minuti come indicato nella nota d’onorario, si giustifica inoltre una corrispondente riduzione del dispendio (act. G.4, pag. 2). Ne consegue che il dispendio indicato dev’essere ridotto da 13 ore e 20 minuti a 12 ore e 20 minuti; per il resto, esso può essere confermato, in quanto necessario ai fini di un patrocinio efficace dell’imputato (art. 2 cpv. 2 cifra 2 OOA). Al difensore di fiducia dell’imputato, avv. Roberto A. Keller, è pertanto riconosciuto un onorario di CHF 2'960.00 (12 ore e 20 minuti x CHF 240/ora), cui si aggiungo le spese di CHF 266.00, per un’indennità complessiva di CHF 3'226.00 relativa alla procedura d’appello (art. 429 cpv. 3 CPP). Essendo l’imputato domiciliato in Italia (act. H.6), non va invece computata l’IVA. 6.6. Giusta l’art. 138 cpv. 1 prima frase CPP la retribuzione del patrocinatore designato nell’ambito del gratuito patrocinio è retta per analogia dall’art. 135 CPP. Egli è dunque retribuito secondo la tariffa prevista nell’OOA (art. 135 cpv. 1 CPP; art. 1 cpv. 1 OOA). L’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 prima frase CPP per analogia). Nella nota d’onorario consegnata in occasione del dibattimento si evince un onorario di CHF 10'125.00, calcolato sulla base di una tariffa oraria di CHF 200.00 d’avvocato e CHF 150.00 di praticante, per un dispendio di 36 ore da avvocato e 19.50 ore da praticante, nonché spese corrispondenti al 3% di tale importo, pari a CHF 303.75
14 / 16 (act. G.3). Ritenuto che l’accusatrice è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del 29 ottobre 2025 e l’avv. Raffaele De Vecchi è stato designato quale suo patrocinatore in tale occasione, possono essere ritenute solamente le prestazioni effettuate a partire da tale data. Le prestazioni svolte tra il 13 gennaio 2023 e il 22 ottobre 2025 non possono dunque essere considerate (act. M.1). Dal conteggio orario indicato si evince che la fatturazione è avvenuta con degli scatti di 15 minuti. Tale modo di procedere, già oggetto di critica in una precedente sentenza (cfr. sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SR1 24 6 del 4 settembre 2025 consid. 8.4), non permette di comprendere se una determinata attività abbia richiesto un solo minuto oppure quindici minuti. Tale circostanza, unita all’elevato numero di posizioni registrate – circa una settantina – impedisce di determinare l’effettivo dispendio di lavoro sostenuto. Ciò posto, si ritiene adeguato, alla luce della relativa semplicità del caso, riconoscere un dispendio effettivo necessario pari a 2 ore di discussioni con il cliente, 6 ore per la preparazione dell’arringa, 2 ore e 30 minuti per il viaggio di andata e ritorno al fine di recarsi al dibattimento, nonché 5 ore e 30 minuti relative al dibattimento stesso, per un totale complessivo di 16 ore. Esso dev’essere suddiviso in 11 ore computate alla tariffa da praticante e 5 ore alla tariffa d’avvocato. Al patrocinatore dell’accusatrice privata, avv. Raffaele De Vecchi, è pertanto riconosciuta un’indennità forfettaria di CHF 3'000.00 (IVA all’8.1% e spese incluse).
15 / 16 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Si constata il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale regionale Albula del 18 giugno 2025 (n. d’incarto 515-2024-9) come segue: “[…]
2. B._____ ist schuldig der unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 Ziff. 1 StGB. […]” 2. B._____ è prosciolto dall’accusa di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 2 lett. b CP ai danni di A._____. 3. B._____ è punito con una pena pecuniaria di 32 aliquote giornaliere di CHF 30.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni. 4. B._____ è inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 240.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 8 giorni. 5. Si rinuncia alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna di cui al decreto d’accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 31 maggio 2021. B._____ viene ammonito. 6. Le spese della procedura preliminare di CHF 2'873.25 sono poste a carico di B._____ in ragione di CHF 1'149.30 e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica) in ragione di CHF 1'723.95. 7. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 sono poste a carico di B._____ in ragione di CHF 800.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula) in ragione di CHF 2'200.00. 8. Le spese della procedura d’appello di CHF 4'000.00 sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d’appello). 9. Al difensore di B._____, avv. Roberto A. Keller, è riconosciuta un'indennità di CHF 3'900.00 per la procedura di prima istanza a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula).
16 / 16 10. A B._____ è riconosciuta un’indennità di CHF 3'226.00 per la procedura d’appello, posta a carico di A._____. 11. La retribuzione del patrocinatore di A._____ (avv. Raffaele De Vecchi) per la procedura d’appello di CHF 3'000.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d’appello). 12. [Rimedi giuridici] 13. [Comunicazione a:]